Articolo 1 della Legge 21 luglio 1984, n. 362
Articolo 2
Versione
25 luglio 1984
>
Versione
30 luglio 1984
Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono ((...)) stabilite in lire 24.612 al quintale.
L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.
Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1 gennaio 1985.
Entrata in vigore il 30 luglio 1984