TRIB
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9666/2024, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv.to Daniela Roscio
-ricorrenti -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2015, con decreto di omologazione n. 14164/2015 reso dal Tribunale di Roma del 12 maggio 2015 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dagli istanti annotando
l'emananda sentenza nei registri di Stato Civile del Comune di Fara Sabina (RI)
ovvero di Roma alle seguenti
CONDIZIONI
1) Ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento
2) I figli continueranno a vivere con la madre presso Via SUVERETO 220 dove
sono residenti con la madre;
3) il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando l'importo di € 600 entro
il 10 di ogni mese in ragione di € 300 per ogni figlio somma che dovrà essere
adeguata automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo
della vita dal mese e dall'anno successivi a quello di omologazione del verbale di
separazione consensuale;
4) Tutte le spese mediche, di studio ( ad esempio iscrizione, rette, mensa, pulmino,
libri a solo titolo esemplificativo e non esaustivo) ricreative, sportive sia ordinarie
che straordinarie purchè concordate tra entrambi i genitori saranno ripartite al
50% tra le parti. In caso di spese urgenti le stesse saranno sostenute e rimborsate
dall'altro coniuge previa esibizione dei giustificativi;
5) In considerazione del fatto che entrambi i figli sono maggiorenni e studenti
universitari decideranno in autonomia quanto e come frequentare il padre. 6) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in Sabina (RI) di
procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Fara in Sabina (RI) in data 16 settembre
2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9666/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Fara in
Sabina (RI) in data 16 settembre 2000 tra nato a [...] il Parte_1
22 marzo 1968 e nata a [...] il [...], trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fara in Sabina (RI) al n. 103,
Parte 2 , Serie A, Anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 5 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9666/2024, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv.to Daniela Roscio
-ricorrenti -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2015, con decreto di omologazione n. 14164/2015 reso dal Tribunale di Roma del 12 maggio 2015 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dagli istanti annotando
l'emananda sentenza nei registri di Stato Civile del Comune di Fara Sabina (RI)
ovvero di Roma alle seguenti
CONDIZIONI
1) Ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento
2) I figli continueranno a vivere con la madre presso Via SUVERETO 220 dove
sono residenti con la madre;
3) il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando l'importo di € 600 entro
il 10 di ogni mese in ragione di € 300 per ogni figlio somma che dovrà essere
adeguata automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo
della vita dal mese e dall'anno successivi a quello di omologazione del verbale di
separazione consensuale;
4) Tutte le spese mediche, di studio ( ad esempio iscrizione, rette, mensa, pulmino,
libri a solo titolo esemplificativo e non esaustivo) ricreative, sportive sia ordinarie
che straordinarie purchè concordate tra entrambi i genitori saranno ripartite al
50% tra le parti. In caso di spese urgenti le stesse saranno sostenute e rimborsate
dall'altro coniuge previa esibizione dei giustificativi;
5) In considerazione del fatto che entrambi i figli sono maggiorenni e studenti
universitari decideranno in autonomia quanto e come frequentare il padre. 6) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in Sabina (RI) di
procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Fara in Sabina (RI) in data 16 settembre
2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9666/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Fara in
Sabina (RI) in data 16 settembre 2000 tra nato a [...] il Parte_1
22 marzo 1968 e nata a [...] il [...], trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fara in Sabina (RI) al n. 103,
Parte 2 , Serie A, Anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 5 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi