Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6455 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti.
Opponente
E
(CF ,), elett.te dom.to presso lo studio degli CP_1 C.F._1
Avv.ti Francesco Tozzi e Giuseppina Chiariello, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato apposta in calce al ricorso telematico per decreto ingiuntivo.
Opposto
CONCLUSIONI
Per l' : come da opposizione a decreto ingiuntivo. Pt_1
Per l'opposto: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 12-09-2024 l' proponeva Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 643/2024, emesso dal Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, nell'ambito del giudizio RG 5945/24, pubblicato in data 23 agosto 2024, e notificato il 02 settembre 2024 per il pagamento del TFR nell'importo di €.867,72, oltre accessori.
Eccepiva l' l'improponibilità per mancanza di domanda amministrativa, CP_2
l'inammissibilità per difetto dei requisiti e per il mancato rispetto dell'iter previsto dalla normativa in materia;
chiedeva quindi revocarsi il decreto e rigettarsi nel merito la domanda dell'Ottuso, condannando lo stesso al pagamento delle spese di giudizio. In via
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monitoria, con compensazione delle spese del giudizio a cognizione piena.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data CP_1
17.01.2025, eccependo il rispetto dell'iter amministrativo e l'insussistenza dei motivi di opposizione. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. e, in via gradata per la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. nell'ipotesi di
“non di pronta soluzione in favore dell'opposto”, con vittoria di spese con attribuzione.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter cpc, le parti reiteravano le proprie richieste;
alla scadenza del relativo termine questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Com'è noto il Fondo di Tesoreria, costituito presso l' , garantisce ai Pt_1
dipendenti privati del settore privato l'erogazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Istituito dall'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esso infatti
“garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei TFR, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile”. Al versamento del contributo sono tenuti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta lavoratori, come prescritto dal comma 756 del medesimo articolo.
Le modalità di funzionamento del Fondo sono state disciplinate con DM 30 gennaio
2007, il quale, nel ribadire che le prestazioni sono erogate con le modalità di cui all'articolo 2120 c.c., in riferimento alla sola quota maturata a decorrere dal gennaio
2007, ne demanda il versamento al datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi sui contributi dovuti.
Nel caso di specie, preliminarmente l' si duole del fatto di non essere stato messo Pt_1
in grado di esaminare in via amministrativa le richieste dell'odierno opposto.
Il motivo di opposizione risulta all'evidenza privo di pregio poiché è provato per tabulas che:
- Il lavoratore in data 14/12/2023 inoltrava richiesta di intervento all' Parte_1
Fondo di Tesoreria per ottenere il pagamento diretto del T.F.R., allegando modello MV34, come richiesto dall' in uno al Modello MV32 (cfr. all. 9); Pt_1
- L' rigettava la richiesta con nota pec del 19/1/2024 (cfr. all. 10); Pt_1
2 - Seguiva un'istanza di riesame del 26.03.2024 (all. 11) ed un riscontro dell' Pt_1
del 29.03.2024 (all. 12).
Sulla regolarità del procedimento amministrativo l'art. 1 co. 756 cit. prescrive che “La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal
Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”.
In specie, il lavoratore, con nota inviata a mezzo pec del 25/9/2023 (versata in atti), chiedeva al datore di lavoro il pagamento del TFR e in via subordinata, la presentazione della dichiarazione di incapienza all' “per consentire il pagamento diretto nei Pt_1
confronti dei lavoratori”; tale richiesta restava inevasa. Di tanto era a conoscenza l'Istituto, destinatario della richiesta di intervento del Fondo con nota del 14.12.2023, cui veniva allegata la precedente richiesta al datore di lavoro (come risulta dalla documentazione allegata dall'odierno opposto).
Inoltre, è documentato che il lavoratore aveva avviato un procedimento giudiziale innanzi il Tribunale di Napoli Nord contro il datore di lavoro – Controparte_3
rimasto contumace – anche per la corresponsione del TFR, in relazione al quale il
Giudice, con sentenza n. 2689/2024, rigettava la richiesta di versamento del TFR ritenendo “…dal combinato disposto della l. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del
D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al
1.1.2007 è il Fondo di ES … risulta evidente, per un verso, che il Fondo di ES è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il
1.1.2007 …” (Cassazione civile sez. lav., 22/08/2023, (ud. 24/05/2023, dep.
22/08/2023), n. 25035)” … Orbene, sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte innanzi riportato, nel caso di specie è opportuno evidenziare che la società datrice
ha più di 50 dipendenti (cfr. visura camerale in atti) e che i rapporti lavoro dei CP_3
ricorrenti sono sorti in data successiva al 1.1.2007. Pertanto, non avendo i ricorrenti allegato di aver aderito ad altri fondi di previdenza complementare, trovando applicazione la disciplina in materia di Fondo di Tesoreria, l'unico soggetto responsabile del pagamento del TFR è l' e ciò anche in caso di mancanza di prova Pt_1
del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso da parte del datore...”.
3 Tanto sulla scorta dell'orientamento più recente della Suprema Corte, condiviso da questo Giudice, che in materia statuisce “…se è vero che già sulla base del rapporto di lavoro privato il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando
l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di ES intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al
D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma
756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la
l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla
l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale
i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal Fondo è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c…. Il Fondo di ES è
l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di ES è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di ES, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso” (Cassazione civile sez. lav., 22/08/2023, n. 25035; Cass. 25205/2023, 25207/2023, 25208/2023; da ultimo
Cass. 30-04-2024, n.11569).
4 Ne deriva che unico soggetto legittimato, dunque, è l' in qualità di gestore del Pt_1
Fondo di Tesoreria.
Il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.
In conclusione, per le argomentazioni esposte l'opposizione è destituita di fondamento, pertanto essa va respinta con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' nei confronti di così provvede: Pt_1 CP_1
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 643/2024;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Pt_1
€.1.200,00 oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali, con distrazione.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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