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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2194/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Damiano, Salvatore Lopreiato e Gian Domenico
Mosco, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
p.i. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Ronco e Annalisa Ronco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 15 NONCHÈ
, Controparte_2
p.i. P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv.to Tommaso Marvasi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 32023/2019 della Corte di cassazione, pubblicata in data
9.12.2019, il (di seguito, conveniva in giudizio, Parte_1 Pt_1 dinanzi al Tribunale di Roma, la chiedendo l'accertamento della violazione CP_1 dell'obbligo di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti e di versamento del contributo ambientale, in relazione ai beni da essa prodotti dal novembre del 1998, nonché la sua conseguente condanna alla presentazione delle relative dichiarazioni e al pagamento dei contributi dovuti.
***
Si costituiva in giudizio la instando per il rigetto delle domande, eccependo la CP_1 prescrizione dell'eventuale credito, quantomeno sino al 1°.8.2004, e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa il di beni in Controparte_2 polietilene (di seguito, ), per essere da questo manlevata. CP_2
***
, chiamato in causa, chiedeva il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti. CP_2
***
Il Tribunale di Roma con sentenza del 1°.
2.2012 accertava la qualità di consorziata n Pt_1 capo a dal 13.8.1998 e il suo conseguente obbligo, da tale data sino a quella della CP_1 domanda, di presentare le dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti, rigettando le ulteriori domande di parte attrice e compensando integralmente le spese di lite.
Secondo il Tribunale, il credito di ra prescritto fino al 1°.
1.2004 e non dimostrato per il Pt_1 periodo successivo.
***
La sentenza di primo grado veniva impugnata con appello principale dal con appello Pt_1 incidentale da e . CP_1 CP_2
***
pagina 2 di 15 Con sentenza del 23.2.2015 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello principale e dichiarava assorbiti gli appelli incidentali, condannando l'appellante lla rifusione delle Pt_1 spese in favore di e compensando le spese fra e le altre parti. CP_1 CP_2
Secondo la Corte di appello, la prescrizione era quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c.; non era configurabile occultamento doloso del debito con conseguente sospensione del decorso della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.; la richiesta di ordine di esibizione delle fatture di vendita e di conseguente disposizione di consulenza tecnica d'ufficio era inammissibilmente generica e aveva finalità esplorative.
***
Proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Pt_1
Proponeva controricorso e ricorso incidentale CP_1
Proponeva controricorso , il quale, con un secondo atto, resisteva al ricorso CP_2 incidentale di CP_1
Con controricorso, esisteva al ricorso incidentale di Pt_1 CP_1
***
Dopo aver ricostruito, nei termini sin qui descritti, l'iter processuale, la Suprema Corte ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso principale, respinti il secondo e il terzo, nonché il ricorso incidentale, e ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando a questa Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
***
In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, ha statuito che effettivamente la Corte di appello aveva omesso di provvedere sullo specifico primo motivo di appello con il quale lamentava che la domanda di condanna di alla presentazione delle Pt_1 CP_1 dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti dal mese di novembre 1998 in poi fosse stata riduttivamente letta (e in quella misura accolta) come mera domanda di accertamento e conseguentemente orbata della pronuncia di condanna all'obbligo di fare;
di qui l'evidente vizio di omessa pronuncia su di un motivo di appello e violazione dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non potendosi parlare di attività interpretativa implicita da parte della Corte circa una censura totalmente pretermessa, tanto più che la domanda di condanna - e non di mero accertamento - era assolutamente inequivocabile e che altrettanto inequivocabilmente era stato formulato un apposito motivo di gravame dedicato al suo mancato accoglimento;
né poteva dubitarsi della sussistenza pagina 3 di 15 dell'interesse ad agire del d ottenere la pronuncia di condanna della convenuta a una Pt_1 prestazione di facere infungibile in luogo di quella di mero accertamento conseguita, stante la previsione di cui all'art. 614 bis c.p.c. e di cui al comma 3 dell'art. 388 c.p. e considerato che la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna a un facere infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento;
se era vero poi che la domanda di condanna all'astreinte ex art. 614 bis c.p.c. era stata proposta dal ricorrente solo nel giudizio di secondo grado, e quindi inammissibilmente ex art. 345, comma 1, c.p.c., tuttavia la legge non ne esclude in modo univoco la proposizione successiva in separato giudizio.
***
In relazione al quarto motivo di ricorso, riguardante il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., ha affermato, per tutte le ragioni esposte nell'ordinanza di rinvio, che l'orientamento seguito dalla
Corte di appello appariva eccessivamente restrittivo e che non era sorretto da un adeguato fondamento normativo;
ha rilevato che i documenti da esibire erano stati individuati con sufficiente precisione descrittiva (fatture di vendite degli imballaggi prodotti dal 1998 ad oggi)
e che la richiesta poteva poi essere opportunamente circoscritta nel tempo alla luce della ritenuta prescrizione;
ha statuito che sussisteva il requisito dell'indispensabilità e che era evidente la pertinenza della richiesta, escludendo il carattere pretesamente esplorativo della stessa;
ha concluso che la Corte di appello era incorsa in falsa applicazione degli artt. 210
c.p.c. e 94 disp.att. c.p.c., poiché aveva escluso apoditticamente l'indispensabilità dell'esibizione in una ipotesi in cui il richiedente non aveva modo di provare diversamente i fatti rilevanti ai fini della sua pretesa e anzi poteva vantare un diritto sostanziale all'esibizione documentale, scaturente dall'inadempimento di obblighi informativi della controparte.
***
Dopo aver respinto il secondo motivo (affermando che trovava applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.) e il terzo motivo del ricorso principale (affermando che non operava la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. per occultamento doloso del debito), ha respinto anche il ricorso incidentale proposto da CP_1
***
pagina 4 di 15 Ha, infine, ritenuto assorbite le questioni in ordine ai rapporti tra e il CP_1 CP_2
e alla relativa domanda di manleva, che sarebbero potute divenire attuali solo all'esito
[...] delle attività istruttorie conseguenti all'accoglimento del quarto motivo di ricorso principale, ove queste avessero comportato una condanna nel merito di in favore di CP_1 Pt_1
***
Sin qui, in sintesi, il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., il a introdotto il giudizio di rinvio Pt_1
e ha formulato le seguenti conclusioni:
‹‹…1) condannare la alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di CP_1 imballaggi ceduti nel periodo dal 1998 in avanti;
2) previa determinazione dell'ammontare del contributo ambientale nell'ambito dell'istruttoria da avviare in base alle richieste formulate sin dal primo grado dal condannare la al pagamento in favore del Pt_1 CP_1
delle somme relative al contributo ambientale dovuto per le annualità dal 2004 in avanti per gli Parte_1 imballaggi ceduti nel periodo di riferimento;
3) condannare la Società al pagamento in favore del degli interessi sul capitale dovuto, calcolati dal Pt_1 momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo versamento, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai;
4) ordinare la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Con condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, della presente fase del giudizio di merito e, eventualmente, di quelle precedenti››.
***
Si è costituita in giudizio, in data 8.9.2020, chiedendo di: CP_1
‹‹… 1) rigettare il gravame così come proposto dal anche con l'atto di Parte_1 citazione in riassunzione, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o nullo, oltre che completamente infondato sia in fatto che in diritto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare inammissibile ed ultra petitum la statuizione relativa alla necessaria appartenenza della al CP_1 Parte_1
3) dichiarare che il Tribunale di Roma, ultra petitum abbia accertato ex tunc tale dovere di associazione;
4) dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, del tutto infondato ed errato il riconoscimento del
[...] quale unico consorzio obbligatorio a cui deve appartenere la per i Parte_1 CP_1 prodotti in polietilene e conseguenzialmente dichiarare insussistente l'obbligo di presentazione al al 1° Pt_1
Novembre 1998, alla data della domanda, delle dichiarazioni relative ai quantitativi degli imballaggi ceduti;
5) nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni innanzi rassegnate, accertare con effetto ex nunc, dal passaggio in giudicato della sentenza, l'eventuale obbligo di iscrizione al Parte_1
6) sempre in via incidentale, e nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame principale, anche come proposto con l'atto di citazione in riassunzione, e di mancato accoglimento delle conclusioni proposte con il pagina 5 di 15 presente appello incidentale, accertare e dichiarare l'obbligo del Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a
[...] Parte_2 tenere indenne e manlevare totalmente la società da ogni e qualsiasi onere e/o pagamento a cui CP_1 quest'ultima fosse tenuta e/o condannata nei confronti del in ragione Parte_1 del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di ogni grado e/o fase di giudizio.
In via istruttoria …››.
***
Si è, altresì, costituito in giudizio, in data 10.9.2020, , formulando le seguenti CP_2 conclusioni:
‹‹Piaccia all' Ecc.ma Corte d' Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello incidentale avverso l'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n.
2011/2012, non notificata ed in riforma della stessa nella parte in cui accerta la sussistenza dell'obbligo, in capo alla di presentare al dal 1998 alla data della domanda, le dichiarazioni relative ai quantitativi degli CP_1 Pt_1 imballaggi ceduti
In via preliminare
Previa sospensione del processo, rimettere la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia
UE di Lussemburgo, ex articolo 267 TFUE (dopo l'entrata in vigore, il giorno 01 dicembre 2009, del Trattato di
Lisbona – in precedenza articolo 234 TCE-), ai fini della soluzione dei quesiti interpretativi di cui sopra.
Nel merito
In via principale accertare che i manufatti della oggetto della dichiarazioni annuali al sono beni in CP_1 Controparte_2 polietilene e non imballaggi e conseguentemente accertare l'obbligo della di adesione a in CP_1 CP_2 ragione dei manufatti prodotti dalla medesima;
In via subordinata
Rigettare tutte le domande avanzate dall'appellata nei confronti di in quanto inammissibili, CP_1 CP_2 improcedibili e comunque infondate per i motivi esposti.
In via istruttoria …››.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 17.10.2024 la Corte, ritenuta la necessità di ulteriori approfondimenti, ha revocato l'ordinanza che aveva disposto la discussione orale della causa e ha ordinato a l'esibizione delle fatture di vendita del materiale di imballaggio CP_1 immesso sul mercato nazionale a far data dal 1°.
1.2004 fino alla data dell'ordinanza.
***
Il 15.1.2025 ha depositato la pec con cui l'amministratore unico della società ha CP_1 comunicato di non essere in possesso della documentazione richiesta, stante il lungo lasso temporale trascorso e la non obbligatorietà della tenuta delle scritture contabili oltre i dieci pagina 6 di 15 anni previsti dalla legge, e ha precisato che la società, a far data dall'anno 2013, aveva ritenuto di aderire in via esclusiva al fornendo regolarmente le previste dichiarazioni Pt_1 periodiche, verificate dal , come da documentazione allegata, e versando Parte_1 puntualmente al i contributi dovuti. Parte_1
***
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.2.2025, la
Corte, alla luce di quanto sopra, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per disporre c.t.u. sulla base dei bilanci acquisiti dal registro delle imprese, in mancanza di esibizione delle fatture, come richiesto dal procuratore di e ha rinviato la causa per la precisazione Pt_1 delle conclusioni.
***
All'udienza del 20.3.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
***
Prima di esaminare il merito, occorre richiamare alcuni principi di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord.
5.8.2022 n. 24372; Cass. ord. 31.5.2021 n. 15143; Cass. 28.1.2005 n. 1824; Cass.
17.11.2000 n. 14892).
E infatti, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di pagina 7 di 15 secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (con esclusione dei capi della decisione non investiti dall'appello), che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo (Cass. n. 14892/2000 cit.; Cass. 20.4.1985 n. 2644).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n.
27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015 n. 20981; Cass.
3.3.2022 n. 7091; v. anche
Cass. S.U.
3.11.2019 n. 29466 in motivazione).
***
Ora, in ossequio ai suddetti principi, al fine di decidere sulla domanda proposta dal n Pt_1 sede di giudizio di rinvio, questa Corte aveva ordinato a l'esibizione delle fatture a far CP_1 data dal 1°.1.2004 (stante la prescrizione del diritto per il precedente periodo dal 1998 al
2003, la cui declaratoria è ormai coperta dal giudicato) in vista di una eventuale c.t.u.
Si è già detto del mancato deposito delle fatture e del fatto che dal 2013 ha aderito al CP_1
Conai e ha presentato le dichiarazioni, versando i contributi. pagina 8 di 15 Siffatta ultima circostanza, emersa all'esito del disposto ordine ex art. 210 c.p.c., non è mai stata allegata, né da é da nel corso del giudizio, se non con il citato deposito Pt_1 CP_1 del 15.1.2025. on ha contestato l'allegazione e la relativa documentazione sul punto, come si ricava Pt_1 pacificamente dalla lettura del verbale di udienza e degli scritti conclusivi.
Ne consegue che, per effetto di quanto appena esposto, il periodo d'interesse già si restringe al lasso temporale tra il 2004 e il 2013.
Tuttavia, non avendo depositato le fatture concernenti tale periodo, non è possibile CP_1 pervenire a una quantificazione dei contributi dovuti, non potendosi certo procedere all'accertamento peritale “con modalità statistico-induttive anziché analitico contabili in relazione alle annualità per le quali il consorziato non ha fornito la documentazione contabile” sulla base dei bilanci di depositati presso la CI (come invocato anche in comparsa conclusionale dal CP_1
Pt_1
E infatti, i dati necessari all'invocata indagine peritale non possono trarsi dai bilanci (che non riportano certo i dati indicati nelle fatture, necessari ai fini dei conteggi), il che riveste valore assorbente, fermo restando, comunque, che non è mai stata formulata in via subordinata da parte attrice in primo grado un'istanza di esibizione in tal senso e che il C.T.U. può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda (a meno che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio), previo consenso delle parti (cfr.
Cass. S.U. n. 3086 del 01/02/2022; Cass. n. 1763 del 17/01/2024).
A tanto aggiungasi che on ha chiesto la revoca dell'ordinanza di questa Corte né ha Pt_1 reiterato l'istanza in sede di precisazione delle conclusioni.
Infine, con tutta evidenza, tenuto conto della natura dell'argomento di prova, deve essere disattesa la richiesta dell'attore in riassunzione di considerare dimostrata, ex art. 116, comma
2, c.p.c., la quantificazione del contributo ambientale evaso da controparte quanto meno nella somma di € 50.000,00 per anno (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale), in ragione, a tacer d'altro, di elementi di prova concorrenti.
In definitiva, l'istruttoria espletata in questa fase non consente di disporre c.t.u. al fine di determinare l'ammontare del contributo ambientale dal 2004 al 2013, sicché la domanda di condanna della al pagamento, in favore del del contributo ambientale deve CP_1 Pt_1 essere respinta, in quanto sprovvista di prova sotto il profilo del quantum debeatur.
*** pagina 9 di 15 Con riguardo al primo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla doglianza riguardante la domanda di condanna (e non di mero accertamento) alla presentazione delle dichiarazioni, la Corte di cassazione, nell'accoglierlo, ha affermato (cfr. pag. 6 dell'ordinanza): ‹‹Non si vede poi su quali basi la controricorrente CP_1 ravvisi una valutazione, implicita e sottintesa, della Corte di appello circa il carattere dipendente e accessorio della domanda di condanna alla presentazione delle dichiarazioni rispetto alla domanda di condanna al pagamento del contributo, contestualmente rigettata››; ha quindi spiegato i motivi (sopra sintetizzati) per i quali sussiste l'interesse del a ottenere una pronuncia di condanna alla Pt_1 presentazione delle dichiarazioni.
Ritiene questa Corte che sulla domanda di condanna in questione non incida il rigetto della domanda di condanna al pagamento del contributo (fatto salvo quanto si dirà in punto di prescrizione).
E infatti, in primo luogo, non può essere elusa la pronuncia con cui la Suprema Corte ha implicitamente escluso che tra le due domande esista rapporto di dipendenza e accessorietà
(al pari del giudice di primo grado, che, pur avendo respinto la domanda di condanna al pagamento del contributo, ha accertato l'obbligo di di presentare al le CP_1 Pt_1 dichiarazioni).
In secondo luogo, sussiste comunque l'interesse del per le ragioni esposte Pt_1 nell'ordinanza di cassazione con rinvio, che qui si richiamano.
Pertanto, va condannata a presentare al e dichiarazioni relative ai quantitativi CP_1 Pt_1 di imballaggi ceduti nel periodo dal 2004 (essendo prescritta ogni pretesa relativa al periodo precedente a detta annualità) al 2013 (atteso che, come si è già visto, dal 2013 la predetta ha aderito al presentando le dichiarazioni). Pt_1
***
Quanto ai motivi di appello incidentale riproposti da si rileva quanto segue. CP_1
La Corte di appello, dopo aver rigettato l'appello principale del ha ritenuto logicamente Pt_1 assorbiti gli appelli incidentali.
Ora, non ha impugnato la decisione. CP_2
Invece ha proposto ricorso incidentale denunciando violazione o falsa applicazione di CP_1 legge in relazione all'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su tre motivi di appello incidentale da essa proposti e cioè relativi nell'ordine: a) alla inammissibile statuizione relativamente alla necessaria appartenenza di al Conai;
b) CP_1 all'errata e ingiusta motivazione circa il riconoscimento del quale unico consorzio Pt_1
pagina 10 di 15 obbligatorio;
c) all'errata statuizione circa la sussistenza dell'obbligo in capo a di CP_1 presentare al al 1/11/1998 alla data della domanda le dichiarazioni relative al numero Pt_1 di imballaggi ceduti.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso incidentale, statuendo che:
- la Corte di appello non aveva affatto omesso di pronunciare sui motivi svolti con l'appello incidentale, ma aveva ritenuto che le doglianze proposte con l'appello incidentale fossero «logicamente» assorbite;
- la ricorrente ( aveva riprodotto l'intero contenuto del gravame incidentale e CP_1 aveva assunto che la Corte di appello, avendo ritenuto assorbito l'appello incidentale, non avesse preso posizione sulle relative doglianze incorrendo in omessa pronuncia;
- ciò non era condivisibile perché la dichiarazione giudiziale di assorbimento, per motivi logici, implica una decisione sulla domanda di appello, sia pure in termini di non necessità di una pronuncia sul punto, resa inutile dal complesso delle altre statuizioni, sicché la ricorrente incidentale avrebbe dovuto criticare specificamente tale asserzione, deducendo e dimostrando la persistente necessità dell'esame e della pronuncia sulle sue censure, non soddisfatta, come ritenuto dalla Corte di appello, dalle altre statuizioni rese nella sentenza impugnata.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questa Corte che non vi sia più spazio per esaminare i motivi di appello incidentale di essendosi formato il giudicato interno. CP_1
Invero, la fattispecie in esame è differente da quella in cui le questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito non sono state riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, nel qual caso non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (Cass. n.
14813/2023; Cass. n. 1566/2011).
La fattispecie è differente anche da quella in cui le questioni oggetto di ricorso siano state espressamente dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione, nel qual caso, ove riproposte, devono essere decise dal giudice di rinvio (Cass. n. 30184/2018).
Nel caso oggetto del presente giudizio, infatti, i motivi di appello incidentale (già dichiarati assorbiti dalla Corte di appello) sono stati riproposti da con il ricorso incidentale, che CP_1
è stato respinto dalla Corte di cassazione proprio perché la dichiarazione giudiziale di assorbimento implica comunque una decisione sulla domanda di appello, sicché CP_1 avrebbe dovuto impugnarla sull'assorbimento e avrebbe dovuto dedurre e dimostrare ‹‹la persistente necessità dell'esame e della pronuncia sulle sue censure››. pagina 11 di 15 Ciò non è avvenuto, poiché la decisione non è stata criticata sul punto.
Del resto, ribaditi qui i limiti entro i quali deve muoversi il giudizio di rinvio, si evidenzia che la
Suprema Corte, nel momento in cui ha accolto il motivo di Conai sulla mancata pronuncia di condanna alla presentazione delle dichiarazioni e il motivo sulle attività istruttorie necessarie a determinare il contributo, erroneamente negate dalla Corte di appello, ha ritenuto comunque superati i motivi del ricorso incidentale di che è stato espressamente CP_1 respinto.
***
Soltanto per completezza, avuto riguardo alla questione dello ius superveniens, dibattuta tra le parti negli scritti conclusivi, si osserva che la questione può essere esaminata poiché i limiti del giudizio di rinvio recedono di fronte a un eventuale intervento della Corte costituzionale o a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dichiari l'incompatibilità di una norma interna con i Trattati UE o con norme di diritto comunitario derivato o, ancora, al sopraggiungere di modificazioni normative successive alla pubblicazione della sentenza di cassazione (Cass. 25414/2022; Cass. n. 25153/2017).
La questione deve essere esaminata alla luce della recente sentenza della Suprema Corte n.
31537/2024 (cui integralmente si rinvia), richiamata dal e dal (sia pure a fini Pt_1 CP_2 diversi), con cui è stata cassata la sentenza di questa Corte n. 6364/2021, che aveva ritenuto applicabile alla controversia lo ius superveniens costituito dall'art. 3, comma 11, n. 8, del d. lgs. n. 116 del 2020 e aveva conseguentemente affermato che detta novella determinava l'esonero della società dall'obbligo di versamento del contributo al atteso il già Pt_1 effettuato versamento del dovuto «per i medesimi beni» al . CP_2
Afferma, in estrema sintesi, il giudice di legittimità che:
- il sistema Conai e il sistema costituiscono due distinte forme di gestione di CP_2 rifiuti tra loro complementari e concorrenti, sia ai sensi del d.lgs. n.22/97 (c.d. decreto
Ronchi) sia ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 (T.U.A. che ha sostituito il primo);
- tra il sistema il sistema Polieco non è configurabile alcuna sovrapposizione di Pt_1 competenze, dato che il legislatore diversifica chiaramente il loro rispettivo ambito di intervento, attribuendo al sistema la gestione degli imballaggi (anche) in Pt_1 materiale plastico, e in polietilene in particolare, e al la gestione degli altri beni CP_2 in polietilene (ma non dei beni costituiti con altro tipo di materiale plastico) sempre che non si configurino come «imballaggi»;
pagina 12 di 15 - la regolamentazione del T.U.A. (art. 221 e art. 234) prevede tanto la costituzione dei consorzi nazionali specializzati quanto di sistemi collettivi autonomi specializzati cui i produttori di specifiche categorie di rifiuti possono/devono aderire;
- è in questo contesto che si inserisce il comma 8 dell'art. 237 del d.lgs n.152/2006, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020 entrato in vigore con efficacia dichiaratamente retroattiva, disposizione ai sensi della quale «il contributo ambientale versato a un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva», che la sentenza della Corte d'appello di
Roma ha considerato applicabile nel senso di giustificare il rigetto della domanda volta alla condanna al pagamento del contributo preteso dal in quanto la società Pt_1 produttrice aveva già versato, in relazione ai beni oggetto della pretesa, il contributo al
; CP_2
- in realtà il detto comma 8 è volto ad escludere la duplicazione della contribuzione ambientale sul «medesimo bene» nei rapporti tra ciascun Consorzio nazionale e sistemi c.d. «autonomi», ovvero quei sistemi collettivi costituiti dai produttori per la gestione dei rifiuti di quel bene, che, di default, rientrerebbero astrattamente nella competenza del primo;
- in sostanza, la norma come novellata intende risolvere eventuali contenziosi sorti sul punto tra il «sistema autonomo» di gestione dei rifiuti nel rapporto con il corrispondente
Consorzio nazionale e non anche analogo contenzioso sorto nel rapporto con altri
Consorzi nazionali preposti alla gestione di tipologie di rifiuti completamente differenti, come , che, per definizione (ex art. 234 T.U.A.), non è un sistema deputato a CP_2 occuparsi di imballaggi;
- e invero, la prima versione della norma è stata sostanzialmente riscritta dall'ultimo decreto correttivo al d.lgs. n. 116 entrato in vigore il 16 giugno 2023, ovvero il d. lgs. n.
213/2022, che ha previsto che: «Il contributo ambientale versato in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo ad un sistema collettivo, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo, esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva» (in corsivo il testo aggiunto dal Correttivo);
- le aggiunte apportate all'art. 237, comma 8, T.U.A. si risolvono in una sorta di interpretazione autentica della norma retroattiva proveniente dallo stesso legislatore, pagina 13 di 15 poiché l'inciso «ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo» è volto a circoscrivere l'operatività della disposizione ai rapporti tra Consorzi nazionali e sistemi c.d autonomi e l'inciso «in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo» precisa inequivocabilmente che non qualsiasi versamento esonera chi lo ha effettuato dalla doppia contribuzione, ma solo quello appunto «conforme» alle norme che regolano il pagamento dei contributi ambientali in ragione della specifica categoria di rifiuti che un operatore economico genera;
- un pagamento erroneo, dunque, effettuato in favore di uno dei sistemi EPR [Extended producer responsibility] non ha, per l'impresa che lo esegue, un effetto liberatorio nei confronti del sistema che sarebbe astrattamente competente a ricevere il pagamento, perché l'effetto liberatorio è fatto discendere dal solo pagamento «conforme» alle disposizioni di cui ai titoli II e III della Parte IV del TUA, dunque, anzitutto, rispettoso dell'ordine legale delle competenze fondato sulla tipologia di rifiuto speciale gestita dal e dai correlativi sistemi autonomi di gestione. Parte_1
Così ricostruita e interpretata, dalla Suprema Corte, la normativa sopravvenuta, devono essere conseguentemente disattese le argomentazioni del sul punto, fermo restando CP_2 che, nella specie, non vi è spazio, in virtù di quanto detto sopra, per porre nuovamente in discussione i presupposti della qualità di consorziata in capo a essendosi al Pt_1 CP_1 riguardo formato il giudicato.
***
In conclusione, va condannata a presentare al le dichiarazioni relative ai CP_1 Pt_1 quantitativi di imballaggi ceduti nel periodo dal 2004 al 2013; ogni altra domanda va rigettata;
la domanda di manleva rimane assorbita.
***
Ogni altra istanza, questione o deduzione è assorbita.
***
Avuto riguardo all'oggetto e all'esito finale della lite, stante la reciproca soccombenza
(essendo la domanda del stata accolta soltanto in minima parte), ritiene la Corte che Pt_1 sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 32023/2019, pubblicata in data 9.12.2019, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna presentare al CP_1 Parte_1
e dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti nel periodo dal 2004
[...] al 2013;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1 del Controparte_4
;
[...]
4. compensa per intero fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2194/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Damiano, Salvatore Lopreiato e Gian Domenico
Mosco, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
p.i. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Ronco e Annalisa Ronco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 15 NONCHÈ
, Controparte_2
p.i. P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv.to Tommaso Marvasi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 32023/2019 della Corte di cassazione, pubblicata in data
9.12.2019, il (di seguito, conveniva in giudizio, Parte_1 Pt_1 dinanzi al Tribunale di Roma, la chiedendo l'accertamento della violazione CP_1 dell'obbligo di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti e di versamento del contributo ambientale, in relazione ai beni da essa prodotti dal novembre del 1998, nonché la sua conseguente condanna alla presentazione delle relative dichiarazioni e al pagamento dei contributi dovuti.
***
Si costituiva in giudizio la instando per il rigetto delle domande, eccependo la CP_1 prescrizione dell'eventuale credito, quantomeno sino al 1°.8.2004, e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa il di beni in Controparte_2 polietilene (di seguito, ), per essere da questo manlevata. CP_2
***
, chiamato in causa, chiedeva il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti. CP_2
***
Il Tribunale di Roma con sentenza del 1°.
2.2012 accertava la qualità di consorziata n Pt_1 capo a dal 13.8.1998 e il suo conseguente obbligo, da tale data sino a quella della CP_1 domanda, di presentare le dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti, rigettando le ulteriori domande di parte attrice e compensando integralmente le spese di lite.
Secondo il Tribunale, il credito di ra prescritto fino al 1°.
1.2004 e non dimostrato per il Pt_1 periodo successivo.
***
La sentenza di primo grado veniva impugnata con appello principale dal con appello Pt_1 incidentale da e . CP_1 CP_2
***
pagina 2 di 15 Con sentenza del 23.2.2015 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello principale e dichiarava assorbiti gli appelli incidentali, condannando l'appellante lla rifusione delle Pt_1 spese in favore di e compensando le spese fra e le altre parti. CP_1 CP_2
Secondo la Corte di appello, la prescrizione era quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c.; non era configurabile occultamento doloso del debito con conseguente sospensione del decorso della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.; la richiesta di ordine di esibizione delle fatture di vendita e di conseguente disposizione di consulenza tecnica d'ufficio era inammissibilmente generica e aveva finalità esplorative.
***
Proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Pt_1
Proponeva controricorso e ricorso incidentale CP_1
Proponeva controricorso , il quale, con un secondo atto, resisteva al ricorso CP_2 incidentale di CP_1
Con controricorso, esisteva al ricorso incidentale di Pt_1 CP_1
***
Dopo aver ricostruito, nei termini sin qui descritti, l'iter processuale, la Suprema Corte ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso principale, respinti il secondo e il terzo, nonché il ricorso incidentale, e ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando a questa Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
***
In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, ha statuito che effettivamente la Corte di appello aveva omesso di provvedere sullo specifico primo motivo di appello con il quale lamentava che la domanda di condanna di alla presentazione delle Pt_1 CP_1 dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti dal mese di novembre 1998 in poi fosse stata riduttivamente letta (e in quella misura accolta) come mera domanda di accertamento e conseguentemente orbata della pronuncia di condanna all'obbligo di fare;
di qui l'evidente vizio di omessa pronuncia su di un motivo di appello e violazione dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non potendosi parlare di attività interpretativa implicita da parte della Corte circa una censura totalmente pretermessa, tanto più che la domanda di condanna - e non di mero accertamento - era assolutamente inequivocabile e che altrettanto inequivocabilmente era stato formulato un apposito motivo di gravame dedicato al suo mancato accoglimento;
né poteva dubitarsi della sussistenza pagina 3 di 15 dell'interesse ad agire del d ottenere la pronuncia di condanna della convenuta a una Pt_1 prestazione di facere infungibile in luogo di quella di mero accertamento conseguita, stante la previsione di cui all'art. 614 bis c.p.c. e di cui al comma 3 dell'art. 388 c.p. e considerato che la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna a un facere infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento;
se era vero poi che la domanda di condanna all'astreinte ex art. 614 bis c.p.c. era stata proposta dal ricorrente solo nel giudizio di secondo grado, e quindi inammissibilmente ex art. 345, comma 1, c.p.c., tuttavia la legge non ne esclude in modo univoco la proposizione successiva in separato giudizio.
***
In relazione al quarto motivo di ricorso, riguardante il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., ha affermato, per tutte le ragioni esposte nell'ordinanza di rinvio, che l'orientamento seguito dalla
Corte di appello appariva eccessivamente restrittivo e che non era sorretto da un adeguato fondamento normativo;
ha rilevato che i documenti da esibire erano stati individuati con sufficiente precisione descrittiva (fatture di vendite degli imballaggi prodotti dal 1998 ad oggi)
e che la richiesta poteva poi essere opportunamente circoscritta nel tempo alla luce della ritenuta prescrizione;
ha statuito che sussisteva il requisito dell'indispensabilità e che era evidente la pertinenza della richiesta, escludendo il carattere pretesamente esplorativo della stessa;
ha concluso che la Corte di appello era incorsa in falsa applicazione degli artt. 210
c.p.c. e 94 disp.att. c.p.c., poiché aveva escluso apoditticamente l'indispensabilità dell'esibizione in una ipotesi in cui il richiedente non aveva modo di provare diversamente i fatti rilevanti ai fini della sua pretesa e anzi poteva vantare un diritto sostanziale all'esibizione documentale, scaturente dall'inadempimento di obblighi informativi della controparte.
***
Dopo aver respinto il secondo motivo (affermando che trovava applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.) e il terzo motivo del ricorso principale (affermando che non operava la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. per occultamento doloso del debito), ha respinto anche il ricorso incidentale proposto da CP_1
***
pagina 4 di 15 Ha, infine, ritenuto assorbite le questioni in ordine ai rapporti tra e il CP_1 CP_2
e alla relativa domanda di manleva, che sarebbero potute divenire attuali solo all'esito
[...] delle attività istruttorie conseguenti all'accoglimento del quarto motivo di ricorso principale, ove queste avessero comportato una condanna nel merito di in favore di CP_1 Pt_1
***
Sin qui, in sintesi, il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., il a introdotto il giudizio di rinvio Pt_1
e ha formulato le seguenti conclusioni:
‹‹…1) condannare la alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di CP_1 imballaggi ceduti nel periodo dal 1998 in avanti;
2) previa determinazione dell'ammontare del contributo ambientale nell'ambito dell'istruttoria da avviare in base alle richieste formulate sin dal primo grado dal condannare la al pagamento in favore del Pt_1 CP_1
delle somme relative al contributo ambientale dovuto per le annualità dal 2004 in avanti per gli Parte_1 imballaggi ceduti nel periodo di riferimento;
3) condannare la Società al pagamento in favore del degli interessi sul capitale dovuto, calcolati dal Pt_1 momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo versamento, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai;
4) ordinare la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Con condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, della presente fase del giudizio di merito e, eventualmente, di quelle precedenti››.
***
Si è costituita in giudizio, in data 8.9.2020, chiedendo di: CP_1
‹‹… 1) rigettare il gravame così come proposto dal anche con l'atto di Parte_1 citazione in riassunzione, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o nullo, oltre che completamente infondato sia in fatto che in diritto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare inammissibile ed ultra petitum la statuizione relativa alla necessaria appartenenza della al CP_1 Parte_1
3) dichiarare che il Tribunale di Roma, ultra petitum abbia accertato ex tunc tale dovere di associazione;
4) dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, del tutto infondato ed errato il riconoscimento del
[...] quale unico consorzio obbligatorio a cui deve appartenere la per i Parte_1 CP_1 prodotti in polietilene e conseguenzialmente dichiarare insussistente l'obbligo di presentazione al al 1° Pt_1
Novembre 1998, alla data della domanda, delle dichiarazioni relative ai quantitativi degli imballaggi ceduti;
5) nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni innanzi rassegnate, accertare con effetto ex nunc, dal passaggio in giudicato della sentenza, l'eventuale obbligo di iscrizione al Parte_1
6) sempre in via incidentale, e nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame principale, anche come proposto con l'atto di citazione in riassunzione, e di mancato accoglimento delle conclusioni proposte con il pagina 5 di 15 presente appello incidentale, accertare e dichiarare l'obbligo del Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a
[...] Parte_2 tenere indenne e manlevare totalmente la società da ogni e qualsiasi onere e/o pagamento a cui CP_1 quest'ultima fosse tenuta e/o condannata nei confronti del in ragione Parte_1 del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di ogni grado e/o fase di giudizio.
In via istruttoria …››.
***
Si è, altresì, costituito in giudizio, in data 10.9.2020, , formulando le seguenti CP_2 conclusioni:
‹‹Piaccia all' Ecc.ma Corte d' Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello incidentale avverso l'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n.
2011/2012, non notificata ed in riforma della stessa nella parte in cui accerta la sussistenza dell'obbligo, in capo alla di presentare al dal 1998 alla data della domanda, le dichiarazioni relative ai quantitativi degli CP_1 Pt_1 imballaggi ceduti
In via preliminare
Previa sospensione del processo, rimettere la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia
UE di Lussemburgo, ex articolo 267 TFUE (dopo l'entrata in vigore, il giorno 01 dicembre 2009, del Trattato di
Lisbona – in precedenza articolo 234 TCE-), ai fini della soluzione dei quesiti interpretativi di cui sopra.
Nel merito
In via principale accertare che i manufatti della oggetto della dichiarazioni annuali al sono beni in CP_1 Controparte_2 polietilene e non imballaggi e conseguentemente accertare l'obbligo della di adesione a in CP_1 CP_2 ragione dei manufatti prodotti dalla medesima;
In via subordinata
Rigettare tutte le domande avanzate dall'appellata nei confronti di in quanto inammissibili, CP_1 CP_2 improcedibili e comunque infondate per i motivi esposti.
In via istruttoria …››.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 17.10.2024 la Corte, ritenuta la necessità di ulteriori approfondimenti, ha revocato l'ordinanza che aveva disposto la discussione orale della causa e ha ordinato a l'esibizione delle fatture di vendita del materiale di imballaggio CP_1 immesso sul mercato nazionale a far data dal 1°.
1.2004 fino alla data dell'ordinanza.
***
Il 15.1.2025 ha depositato la pec con cui l'amministratore unico della società ha CP_1 comunicato di non essere in possesso della documentazione richiesta, stante il lungo lasso temporale trascorso e la non obbligatorietà della tenuta delle scritture contabili oltre i dieci pagina 6 di 15 anni previsti dalla legge, e ha precisato che la società, a far data dall'anno 2013, aveva ritenuto di aderire in via esclusiva al fornendo regolarmente le previste dichiarazioni Pt_1 periodiche, verificate dal , come da documentazione allegata, e versando Parte_1 puntualmente al i contributi dovuti. Parte_1
***
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.2.2025, la
Corte, alla luce di quanto sopra, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per disporre c.t.u. sulla base dei bilanci acquisiti dal registro delle imprese, in mancanza di esibizione delle fatture, come richiesto dal procuratore di e ha rinviato la causa per la precisazione Pt_1 delle conclusioni.
***
All'udienza del 20.3.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
***
Prima di esaminare il merito, occorre richiamare alcuni principi di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord.
5.8.2022 n. 24372; Cass. ord. 31.5.2021 n. 15143; Cass. 28.1.2005 n. 1824; Cass.
17.11.2000 n. 14892).
E infatti, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di pagina 7 di 15 secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (con esclusione dei capi della decisione non investiti dall'appello), che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo (Cass. n. 14892/2000 cit.; Cass. 20.4.1985 n. 2644).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n.
27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015 n. 20981; Cass.
3.3.2022 n. 7091; v. anche
Cass. S.U.
3.11.2019 n. 29466 in motivazione).
***
Ora, in ossequio ai suddetti principi, al fine di decidere sulla domanda proposta dal n Pt_1 sede di giudizio di rinvio, questa Corte aveva ordinato a l'esibizione delle fatture a far CP_1 data dal 1°.1.2004 (stante la prescrizione del diritto per il precedente periodo dal 1998 al
2003, la cui declaratoria è ormai coperta dal giudicato) in vista di una eventuale c.t.u.
Si è già detto del mancato deposito delle fatture e del fatto che dal 2013 ha aderito al CP_1
Conai e ha presentato le dichiarazioni, versando i contributi. pagina 8 di 15 Siffatta ultima circostanza, emersa all'esito del disposto ordine ex art. 210 c.p.c., non è mai stata allegata, né da é da nel corso del giudizio, se non con il citato deposito Pt_1 CP_1 del 15.1.2025. on ha contestato l'allegazione e la relativa documentazione sul punto, come si ricava Pt_1 pacificamente dalla lettura del verbale di udienza e degli scritti conclusivi.
Ne consegue che, per effetto di quanto appena esposto, il periodo d'interesse già si restringe al lasso temporale tra il 2004 e il 2013.
Tuttavia, non avendo depositato le fatture concernenti tale periodo, non è possibile CP_1 pervenire a una quantificazione dei contributi dovuti, non potendosi certo procedere all'accertamento peritale “con modalità statistico-induttive anziché analitico contabili in relazione alle annualità per le quali il consorziato non ha fornito la documentazione contabile” sulla base dei bilanci di depositati presso la CI (come invocato anche in comparsa conclusionale dal CP_1
Pt_1
E infatti, i dati necessari all'invocata indagine peritale non possono trarsi dai bilanci (che non riportano certo i dati indicati nelle fatture, necessari ai fini dei conteggi), il che riveste valore assorbente, fermo restando, comunque, che non è mai stata formulata in via subordinata da parte attrice in primo grado un'istanza di esibizione in tal senso e che il C.T.U. può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda (a meno che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio), previo consenso delle parti (cfr.
Cass. S.U. n. 3086 del 01/02/2022; Cass. n. 1763 del 17/01/2024).
A tanto aggiungasi che on ha chiesto la revoca dell'ordinanza di questa Corte né ha Pt_1 reiterato l'istanza in sede di precisazione delle conclusioni.
Infine, con tutta evidenza, tenuto conto della natura dell'argomento di prova, deve essere disattesa la richiesta dell'attore in riassunzione di considerare dimostrata, ex art. 116, comma
2, c.p.c., la quantificazione del contributo ambientale evaso da controparte quanto meno nella somma di € 50.000,00 per anno (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale), in ragione, a tacer d'altro, di elementi di prova concorrenti.
In definitiva, l'istruttoria espletata in questa fase non consente di disporre c.t.u. al fine di determinare l'ammontare del contributo ambientale dal 2004 al 2013, sicché la domanda di condanna della al pagamento, in favore del del contributo ambientale deve CP_1 Pt_1 essere respinta, in quanto sprovvista di prova sotto il profilo del quantum debeatur.
*** pagina 9 di 15 Con riguardo al primo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla doglianza riguardante la domanda di condanna (e non di mero accertamento) alla presentazione delle dichiarazioni, la Corte di cassazione, nell'accoglierlo, ha affermato (cfr. pag. 6 dell'ordinanza): ‹‹Non si vede poi su quali basi la controricorrente CP_1 ravvisi una valutazione, implicita e sottintesa, della Corte di appello circa il carattere dipendente e accessorio della domanda di condanna alla presentazione delle dichiarazioni rispetto alla domanda di condanna al pagamento del contributo, contestualmente rigettata››; ha quindi spiegato i motivi (sopra sintetizzati) per i quali sussiste l'interesse del a ottenere una pronuncia di condanna alla Pt_1 presentazione delle dichiarazioni.
Ritiene questa Corte che sulla domanda di condanna in questione non incida il rigetto della domanda di condanna al pagamento del contributo (fatto salvo quanto si dirà in punto di prescrizione).
E infatti, in primo luogo, non può essere elusa la pronuncia con cui la Suprema Corte ha implicitamente escluso che tra le due domande esista rapporto di dipendenza e accessorietà
(al pari del giudice di primo grado, che, pur avendo respinto la domanda di condanna al pagamento del contributo, ha accertato l'obbligo di di presentare al le CP_1 Pt_1 dichiarazioni).
In secondo luogo, sussiste comunque l'interesse del per le ragioni esposte Pt_1 nell'ordinanza di cassazione con rinvio, che qui si richiamano.
Pertanto, va condannata a presentare al e dichiarazioni relative ai quantitativi CP_1 Pt_1 di imballaggi ceduti nel periodo dal 2004 (essendo prescritta ogni pretesa relativa al periodo precedente a detta annualità) al 2013 (atteso che, come si è già visto, dal 2013 la predetta ha aderito al presentando le dichiarazioni). Pt_1
***
Quanto ai motivi di appello incidentale riproposti da si rileva quanto segue. CP_1
La Corte di appello, dopo aver rigettato l'appello principale del ha ritenuto logicamente Pt_1 assorbiti gli appelli incidentali.
Ora, non ha impugnato la decisione. CP_2
Invece ha proposto ricorso incidentale denunciando violazione o falsa applicazione di CP_1 legge in relazione all'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su tre motivi di appello incidentale da essa proposti e cioè relativi nell'ordine: a) alla inammissibile statuizione relativamente alla necessaria appartenenza di al Conai;
b) CP_1 all'errata e ingiusta motivazione circa il riconoscimento del quale unico consorzio Pt_1
pagina 10 di 15 obbligatorio;
c) all'errata statuizione circa la sussistenza dell'obbligo in capo a di CP_1 presentare al al 1/11/1998 alla data della domanda le dichiarazioni relative al numero Pt_1 di imballaggi ceduti.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso incidentale, statuendo che:
- la Corte di appello non aveva affatto omesso di pronunciare sui motivi svolti con l'appello incidentale, ma aveva ritenuto che le doglianze proposte con l'appello incidentale fossero «logicamente» assorbite;
- la ricorrente ( aveva riprodotto l'intero contenuto del gravame incidentale e CP_1 aveva assunto che la Corte di appello, avendo ritenuto assorbito l'appello incidentale, non avesse preso posizione sulle relative doglianze incorrendo in omessa pronuncia;
- ciò non era condivisibile perché la dichiarazione giudiziale di assorbimento, per motivi logici, implica una decisione sulla domanda di appello, sia pure in termini di non necessità di una pronuncia sul punto, resa inutile dal complesso delle altre statuizioni, sicché la ricorrente incidentale avrebbe dovuto criticare specificamente tale asserzione, deducendo e dimostrando la persistente necessità dell'esame e della pronuncia sulle sue censure, non soddisfatta, come ritenuto dalla Corte di appello, dalle altre statuizioni rese nella sentenza impugnata.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questa Corte che non vi sia più spazio per esaminare i motivi di appello incidentale di essendosi formato il giudicato interno. CP_1
Invero, la fattispecie in esame è differente da quella in cui le questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito non sono state riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, nel qual caso non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (Cass. n.
14813/2023; Cass. n. 1566/2011).
La fattispecie è differente anche da quella in cui le questioni oggetto di ricorso siano state espressamente dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione, nel qual caso, ove riproposte, devono essere decise dal giudice di rinvio (Cass. n. 30184/2018).
Nel caso oggetto del presente giudizio, infatti, i motivi di appello incidentale (già dichiarati assorbiti dalla Corte di appello) sono stati riproposti da con il ricorso incidentale, che CP_1
è stato respinto dalla Corte di cassazione proprio perché la dichiarazione giudiziale di assorbimento implica comunque una decisione sulla domanda di appello, sicché CP_1 avrebbe dovuto impugnarla sull'assorbimento e avrebbe dovuto dedurre e dimostrare ‹‹la persistente necessità dell'esame e della pronuncia sulle sue censure››. pagina 11 di 15 Ciò non è avvenuto, poiché la decisione non è stata criticata sul punto.
Del resto, ribaditi qui i limiti entro i quali deve muoversi il giudizio di rinvio, si evidenzia che la
Suprema Corte, nel momento in cui ha accolto il motivo di Conai sulla mancata pronuncia di condanna alla presentazione delle dichiarazioni e il motivo sulle attività istruttorie necessarie a determinare il contributo, erroneamente negate dalla Corte di appello, ha ritenuto comunque superati i motivi del ricorso incidentale di che è stato espressamente CP_1 respinto.
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Soltanto per completezza, avuto riguardo alla questione dello ius superveniens, dibattuta tra le parti negli scritti conclusivi, si osserva che la questione può essere esaminata poiché i limiti del giudizio di rinvio recedono di fronte a un eventuale intervento della Corte costituzionale o a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dichiari l'incompatibilità di una norma interna con i Trattati UE o con norme di diritto comunitario derivato o, ancora, al sopraggiungere di modificazioni normative successive alla pubblicazione della sentenza di cassazione (Cass. 25414/2022; Cass. n. 25153/2017).
La questione deve essere esaminata alla luce della recente sentenza della Suprema Corte n.
31537/2024 (cui integralmente si rinvia), richiamata dal e dal (sia pure a fini Pt_1 CP_2 diversi), con cui è stata cassata la sentenza di questa Corte n. 6364/2021, che aveva ritenuto applicabile alla controversia lo ius superveniens costituito dall'art. 3, comma 11, n. 8, del d. lgs. n. 116 del 2020 e aveva conseguentemente affermato che detta novella determinava l'esonero della società dall'obbligo di versamento del contributo al atteso il già Pt_1 effettuato versamento del dovuto «per i medesimi beni» al . CP_2
Afferma, in estrema sintesi, il giudice di legittimità che:
- il sistema Conai e il sistema costituiscono due distinte forme di gestione di CP_2 rifiuti tra loro complementari e concorrenti, sia ai sensi del d.lgs. n.22/97 (c.d. decreto
Ronchi) sia ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 (T.U.A. che ha sostituito il primo);
- tra il sistema il sistema Polieco non è configurabile alcuna sovrapposizione di Pt_1 competenze, dato che il legislatore diversifica chiaramente il loro rispettivo ambito di intervento, attribuendo al sistema la gestione degli imballaggi (anche) in Pt_1 materiale plastico, e in polietilene in particolare, e al la gestione degli altri beni CP_2 in polietilene (ma non dei beni costituiti con altro tipo di materiale plastico) sempre che non si configurino come «imballaggi»;
pagina 12 di 15 - la regolamentazione del T.U.A. (art. 221 e art. 234) prevede tanto la costituzione dei consorzi nazionali specializzati quanto di sistemi collettivi autonomi specializzati cui i produttori di specifiche categorie di rifiuti possono/devono aderire;
- è in questo contesto che si inserisce il comma 8 dell'art. 237 del d.lgs n.152/2006, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020 entrato in vigore con efficacia dichiaratamente retroattiva, disposizione ai sensi della quale «il contributo ambientale versato a un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva», che la sentenza della Corte d'appello di
Roma ha considerato applicabile nel senso di giustificare il rigetto della domanda volta alla condanna al pagamento del contributo preteso dal in quanto la società Pt_1 produttrice aveva già versato, in relazione ai beni oggetto della pretesa, il contributo al
; CP_2
- in realtà il detto comma 8 è volto ad escludere la duplicazione della contribuzione ambientale sul «medesimo bene» nei rapporti tra ciascun Consorzio nazionale e sistemi c.d. «autonomi», ovvero quei sistemi collettivi costituiti dai produttori per la gestione dei rifiuti di quel bene, che, di default, rientrerebbero astrattamente nella competenza del primo;
- in sostanza, la norma come novellata intende risolvere eventuali contenziosi sorti sul punto tra il «sistema autonomo» di gestione dei rifiuti nel rapporto con il corrispondente
Consorzio nazionale e non anche analogo contenzioso sorto nel rapporto con altri
Consorzi nazionali preposti alla gestione di tipologie di rifiuti completamente differenti, come , che, per definizione (ex art. 234 T.U.A.), non è un sistema deputato a CP_2 occuparsi di imballaggi;
- e invero, la prima versione della norma è stata sostanzialmente riscritta dall'ultimo decreto correttivo al d.lgs. n. 116 entrato in vigore il 16 giugno 2023, ovvero il d. lgs. n.
213/2022, che ha previsto che: «Il contributo ambientale versato in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo ad un sistema collettivo, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo, esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva» (in corsivo il testo aggiunto dal Correttivo);
- le aggiunte apportate all'art. 237, comma 8, T.U.A. si risolvono in una sorta di interpretazione autentica della norma retroattiva proveniente dallo stesso legislatore, pagina 13 di 15 poiché l'inciso «ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo» è volto a circoscrivere l'operatività della disposizione ai rapporti tra Consorzi nazionali e sistemi c.d autonomi e l'inciso «in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo» precisa inequivocabilmente che non qualsiasi versamento esonera chi lo ha effettuato dalla doppia contribuzione, ma solo quello appunto «conforme» alle norme che regolano il pagamento dei contributi ambientali in ragione della specifica categoria di rifiuti che un operatore economico genera;
- un pagamento erroneo, dunque, effettuato in favore di uno dei sistemi EPR [Extended producer responsibility] non ha, per l'impresa che lo esegue, un effetto liberatorio nei confronti del sistema che sarebbe astrattamente competente a ricevere il pagamento, perché l'effetto liberatorio è fatto discendere dal solo pagamento «conforme» alle disposizioni di cui ai titoli II e III della Parte IV del TUA, dunque, anzitutto, rispettoso dell'ordine legale delle competenze fondato sulla tipologia di rifiuto speciale gestita dal e dai correlativi sistemi autonomi di gestione. Parte_1
Così ricostruita e interpretata, dalla Suprema Corte, la normativa sopravvenuta, devono essere conseguentemente disattese le argomentazioni del sul punto, fermo restando CP_2 che, nella specie, non vi è spazio, in virtù di quanto detto sopra, per porre nuovamente in discussione i presupposti della qualità di consorziata in capo a essendosi al Pt_1 CP_1 riguardo formato il giudicato.
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In conclusione, va condannata a presentare al le dichiarazioni relative ai CP_1 Pt_1 quantitativi di imballaggi ceduti nel periodo dal 2004 al 2013; ogni altra domanda va rigettata;
la domanda di manleva rimane assorbita.
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Ogni altra istanza, questione o deduzione è assorbita.
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Avuto riguardo all'oggetto e all'esito finale della lite, stante la reciproca soccombenza
(essendo la domanda del stata accolta soltanto in minima parte), ritiene la Corte che Pt_1 sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 32023/2019, pubblicata in data 9.12.2019, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna presentare al CP_1 Parte_1
e dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti nel periodo dal 2004
[...] al 2013;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1 del Controparte_4
;
[...]
4. compensa per intero fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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