Decreto presidenziale 2 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2022
Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 9 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/08/2025, n. 7112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7112 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07112/2025REG.PROV.COLL.
N. 01874/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestione Commissariale Comune di -OMISSIS-, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22138/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti l'Avvocato Lorenzo Lentini e l'Avvocato dello Stato Daniela Nardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -OMISSIS-, è stato disposto lo scioglimento del Comune di -OMISSIS- per infiltrazioni della criminalità organizzata nell’amministrazione comunale.
Detto provvedimento è stato impugnato con ricorso straordinario, poi trasposto davanti al T.A.R. del Lazio, dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (Sindaco il primo, e consiglieri ed assessori comunali del predetto Comune i restanti ricorrenti).
Il ricorso veniva respinto con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 16391 del 2023, annullata con rinvio con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4049 del 2024.
Il ricorso di primo grado veniva quindi riassunto davanti al primo giudice dai ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Il T.A.R. respingeva nuovamente il ricorso con sentenza n. 22138 del 2024.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai ricorrenti in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2025.
2. Preliminarmente deve osservarsi che il 17 marzo 2025 l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, in quanto “ La Commissione straordinaria, incaricata della gestione dell’ente per effetto dell’impugnato d.P.R. -OMISSIS-. ha terminato il proprio incarico gestionale, avendo il comune di -OMISSIS- rinnovato i propri organi elettivi nelle consultazioni elettorali -OMISSIS-. in esito alle quali, peraltro, il ricorrente -OMISSIS-, nella consiliatura -OMISSIS-, attinta dalla misura dissolutoria, è stato eletto già assessore carica di consigliere comunale (All. 13). E invero, si osserva che dall’eventuale accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati non potrebbe derivare alcun utile effetto ripristinatorio della compagine amministrativa disciolta, atteso che, l’accoglimento del gravame non potrebbe determinare la caducazione degli organi democraticamente eletti, pena l’intollerabile lesione dei «più alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l’autonomia dei diversi livelli di Governo garantita dalla Costituzione» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 giugno 2022, n. 5460 (…) ”.
Hanno replicato gli appellanti nella memoria depositata il 10 giugno 2025 che “ L’interesse al ricorso permane anche dopo le elezioni, qualora sussista un “interesse morale” degli ex amministratori a rimuovere lo “stigma” dello scioglimento mafioso (si cfr. C.d.S., Sez. III, n. 2793/2021; C.d.S., Sez. III, n. 5548/2020; C.d.S., Sez. III, n. 4074/2020); (…) che sussiste, in ogni caso, un interesse risarcitorio che si dichiara, in modo espresso, ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a. ”.
Ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata.
In disparte il profilo della rilevanza o meno nel caso di specie dell’interesse strumentale o morale (in argomento Consiglio di Stato, sez. III, sentenze 15 aprile 2021, n. 3086, e 5 maggio 2025, n. 3751), ciò che appare dirimente nel caso di specie è che la parte appellante ha in limine (nella memoria ex art. 73 cod. proc. amm.) enunciato il proprio interesse allo scrutinio della legittimità del provvedimento impugnato nella prospettiva di un futuro rimedio risarcitorio.
Il che radica un interesse ritenuto meritevole di tutela (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 8 del 2022).
3. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono “ Error in judicando ed in procedendo – violazione dell’art. 105 c.p.a. – violazione della decisione n. 4069/2024 – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – infrapetizione – motivazione apparente – violazione del diritto di difesa (art. 24 cost.) – illogicità manifesta ”.
Il mezzo assume che anche la sentenza impugnata nel presente giudizio, al pari della precedente sentenza n. 16391 del 2023, sarebbe viziata da motivazione apparente.
4. Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Sezione, nella richiamata sentenza n. 4069 del 2024 (alla quale in questa sede si rinvia), ha precisato quale sia, con specifico riferimento allo scrutinio della legittimità del provvedimento costituente espressione del potere di scioglimento del consiglio comunale, lo standard motivazionale minimo perché sia garantita l’effettività del diritto di difesa.
L’esame della motivazione della sentenza qui gravata evidenzia come tale standard sia stato rispettato, posto che la decisione indica in modo chiaro e completo le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di rigetto del ricorso.
Del resto la funzione della motivazione del provvedimento giurisdizionale è quella di dare atto dell’avvenuto esercizio di un sindacato effettivo, e quella di consentire alle parti di comprendere pienamente le ragioni della decisione.
Quanto al primo profilo, la sentenza del T.A.R. qui in esame ha compiutamente – nella prospettiva, di cui subito si dirà, della specifica fattispecie - indicato gli elementi fattuali sintomatici di un pericolo infiltrativo, e rispetto ad essi ha correttamente colto il significato delle censure mosse dai ricorrenti al provvedimento impugnato.
Non può evidentemente imputarsi alla sentenza impugnata di non avere compiutamente esaminato alcuni profili, solo perché ritenuti irrilevanti o infondati.
Quanto al secondo profilo, la prova dell’infondatezza del mezzo in esame è nella compiuta articolazione, nei successivi motivi di appello, di censure rivolte proprio all’ iter argomentativo seguito dai primi giudici: che presuppongono la ridetta completezza e chiarezza motivazionale.
5. Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto “ Error in judicando ed in procedendo – violazione dell’art. 105 c.p.a. – violazione della decisione n. 4069/2024 – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – infrapetizione – motivazione apparente – violazione del diritto di difesa (art. 24 cost.) – arbitrarietà – illogicità manifesta ”.
Il mezzo è diretto contro il capo della sentenza gravata in cui si afferma che “ quanto al sindacato del giudice amministrativo va rilevato che esso, stante l’ampiezza della discrezionalità amministrativa, è limitato ai casi macroscopici di eccesso di potere, quali il travisamento di fatto, il difetto dei presupposti ovvero la patente illogicità (cfr. Tar Lazio, sez. I, 5 gennaio 2022, n. 66) ”.
Deducono i contrario gli appellanti che “ La decisione appellata ha interpretato tale competenza in termini limitativi del proprio sindacato giurisdizionale ai vizi di “macroscopico” eccesso di potere mentre tale competenza (funzionale inderogabile), invece, è posta a garanzia di una valutazione particolarmente qualificata (della legittimità) del decreto di scioglimento, che deve estendersi alla congruità e ragionevolezza di tutti gli elementi (nessuno escluso) e delle conclusioni unitarie della misura dissolutoria (si cfr. di recente, in materia antimafia, Corte Costituzionale - dec. n. 57/2020 – sul tema del sindacato intrinseco del giudice amministrativo in materia) bilanciando tutela degli Enti Locali e strumenti di contrasto delle mafie ”.
6. Il motivo è doppiamente infondato.
In diritto deve osservarsi che la premessa di metodo affermata dal T.A.R. e criticata dagli appellanti è in realtà coerente alla pacifica giurisprudenza amministrativa in materia, peraltro richiamata dalla stessa sentenza di questa Sezione n. 4069/2024, favorevole agli appellanti e dagli stessi invocata.
Il vero è che il mezzo in esame tenta piuttosto di inferire dalla perimetrazione dei tratti del sindacato giurisdizionale l’avvenuto esercizio nel caso di specie di una tutela limitata, ineffettiva o inadeguata alla fattispecie.
Il che però non è.
La censurata premessa metodologica infatti non ha riguardo ad un parametro quantitativo, come vorrebbe far intendere l’appello, ma piuttosto ad uno standard qualitativo comunque garante di un sindacato sostanziale e non formale (come chiarito dalla richiamata sentenza n. 4069/2024).
È quanto nel caso di specie hanno fatto i primi giudici, dal che l’infondatezza anche in fatto del mezzo in esame, che assume quale propria premessa logica un dato non riscontrabile ad una attenta ed obiettiva lettura della sentenza gravata.
Infatti non solo è infondata la premessa maggiore del ragionamento articolato a sostegno di questo profilo di censura (vale a dire, l’illegittimità di un sindacato di tipo “debole”), ma lo è altresì la premessa minore (quella per cui, a causa di tale vizio metodologico, il T.A.R. non avrebbe compiutamente e propriamente esaminato i profili di doglianza ed i vizi di legittimità dedotti dai ricorrenti).
Non è pertanto autorizzata dalla lettura del testo della decisione gravata l’affermazione degli appellanti secondo la quale “ La decisione appellata, invece, nel qualificare al “ribasso” il sindacato del giudice amministrativo e le regole di interpretazione degli elementi indiziari non solo ha violato l’art. 143 TUEL (sottraendosi all’accertamento di elementi concreti, univoci e rilevanti), ha omesso di esaminare le censure sostanziali del ricorso (…) ”.
Il T.A.R. non si è affatto sottratto a tale accertamento, ma ha piuttosto certificato l’infondatezza strutturale delle censure per come prospettate nel ricorso straordinario poi trasposto in primo grado.
Il fatto, poi, che non si sia seguito lo schema del ricorso di primo grado nell’esaminare i singoli elementi fattuali oggetto di contestazione non vuol dire che sia stato operato un sindacato “al ribasso” (così, testualmente, a pag. 8 del ricorso in appello), ma piuttosto, come la sentenza ha ben spiegato, che si sia ritenuto di non “ procedere ad una lunga e defatigante disamina di ogni singola posizione contestata, ma limitando lo scrutinio a quanto riportato nella relazione ministeriale, va osservato come le argomentazioni spese dagli esponenti non siano sempre rigorosamente credibili, secondo un giudizio basato sull’id quod plerumque accidit ”.
La censura in esame lamenta, in buona sostanza, che il T.A.R. non abbia condiviso gli argomenti esposti nel ricorso di primo grado: tentando però di qualificare tale mancata condivisione come un mancato o comunque insufficiente esame degli stessi.
7. Manifestamente infondato è poi l’argomento con cui la difesa di parte appellante, nel contesto del medesimo mezzo, tenta di supportare il motivo in esame affermando che “ Su queste premesse, il T.A.R., all’evidenza, ha criminalizzato mere omissioni di controlli, riscontrabili in gran parte dei Comuni d’Italia, violando lo specifico vincolo conformativo, dettato dal giudice di appello (diretto a valorizzare la dialettica tra le ragioni dell’accusa e quella della difesa), il contraddittorio processuale (con i destinatari della misura dissolutoria), la tipica fattispecie sostanziale dell’art. 143 TUEL ed è incorso, sul piano processuale, in una omessa pronuncia e, comunque, in un radicale travisamento dei motivi di ricorso, delle prove documentali e dei “fatti” ”.
In primo luogo, dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio non scaturisce affatto l’effetto conformativo preteso dalla difesa di parte appellante.
La citata sentenza n. 4069/2024 non ha affatto imposto al primo giudice una analitica confutazione di ogni elemento od argomento allegato dai ricorrenti: non foss’altro perché una simile affermazione sarebbe in contrasto con la consolidata e pacifica giurisprudenza che ritiene, al contrario, che la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio del potere di scioglimento vada operata in chiave inferenziale, avendo riguardo al nesso logico che avvince in chiave unitaria l’insieme dei fattori che determinano il pericolo infiltrativo.
In secondo luogo, affermare che le “mere omissioni di controlli” valorizzate dal T.A.R. sarebbero “riscontrabili in gran parte dei Comuni d’Italia”, è argomento non funzionale alla tesi dei ricorrenti, in quanto del tutto estraneo alla logica normativa che regola la disciplina del potere in esame, e che deve guidare il sindacato giurisdizionale sugli atti di esercizio dello stesso in punto di ricognizione dell’esistenza o meno di un pericolo infiltrativo.
Anzitutto è generica ed indimostrata la premessa dell’argomento: quella per cui in gran parte dei Comuni italiani si praticherebbe l’omissione di rilevanti controlli.
Ma soprattutto, proprio il vincolo di unitarietà funzionale che deve guidare la ricostruzione dei fatti impone infatti di considerare che una condotta omissiva, in sé teoricamente neutra, divenga fortemente sintomatica in un contesto segnato da una pluralità di elementi controindicati, i quali connotano tale omissione attribuendo ad essa un significato indiziante.
8. Il mezzo contesta poi l’affermazione del T.A.R. secondo la quale “ la decisione di commissariare un ente ai sensi dell’art. 143 Tuel è (quasi) sempre basata su una molteplicità di percorsi argomentativi che si fondono tra loro, pur mantenendo una loro unitarietà potendo (spesso) anche autonomamente costituire ragione sufficiente a giustificare lo scioglimento: pertanto, gli interessati debbono dimostrare l’erroneità della totalità (o quanto meno della gran parte) degli iter logico-motivazionali impiegati dall’amministrazione quale spiegazione della propria decisione ”; deducendo in contrario che “ non è necessario confutare i singoli elementi, ma è sufficiente dimostrare, anche solo attraverso uno o più elementi, il complessivo vizio logico del giudizio prognostico (di tipo presuntivo) ”.
Anche in questo caso occorre precisare che una simile critica è piuttosto generale e “di sistema”, e come tale del tutto svincolata dall’esito del giudizio contestato: ove mai fondata sul piano teorico, nel caso di specie tale critica non avrebbe comunque ridondanza in termini di errore di giudizio, posto che in ogni caso il T.A.R. ha propriamente scrutinato sia la pluralità degli elementi convergenti della direzione della formulazione di un pericolo infiltrativo, sia la logicità del relativo giudizio prognostico.
Tale disamina è stata svolta dal primo giudice in modo conforme alla logica normativa espressa dalla disciplina del potere de quo (il che priva d’interesse la coltivazione di un simile argomento).
La difesa di parte appellante sul punto si limita ad asserire la propria non condivisione di tale logica (in contrasto con la pacifica giurisprudenza), opponendo all’approccio induttivo un personale approccio deduttivo, senza peraltro allegarne il diverso (e valido) fondamento normativo, e dunque in sostanza pretendendo di giungere all’affermazione dell’illegittimità del provvedimento di scioglimento sulla base di una tesi assertiva che conduca a “leggere” i plurimi e significativi elementi fattuali raccolti secondo la tesi (aprioristica) dell’inesistenza di un pericolo infiltrativo, o comunque secondo il presupposto della illogicità di un simile giudizio prognostico, assegnando ai singoli elementi fattuali un significato che – come meglio si dirà a proposito dell’esame dei motivi riproposti – è comunque infondato alla luce della giurisprudenza pacifica fondatasi sul punto.
In ogni caso, come precisato, oltre che nelle sue premesse la censura è infondata soprattutto nelle conclusioni, avendo il primo giudice correttamente operato la duplice verifica concernente sia gli elementi fattuali ritenuti validi presupposti del provvedimento impugnato; sia la logicità e la ragionevolezza della relativa valutazione in chiave prognostica.
9. Contro il capo di sentenza che ha operato tale ultima valutazione si dirige il terzo motivo di appello, rubricato: “ Error in judicando – violazione di legge (art. 143 t.u.e.l.) error in judicando e in procedendo (artt. 2727 e 2729) motivazione apparente – illogicità – contraddittorietà – carenza dei presupposti ”.
Il mezzo, articolato su più profili, da pag. 11 a pag. 13 e da pag. 28 a pag. 29 del ricorso in appello censura la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti nella fattispecie dedotta i presupposti per l’esercizio del potere di scioglimento normativamente stabiliti dall’art. 143 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
10. In argomento devono anzitutto essere richiamati i princìpi giurisprudenziali, che il Collegio condivide e ai quali si riporta, elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla verifica di conformità all’indicato paradigma normativo dei provvedimenti di scioglimento.
La sentenza di questa Sezione n. 2793 del 2021, in particolare, ha chiarito che va “ rimarcata la natura di provvedimento non sanzionatorio ma preventivo della misura ex art. 143, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto posto a salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata. Alla stregua di tale ratio trovano giustificazione sia il margine, particolarmente ampio, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'Amministrazione; sia la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata. Rilevano, perciò, anche “situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata”, anche perché, diversamente, ove questa intenzione emergesse, sussisterebbero i presupposti per l'avvio dell'azione penale o, almeno, per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze, né al compimento di specifiche illegittimità (Cons. Stato, sez. V, n. 3784/2005; id., sez. IV, n. 1156/2004).
Tutto quanto sopra chiarito spiega anche perché, nell’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose – finalizzato, dunque, a contrastare una patologia del sistema democratico – l’Amministrazione goda di ampia discrezionalità, non richiedendosi né che la commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili, ma solo che sussistano sufficienti elementi univoci e coerenti volti a far ritenere un relazione dinamica tra l’Amministrazione e i gruppi criminali. Sulla base della stessa ratio si comprende perché il sindacato del giudice amministrativo sulla ricostruzione dei fatti e sulle implicazioni desunte dagli stessi non possa spingersi oltre il riscontro della correttezza logica e del non travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, n. 4845/2014), svolgendosi quindi come scrutinio finalizzato a verificare eventuali vizi di eccesso di potere quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito (Cons. Stato, sez. III, n. 96/2018); del pari si comprende come in sede giurisdizionale non sia affatto necessario un puntiglioso e cavilloso accertamento di ogni singolo episodio, più o meno in sé rivelatore della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né, come detto, delle responsabilità personali, anche penali, di questi ultimi (Cons. Stato, sez. III, n. 1266/2012) ”.
11. La sentenza precisa poi ulteriormente che “ Neppure può esigersi, come pretenderebbero i ricorrenti, che il giudizio di permeabilità dell’ente al condizionamento esterno passi attraverso il bilanciamento dei “meriti” e dei “demeriti” ascrivibile alla gestione pubblica ”.
Relativa a tale ultimo profilo è, nello stesso senso, la sentenza n. 8270/2023 di questo Consiglio di Stato, che ha richiamato i costanti precedenti secondo i quali “ … il condizionamento o il collegamento mafioso dell’ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell’interna attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l’adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l’intera collettività, secondo una logica compromissoria, ‘distributiva’, ‘popolare’, frutto di una collusione fra politica e mafia’ (Cons. Stato, sez. III, n. 4727/2018) ”.
Tale sentenza ha poi, in particolare, precisato che “ La dialettica fra legalità predicata e legalità praticata, in altre parole, è tale da non consentire di ricondurre alla prima un significato che vada oltre un utilizzo strumentale della cultura legalitaria: e, soprattutto, per quello che qui rileva, non autorizza la deduzione di un vizio di legittimità del provvedimento in esame per il sol fatto che esso si porrebbe in (apparente) contrasto con iniziative legalitarie inerenti unicamente il piano dell’immagine e della propaganda e non quello dell’azione amministrativa ”.
Un corretto approccio a tali temi priva dunque di rilievo gli argomenti su cui si basa il ricorso in esame, fondati su affermazioni quali quella per cui il T.A.R. non avrebbe adeguatamente valutato “ la concreta azione di contrasto della Amministrazione Catapano nei confronti della criminalità organizzata consistita finanche in denunce sporte nei confronti di elementi appartenenti ai Clan ovvero a soggetti ad esso riconducibili ” (pag. 28 del ricorso in appello).
12. Date le superiori premesse, il richiamo ai criteri appena riportati sarebbe di per sé sufficiente a delibare l’infondatezza del motivo in esame, che risente dell’impostazione di metodo esaminata in relazione ai due motivi precedenti.
Va in proposito ancora una volta richiamata la citata sentenza n. 2793/2021, nella parte in cui ha affermato che è sufficiente ad accertare la conformità del provvedimento di scioglimento al sopra menzionato parametro normativo il rilievo che “ le vicende passate in rassegna nelle relazioni istruttorie sono accomunate da alcune “costanti” di indubbio significato sintomatico, che danno conto di un modus agendi tutt’altro che occasionale, oltre che nettamente orientato da un atteggiamento di sostanziale e oggettiva accondiscendenza o cedevolezza alla pratica amministrativa opaca e irregolare ”.
Tale precisazione, applicata al caso di specie, priva anzitutto di rilievo gli argomenti difensivi che richiedono l’esistenza di un “elemento soggettivo” individuabile in capo agli interessati quanto alle relazioni ritenute sintomatiche di un pericolo di infiltrazione.
Alla stregua del richiamato principio di diritto deve altresì ritenersi infondata l’affermazione degli appellanti secondo cui “ Il decreto ha disciolto l’Ente Locale contestando condotte omissive sintomatiche di compiacenza, connivenza, timore o mera incompetenza. La mancata allegazione, però, anche di un solo atto illegittimo che avesse favorito i clan ”.
In particolare, gli appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe fatto riferimento alla “categoria astratta del “rischio” (il “pericolo”) che, tuttavia, non dimostra che la inerzia degli Amministratori sia scaturita dal condizionamento degli organi amministrativi da parte dei clan ”.
Ancora una volta la censura mostra di attribuire al parametro normativo invocato un significato con lo stesso incompatibile, e come tale smentito dalla pacifica e consolidata giurisprudenza sul punto.
Per il valido e corretto esercizio del potere in questione non è richiesto il concreto accertamento di un rapporto di causalità fra le condotte condizionanti e le azioni ed omissioni che ne sono conseguenza, essendo sufficiente, nell’ottica cautelare che connota la disciplina della misura di prevenzione in esame, che tale costruzione logica sia plausibile.
13. L’infondatezza dei motivi del ricorso in appello come fin qui accertata, esime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso non esaminati dal T.A.R. e riproposti nel presente grado di giudizio (da pag. 13 a pag. 28 del ricorso in appello).
Sul punto va anzitutto osservato che laddove il “richiamo” ai motivi “pretermessi” (così, testualmente, a pag. 13 del ricorso in appello) debba intendersi come tecnicamente riferito all’istituto giuridico della riproposizione di motivi non esaminati, va subito rilevato che non è propriamente corretto affermate che tali motivi non sarebbero stati esaminati dal primo giudice: essi in realtà non sono stati ritenuti fondati nell’ottica del sindacato come sopra operato, che gli appellanti ritengono erroneo ma che si è visto essere esente dai vizi dedotti con il gravame.
Ad esempio, quanto al riproposto motivo (contrassegnato dalla lettera “A”, e relativi sottonumeri) concernente le vicende dei singoli amministratori (esposto da pagina 13 a pag. 20 del ricorso in appello), in realtà esso è stato esaminato dal T.A.R., il quale ha rilevato “ immediatamente come una gran parte dell’impugnazione (quella contrassegnata dalla lettera A) si compone dell’elencazione del vissuto degli amministratori locali, dei loro rapporti familiari, professionali e d’amicizia, delle loro opere ed omissioni, denunciando spesso le inesattezze della relazione prefettizia ”.
Lo stesso dicasi per i motivi contrassegnati dalle lettere B (si veda il paragrafo 31 della sentenza gravata) e C (paragrafo 46) del ricorso di primo grado.
Tali motivi, dunque, lungi dal non essere stati esaminati, sono stati ritenuti infondati: coerentemente allo schema dello scrutinio giurisdizionale della legittimità del provvedimento di scioglimento, con inclusione e assorbimento dei singoli punti – comunque esaminati - nel complessivo giudizio di plausibilità e logicità della valutazione prognostica ritenuta dal provvedimento di scioglimento.
Gli appellanti si dolgono, con riferimento a tali elementi, del mancato accoglimento delle loro censure (sia nel metodo di scrutinio, che nella valutazione di merito delle stesse): ma ciò non autorizza l’affermazione del mancato esame, per poi concludere - al punto C.4. del ricorso in appello (pagine 28 e 29) - nel senso che “ il giudizio rassegnato dal TAR di insussistenza di “tutti i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere... declinati in ricorso” è del tutto erroneo e arbitrario ”.
La richiamata affermazione, che regge la riproposizione dei motivi di primo grado, si basa sul piano logico-giuridico sull’assunto posto a fondamento dei primi due motivi di appello, che hanno sostenuto come anche la sentenza qui impugnata fosse viziata da motivazione apparente: tali motivi, però, come si è visto sono essi stessi infondati.
Tali censure non sono pertanto riproponibili ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., perché tale tecnica difensiva presuppone, appunto, il mancato esame: laddove, al contrario, l’avvenuto esame esige l’articolazione di “specifiche censure” (art. 101, comma 2, cit.) volte a confutare il rigetto delle stesse.
14. Laddove, invece, la richiamata espressione si riferisca alla reiterazione nel presente giudizio di argomenti di censura ritenuti infondati dal T.A.R., essa si risolve in un mezzo sia inammissibile (in ragione della regola processuale da ultimo richiamata) che infondato.
14.1. Inammissibile, perché in questa prospettiva tali argomenti anziché essere meramente reiterati avrebbero dovuto contenere specifici profili di censura al contrario avviso manifestato dal primo giudice: il che non è, posto che questa parte del gravame effettivamente riproduce le ragioni del ricorso di primo grado, senza salvo dedurre poi sinteticamente – come già detto, a pag. 28 – dal loro mancato accoglimento l’erroneità della sentenza impugnata, senza peraltro che l’esposizione delle predette censure raggiunga la soglia della specificità ex art. 101, comma 1, cit., come precisata dalla giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, sentenza n. 5226/2024).
14.2. Infondato, perché essi in parte lamentano il fatto che i gli elementi indicati come sintomatici dell’infiltrazione non sarebbero espressivi di un effettivo condizionamento in punto di idoneità di tali elementi a condizionare le dinamiche amministrative; in parte tentano invece di dimostrare l’analitica inidoneità di ciascuno di tali elementi, tentando di fornirne una diversa lettura (obiettivamente collidente, peraltro, con il significato degli stessi).
Questa parte del gravame si fonda su di un’interpretazione della norma attributiva del potere, in punto di ricognizione dei presupposti per il legittimo esercizio del potere medesimo, smentita dalla pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato formatasi sul punto.
Si rinvia in proposito, in particolare, ai precedenti paragrafi da 10 a 12 della presente sentenza, ove il rilievo dell’infondatezza della pretesa della difesa di parte appellante di ritenere - infondatamente - alla stregua dei motivi “riproposti” gli elementi valorizzati dal provvedimento estranei ai presupposti legittimanti l’esercizio del potere di scioglimento.
Esemplificativamente è appena il caso di menzionare il già esaminato profilo del nesso di causalità; ovvero la pretesa di ritenere scriminanti, ai fini della sussistenza della fattispecie di prevenzione amministrativa in esame, provvedimenti giurisdizionali che escludano la diretta rilevanza penale di fatti assunti quali sintomatici.
Ancora una volta l’appello deduce come mancato vaglio critico quello che in realtà è stato un vaglio critico non condiviso: il che non giustifica, in rito, l’affermazione del mancato esame e, nel merito, l’affermazione della erroneità delle conclusioni cui in proposito è giunto il primo giudice.
15. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.