Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 04/12/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
composta da ZA ZAFFINA Consigliere relatore IE ALBERGHINI Consigliere LI LL Primo referendario nell’ udienza in data 8 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del custode iscritto al n. 31860 del registro di segreteria, promosso con ricorso da:
- NO MI, nata a [...], il [...], c.f. [...],
residente a [...] rappresentata e difesa dall’avv. Domenico IP (C.F. [...]) del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Conegliano (TV) via Calvi n. 122, PEC:
domenicoriposati@pec.ordineavvocatitreviso.it;
- US GI, nato a [...], il [...], c.f. [...], residente a Quinto (TV), Via Contea n.12/A, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto SA (c.f. [...]) del Foro di Treviso, nel cui studio in Treviso, viale Vittorio Veneto n. 10, ha eletto domicilio, PEC:
umbertosaracco@pec.ordineavvocatitreviso.it
contro TO BE (c.f. [...]), con studio in Venezia, Santa Croce 510, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Conte (c.f.
[...]) del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia - Mestre, Via Allegri 29, pec:
conte@pec.contestudiolegale.it;
e nei confronti della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, con sede in Venezia, San Polo 1;
Visti il ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 17 giugno 2025, la memoria di costituzione della resistente e gli altri atti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario d.ssa Chiara Grella e data per letta la relazione del Consigliere IE BE, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore generale dr.ssa Francesca Dimita, l’Avv.
Umberto SA anche in sostituzione dell’Avv. Domenico IP per i ricorrenti e l’Avv. Giulia Laurini in sostituzione dell’Avv. Giorgio Conte per la resistente; presente la dr.ssa BE TO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 17 giugno 2025 presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, i sigg. MI NO e GI US esponevano che, con ordinanza n. 4/2025 del 10 marzo 2025, era stato approvato il rendiconto relativo alla gestione del custode (nominato con ordinanza n. 10/2023 del Giudice designato) dei beni di loro proprietà sottoposti a sequestro ante causam nell’ambito del giudizio n. 31860 promosso dalla Procura regionale nei loro confronti. Riferivano, altresì, che, con separato decreto n. 1/2025, comunicato in data 19 maggio 2025, era stata disposta la liquidazione, in favore del custode giudiziario, della somma di euro 32.087,30, comprensiva degli oneri accessori e delle spese anticipate, oltre agli interessi decorrenti dalla data di deposito del medesimo decreto.
I ricorrenti lamentavano l’erroneità dei parametri adottati per la liquidazione, osservando come non potesse trovare applicazione, ai fini della determinazione della base di calcolo, l’art. 19 del D.M. n. 140 del 2012 (che individua tale base nella sommatoria dei componenti positivi del reddito lordo e delle attività), trattandosi di disposizione riferita agli incarichi di amministrazione e custodia di aziende, mentre, nel caso di specie, l’attività del custode giudiziario si era limitata alla conservazione e all’amministrazione dei soli beni pignorati, costituiti da talune quote di partecipazione in società di capitali, restando l’amministrazione delle relative aziende in capo ai rispettivi legali rappresentanti.
In particolare, veniva evidenziata la manifesta sproporzione tra il compenso riconosciuto al custode e quello spettante all’amministratore, investito di un incarico ben più pregnante e rischioso. Si osservava, al riguardo, che al sig.
US, quale amministratore di una delle società, era stato attribuito un compenso lordo annuo pari a euro 40.000,00, peraltro subordinato al raggiungimento di determinati risultati economici; il custode delle quote societarie, per contro, si sarebbe limitato a partecipare alle assemblee dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2023 “e a poco altro”.
Secondo i ricorrenti, il parametro di riferimento avrebbe dovuto essere quindi individuato nel D.M. Giustizia n. 169/2010, e, in particolare, nell’art. 29, a termini del quale “al professionista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, i seguenti onorari annui, determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, sull’attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale”. A tal fine essi producevano una perizia attestante il valore patrimoniale netto delle società partecipate, riferita al bilancio di esercizio 2024, conformemente a quanto stabilito da Cass., sez. II, sent. n. 9193/2017.
Formulavano, quindi, le seguenti conclusioni: “si chiede che il Giudice adito voglia riformare il decreto di liquidazione del compenso al custode giudiziario dott.ssa BE TO, n. 1/2025 del giorno 11.3.2025 e comunicato in data 19.5.2025 ed in applicazione dei criteri di calcolo stabiliti da Cass. Civ. sez. II sent. 9193/ 2017, voglia rideterminarli:
- in misura non superiore allo 0,3% del valore della quota di partecipazione di US GI nella società ERG Euro Rubber Group srl;
- in misura non superiore allo 0,3% del valore della quota di partecipazione di US GI nella società Termoidraulica US srl;
- in misura non superiore allo 0,3% del valore della quota di partecipazione di NO MI nella società Termoidraulica US srl”.
2. Con decreto del 25 giugno 2025, il Presidente fissava l’odierna udienza per la trattazione del giudizio; parte ricorrente provvedeva a notificare tempestivamente il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza alla controparte, dott.ssa TO, nonché alla Procura regionale.
3. In data 26 settembre 2025, la dott.ssa TO si costituiva in giudizio, depositando una memoria con cui evidenziava, in primo luogo, che il D.M.
Giustizia n. 169/2010 non potrebbe più trovare applicazione, essendo stato abrogato dall’art. 9, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Sarebbe, pertanto, inconferente anche il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte (cit. Cass., sez. II, sent.
n. 9193/2017) che, pur resa nel 2017, aveva ad oggetto una fattispecie risalente a un periodo in cui la norma invocata era ancora vigente. Osservava, inoltre, che, anche qualora il D.M. n. 169/2010 potesse trovare applicazione, si sarebbe comunque dovuto tener conto di ulteriori disposizioni rilevanti ai fini della determinazione del compenso.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, in caso di mancata conferma del decreto, per la rideterminazione del compenso nella misura ritenuta di giustizia e secondo i criteri reputati più opportuni.
4. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo il provvedimento di liquidazione dei compensi esente da vizi, stante la correttezza del ricorso all’analogia in caso di lacuna normativa. L’Avv. SA, per i ricorrenti, e l’Avv. Laurini, per la resistente, discutevano come da verbale, insistendo per le conclusioni già rassegnate in atti.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno richiamare brevemente la disciplina normativa relativa alla liquidazione del compenso del custode giudiziario.
Il comma 2 dell’art. 58 del T.U. n. 115/2002 dispone che “l’indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell’articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali”; il successivo art.
59 stabilisce che “1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico. 3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell’indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
Il D.M. n. 265/2006 determina in modo dettagliato l’indennità di custodia per i veicoli a motore e per i natanti, mentre l’art. 5 stabilisce che “per la determinazione dell’indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall’articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato”.
In tale quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, “in tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo e, nell’ambito del codice di procedura civile, a sequestro conservativo e giudiziario, la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto e dell’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o equitativi, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità” (Cass., Sez. 6-2, ord. n.
2507 del 27 gennaio 2022; Cass. civ., Sez. I, 10 agosto 2025, n. 22992). La Corte ha inoltre affermato che “in assenza di usi locali, occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” (Cass. Sez. II, ord. n. 1205/2020; Cass. Sez.
VI, ord. 27 aprile 2022, n. 13193).
Per quanto qui rileva, l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
(quindi anche il D.M. n. 169/2010) e, al comma 2, ha previsto che “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il D.M. n. 140 del 22 agosto 2012, adottato in attuazione della suddetta norma, prevede al Capo III le “Disposizioni concernenti i dottori commercialisti” e, all’art. 15, comma 1, elenca le relative tipologie di attività: “Per l’applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili: a) amministrazione e custodia;
b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società”.
Il secondo comma stabilisce che “quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo”. Per ciascuna tipologia di attività, le disposizioni contenute negli artt. 19-29 del decreto individuano i parametri specifici, definendo il valore della pratica e le relative percentuali da applicare (rinviando, per queste ultime, alla tabella C allegata al decreto).
Ai fini dell’esatta individuazione delle disposizioni applicabili alla liquidazione giudiziale del compenso del custode di quote societarie oggetto di sequestro, va altresì rilevato che al custode spettano compiti di conservazione e amministrazione (art. 65 c.p.c.), essendo pacifico che “la norma, parlando di conservazione e amministrazione, non formula due ipotesi nettamente distinte, ma considera la seconda strumentale alla prima” (Cass.
civ., Sez. lav., 15 luglio 2002, n. 10252), integrando una gestione patrimoniale di beni nell’interesse altrui.
2. Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le disposizioni particolari della Sezione II del Capo III del decreto non ve n’è alcuna che abbia ad oggetto specificamente la “custodia e amministrazione” di quote societarie.
Ne consegue, come previsto dal secondo comma dell’art. 15, che il compenso debba essere liquidato facendo ricorso all’analogia (cfr. anche art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”).
Viene, dunque, in rilievo l’art. 19 del decreto, rubricato “Amministrazione e custodia”, che disciplina la fattispecie con riferimento alle “aziende”,
prevedendo che il valore della pratica sia “determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività” e che il compenso sia liquidato “di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili”, il quale prevede l’applicazione delle seguenti percentuali: “fino a euro 10.000 dal 3% al 4%;
sul maggior valore fino a euro 50.000 dal 2% al 3%; sul maggior valore oltre euro 50.000 dall’1% al 2%”.
Ciò che accomuna la fattispecie di cui al citato art. 19 e quella all’odierno esame è la medesima esigenza di conservazione e custodia che caratterizza l’attività, nel suo complesso, di “custodia e amministrazione”, sia che essa abbia ad oggetto un singolo bene sequestrato, quale, appunto, la quota del capitale sociale di una s.r.l., sia che riguardi un complesso eterogeneo di beni funzionale all’esercizio dell’impresa.
Non v’è dubbio che, nell’uno e nell’altro caso, l’obbligo del custode possa assumere un’ampiezza variabile, dipendendo ciò dalle concrete circostanze in ragione delle quali la misura custodiale è stata disposta, dalla consistenza e dallo stato dei beni, dall’ampiezza dei compiti affidati con il provvedimento di nomina. Tuttavia, tali possibili differenziazioni assumono rilievo secondario rispetto alla sostanziale coincidenza delle esigenze conservative e custodiali proprie dell’attività in sé intesa, che giustifica il ricorso all’analogia.
Le eventuali divergenze trovano comunque adeguata valorizzazione nella previsione, contenuta nella tabella C allegata al decreto, di una forbice percentuale per ciascuno scaglione, da applicare al “valore della pratica”
(determinato, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 19, in via analogica),
utilizzando i parametri generali di cui all’art. 17 del decreto. Quest’ultimo, al primo comma, impone di tener conto, oltre che del “valore e natura della pratica” (lett. a), anche dell’“importanza, difficoltà e complessità della pratica” (lett. b), dei “risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente” (lett. d), e dell’“impegno profuso, anche in termini di tempo impiegato” (lett. e).
Nel decreto presidenziale n. 1/2025 è stata, pertanto, correttamente applicata la disciplina di cui all’art. 19 del D.M. n. 140/2012, commisurando la liquidazione del compenso, entro i limiti dei parametri minimi e massimi, alle attività effettivamente svolte dal custode, puntualmente descritte nella relazione finale depositata in data 20 giugno 2024.
3. A tale ultimo riguardo, il Collegio osserva che la relazione, depositata unitamente al conto finale della custodia, è stata oggetto di esame e discussione all’udienza camerale del 15 gennaio 2025 per l’approvazione del conto, tenutasi ai sensi degli artt. 79 e 25 di cui all’allegato 2 del c.g.c., alla quale anche gli odierni ricorrenti, sebbene non comparsi, erano stati ritualmente evocati.
Si rileva, inoltre, che i ricorrenti non hanno formulato contestazioni né in quella sede né nella presente, sotto il profilo quantitativo e con riguardo alle scelte di merito assunte nell’esercizio dei diritti connessi alle quote; attività che, come evincibile dalle dettagliate e motivate istanze rivolte con le quali il custode ha richiesto indicazioni per lo svolgimento dell’incarico, ha richiesto un impegno ben superiore alla mera partecipazione assembleare e “poco altro”.
Come già evidenziato in fatto, i ricorrenti fondano, invece, la domanda di riforma del decreto di liquidazione unicamente sulla presunta erroneità della norma applicata (art. 19 D.M. 140/2012), sostenendo che la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata sulla base dei criteri indicati dalla Corte di cassazione, Sez. II civ., sent. n. 9193/2017, e dunque delle tariffe approvate con D.M. n. 169/2010 e, in particolare, previste dell’art. 29 (che, per inciso, poneva sullo stesso piano la “custodia e conservazione” tanto delle aziende quanto dei beni).
In proposito, occorre ribadire che il D.M. n. 169/2010 è stato abrogato dal citato art. 9, comma 1, del d.l. n. 1/2012 (cfr. supra, sub 1) e non può, pertanto, più trovare applicazione. Ne consegue che la domanda dei ricorrenti - i quali non hanno formulato alcuna ulteriore richiesta in via alternativa o subordinata
- deve essere respinta e che, per le ragioni sopra esposte, il decreto presidenziale di liquidazione n. 1 del 19 maggio 2025, relativo al compenso in favore della dott.ssa BE TO, deve essere integralmente confermato.
4. Quanto alle spese di lite e di giudizio, stante l’assoluta novità della questione (art. 31, c. 3, c.g.c.), vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del custode iscritto al n. 31860 del registro di Segreteria, promosso da NO MI e US GI contro TO BE e nei confronti della Procura Regionale,
RESPINGE
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, conferma il decreto presidenziale n. 1 del 19/05/2025.
Spese di lite e di giudizio integralmente compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, all’esito dell’udienza del giorno 8 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente f.f.
IE BE ZA AF
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)