Parere definitivo 27 dicembre 2022
Improcedibile
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01951/2025REG.PROV.COLL.
N. 01515/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1515 del 2022, proposto da OR UR, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Lais, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Nicotera 29;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 7654/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del nuovo difensore dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 marzo 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione di Roma Capitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione ha agito nel presente giudizio per l’annullamento della determinazione di Roma Capitale in data 9 marzo 2010, n. 504, con la quale gli è stato ingiunto di demolire « l’opera abusiva realizzata in via del Casale San Michele n. 14 », così descritta: « un manufatto in muratura di mt. 11,08x8,40 h mt. 3,05 comprensivi del solaio di copertura in c.a. (internamente h mt. 2,85). All’interno risulta suddiviso in due unità immobiliari indipendenti, complete di impianti tecnologici, pavimenti, rivestimenti, porte e finestre, privi degli allacci idrici e fognari » . La demolizione era ingiunta in ragione del fatto che con precedente concessione edilizia in sanatoria in data 27 settembre 2001, prot. n. 210828, l’amministrazione comunale aveva assentito in favore del dante causa del ricorrente la realizzazione di un manufatto in legno, che con il provvedimento impugnato nel presente giudizio si accertava essere tuttavia stato realizzato in muratura, in difformità quindi dal titolo edilizio. Era inoltre rilevata la non conformità del manufatto con il regime urbanistico di zona (F1 “Parco dell’Insugherata”) ai sensi dell’allora vigente strumento pianificatorio generale.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma l’interessato deduceva l’illegittimità dell’ordine demolitorio per violazione degli artt. 31 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e 15 della legge regionale del Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) , in ragione del fatto che con esso si sarebbe erroneamente supposto il carattere abusivo dell’intera costruzione, invece assentita dalla citata concessione edilizia in sanatoria, quando l’unica difformità consisterebbe invece in un modesto ampliamento della superficie di 17,75 mq a fronte degli 80 mq autorizzati. Ne sarebbe derivata l’abnorme conseguenza data dall’acquisizione al proprio patrimonio di tutto il manufatto e dell’area di sedime su cui sorge.
3. La censura veniva respinta dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. La pronuncia di primo grado escludeva l’ipotesi della « confusione » in cui sarebbe incorsa l’amministrazione. A questo specifico riguardo dava atto che nel provvedimento è « puntualmente e precisamente individuato il fabbricato realizzato in assenza del titolo edilizio », così come sono del pari specificate « le misure del manufatto, i materiali di costruzione e lo stato dello stesso: opera in muratura delle dimensioni 1,80 x 8,40 con altezza 3,70, coperto da solaio e suddiviso in due unità immobiliari indipendenti, complete di impianti tecnologici, pavimenti e rivestimenti, porte finestre, prive di allacci idrici e fognari ». In ragione di ciò giudicava legittimo il provvedimento repressivo ai sensi del sopra citato art. 15 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15, in presenza di « interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività ».
5. Contro la sentenza di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello, in resistenza del quale si è costituita Roma Capitale.
6. In data 27 febbraio 2025 l’appellante si è costituito con un nuovo difensore, indicato in intestazione, ed ha dichiarato « di non aver più interesse alla coltivazione » della propria impugnazione.
DIRITTO
1. In un processo informato al principio dispositivo quale quello amministrativo (in termini: Cons. Stato, Ad. plen., 13 aprile 2015, n. 14), la dichiarazione ora riportata fonda la pronuncia ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO