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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. ME EL Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LA FI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 545/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16/02/1968, entrambi con il patrocinio dell'avv. DANIELA COVIELLO, elettivamente domiciliati in Correzzana (MB), via Majorana n.7 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e in data 27.05.2000, trascritto nei Registri dello Stato civile
[...] Parte_2 del Comune di Monza al n. 91 P. 2 S. A anno 2000
• Ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• porre a carico della signora le spese legali Pt_1
Ed e seguenti CP_1
CONDIZIONI
1. Affidamento condiviso del figlio minore con tempi di permanenza e cura prevalenti, Per_1 Per_ anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Monza, Via Papini 5; il figlio , maggiorenne e parzialmente autosufficiente, attualmente vive e risiede presso la madre in Monza, Via Papini 5.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore I genitori prenderanno di Per_1 comune accordo le decisioni di maggior importanza nell'interesse del minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del medesimo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3. Quanto ai tempi di permanenza e cura del figlio minore presso il padre, le parti concordano Per_1 che, in considerazione dell'età di il sig. potrà vedere e tenere con sé quest'ultimo Per_1 Pt_2 ogni qual volta lo desideri, secondo accordi che interverranno, oltre che con la sig.ra anche Pt_1 direttamente con il figlio In ogni caso, il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1 Pt_2 minore Per_1
a. a week end alternati, dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera con pernottamento, oltre a due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il mercoledì, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza della madre;
un giorno infrasettimanale, il mercoledì, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre;
b. per quanto riguarda le festività natalizie: trascorrerà i giorni 24/12-25/12 e 26/12, 31/12 e Per_1
01/01, 06/01 in via alternata di anno in anno con i genitori;
c. quanto alle festività Pasquali: trascorrerà i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo in via Per_1 alternata di anno in anno con i genitori;
d. la regola dell'alternanza troverà applicazione per la regolamentazione anche delle festività e dei periodi di vacanza infra-annuali (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) nonché dei ponti che, pertanto, verranno trascorsi dal figlio con i genitori Per_1 alternativamente di anno in anno;
e. per quanto attiene le vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane, anche non Per_1 consecutive, nel periodo estivo (da giugno a settembre), da stabilirsi, previo accordo fra le parti, entro il 31 maggio di ciascun anno.
4. Le modalità di visita sopra indicate potranno essere suscettibili di modifica previo accordo fra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative e personali di quest'ultimi nonché del figlio Per_1 soprattutto dal momento in cui quest'ultimo reperirà un lavoro, con preavviso di 48 ore, salvo necessità non prevedibili. Per_
5. Il figlio , maggiorenne, provvederà a gestire direttamente con il padre i rapporti e le frequentazioni.
6.La casa coniugale, di proprietà della sig.ra resta in proprietà a quest'ultima. Come sopra Pt_1 Per_ già precisato, attualmente i figli e vivono e risiedono presso il predetto immobile. Per_1 Per_
7.Quanto al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non completamente autosufficiente sotto il profilo economico e minorenne non indipendente economicamente, le parti concordano per Per_1 un mantenimento diretto degli stessi, per il periodo di spettanza di ciascun genitore. Per_
8. Le spese straordinarie relative ai figli e come da Linee Guida del Tribunale di Monza, Per_1 sono a carico della sig.ra nella misura del 100%, la quale usufruirà delle detrazioni per i Pt_1 figli a carico in pari percentuale. PRENDERE ATTO DELLE ULTERIORI SEGUENTI PATTUIZIONI:
1. L'Assegno Unico e Universale verrà percepito integralmente dal sig. . Pt_2
2. Le parti danno atto che il sig. si è trasferito presso l'immobile di sua proprietà sito Pt_2 in Almenno San Bartolomeo (Bg).
3. Le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad assegni divorzili.
4. I signori e rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio e rinnovo dei Pt_1 Pt_2 documenti d'identità e validi per l'espatrio, anche con riferimento al figlio minore Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale per effetto di sentenza 579/2025 del 23/4/2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 29.1.2025 così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 27.5.2000 (atto n. 91 parte II serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice est.
LA FI
Il Presidente
ME EL
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16/02/1968, entrambi con il patrocinio dell'avv. DANIELA COVIELLO, elettivamente domiciliati in Correzzana (MB), via Majorana n.7 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e in data 27.05.2000, trascritto nei Registri dello Stato civile
[...] Parte_2 del Comune di Monza al n. 91 P. 2 S. A anno 2000
• Ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• porre a carico della signora le spese legali Pt_1
Ed e seguenti CP_1
CONDIZIONI
1. Affidamento condiviso del figlio minore con tempi di permanenza e cura prevalenti, Per_1 Per_ anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Monza, Via Papini 5; il figlio , maggiorenne e parzialmente autosufficiente, attualmente vive e risiede presso la madre in Monza, Via Papini 5.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore I genitori prenderanno di Per_1 comune accordo le decisioni di maggior importanza nell'interesse del minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del medesimo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3. Quanto ai tempi di permanenza e cura del figlio minore presso il padre, le parti concordano Per_1 che, in considerazione dell'età di il sig. potrà vedere e tenere con sé quest'ultimo Per_1 Pt_2 ogni qual volta lo desideri, secondo accordi che interverranno, oltre che con la sig.ra anche Pt_1 direttamente con il figlio In ogni caso, il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1 Pt_2 minore Per_1
a. a week end alternati, dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera con pernottamento, oltre a due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il mercoledì, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza della madre;
un giorno infrasettimanale, il mercoledì, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre;
b. per quanto riguarda le festività natalizie: trascorrerà i giorni 24/12-25/12 e 26/12, 31/12 e Per_1
01/01, 06/01 in via alternata di anno in anno con i genitori;
c. quanto alle festività Pasquali: trascorrerà i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo in via Per_1 alternata di anno in anno con i genitori;
d. la regola dell'alternanza troverà applicazione per la regolamentazione anche delle festività e dei periodi di vacanza infra-annuali (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) nonché dei ponti che, pertanto, verranno trascorsi dal figlio con i genitori Per_1 alternativamente di anno in anno;
e. per quanto attiene le vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane, anche non Per_1 consecutive, nel periodo estivo (da giugno a settembre), da stabilirsi, previo accordo fra le parti, entro il 31 maggio di ciascun anno.
4. Le modalità di visita sopra indicate potranno essere suscettibili di modifica previo accordo fra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative e personali di quest'ultimi nonché del figlio Per_1 soprattutto dal momento in cui quest'ultimo reperirà un lavoro, con preavviso di 48 ore, salvo necessità non prevedibili. Per_
5. Il figlio , maggiorenne, provvederà a gestire direttamente con il padre i rapporti e le frequentazioni.
6.La casa coniugale, di proprietà della sig.ra resta in proprietà a quest'ultima. Come sopra Pt_1 Per_ già precisato, attualmente i figli e vivono e risiedono presso il predetto immobile. Per_1 Per_
7.Quanto al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non completamente autosufficiente sotto il profilo economico e minorenne non indipendente economicamente, le parti concordano per Per_1 un mantenimento diretto degli stessi, per il periodo di spettanza di ciascun genitore. Per_
8. Le spese straordinarie relative ai figli e come da Linee Guida del Tribunale di Monza, Per_1 sono a carico della sig.ra nella misura del 100%, la quale usufruirà delle detrazioni per i Pt_1 figli a carico in pari percentuale. PRENDERE ATTO DELLE ULTERIORI SEGUENTI PATTUIZIONI:
1. L'Assegno Unico e Universale verrà percepito integralmente dal sig. . Pt_2
2. Le parti danno atto che il sig. si è trasferito presso l'immobile di sua proprietà sito Pt_2 in Almenno San Bartolomeo (Bg).
3. Le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad assegni divorzili.
4. I signori e rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio e rinnovo dei Pt_1 Pt_2 documenti d'identità e validi per l'espatrio, anche con riferimento al figlio minore Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale per effetto di sentenza 579/2025 del 23/4/2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 29.1.2025 così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 27.5.2000 (atto n. 91 parte II serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice est.
LA FI
Il Presidente
ME EL