CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI RI, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 117/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Concessionario 1 S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 97103880585
Difeso da
UI TO TO Nuovo Difensore Resistente_1 Spa - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 511/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 5 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento di accertamento n. 7 dell'08/05/2019, notificato il 20 maggio 2019 relativo all'Imposta Comunale sulla Pubblicità 2019 per due frecce installate nel territorio del Comune di Rocca Canavese ad opera di Resistente_1., avviso con il quale veniva liquidata un'imposta di € 36,00 (dei quali € 20,00 per imposta).
La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso affermando che “le frecce indicatrici monofacciali che vengono nel caso in rilievo,…, con la scritta “Resistente_1”, non hanno funzione promozionale ma costituiscono segnali «riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non super[a]no la superficie di mezzo metro quadrato», ossia strumenti esenti dall'imposta a norma dell'art. 17, comma 1 lett. b), d.lgs. 507/1993 nel testo applicabile nel caso ratione temporis”.
Appella il concessionario Concessionario 1 s.p.a. richiamando giurisprudenza di legittimità e insistendo sulla astratta idoneità pubblicitaria dei cartelli posizionati, così come previsto, d'altra parte, dall'articolo 47 del Codice della Strada.
Richiama la natura commerciale dell'attività svolta da Resistente_1 e cita giurisprudenza di merito a conforto.
Resiste Resistente_1. argomentando sulla natura di avviso pubblico della freccia direzionale stradale ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 507/1993 ed invocando l'esenzione d'imposta in quanto le frecce sarebbero meri “segnali di indicazione idonei a dare informazioni alla generalità dei consociati circa la localizzazione di un ufficio di pubblico interesse”.
In sostanza, assume la difesa dell'appellata, si tratterebbe di “indicazione e segnalazione di un luogo dove sia possibile fruire di funzioni e servizi che già hanno trovato collocazione sul mercato, e la cui promozione pubblicitaria - se vi è stata - è stata svolta in precedenza, con diversa modalità ed in diversi luoghi e tempi”.
La difesa, inoltre, insiste sulla natura di servizio di pubblico interesse quanto alle attività svolte da
Resistente_1.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Assume la sentenza di primo grado la non imponibilità delle frecce direzionali indicanti l'ubicazione, all'interno del territorio comunale, degli uffici di Resistente_1 s.p.a.
Ciò, secondo i giudici del primo grado (con motivazione, invero, meramente copiata dai precedenti giurisprudenziali riportati per intero nel corpo della sentenza), deriverebbe dall'articolo 17, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 507/93 (unitamente all'articolo 39, comma 1, lettera C del Codice della Strada).
Giova premettere che, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 507/93, sono soggetti ad imposta sulla pubblicità “i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi”. Dunque, a rigore, le frecce direzionali indicanti l'indicazione del luogo di svolgimento di un'attività economica, quale quella svolta da Resistente_1 s.p.a., rientrano tra i messaggi pubblicitari rilevanti a fini impositivi. D'altra parte, tale assunto è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (seppur non formatasi con riferimento proprio a Resistente_1 s.p.a.): “In tema di imposta comunale sulla pubblicità, i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del nuovo codice della strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.
507” (Cass. n. 8616/2014 e precedenti ivi richiamati).
Ciò significa, in altri termini, che la qualifica dell'insegna quale mezzo di agevolazione alla circolazione ai sensi dell'articolo 39 del Codice della Strada non è rilevante ai fini dell'esenzione impositiva: “la funzione
(anche) pubblicitaria dei cartelli di avvio ad aziende o stabilimenti deriva dalla loro natura di segni distintivi del luogo di esercizio delle attività dell'impresa segnalata… In diversi termini, i cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, comunque, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico – reclamistica” (sent. cit.).
D'altra parte, i segnali oggetto di imposizione sono chiaramente da riferire a Resistente_1, storicamente identificata come “ufficio postale” anche se ormai attività commerciale involgente plurimi servizi, così evidenziandosi la loro natura di segni distintivi del luogo di esercizio dell'impresa.
Ancora, va rilevato che Resistente_1 s.p.a. non può più essere definita quale organismo di diritto pubblico, essendo stata tale tesi smentita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che con sentenza del 28 ottobre 2020 ha definito Resistente_1 quale mera impresa pubblica (cioè con capitale in tutto o in parte in mano ad enti pubblici). Ora, se è vero che Resistente_1 s.p.a. è titolare del servizio postale universale fino al 2026 (affidamento a regime regolamentato dei servizi postali in senso stretto), è altrettanto vero che tale servizio non è più svolto in regime di monopolio e, soprattutto, che la stessa Resistente_1 s.p.a. offre sul libero mercato una pluralità di servizi (bancari, finanziari, telefonici) che fanno perdere l'originaria connotazione
“postale” dei propri uffici.
La freccia direzionale, pertanto, diviene mezzo pubblicitario indicante l'ubicazione di un ufficio che, oltre a curare la corrispondenza, opera su mercati diversificati, offrendo finanziamenti, conti correnti, conti deposito, servizi assicurativi, previdenziali e, addirittura, servizi di telefonia.
Ragionare diversamente, d'altra parte, determinerebbe un'alterazione della concorrenza in favore di uno degli operatori di tali mercati.
Da ultimo, inconferente il richiamato all'articolo 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 507/93 secondo cui
“L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Tale disciplina, tuttavia, non appare appropriata alla fattispecie in esame: essa si riferisce, infatti, alle insegne che contraddistinguono la sede di attività, situazione non comparabile con quella in esame di frecce direzionali collocate non nel luogo di esercizio dell'attività.
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara legittimo l'avviso di accertamento impugnato. Condanna Resistente_1 Spa al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 per il primo grado di giudizio, oltre spese generali, e in euro 600,00 per il presente grado di appello, oltre spese generali.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI RI, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 117/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Concessionario 1 S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 97103880585
Difeso da
UI TO TO Nuovo Difensore Resistente_1 Spa - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 511/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 5 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento di accertamento n. 7 dell'08/05/2019, notificato il 20 maggio 2019 relativo all'Imposta Comunale sulla Pubblicità 2019 per due frecce installate nel territorio del Comune di Rocca Canavese ad opera di Resistente_1., avviso con il quale veniva liquidata un'imposta di € 36,00 (dei quali € 20,00 per imposta).
La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso affermando che “le frecce indicatrici monofacciali che vengono nel caso in rilievo,…, con la scritta “Resistente_1”, non hanno funzione promozionale ma costituiscono segnali «riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non super[a]no la superficie di mezzo metro quadrato», ossia strumenti esenti dall'imposta a norma dell'art. 17, comma 1 lett. b), d.lgs. 507/1993 nel testo applicabile nel caso ratione temporis”.
Appella il concessionario Concessionario 1 s.p.a. richiamando giurisprudenza di legittimità e insistendo sulla astratta idoneità pubblicitaria dei cartelli posizionati, così come previsto, d'altra parte, dall'articolo 47 del Codice della Strada.
Richiama la natura commerciale dell'attività svolta da Resistente_1 e cita giurisprudenza di merito a conforto.
Resiste Resistente_1. argomentando sulla natura di avviso pubblico della freccia direzionale stradale ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 507/1993 ed invocando l'esenzione d'imposta in quanto le frecce sarebbero meri “segnali di indicazione idonei a dare informazioni alla generalità dei consociati circa la localizzazione di un ufficio di pubblico interesse”.
In sostanza, assume la difesa dell'appellata, si tratterebbe di “indicazione e segnalazione di un luogo dove sia possibile fruire di funzioni e servizi che già hanno trovato collocazione sul mercato, e la cui promozione pubblicitaria - se vi è stata - è stata svolta in precedenza, con diversa modalità ed in diversi luoghi e tempi”.
La difesa, inoltre, insiste sulla natura di servizio di pubblico interesse quanto alle attività svolte da
Resistente_1.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Assume la sentenza di primo grado la non imponibilità delle frecce direzionali indicanti l'ubicazione, all'interno del territorio comunale, degli uffici di Resistente_1 s.p.a.
Ciò, secondo i giudici del primo grado (con motivazione, invero, meramente copiata dai precedenti giurisprudenziali riportati per intero nel corpo della sentenza), deriverebbe dall'articolo 17, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 507/93 (unitamente all'articolo 39, comma 1, lettera C del Codice della Strada).
Giova premettere che, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 507/93, sono soggetti ad imposta sulla pubblicità “i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi”. Dunque, a rigore, le frecce direzionali indicanti l'indicazione del luogo di svolgimento di un'attività economica, quale quella svolta da Resistente_1 s.p.a., rientrano tra i messaggi pubblicitari rilevanti a fini impositivi. D'altra parte, tale assunto è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (seppur non formatasi con riferimento proprio a Resistente_1 s.p.a.): “In tema di imposta comunale sulla pubblicità, i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del nuovo codice della strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.
507” (Cass. n. 8616/2014 e precedenti ivi richiamati).
Ciò significa, in altri termini, che la qualifica dell'insegna quale mezzo di agevolazione alla circolazione ai sensi dell'articolo 39 del Codice della Strada non è rilevante ai fini dell'esenzione impositiva: “la funzione
(anche) pubblicitaria dei cartelli di avvio ad aziende o stabilimenti deriva dalla loro natura di segni distintivi del luogo di esercizio delle attività dell'impresa segnalata… In diversi termini, i cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, comunque, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico – reclamistica” (sent. cit.).
D'altra parte, i segnali oggetto di imposizione sono chiaramente da riferire a Resistente_1, storicamente identificata come “ufficio postale” anche se ormai attività commerciale involgente plurimi servizi, così evidenziandosi la loro natura di segni distintivi del luogo di esercizio dell'impresa.
Ancora, va rilevato che Resistente_1 s.p.a. non può più essere definita quale organismo di diritto pubblico, essendo stata tale tesi smentita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che con sentenza del 28 ottobre 2020 ha definito Resistente_1 quale mera impresa pubblica (cioè con capitale in tutto o in parte in mano ad enti pubblici). Ora, se è vero che Resistente_1 s.p.a. è titolare del servizio postale universale fino al 2026 (affidamento a regime regolamentato dei servizi postali in senso stretto), è altrettanto vero che tale servizio non è più svolto in regime di monopolio e, soprattutto, che la stessa Resistente_1 s.p.a. offre sul libero mercato una pluralità di servizi (bancari, finanziari, telefonici) che fanno perdere l'originaria connotazione
“postale” dei propri uffici.
La freccia direzionale, pertanto, diviene mezzo pubblicitario indicante l'ubicazione di un ufficio che, oltre a curare la corrispondenza, opera su mercati diversificati, offrendo finanziamenti, conti correnti, conti deposito, servizi assicurativi, previdenziali e, addirittura, servizi di telefonia.
Ragionare diversamente, d'altra parte, determinerebbe un'alterazione della concorrenza in favore di uno degli operatori di tali mercati.
Da ultimo, inconferente il richiamato all'articolo 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 507/93 secondo cui
“L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Tale disciplina, tuttavia, non appare appropriata alla fattispecie in esame: essa si riferisce, infatti, alle insegne che contraddistinguono la sede di attività, situazione non comparabile con quella in esame di frecce direzionali collocate non nel luogo di esercizio dell'attività.
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara legittimo l'avviso di accertamento impugnato. Condanna Resistente_1 Spa al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 per il primo grado di giudizio, oltre spese generali, e in euro 600,00 per il presente grado di appello, oltre spese generali.