Articolo 38 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 37Articolo 39
Versione
29 marzo 1961
Art. 38. (Trattamenti e comandi)

L'Amministrazione da' periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di coprire per esigenze di servizio.
I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato per motivate esigenze di servizio.
Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessita' di studio del dipendente e dei propri figli, nonche' del servizio gia' prestate in sedi disagiate.
Il trasferimento puo' essere disposto anche quando la permanenza dell'operaio in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.
Il Consiglio di amministrazione e' competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimento.
L'operaio puo' essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale, con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'interessato.
Il comando e' disposto per tempo determinato e, in via eccezionale, per riconosciuta esigenze di servizio.
Alla spesa per l'operaio comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione presso cui l'operaio stesso va a prestare servizio.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961
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