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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 633/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 633 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(P. IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Christopher Leone, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(P. IVA: ), in persona del titolare e Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Franco Di Gregorio come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Controparte_2
[..
[...] in persona del titolare e rappresentante legale, e proponeva opposizione avverso il
[...] decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2.840,00, oltre interessi e spese, per lavori non eseguiti correttamente né ultimati.
A sostegno, l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di Pescara e, quanto al merito, contestava l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Costituitasi in giudizio, la ditta opposta deduceva l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione ma aderiva all'eccezione di incompetenza per valore, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale prende atto della suddetta adesione alla eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opponente, statuizione che comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e che assorbe ogni questione attinente al merito.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, allorché sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che la accoglie ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, con la conseguenza che il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (ex multis, Cass. n. 11764/2016).
A riguardo, il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della presente pronuncia in rito e della condotta processuale dell'opposta, che ha aderito alla eccezione sollevata dalla controparte sin dalla comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , in persona dell'omonimo Parte_1 titolare, nei confronti della in persona del titolare e rappresentante Controparte_1 legale, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza per valore per essere competente il Giudice di Pace di
Pescara;
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
2 Così deciso in Pescara, il 18 dicembre 2025
3
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 633 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(P. IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Christopher Leone, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(P. IVA: ), in persona del titolare e Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Franco Di Gregorio come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Controparte_2
[..
[...] in persona del titolare e rappresentante legale, e proponeva opposizione avverso il
[...] decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2.840,00, oltre interessi e spese, per lavori non eseguiti correttamente né ultimati.
A sostegno, l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di Pescara e, quanto al merito, contestava l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Costituitasi in giudizio, la ditta opposta deduceva l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione ma aderiva all'eccezione di incompetenza per valore, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale prende atto della suddetta adesione alla eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opponente, statuizione che comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e che assorbe ogni questione attinente al merito.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, allorché sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che la accoglie ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, con la conseguenza che il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (ex multis, Cass. n. 11764/2016).
A riguardo, il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della presente pronuncia in rito e della condotta processuale dell'opposta, che ha aderito alla eccezione sollevata dalla controparte sin dalla comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , in persona dell'omonimo Parte_1 titolare, nei confronti della in persona del titolare e rappresentante Controparte_1 legale, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza per valore per essere competente il Giudice di Pace di
Pescara;
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
2 Così deciso in Pescara, il 18 dicembre 2025
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IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco