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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 45 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Mimmo Manfredi ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Carlo CP_1
Costantino De Pompeis, Silvia Parisi ed Umberto Ferrato ---- appellato
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante in carica, con l'Avv. Celestina Seneca ---- appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro. Opposizione ad intimazione di pagamento – regolamentazione spese processuali.
Conclusioni dell'appellante: “… in riesame e riforma della sentenza impugnata resa inter partes dal Tribunale di Castrovillari, dichiarare la stessa nulla ed illegittima per i motivi ivi esplicitati e per l'effetto disporre la liquidazione dei compensi come per legge, tenuto conto che parte ricorrente è risultata vittoriosa in primo grado come da sentenza e solo subordinatamente condanna proporzionale.
Riformare la sentenza per come indicato nel corpo del presente atto di appello in luogo dell'errata illegittima viziata decisione assunta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Mimmo Manfredi”;
Conclusioni dell'appellato “… respingere il ricorso in ogni sua parte e CP_1
per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
Castrovillari in veste di Giudice Unico del Lavoro n. 1786/2021, con compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio”;
Conclusioni dell'appellata : “… Rigettare integralmente lo spiegato CP_3
appello in quanto infondato .Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di lite”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal Sig. , per la riforma solo Parte_1
parziale della sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che, pur essendosi pronunciato favorevolmente, rispetto alle sue istanze, dichiarando prescritti i crediti derivanti da talune cartelle di pagamento e dichiarando CP_1
altresì cessata la materia del contendere per altre, tutte richiamate nell'intimazione di pagamento da egli avversata, ha integralmente compensato le spese di lite.
2. In tale prospettiva, infatti, si pone il gravame introdotto dal contribuente, che ha posto l'accento sulla immotivata ed ingiusta compensazione delle spese di lite, osservando: a) che la cessata materia del contendere, pronunciata a seguito dell'entrata in vigore (in corso di causa) del D.L. n° 119/2018, non poteva prescindere dalla liquidazione delle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, visto che le poste contestate erano effettivamente prescritte, al momento della proposizione del ricorso di primo grado, e stante il fatto che detto ricorso era imprescindibile, per annullare l'efficacia delle cartelle medesime, giacché l'annullamento ex lege sarebbe intervenuto solo successivamente;
b) che le cartelle per le quali era stata pronunciata la cessata materia del contendere rappresentavano un'entità economica modesto (€ 1.638,21), rispetto a quella maggiore (€ 38.190,01) portata dalle cartelle rispetto alle quali la pronuncia giudiziale era stata di estinzione della pretesa creditoria per prescrizione;
di talché, la pronuncia sostanzialmente favorevole all'opponente era stata di pressocché integrale accoglimento;
c) che la motivazione spiegata dal tribunale, per giustificare la compensazione (“in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia”) era contraddetta dal fatto che la giurisprudenza sulla prescrizione sopraggiunta risaliva al 2016, quindi ad un epoca certamente antecedente rispetto a quella in cui il ricorso era stato introdotto (2018); d) che la motivazione del tribunale confliggeva col tenore del codice di rito che consentiva la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità dei temi trattati e, in generale, di gravi ed eccezionali ragioni, nella fattispecie non riscontrabili.
3. Si è costituito in appello l' resistendo e chiedendo, in subordine, di CP_1
essere escluso dalla condanna alle spese, essendosi determinata la prescrizione per l'inerzia dell' . Controparte_2
4. Si è costituita anche quest'ultima, resistendo e richiamando difese di merito di primo grado, non articolate, tuttavia, in forma di gravame incidentale.
5. All'udienza del 16 gennaio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello, in mancanza di gravami incidentali sul merito delle questioni trattate, è fondato in tema di errata regolamentazione delle spese processuali.
II.- L'accoglimento del ricorso di primo grado è stato sostanzialmente integrale, visto che la pronuncia sulla cessata materia del contendere ha riguardato un valore minimo, rispetto a quello complessivo della causa. III.- Le spese, pertanto, avrebbero dovuto seguire la soccombenza, secondo il dettame codicistico, di cui all'art. 92 c.p.c., non sussistendo alcuna ragione ostativa a ciò: né la reciprocità della soccombenza;
né l'assoluta novità della questione trattata;
né il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
IV.- Tali spese, considerati lo scaglione nel quale rientra il valore della controversia, l'incontestabile vittoria della parte procedente e l'applicazione dei minimi, per la semplicità delle questioni trattate, ammontano ad € 4.638,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con rifusione del contributo unificato eventualmente versato.
V.- Quanto all'individuazione della parte soccombente, cui porre a carico le spese anzidette, il principio di diritto da applicare è quello secondo cui, ove a seguito di opposizione l'intimazione di pagamento e le cartella di pagamento siano annullate, le spese gravano solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, essendo entrambi soccombenti rispetto all'opponente ed essendo rilevante solo nei rapporti interni tra l'ente impositore e l'agente della riscossione la circostanza che il secondo si sia limitato a porre in essere atti dovuti su richiesta del primo1.
VI.- Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese del grado, nella misura ragguagliata al nuovo valore, consistente in quello delle spese riconosciute, come in dispositivo indicate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022, avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1786/2021, resa in data 10 novembre 2021, così provvede: 1 Cass. 1070/2017: pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo>>. Conf. Cass. 7371/2017. 1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, liquida le spese in favore del procuratore distrattario del Sig. , in misura di Parte_1
€ 4.638,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta e rifusione del contributo unificato, ove eventualmente versato;
2. Condanna l' e l' , in persona dei CP_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti in carica ed in solido tra loro, al pagamento della predetta somma;
3. Conferma nel resto;
4. Condanna l' e l' , in persona dei CP_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti in carica ed in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in € 1.458,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con rifusione del contributo unificato, ove eventualmente versato, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello,
Sezione lavoro, addì 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 45 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Mimmo Manfredi ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Carlo CP_1
Costantino De Pompeis, Silvia Parisi ed Umberto Ferrato ---- appellato
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante in carica, con l'Avv. Celestina Seneca ---- appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro. Opposizione ad intimazione di pagamento – regolamentazione spese processuali.
Conclusioni dell'appellante: “… in riesame e riforma della sentenza impugnata resa inter partes dal Tribunale di Castrovillari, dichiarare la stessa nulla ed illegittima per i motivi ivi esplicitati e per l'effetto disporre la liquidazione dei compensi come per legge, tenuto conto che parte ricorrente è risultata vittoriosa in primo grado come da sentenza e solo subordinatamente condanna proporzionale.
Riformare la sentenza per come indicato nel corpo del presente atto di appello in luogo dell'errata illegittima viziata decisione assunta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Mimmo Manfredi”;
Conclusioni dell'appellato “… respingere il ricorso in ogni sua parte e CP_1
per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
Castrovillari in veste di Giudice Unico del Lavoro n. 1786/2021, con compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio”;
Conclusioni dell'appellata : “… Rigettare integralmente lo spiegato CP_3
appello in quanto infondato .Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di lite”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal Sig. , per la riforma solo Parte_1
parziale della sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che, pur essendosi pronunciato favorevolmente, rispetto alle sue istanze, dichiarando prescritti i crediti derivanti da talune cartelle di pagamento e dichiarando CP_1
altresì cessata la materia del contendere per altre, tutte richiamate nell'intimazione di pagamento da egli avversata, ha integralmente compensato le spese di lite.
2. In tale prospettiva, infatti, si pone il gravame introdotto dal contribuente, che ha posto l'accento sulla immotivata ed ingiusta compensazione delle spese di lite, osservando: a) che la cessata materia del contendere, pronunciata a seguito dell'entrata in vigore (in corso di causa) del D.L. n° 119/2018, non poteva prescindere dalla liquidazione delle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, visto che le poste contestate erano effettivamente prescritte, al momento della proposizione del ricorso di primo grado, e stante il fatto che detto ricorso era imprescindibile, per annullare l'efficacia delle cartelle medesime, giacché l'annullamento ex lege sarebbe intervenuto solo successivamente;
b) che le cartelle per le quali era stata pronunciata la cessata materia del contendere rappresentavano un'entità economica modesto (€ 1.638,21), rispetto a quella maggiore (€ 38.190,01) portata dalle cartelle rispetto alle quali la pronuncia giudiziale era stata di estinzione della pretesa creditoria per prescrizione;
di talché, la pronuncia sostanzialmente favorevole all'opponente era stata di pressocché integrale accoglimento;
c) che la motivazione spiegata dal tribunale, per giustificare la compensazione (“in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia”) era contraddetta dal fatto che la giurisprudenza sulla prescrizione sopraggiunta risaliva al 2016, quindi ad un epoca certamente antecedente rispetto a quella in cui il ricorso era stato introdotto (2018); d) che la motivazione del tribunale confliggeva col tenore del codice di rito che consentiva la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità dei temi trattati e, in generale, di gravi ed eccezionali ragioni, nella fattispecie non riscontrabili.
3. Si è costituito in appello l' resistendo e chiedendo, in subordine, di CP_1
essere escluso dalla condanna alle spese, essendosi determinata la prescrizione per l'inerzia dell' . Controparte_2
4. Si è costituita anche quest'ultima, resistendo e richiamando difese di merito di primo grado, non articolate, tuttavia, in forma di gravame incidentale.
5. All'udienza del 16 gennaio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello, in mancanza di gravami incidentali sul merito delle questioni trattate, è fondato in tema di errata regolamentazione delle spese processuali.
II.- L'accoglimento del ricorso di primo grado è stato sostanzialmente integrale, visto che la pronuncia sulla cessata materia del contendere ha riguardato un valore minimo, rispetto a quello complessivo della causa. III.- Le spese, pertanto, avrebbero dovuto seguire la soccombenza, secondo il dettame codicistico, di cui all'art. 92 c.p.c., non sussistendo alcuna ragione ostativa a ciò: né la reciprocità della soccombenza;
né l'assoluta novità della questione trattata;
né il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
IV.- Tali spese, considerati lo scaglione nel quale rientra il valore della controversia, l'incontestabile vittoria della parte procedente e l'applicazione dei minimi, per la semplicità delle questioni trattate, ammontano ad € 4.638,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con rifusione del contributo unificato eventualmente versato.
V.- Quanto all'individuazione della parte soccombente, cui porre a carico le spese anzidette, il principio di diritto da applicare è quello secondo cui, ove a seguito di opposizione l'intimazione di pagamento e le cartella di pagamento siano annullate, le spese gravano solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, essendo entrambi soccombenti rispetto all'opponente ed essendo rilevante solo nei rapporti interni tra l'ente impositore e l'agente della riscossione la circostanza che il secondo si sia limitato a porre in essere atti dovuti su richiesta del primo1.
VI.- Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese del grado, nella misura ragguagliata al nuovo valore, consistente in quello delle spese riconosciute, come in dispositivo indicate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022, avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1786/2021, resa in data 10 novembre 2021, così provvede: 1 Cass. 1070/2017: pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo>>. Conf. Cass. 7371/2017. 1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, liquida le spese in favore del procuratore distrattario del Sig. , in misura di Parte_1
€ 4.638,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta e rifusione del contributo unificato, ove eventualmente versato;
2. Condanna l' e l' , in persona dei CP_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti in carica ed in solido tra loro, al pagamento della predetta somma;
3. Conferma nel resto;
4. Condanna l' e l' , in persona dei CP_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti in carica ed in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in € 1.458,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con rifusione del contributo unificato, ove eventualmente versato, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello,
Sezione lavoro, addì 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni