Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2025, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Svetlana Vidovic, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
1. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
2. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
3. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
4. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS-emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
5. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS-- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
6. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
7. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS-- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
8. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il -OMISSIS- nei confronti di-OMISSIS-e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
9. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n.-OMISSIS-emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
10. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. Prot. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
11. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS-emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
12. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
13. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
14. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
15. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
16. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
17. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
18. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
19. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
20. del decreto di rigetto dell'istanza di emersione n. -OMISSIS- emesso dall'Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino il-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-e notificato a mezzo pec del procuratore costituito il -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno-OMISSIS- la dott.ssa SI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo PEC in data-OMISSIS- e ritualmente depositato, i ricorrenti evidenziati in epigrafe hanno impugnato i provvedimenti di diniego riferiti a ciascuno di loro, tutti notificati in data 16 giugno 2025, deducendo plurime violazioni.
In fatto gli esponenti hanno rappresentato che la -OMISSIS- presentava nell’interesse di ciascuno di essi istanza di emersione ex art. 103, comma 1 del Dlgs 34/2020. Successivamente, i ricorrenti, su richiesta dell’amministrazione intimata, dapprima depositavano integrazione istruttoria e provvedevano al versamento del contributo di euro 500,00 imposto dal comma 7 dell’art. 103 del D.L.vo n. 34/20 e successivamente, in data 5 novembre 2025, inoltravano all’amministrazione resistente la documentazione richiesta.
La società provvedeva inoltre ad inviare Prefettura di Avellino la propria visura camerale storica nonché il bilancio sociale.
In seguito, veniva presentata richiesta di riesame delle pratiche e il rilascio del permesso di soggiorno poiché il datore di lavoro avrebbe dimostrato non solo la piena capacità economica ma anche che la cessazione dei rapporti di lavoro sarebbe avvenuta per causa di forma maggiore, come evidenziato nelle note del-OMISSIS-.
Seguiva una successiva comunicazione di avvio del procedimento che si concludeva con il provvedimento inviato a mezzo PEC in data-OMISSIS- con cui la Prefettura di Avellino rigettava l’istanza di permesso di soggiorno per tutti i ricorrenti uniformandosi al parere negativo emesso dalla Questura di Avellino a causa di precedenti penali del legale rappresentante della società --OMISSIS- - ostativi al rilascio dei provvedimenti favorevoli.
Con memoria difensiva gli interessati evidenziavano all’amministrazione che i reati ascritti al rappresentante legale della società non rientravano tra quelli ostativi al rilascio del provvedimento favorevole e tassativamente indicati nell’art. 103 del D.L.vo. 34/20.
Con provvedimento del 10/06/2025 lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Avellino comunicava il mancato accoglimento delle istanze in conformità al parere negativo espresso dalla Questura di Avellino secondo cui:
- a carico del rappresentante legale della -OMISSIS-sarebbero state emesse diverse cartelle esattoriali;
- a carico dello stesso sarebbero risultate diverse notizie di reato ex art. 640 c.p.;
- non sarebbe stato sottoscritto alcun contratto di lavoro;
Il difensore dei ricorrenti presentava memorie difensive avverso il suddetto provvedimento con pec del -OMISSIS- allegando sia certificati penali del datore di lavoro che precedenti giurisprudenziali riferibili allo stesso soggetto, evidenziando la nullità dell’atto poiché carente di motivazione.
In data -OMISSIS- venivano notificati con PEC i provvedimenti di rigetto delle istanze motivati sulla scorta dei contenuti del parere sfavorevole della Questura di Avellino nonché della mancata produzione di ulteriori elementi/chiarimenti di valutazione utili ai fini del riesame delle pratiche.
Avverso tali atti hanno presentato l’odierno ricorso gli interessati, denunciandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. NULLITA’ DI PROVVEDIMENTI PER OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO DA PARTE DEL TITOLARE DEL POTERE – NULLITA’ DELL’ATTO PER LA MANCANZA DI ELEMENTI ESENZIALI E PER VIOLAZIONE DEL D.P.R.445/00 E DEL D.L.vo 139/2000 – L’ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO PER L’INESISTENZA DELL’ATTO PRESUPPOSTO - ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90- ECCESSO DI POTERE-DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - INGIUSTIZIA MANIFESTA: i provvedimenti gravati sarebbero illegittimi in quanto carenti di sottoscrizione, eccetto quello relativo al sig. -OMISSIS- L’illegittimità, inoltre, risiederebbe nell’avere l’amministrazione emesso i provvedimenti prima della conclusione del termine consentito per la presentazione di memorie difensive e nel conformarsi ad atti endoprocedimentali non vincolanti.
II. ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 50 e 58 DEL D.L.vo 82/05 - VIOLAZIONE DELL’ART 103 COMMI 1 , 4 ,8,10,11,12 e 13 del D.L. vo 34/20 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE CIRCOLARI MINISTERIALI N. 2399 DEL 24/07/2020 e N.3625 del 11/05/2021 -ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LOGICITA’ E DELLA RAGIONEVOLLEZA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ERRONEA VALUTAZIONE DI FATTI E DI PRESUPPOSTI: l’amministrazione non avrebbe dovuto tenere conto del parere della Questura che avrebbe rappresentato una situazione non veritiera in quanto il datore di lavoro non sarebbe incorso nella commissione dei reati ostativi ex 103 del D.L. n. 34/20 a tenore del quale, tra l’altro, solo la sentenza irrevocabile potrebbe essere considerata idonea a suffragare il rigetto di permessi di soggiorno. L’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato i sussistenti e dimostrati requisiti per l’emersione.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata ed ha depositato memoria con cui ha contestato i motivi di ricorso chiedendo il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, resa all’esito della Camera di Consiglio del -OMISSIS- il Collegio ha disposto il riesame degli atti alla luce delle seguenti considerazioni: “ Premesso che gli impugnati dinieghi prefettizi, notificati in data -OMISSIS-, risulterebbero emessi il -OMISSIS- vale a dire in data anteriore di un giorno alla trasmissione delle memorie - inviate dal difensore in data -OMISSIS- - contenenti le osservazioni rese per superare le criticità rilevate dall’amministrazione e comunicate con i preavvisi di diniego ciò che, nella prospettazione attorea, dimostrerebbe la mancanza di un contraddittorio effettivo tra amministrazione e richiedenti; Ravvisato il pregiudizio grave ed irreparabile per i ricorrenti; Ritenuto che, per questi motivi, debba accordarsi l’invocata tutela cautelare nella forma di un remand affinchè l’amministrazione resistente riesamini la situazione nel suo complesso, previa valutazione degli elementi contenuti nelle predette memorie anche alla luce delle sentenze ivi richiamate (sentenze TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 146/2024 e n. 474/2025; sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6338/2024), e si ridetermini entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza .”
4. In data 23 gennaio 2026, la difesa erariale, ha depositato nota n. 2499/2025 della Prefettura di Avellino con cui la stessa ha rappresentato che a tutti i lavoratori, all’esito della convocazione, è stato rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione eccetto che al sig.-OMISSIS- poiché sprovvisto di valido passaporto. Lo stesso - precisa la nota - è stato riconvocato per il 3 febbraio 2026, su istanza dell’avv. Vidovic che ha comunicato il conseguimento di valido passaporto per il suo assistito. Inoltre - si legge nella nota depositata dall’avvocatura erariale - in data 20 gennaio 2026 si è proceduto all’archiviazione delle istanze relative ai sig.ri -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS- essendo pervenuta rinuncia.
5. In data 26 gennaio 2026 il difensore dei ricorrenti ha rappresentato che “(…) la Prefettura di Avellino ha convocato i ricorrenti e gli ha rilasciato il modello 209 relativo alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno. Pertanto si può dichiarare che la Prefettura di Avellino ha adempiuto all’ordinanza del TAR e di conseguenza è cessata la materia del contendere ”.
6. All’udienza pubblica del-OMISSIS-, in vista della quale è stato chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, preliminarmente qualifica il ricorso proposto come collettivo poiché presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, nonché a motivo della omogeneità delle posizioni soggettive fra gli interessi dei ricorrenti ed identità di situazioni sostanziali e processuali.
Per pacifica giurisprudenza, due sono i requisiti di ammissibilità di un ricorso collettivo: l'uno positivo, costituito dall'identità delle posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; l'altro negativo, costituito dall'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti.
8. Tanto premesso, in primo luogo, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per la parte relativa alle posizioni dei sig.ri-OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS- per i quali è intervenuto provvedimento di archiviazione reso a seguito di rinuncia alla domanda di emersione con conseguente venir meno del presupposto fondamentale per lo stesso avvio del procedimento.
9. Riguardo alle posizioni degli altri ricorrenti, alla luce della comunicazione del 26 gennaio 2026, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9.1. Invero, dalla predetta nota, non contestata dall’avvocatura erariale, si evince che tutti i ricorrenti (eccetto-OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-) hanno conseguito il permesso di soggiorno, sicchè può ritenersi cessata la materia del contendere.
10. Per consolidata giurisprudenza, difatti, “ nell'ambito del processo amministrativo la cessata materia del contendere può essere pronunciata qualora il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite ” (Consiglio di Stato sez. IV, 20/10/2025, n.8100).
10.1. Secondo giurisprudenza consolidata, “ la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23.09.2019, n. 6336; sez. VI, 15.06.2020, n. 3767; sez. VI, 16.03.2020, n. 1850; sez. III, 02.07.2021, n. 5083; sez. III, 27.10.2023, n. 9287).
11. Alla luce di tali coordinate ed in considerazione della definizione in rito di parte del ricorso, il Collegio ritiene di compensare in parte le spese del giudizio e di porle a carico dell’amministrazione resistente per la restante parte, disponendone la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Per il resto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione dell’Interno al pagamento di parte delle spese di lite in favore dei ricorrenti per l’importo di 800 euro, oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno-OMISSIS-, con l’intervento dei magistrati:
IE SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
SI IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI IN | IE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.