Sentenza 8 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01818/2025REG.PROV.COLL.
N. 09537/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9537 del 2023, proposto da
RO LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Wind RE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL TA PA, FI PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vodafone TA S.p.A., Fastweb S.p.A., Bt TA S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A., Unidata S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13674/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Wind RE S.p.A., di EL TA PA e di FI PA;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Acea Ato 2 S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Luigi D'Ottavi, Jacopo D'Auria, Giuseppe Sartorio e Silvia Felicetti per delega di Carlo MIrabile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 21/2016, RO LE approvava il “ Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di RO LE ”, c.d. “Regolamento Scavi”, a mezzo del quale si provvedeva alla regolamentazione dell’intero settore della posa e manutenzione di reti infrastrutturali sul territorio capitolino, e si approvava anche un disciplinare tecnico, limitatamente al capitolo 1, contenente una serie di prescrizioni. Detto Regolamento veniva successivamente modificato e integrato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 70/2021.
2. Tra le prescrizioni contenute nell’indicato regolamento, c.d. “Regolamento Scavi”, vi sono:
- l’art. 3 comma 10 secondo cui “ I soggetti attuatori, titolari di occupazione di suolo pubblico permanente, a semplice richiesta dell’Amministrazione capitolina, provvedono, a propria cura e spese, salvo diversa pattuizione, a spostare, sostituire, innalzare o abbassare le canalizzazioni e opere connesse, ove ciò risulti necessario per l’esecuzione di lavori pubblici o per qualsiasi altra esigenza dell’Amministrazione capitolina ..”;
- l’art. 10, comma 2, come modificato con deliberazione della Giunta capitolina n. 70/2021, secondo cui “ Qualora l'intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria o su guasto su
infrastrutture e/o canalizzazioni preesistenti sia impedito dalla presenza di Reti Superficiali, posate a profondità inferiori rispetto alle prime, il proprietario della Rete Superficiale è tenuto a intervenire senza indugio, a propria cura e spese, per consentire i suddetti interventi, su richiesta dell'Operatore di pubblici servizi interessato. In difetto, gli eventuali danni, anche a terzi, dovuti al mancato o ritardato intervento sulle infrastrutture/reti preesistenti saranno posti a carico del proprietario della Rete Superficiale, con manleva di RO LE ….”.
3. Con atto di diffida n. prot. 16259 del 20 febbraio 2023 RO LE ha intimato a EL TA PA e FI PA di provvedere “ entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della presente richiesta, allo spostamento a proprie spese dei sottoservizi presenti nella zona interessata (via Cornelio Magni 39), al fine di consentire l’intervento di manutenzione di Acea Ato2 della rete fognaria ”, e tanto in applicazione dell’art. 10, comma 2, del Regolamento Scavi.
4. Wind RE S.p.A. ha impugnato l’indicato provvedimento e la presupposta norma regolamentare con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, deducendone la illegittimità a motivo del fatto che contrasterebbe con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ponendo a carico degli operatori di telecomunicazione una prestazione patrimoniale e reale che non rientra tra quelle che la pubblica amministrazione può richiedere agli operatori medesimi ai sensi dell’art. 54 CCE.
5. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
- sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda controvertendosi di questioni esorbitanti dallo stretto ambito delle controversie “ concernenti le indennità, i canoni e gli altri
corrispettivi ”, in particolare perché oggetto del giudizio è anche la legittimità della previsione regolamentare posta a fondamento della pretesa azionata da RO LE;
- è infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione della diffida di Acea del 23 gennaio 2023 nel termine di 60 giorni, non venendo in considerazione un atto che possa ritenersi manifestazione di una potestà pubblica;
- è infondata anche l’eccezione di tardiva impugnazione dell’art. 10, comma 2, del Regolamento Scavi: trattandosi di atto di natura regolamentare esso è stato correttamente impugnato unitamente all’atto applicativo, dal ricevimento del quale ha cominciato a decorrere l’atto applicativo;
- sussiste l’interesse delle società ricorrenti all’annullamento della diffida del 20 gennaio 2023, che potrebbe qualificarsi in termini di atto provvedimentale, anche tenuto conto degli effetti negativi che ivi sono prospettati; oltre a ciò, il TAR ha ritenuto rispondere all’interesse di tutte le parti una definizione nel merito della questione sottesa alla presente controversia;
- nel merito il ricorso è fondato per la ragione che l’art. 54, comma 1, CCE, come interpretato in via autentica dall’art. 12 del D.L.vo n. 33/2016, esclude che gli operatori di telecomunicazioni possano essere assoggettati a prestazioni, tasse o canoni diversi da quelli espressamente previsti da tale norma: trattasi di norma che – secondo quanto si legge anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 2015 – è diretta a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio; di conseguenza i costi c.d. di interferenza, ossia determinati dalla vicinanza di sottoservizi e senza che all’operatore tenuto ad effettuare lo spostamento sia addebitabile alcuna colpa, non possono essere addebitati a un operatore di telecomunicazione, al quale è applicabile il citato art. 54 CCE; un operatore di telecomunicazioni, pertanto, può essere obbligato a sostenere solo i costi di interventi connessi alla manutenzione della propria rete;
- anche l’art. 231, comma 3, del Codice della Strada stabilisce che relativamente alle strutture e impianti di telecomunicazioni si deroga all’art. 28 del medesimo Codice, il quale stabilisce che “ Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio ”;
- infine, neppure l’art. 1, comma 6, CCE, che limita l’ambito di applicazione del Codice TLC in
presenza di esigenze di tutela della “salute pubblica”, sarebbe validamente invocabile nel caso di specie, poiché non risulta che l’intervento di manutenzione che ACEA Ato 2 deve effettuare sulla fognatura, per procedere al quale necessita lo spostamento di alcune condotte di EL e FI, abbia creato problemi di tutela della “salute pubblica”;
5.1. In conclusione, l’appellata sentenza ha annullato l’art. 10, comma 2, del Regolamento Scavi di RO LE, oltre all’avversato atto di diffida, ed ha condannato RO LE al pagamento delle spese processuali in favore delle Società ricorrenti.
6. RO LE ha proposto appello.
7. EL TA S.p.A., BE S.p.A. e Wind RE S.p.A. si sono costituite in giudizio per resistere alla impugnazione.
8. ACEA Ato 2 si è costituita in giudizio svolgendo appello incidentale.
9. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 10 ottobre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Occorre procedere con la disamina del primo motivo d’appello principale di RO LE e con il primo e secondo motivo dell’appello incidentale di Acea Ato 2, che vertono sulla giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della vertenza.
10.1. Secondo RO LE il potere di imporre alle società lo spostamento delle reti a loro cura e spese discenderebbe non dal Regolamento Scavi, ma da una convenzione che le stesse avrebbero sottoscritto prima di collocare le condotte oggetto di spostamento; inoltre la vertenza avrebbe ad oggetto solo il costo della prestazione richiesta; pertanto la giurisdizione sulle domande sarebbe chiaramente devoluta al giudice ordinario.
10.2. Acea Ato 2, a sua volta, contesta la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che l’atto impugnato sarebbe non un vero e proprio provvedimento, ma una mera diffida, che le società appellate contestano solo sul punto dell’obbligo di sostenere il costo dello spostamento: si tratterebbe, quindi, di una causa vertente unicamente su una prestazione patrimoniale e sull’ammontare di un costo, che sarebbe chiaramente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in base a quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. L’appellante incidentale sostiene anche – al primo motivo - che l’appellata sentenza sarebbe, sul punto, anche intrinsecamente contraddittoria, avendo affermato, da un lato, che la controversia non rientra tra quelle “ concernenti le indennità, i canoni e gli altri corrispettivi ” demandate al giudice ordinario e, dall’altro, accolto nel merito il ricorso motivando che i costi per lo spostamento delle reti superficiali per consentire interventi di manutenzione delle reti sottostanti rientrano nella nozione di “ onere o canone che non sia previsto dal Codice TLC ”.
10.3. I motivi d’appello, principale e incidentale, qui esaminati sono infondati, avuto riguardo alla duplice circostanza secondo cui:
a) la diffida richiama unicamente l’art. 10, comma 2, del Regolamento Scavi, che è stato ritualmente impugnato dalle società appellate;
b) non v’è traccia, negli atti di causa, del fatto che le appellate abbiano, prima di allocare le condotte del cui spostamento si tratta, sottoscritto una convenzione contenente una clausola che le obbligava a rimuovere le condotte a proprie spese a semplice richiesta del Comune di RO.
Come ben evidenziato dal TAR, quindi, oggetto del giudizio non è una clausola convenzionale e non è neppure solo il quantum di una spesa consentita prevista in una clausola convenzionale. Oggetto del giudizio è, invece, l’an del costo che si pretende di porre a carico delle appellate, nonché la legittimità della previsione regolamentare che fonda il potere dell’Amministrazione di imporre un tale costo.
Dal momento, dunque, che il giudizio ha ad oggetto un atto di natura regolamentare, rispetto al quale la diffida impugnata costituisce – come meglio infra si dirà – atto applicativo, e che detto atto regolamentare costituisce il presupposto dell’ an della debenza, deve essere confermata la statuizione impugnata, controvertendosi sulla legittimità di un atto autoritativo.
10.3. Il primo motivo d’appello principale e il primo e secondo motivo dell’appello incidentale di Acea Ato 2 vanno quindi respinti.
11. Con il secondo motivo d’appello principale e con il quarto motivo d’appello incidentale si impugna il capo della sentenza che ha ritenuto il ricorso introduttivo di primo grado ricevibile.
11.1. Va precisato che l’eccezione di irricevibilità era stata sollevata, in primo grado, con riferimento al fatto che Acea Ato 2, con proprio atto del 23 gennaio 2023, premettendo di dover intervenire, in via Cornelio 39, su un tratto di condotta fognaria che aveva ceduto, e di essere impossibilitata a procedere a causa della presenza di sottoservizi, invocando l’art. 10 del Regolamento Scavi aveva diffidato “i proprietari di tutte le Reti Superficiali a provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della presente richiesta, allo spostamento a proprie spese dei sottoservizi presenti nella zona interessata, al fine di consentire l’intervento di manutenzione da parte di Acea Ato2”. Rispetto a tale diffida il ricorso di primo grado, notificato il 20 aprile 2023, sarebbe, dunque, tardivo.
11.2. Il TAR ha respinto tale eccezione sul rilievo che la diffida inviata da Acea Ato 2 non potrebbe qualificarsi quale provvedimento autoritativo, poiché la qualifica di Acea quale gestore del servizio idrico integrato non consentirebbe alla stessa di applicare autoritativamente norme regolamentari adottate dalla pubblica amministrazione.
11.3. RO LE deduce, in appello, che Acea Ato 2 è interamente controllata da Acea S.p.A., a sua volta partecipata al 51% da RO LE, agisce in qualità di concessionaria di pubblico servizio, e in quanto tale sarebbe titolare del munus pubblico che le consentirebbe di esercitare potestà autoritative in grado di imporre ad operatori privati l’adempimento di obblighi nascenti dal governo dello specifico servizio pubblico.
Acea Ato 2, nell’appello incidentale, ripropone argomenti simili, soggiungendo che l’art.54 CCE ricomprende anche i concessionari di pubblici servizi tra i soggetti che non possono imporre ulteriori oneri agli operatori del settore tlc. Rileva, inoltre, che è del tutto illogico non riconoscere natura autoritativa alla diffida inviata da Acea Ato 2, essendo stata riconosciuta tale natura alla diffida di RO LE.
11.4. Le censure non meritano favorevole valutazione. E’ vero che, in linea di principio, il concessionario di un pubblico servizio è titolare anche di potestà pubbliche e, correlativamente, è chiamato ad esercitare funzioni pubbliche finalizzate al buon espletamento del servizio; tuttavia il perimetro dei poteri e delle funzioni pubbliche che il concessionario può/deve esercitare sono allo stesso delegati e sono determinati dall’atto di concessione e dalla eventuale convenzione accessiva, non potendosi dare per scontato che il concessionario di pubblico servizio sia titolare di ogni e qualsiasi potere che sia in qualche modo funzionale all’espletamento del servizio.
11.5. Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, in particolare, merita rammentare che le infrastrutture e le reti sono di proprietà pubblica e fanno parte del demanio, ai sensi dell’art. 143, comma 1, del D. L.vo n. 152/2006. La relativa tutela spetta “all’autorità amministrativa”, secondo quanto previsto dall’art. 823, comma 2, c.c., e “anche all’ente di governo dell’ambito”, secondo quanto previsto dall’art. 143, comma 2, del D. L. vo n. 152/2006. Inoltre, tali infrastrutture sono affidate “in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.” (art. 153 D. L.vo 152/2006).
11.6. L’insieme delle ricordate previsioni, contenute nel D. L.vo n. 152/2006, conduce ad affermare che in linea di principio la tutela, anche verso i terzi, delle infrastrutture spetta all’ente che ne è titolare (in questo caso RO LE) nonché all’autorità d’ambito, e conferma inoltre che anche gli obblighi connessi alla manutenzione di tali infrastrutture debbono essere esercitati, dal concessionario, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
11.7. Nel caso di specie Acea Ato 2 non ha dimostrato di disporre di poteri di tutela diretta delle condotte, in base a quanto previsto dalla convenzione stipulata con l’autorità d’ambito. Ne consegue che, in mancanza di prova contraria, essa non dispone(va) del potere di adottare atti di natura autoritativa a tutela delle infrastrutture, e che pertanto la diffida del 23 gennaio 2023, che l’appellante incidentale ha inviato alle società appellate, non costituiva un atto amministrativo impugnabile a pena di decadenza.
11.8. Da qui l’infondatezza delle censure in argomento.
12. Con il terzo motivo d’appello principale ed il quinto motivo d’appello incidentale, si deduce l’erroneità della appellata sentenza per aver ritenuto ricevibile il ricorso malgrado la mancata tempestiva impugnazione del Regolamento Scavi.
12.1. Il TAR ha respinto l’eccezione richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l’interesse alla impugnazione delle norme regolamentari sorge solo al momento di adozione dell’atto applicativo, - nella specie identificabile nella diffida di RO LE oggetto di impugnazione -, non possedendo, per la loro portata generale, immediata efficacia lesiva.
12.2. RO LE deduce la contraddittorietà intrinseca della decisione appellata, che richiama un precedente che ha annullato alcune previsioni del Regolamento Scavi, impugnate a prescindere da un atto applicativo; deduce, inoltre, che la diffida inviata da RO LE non costituirebbe un atto applicativo di natura autoritativa, anche perché le norme regolamentari erano già di per sé esecutive, ragione per cui l’interesse alla relativa impugnazione sorgeva al momento della approvazione del Regolamento.
Considerazioni simili vengono svolte anche dalla appellante incidentale.
12.3. Le censure sono infondate.
12.3.1. Si afferma generalmente in giurisprudenza che una norma regolamentare può essere impugnata solo unitamente a un atto applicativo, perché solo da tale momento si manifesta l’attitudine lesiva della norma regolamentare e, quindi, l’interesse che legittima l’impugnazione. Tale orientamento si fonda sul presupposto che le norme regolamentari hanno, per definizione, carattere generale e astratto, ed inoltre hanno come destinatari una collettività indeterminata di soggetti. L’interesse ad impugnare simili previsioni, dunque, assume un carattere differenziato, legittimando alla impugnazione, solo nel momento in cui la norma regolamentare viene concretamente applicata ad un soggetto mediante un atto specifico, che determina la decorrenza del termine per l’impugnazione di ambedue i provvedimenti. (Cons. Stato, V, n. 5071 del 2 novembre 2017). L’esigenza di certezza del diritto e quella di garantire agli interessati il diritto di difesa impongono, del resto, all’amministrazione di notificare ai soggetti interessati la decisione di applicare nei di loro confronti le norme regolamentari generative di obblighi, consentendo a costoro di contestare l’atto applicativo e la presupposta norma regolamentare con un unico ricorso, proposto nel termine di decadenza decorrente dalla notifica dell’atto applicativo. Di conseguenza, quantunque un soggetto possa dubitare di essere destinatario di una norma regolamentare generativa di obblighi, l’obbligo di impugnare tale norma sorge, per esso soggetto, solo nel momento in cui l’amministrazione manifesta inequivocabilmente l’intenzione di applicare nei di lui confronti la norma regolamentare, con un atto dalla cui piena conoscenza comincia a decorrere il termine per l’impugnazione.
12.3.2. In mancanza di adozione di un atto applicativo la norma regolamentare può essere immediatamente impugnata qualora sia possibile individuare un interesse qualificato del soggetto ricorrente: l’impugnazione immediata, tuttavia, costituisce in tal caso una mera facoltà, perché in mancanza di un atto applicativo non si determina – come già precisato - il decorso del termine di impugnazione del regolamento. Questo spiega il motivo per cui alcune previsioni del Regolamento Scavi di RO LE sono state impugnate, in altri giudizio, da vari operatori economici, indipendente dalla adozione, nei loro confronti, di specifici atti applicativi
12.3.3. Non può poi escludersi che con una norma adottata nella forma di regolamento vengano istituiti degli obblighi puntuali a carico di soggetti specificamente determinati: solo in tal caso sorge, a carico dei soggetti contemplati dalla norma regolamentare, l’obbligo di impugnarla nel termine ordinario decorrente dalla pubblicazione (Cons. Stato, V, n. 4774 dell’8 luglio 2019).
12.3.4. Nel caso di specie viene in considerazione una norma regolamentare di natura generale e astratta, che prevede, quale presupposto applicativo, il verificarsi di eventi futuri ed incerti che rendano necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico di “strutture sotterranee polifunzionali o cavidotti di proprietà o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione capitolina”. La norma non menziona alcuni destinatari in particolare, né effettua una ricognizione di situazioni specifiche che consentano di individuare immediatamente i soggetti ai quali dovrebbe essere applicata. L’entrata in vigore di una simile previsione non può, quindi, aver determinato l’immediata lesione degli operatori economici proprietari di sottoservizi potenzialmente interferenti con strutture di proprietà di RO LE, e ciò precisamente per la ragione che la norma è formulata in modo tale che il soggetto destinatario dell’obbligo risulta individuabile solo nel momento del verificarsi di uno specifico evento che rende necessario l’intervento di manutenzione sulla infrastruttura di proprietà di RO LE. Per tale ragione la norma regolamentare di che trattasi non doveva essere obbligatoriamente impugnata nel termine ordinario decorrente dalla pubblicazione del Regolamento Scavi, risultando una simile impugnativa semmai facoltativa, per le ragioni sopra dette.
12.3.5. In definitiva, l’impugnazione della norma regolamentare, unitamente alla diffida 20 febbraio 2023 di RO LE, deve intendersi tempestiva, dal che consegue l’infondatezza delle censure in esame.
13. Prima di procedere ulteriormente nella disamina dell’appello principale occorre verificare la fondatezza del terzo motivo d’appello incidentale di Acea Ato 2, che verte sulla asserita inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse.
13.1. L’appellante incidentale impugna il capo della sentenza con il primo giudice ha affermato la natura provvedimentale della diffida 20 febbraio 2023 di RO LE “ivi concretandosi la
volontà di RO di dare esecuzione alla previsione regolamentare contestualmente impugnata sull’assunto dell’esistenza di un obbligo (per l’appunto fondato su tale norma) che la ricorrente, con la proposizione delle censure di cui si discorre, afferma non esistere, in ragione della radicale illegittimità della norma medesima”.
13.2. Sostiene l’appellante incidentale l’erroneità di tale statuizione richiamando la distinzione tra “diffide in senso stretto” e “atti idonei a produrre direttamente e immediatamente effetti giuridici” . Le “diffide in senso stretto” sarebbero atti meramente ricognitivi di obblighi preesistenti in base ad un preesistente titolo, non idonei a vincolare la successiva azione amministrativa e a legittimare la successiva adozione di atti immediatamente lesivi della sfera giuridica del destinatario. Viceversa, nel secondo caso si tratta di atti che determinano l’insorgenza di obblighi prima sussistenti o assegnano in modo definitivo ad un bene o ad una condotta una nuova qualificazione giuridica, vincolando (anche solo per alcuni profili) l’amministrazione alla successiva adozione di atti sfavorevoli. Secondo l’appellante incidentale la diffida di RO LE, impugnata nel presente giudizio, sarebbe da qualificare quale “diffida in senso stretto”, e quindi non avrebbe determinato una lesione tale da legittimarne l’impugnazione, unitamente alla norma regolamentare.
13.3. La censura non coglie nel segno.
13.3.1. Rileva il Collegio, in primo luogo, che non si attaglia al caso portato all’attenzione del Collegio il precedente di cui alla sentenza di questo Consiglio n. 62 del 5 gennaio 2018, richiamato dall’appellante incidentale, il quale aveva ad oggetto la declaratoria di inammissibilità di atti che, in base alla normativa di riferimento, avevano un contenuto ancora interlocutorio, con cui si prefigurava l’esercizio, da parte del Governo, di un potere sostitutivo che, tuttavia, in concreto avrebbe anche potuto non essere esercitato. Si deve, inoltre, rilevare, che il menzionato precedente ha delineato le “diffide in senso stretto” definendole quali “ formale avvertimento – indirizzato ad un soggetto (pubblico o privato), tenuto all’osservanza di un obbligo in base ad un preesistente titolo (legge, sentenza, atto amministrativo, contratto) - di ottemperare all’obbligo stesso. Esse, dunque, non hanno carattere novativo di tale obbligo e usualmente il loro effetto consiste nel far decorrere un termine dilatorio per l’adozione di provvedimenti sfavorevoli nei confronti dei soggetti destinatari, i quali, nonostante l’intimazione, siano rimasti inosservanti del proprio obbligo .”.
13.3.2. Ebbene, la diffida impugnata nel presente giudizio differisce da quella testé descritta poiché costituisce il primo atto con cui l’Amministrazione, completando il comando contenuto nella norma regolamentare impugnata, ha individuato le Società appellate quali soggetti obbligati a spostare le proprie infrastrutture a proprie spese, per consentire ad Acea Ato 2 di effettuare l’intervento di manutenzione sulla fognatura. A differenza delle diffide sollecitatorie, descritte nel richiamato precedente, quella impugnata nel presente giudizio per la prima volta rende noto alle Società appellanti l’esistenza di obblighi a loro carico, e tra l’altro preannuncia “ la sospensione delle Società in indirizzo ”, in caso di “ inosservanza dell’articolo sopra richiamato ”.
13.3.3. Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, non si può negare l’esistenza, in favore delle Società destinatarie della diffida, dell’interesse a contestare immediatamente la diffida stessa e la norma regolamentare presupposta, avendo RO LE preannunciato, come certo, il ricorso al potere di “sospensione” delle Società per “inosservanza” dell’art. 10 del Regolamento Scavi, inosservanza che avrebbe potuto anche compendiarsi nella mera fatturazione delle spese di spostamento ad Acea Ato 2.
13.3.4. Va quindi respinto anche il terzo motivo d’appello incidentale.
15. Con il quarto motivo d’appello principale si deduce l’erroneità della appellata sentenza per aver ritenuto che l’art. 54 CCE, ex art. 93 CCE, deve essere interpretato nel senso che osta alla imposizione, a carico degli operatori di telecomunicazione, dei costi di spostamento delle rispettive infrastrutture per motivi connessi all’esigenza di consentire la manutenzione di servizi ad essi sottostanti.
15.1. Secondo RO LE il divieto dell’art. 54 CCE si riferisce espressamente a oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti dal D. L.vo n. 259/2003, e fa salva l’imposizione di tutto quanto non rientri (i) nella nozione di oneri e (ii) nelle “spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione”.
Specialmente a seguito dell’interpretazione dell’art. 54 CCE, ad opera dell’art. 12 del D. L.vo n. 33/2016, sarebbe evidente che la nozione di “oneri”, e il correlativo divieto, si estenderebbe solo alle prestazioni patrimoniali aventi natura di tasse o canone, anche di tipo reale, oltre al contributo “ambientale”, alla COSAP e al TOSAP. In altri termini, il divieto, ai fini di preservare la specialità del settore TLC, sarebbe quello di non aggravare gli operatori telefonici con contributi di tipo finanziario correlati a prestazioni di tipo tributario o patrimoniale non espressamente previsti dal CCE, ma non potrebbe ricomprendere, anche in mancanza di espressa previsione, il costo di spostamento di una rete di tlc, che non può ritenersi ricompreso nella lettera di cui all’art. 54 CCE in termini di “onere finanziario, reale o contributo”.
Sostiene RO LE, inoltre, che opinando diversamente la norma si esporrebbe a censura di incostituzionalità per eccesso di delega rispetto alla previsione di attuazione dei precetti comunitari di semplificazione previsti dalle direttive comunitarie, di cui il D.lgs. 33/16 costituisce diretta attuazione.
Deduce, ancora, che le norme regolamentari impugnate si limitano a porre a carico degli operatori di telecomunicazione dei costi effettivi di spostamento, e non “contributi” di natura finanziaria o comunque oneri o prestazioni patrimoniali, suscettibili di aggravare ingiustamente la realizzazione e la manutenzione delle reti di telecomunicazione di RO LE, dando luogo a una possibile discriminazione tra gli operatori del settore.
RO LE deduce l’erroneità dell’appellata sentenza anche perché non considera: a) che il costo di spostamento delle infrastrutture rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 54, comma 6, CCE, che impone agli operatori di telecomunicazione di “tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale”; b) che non si comprende per quale motivo si dovrebbe operare una diversità di trattamento tra operatori di servizi di pubblica utilità; c) che le norme regolamentari impugnate pongono un dovere di leale collaborazione tra gestori di pubblici servizi e/o di pubblica utilità.
In subordine, RO LE rinnova l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 54 CCE per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. nella parte in cui consente solo agli operatori operanti nel settore delle tlc, a differenza di tutti gli altri operatori e/o concessionari di pubblici servizi, di essere esentati dagli specifici costi di risoluzione delle interferenze anche ove la rete di telecomunicazione sia posata successivamente a quella sottostante, dovendosi altresì considerare che il diritto comunitario non considererebbe il settore delle telecomunicazioni speciale o diverso rispetto ad altre tipologie di servizi pubblici o di pubblica utilità.
RO LE richiama anche il parere di questo Consiglio n 131 del 19 gennaio 2023, che ha affermato la legittimità delle previsioni di regolamento di un comune che aveva imposto la programmazione annuale degli interventi: secondo l’appellante, la ratio di tale pronuncia sussiste anche con riferimento all’esigenza di coordinamento tra gli operatori di pubblici servizi.
15.2. La censura può essere esaminata unitamente al sesto motivo dell’appello incidentale di Acea Ato 2, la quale sostiene che art. 12 del D.lgs. 33/16 non prevederebbe – come ha sostanzialmente asserito il T.A.R. – un divieto generalizzato di porre a carico agli operatori tlc qualsiasi obbligo pecuniario a qualsiasi titolo: tale norma escluderebbe invece solo ed esclusivamente l’imposizione di oneri e/o canoni per l’installazione delle reti ed il successivo esercizio dei servizi di comunicazione elettronica che siano diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice o da norme di legge ivi richiamate.
Le norme regolamentari impugnate non imporrebbero, a carico degli operatori di telecomunicazione, alcun ulteriore onere, o canone, connesso alla installazione della rete o alla gestione del servizio, prevedendo invece un costo correlato al rilascio della autorizzazione e della concessione di occupazione di suolo pubblico.
L’appellante incidentale ha quindi svolto argomentazioni simili a quelli della appellante principale, criticando l’appellata sentenza anche per aver affermato che i costi, che le norme regolamentari impugnate pongono a carico degli operatori di telecomunicazione, non si giustificherebbero neppure ai sensi dell’art. 1 CCE: sostiene infatti Acea Ato 2, come pure RO LE, che si tratta di costi che trovano causa in superiori esigenze di salute pubblica e di tutela dell’ambiente, posto che la richiesta di spostamento temporaneo delle infrastrutture di proprietà delle Società appellate si sarebbe resa necessaria al fine di consentire interventi di manutenzione e bonifica della rete fognaria da parte di Acea Ato 2. Questa specifica parte del sesto motivo d’appello incidentale verrà trattata congiuntamente al quinto motivo di appello principale.
15.3. Prima di procedere alla disamina delle censure dianzi riassunte è opportuno richiamare le norme di riferimento, ovvero:
- l’art. 54, comma 1, CCE, il quale , nella versione vigente a seguito delle modifiche introdotte con D. L.vo n. 207/2021, stabilisce che “ Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica , nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 .”;
- l’art. 12, comma 3, del D. L.vo n. 33/2016, il quale ha stabilito che “ L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto .”;
- l’art. 54, comma 2, CCE, nella versione successiva alla entrata in vigore del D. L.vo n. 207/2021, secondo cui “ Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5 .”;
- l’art. 54 , ultimo comma, CCE, secondo cui “ Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale ”;
- l’art. 93 CCE, nella versione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con il D. L.vo n. 207/2021, il quale al comma 1 stabiliva che “ Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge .”, e che all’ultimo comma conteneva una previsione analoga a quella attualmente vigente, relativa all’obbligo degli operatori di telecomunicazioni di tenere indenne l’ente locale o l’ente proprietario “ dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale ”, prevedendo altresì che “ Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 .”.
15.3.1. Le modifiche succedutesi nella normativa di riferimento evidenziano che il legislatore, a fronte della originaria e ampia previsione contenuta nell’ex art. 93, comma 1, è andato via via specificando la tipologia di oneri e canoni che possono essere posti a carico degli operatori di telecomunicazione: dapprima specificando che tali possono essere solo quelli stabiliti dallo stesso decreto legislativo, n. 259/2003 (con esclusione, pertanto, di oneri previsti da altre norme di rango primario, ed a maggior ragione di rango inferiore) e successivamente estendendo il divieto anche alle spese “ per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche ”: questo ultimo inciso, infatti, è stato introdotto nel corpo della norma solo con l’art. 32, comma 1, del D.L. n. 36/2022, convertito con L. n. 79/2022.
15.3.2. Si tratta di una precisazione con la quale il legislatore ha evidentemente inteso sgombrare il campo da dubbi circa la possibilità di imporre agli operatori di telecomunicazione oneri simili a quello che oggi viene in esame, i quali non siano correlati al momento di realizzazione degli impianti e neppure all’ordinario esercizio di essi, né trovino causa in una condotta negligente degli operatori: si tratta, invece, di oneri connessi specificamente alla modifica o allo spostamento degli impianti, per ragioni non dipendenti dalla volontà o comunque dalla responsabilità degli operatori di telecomunicazione, e in particolare per la necessità di intervenire sul manto stradale al di sotto del quale gli impianti sono collocati, o per la necessità di “realizzazione di opere pubbliche”. Tale ultimo inciso ad avviso del Collegio si riferisce, nella sua genericità, sia alla realizzazione ex novo di un’opera pubblica, sia ad interventi di manutenzione di opere pubbliche già esistenti.
15.3.3. I costi che le impugnate norme regolamentari pongono a carico degli operatori di telecomunicazione rientrano sicuramente tra gli oneri “ per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche ”, nella misura in cui prescindono da qualunque fatto imputabile agli operatori, e quindi non possono essere posti a carico degli operatori medesimi, in base al vigente art. 54, comma 1, CCE.
15.3.4. Ciò premesso, la legittimità delle norme regolamentari impugnate deve essere valutata anche alla luce del fatto che la modifica legislativa ricordata ai paragrafi che precedono è posteriore alla approvazione delle norme regolamentari impugnate, che risalgono al 2016 (l’art. 3, comma 10) e al 2021 (l’art. 10, comma 2, modificato nel 2021).
15.3.5. Il Collegio ritiene, tuttavia, che la modifica dell’art. 54, comma 1, CCE, apportata con il D.L. n. 36/2022, sia in realtà meramente ricognitiva di un principio già immanente nell’ordinamento, e sia stata determinata dall’intento del legislatore di sgombrare il campo da eventuali dubbi relativi alla possibilità di addossare agli operatori di telecomunicazione questa tipologia di oneri.
15.3.6. A tale conclusione si deve giungere sul rilievo che gli oneri di che trattasi in realtà non costituiscono costi generali di esercizio, non conseguono a decisioni degli operatori di telecomunicazione, trovano causa – come già precisato – in eventi che sfuggono al controllo di questi ultimi, e per definizione non sono neppure riconducibili a danni di cui gli stessi debbano rispondere secondo i principi generali di responsabilità civile: orbene, la ratio complessiva della disciplina, che si caratterizza per aver chiaramente inteso limitare gli oneri addebitabili agli operatori di telecomunicazione in relazione alla loro attività istituzionale, non sarebbe rispettata se la norma fosse interpretata nel senso che, invece, a questi stessi operatori possano essere addossati tutti i costi che non afferiscono alla fase di impianto e a quella di esercizio degli impianti e reti di telecomunicazione ovvero che non sono giustificati da condotte loro imputabili . L’art. 54, comma 1, CCE, nella versione modificata ad opera del D. L.vo n. 207/2021, già prevedeva, del resto, che “ Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 ”, locuzione che ben si adatta(va) a comprendere anche gli oneri relativi alla modifica o spostamento degli impianti determinata da cause esterne alla sfera giuridica degli operatori di telecomunicazione.
15.3.7. Va anche considerato che sino al 24 dicembre 2021 vigeva la formulazione di cui all’art. 93, comma 1, CCE, che escludeva la possibilità di porre, a carico degli operatori di telecomunicazione, qualsiasi onere che non fosse previsto specificamente in una norma di una qualsiasi legge: e il costo di che trattasi non era disciplinato da alcuna norma di rango legislativo
15.3.8. Evidentemente, la prima riformulazione della norma, ad opera del D. L.vo n. 207/2021, che letteralmente vedeva sopravvivere la riserva di legge solo per gli oneri relativi all’impianto delle infrastrutture e all’esercizio del servizio di telecomunicazione, aveva lasciato una lacuna che aveva indotto le amministrazioni a credere di poter liberamente addossare agli operatori di telecomunicazione oneri di natura diversa: e proprio per correggere tale lacuna, all’evidenza incoerente con l’intero sistema – come già evidenziato –, il legislatore è intervenuto con la modifica legislativa di cui alla L. n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022, che ha espressamente citato, tra gli oneri non addossabili agli operatori di telecomunicazione, quelli “ per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche ”, oltre a “ ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 ”.
15.3.9. Le norme regolamentari impugnate, dunque, addossando i costi per la modifica, spostamento, sostituzione delle infrastrutture agli operatori di telecomunicazione, quando ciò sia necessario per consentire interventi di manutenzione su altre infrastrutture di pubblico servizio, benché tale necessità non sia imputabile agli operatori medesimi, debbono ritenersi contrarie al disposto dell’art. 93, comma 1 CCE, nella versione vigente sino al 24 dicembre 2021 nonché al disposto dell’art. 54, comma 1, CCE, nella versione vigente a far tempo dal 24 dicembre 2021.
Quanto appena affermato non significa peraltro escludere la responsabilità degli operatori per costi di manutenzione o di ripristino resisi necessari a causa di loro condotte negligenti; è evidente infatti che le norme del CCE debbono pur sempre leggersi in coerenza con il sistema della responsabilità civile e non possono fondare zone di immunità a fronte di veri e propri illeciti. Il problema dell’art. 10, comma 2, del regolamento comunale qui in discussione è che prescinde del tutto da qualunque considerazione in ordine all’imputabilità delle modifiche e dunque dei costi, istituendo un regime di favore per i gestori di pubblici servizi: nel caso di specie per un concessionario della cui società controllante, peraltro, RO LE è anche socio di maggioranza.
15.3.10. Ciò chiarito, e con quest’ultima precisazione, il Collegio non ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, CCE, come sopra interpretato, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
15.3.11. L’assetto degli interessi dato dal legislatore, con tale norma, è coerente con il particolare favor che ha riservato allo sviluppo degli impianti di telecomunicazione, favor evidenziato (i) dalla qualificazione degli stessi come equiparati alle opere di urbanizzazione primaria, (ii) dalla attribuzione del carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, a quelli esercitati dallo Stato e alle opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti, (iii) dal divieto, per i comuni, di prevedere limiti generalizzati alla collocazione degli impianti in questione sul territorio, (iv) dalla particolare speditezza del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto nonché della eventuale concessione di occupazione di spazio pubblico, con tipizzazione di una fattispecie di silenzio-assenso. Tale particolare favor è, peraltro, coerente e giustificato dal fatto che lo sviluppo delle telecomunicazioni costituisce un presupposto ormai ineliminabile per l’attività di qualsiasi soggetto giuridico pubblico o privato, e quindi per l’azione delle amministrazioni pubbliche, l’attività imprenditoriale, per l’istruzione scolastica e la crescita culturale della popolazione, per lo scambio di informazioni necessarie alle attività più disparate, e per una infinità di altre attività che sarebbe persino stucchevole rammentare.
15.3.12. Tenuto conto dell’importanza di un efficiente sistema di telecomunicazione per il progresso economico e socio-culturale di una nazione, non risulta irragionevole, e come tale contraria al parametro di cui all’art. 3 della Costituzione, la scelta del legislatore di agevolare gli operatori di telecomunicazione sollevandola anche da costi che, come quelli presi in esame nel presente giudizio, sono correlati alla interferenza con altri servizi pubblici. La scelta di come ripartire simili costi, che spesso non sono ascrivibili in via diretta neppure alla responsabilità dei concessionari degli altri servizi pubblici, è frutto di una scelta politica, che non risulta censurabile in sede costituzionale qualora risulti giustificata secondo un canone di ragionevolezza: la ripartizione di tali costi, in egual misura, tra tutti gli operatori economici coinvolti non costituisce, per quanto sopra detto, l’unica scelta possibile e la Corte Costituzionale ha più volte rilevato l’inammissibilità di questioni di costituzionalità in difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore. Ad avviso del Collegio, inoltre, la scelta che il legislatore ha compiuto con la norma in esame, tesa a sollevare gli operatori di telecomunicazioni da “oneri di interferenza”, non può ritenersi irragionevole perché tiene conto del fatto che la posa delle infrastrutture in questione interviene spesso, per questioni tecniche, in zone già interessate dall’esistenza di sottoservizi, che gli operatori di telecomunicazione non possono evitare.
15.3.13. Quanto alla possibile violazione del parametro di cui all’art. 41 della Costituzione, il Collegio non vede in quale modo tale parametro possa essere leso dall’art. 54, comma 1, CCE, come sopra interpretato, posto che la previsione in esame, in sé considerata, non ostacola l’iniziativa economica di soggetto alcuno, né si può affermare che il fatto di sollevare gli operatori di telecomunicazione dagli oneri di che trattasi sia in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
15.3.14. Del tutto generica è, infine, la questione di legittimità costituzionale cui le appellanti hanno accennato con riferimento all’eccesso di delega in cui sarebbe incorso il legislatore. Tale questione, peraltro, appare del tutto priva di fondamento se si considera che – come già precisato – l’inciso secondo cui non possono essere imposti agli operatori di telecomunicazione oneri “ per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche ” è stato introdotto nel corpo dell’art. 54, comma 1, CCE, dall’art. 1 della L. n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022, recante “ Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ”: non si tratta, quindi, di una modifica introdotta a seguito di legge delegata, ma di misura che è stata ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal PNNR.
15.3.15. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, CCE, sollevate dall’appellante principale e dall’appellante incidentale, vanno quindi respinte in quanto manifestamente infondate.
16. Con il quinto motivo d’appello principale, RO LE impugna il capo della sentenza che ha escluso la ricorrenza di motivi superiori di interesse pubblico atti a giustificare le esenzioni previste
dall’art. 1, comma 6, del CCE, escludendo espressamente trattarsi di questioni afferenti la salute pubblica e comunque non rilevanti attesa la disponibilità manifestata dalle ricorrenti alla realizzazione dello spostamento.
L’appellante deduce che l’appellata sentenza si sarebbe contraddetta, da un lato ammettendo che i medesimi operatori non si sono sottratti alla disponibilità (id est obbligo) a garantire lo spostamento della propria rete per lavori di urgenza in ragione del pericolo all’igiene pubblica ed all’ambiente, trattandosi di incontestate esigenze di manutenzione di una condotta fognaria, e dall’altra ritenendo che i costi non fossero comunque un elemento ostativo; ribadisce inoltre che gli interventi di che trattasi sarebbero precisamente finalizzati a salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente, e quindi la relativa regolamentazione sarebbe sottratta all’applicazione dell’intero Codice delle Comunicazioni Elettroniche, giusta quanto previsto dall’art. 1, comma 6, CCE, secondo cui “ le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, … della salute pubblica e della tutela dell’ambiente … poste da specifiche disposizione di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione ”.
16.1. Come già precisato, questa censura è stata articolata anche dall’appellante incidentale, nell’ambito del sesto motivo.
16.2. Si tratta di censura manifestamente infondata, in quanto l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice delle Comunicazione Elettroniche riguarda solo le norme che impongono regole di condotta direttamente finalizzate alla tutela degli interessi indicati dalla norma: nel caso di specie non si contestano le norme regolamentari impugnate per il fatto di imporre agli operatori di telecomunicazione di procedere, entro un termine determinato, alla modifica, sostituzione o spostamento di infrastrutture, a semplice richiesta di RO LE; si contesta, invece, la previsione che pone il costo di tali interventi a carico – sempre e comunque - degli operatori medesimi, precludendo agli stessi di fatturarli alla stessa Amministrazione, o ad altro ente, previsione che, di per sé stessa e in via diretta, non detta una disciplina di tutela di uno degli interessi indicati dall’art. 1, comma 6, CCE.
17. Con il sesto ed ultimo motivo d’appello principale RO LE sostanzialmente deduce difetto di motivazione e pronuncia su una argomentazione esposta a pagg. 5 e 6 memoria del 26 maggio 2023, ove RO LE avrebbe eccepito che gli operatori di telecomunicazione avrebbero installato le reti di rispettiva proprietà in modo difforme da quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Scavi: secondo l’appellante, a fronte di tale eccezione il TAR avrebbe dovuto espressamente pronunciarsi “ in difetto di prova da parte degli originari ricorrenti che le reti di tlc superficiarie fossero state posate regolarmente senza interferire con le reti sottostanti come nel caso di specie. ”.
17.1. La censura in esame è infondata. L’argomento introdotto da RO LE con la memoria del 26 maggio 2023 non era volto ad affermare – non almeno in modo chiaro ed intellegibile - la circostanza di una condotta negligente o comunque difforme dal paradigma regolamentare posta in essere dagli operatori, tanto meno a provare una simile circostanza che, a ben vedere, è adombrata per la prima volta solo in questa sede e solo di sfuggita. Sicché nessuna omessa pronuncia può essere addebitata al Giudice di primo grado.
18. In esito all’esame di tutti i motivi, vanno respinti si l’appello principale che quello incidentale di Acea Ato 2.
19. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO