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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/02/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 228/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 228/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, P.za dei Martiri n. 3, presso lo studio dell'avv. DI
STEFANO CLAUDIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Acireale (CT), P.za Cappuccini n. 8/10, presso lo studio dell'avv.
D'AMBRA MARINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 14/07/2017.
Dall'unione coniugale non sono nati i figli.
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 1302/2023 pronunciato da questo Tribunale il 10/07/2023, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti senza alcun'altra statuizione, in assenza di specifiche domande, tenuto conto che dalla coppia non sono nati figli e che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
La natura congiunta della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
14/07/2017, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 2017, al N. 241, della Parte II,
Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 24 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 228/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, P.za dei Martiri n. 3, presso lo studio dell'avv. DI
STEFANO CLAUDIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Acireale (CT), P.za Cappuccini n. 8/10, presso lo studio dell'avv.
D'AMBRA MARINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 14/07/2017.
Dall'unione coniugale non sono nati i figli.
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 1302/2023 pronunciato da questo Tribunale il 10/07/2023, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti senza alcun'altra statuizione, in assenza di specifiche domande, tenuto conto che dalla coppia non sono nati figli e che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
La natura congiunta della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
14/07/2017, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 2017, al N. 241, della Parte II,
Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 24 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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