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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6087 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 474/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di S. Maria C.V. n. 4982/2023 pubblicata il 27.12.2023, vertente
TRA
(c.f. rapp.to e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
RT (c.f. , presso il quale elettivamente domicilia UA (CE) CodiceFiscale_2
alla via F. Ventriglia n. 13;
PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e p. iva quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia
Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott.
[...]
e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo (c.f. CP_2 CP_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, alla C.F._3
Via San Tommaso D'Aquino n. 15; FAX: 071/7041412; PEC: Email_2
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4982/2023, pubblicata in data 27/12/2023, il Tribunale di Santa
Maria UA Vetere: rigettava la domanda attorea;
condannava al Parte_1
pagamento, nei confronti della società delle spese di lite liquidate in € Controparte_1
4.358,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
2. Nello specifico, aveva citato in giudizio la compagnia Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei
[...] sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo un risarcimento di €
50.000 per le lesioni riportate in un incidente avvenuto in Piedimonte Matese in data
05/09/2021 alle ore 18,00 circa, allorché esso attore, terminato il proprio turno di lavoro presso l'attività commerciale (bar) “La dolce voglia”, mentre era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali provenendo da Piazza De Benedettis per immettersi in via
Luppoli, veniva investito da un veicolo FIAT Punto, che si dileguava procedendo a folle velocità. Dopo l'investimento, il era stato trasportato dal 118 presso il presidio Pt_1 ospedaliero di Piedimonte Matese, ove gli era stato diagnosticato “trauma cranico commotivo, trauma addominale, escoriazioni multiple. Traumatismo alla testa non specificato, altro non specificato, traumatismo superficiale di altre, multiple e non specificate sedi, senza menzione di infezione”; nei giorni seguenti, di nuovo trasportato dai familiari presso il suddetto nosocomio per dolori lancinanti al piede destro, gli era stato riscontrato dai sanitari “caviglia destra tumefatta con ematomi trauma contusivo-distorsivo caviglia e piede destro. Frattura parcellare del 1, 2 e 3 cuneiforme, frattura della base del 2° metatarso. Grossolana esostosi a carico del cuboide…”.
Il aveva, quindi, agito nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia Pt_1 per le Vittime della Strada, sostenendo che il sinistro fosse addebitabile ad esclusiva condotta colposa del conducente del veicolo non identificato.
2. Instaurato il contraddittorio, la compagnia costituendosi in giudizio aveva CP_1 eccepito l'improponibilità della domanda, sull'assunto che si trattasse di un infortunio in itinere (avvenuto nel tragitto casa-lavoro) e che l'attore non avesse provato l'impossibilità oggettiva di identificare il veicolo investitore;
nel merito, aveva contestato la dinamica dell'incidente, rilevando l'assenza di intervento delle autorità e del 118, e ipotizzando che la lesione al piede potesse derivare da una caduta avvenuta successivamente nel giardino di casa;
aveva, altresì, contestato la quantificazione del danno biologico e la richiesta di risarcimento del danno morale.
3. Con la sentenza qui impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc, il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che l'attore non avesse provato il fatto storico: le sue istanze istruttorie non erano accoglibili atteso che risultavano troppo generiche, poiché non indicavano con precisione il luogo, la data, l'orario del sinistro né le caratteristiche del veicolo investitore.
Inoltre, pur a voler in ipotesi ritenere sussistente il fatto, il tribunale sottolineava che la denuncia era stata presentata con notevole ritardo (oltre un mese dopo i fatti), impedendo una tempestiva identificazione del responsabile. Tale ritardo era da valutarsi come indice di negligenza da parte della vittima, escludendo così che l'impossibilità di individuare il veicolo fosse dovuta a circostanze obiettive e non imputabili all'attore.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo pec del 30.1.2024, articolando quattro motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo, rubricato “carenza di motivazione nella sentenza di primo grado”, lamenta che la sentenza sarebbe affetta da vizio di motivazione apparente, poiché il giudice non avrebbe spiegato in modo comprensibile le ragioni della decisione, né collegato le proprie valutazioni agli atti e alle prove depositate. La motivazione sarebbe generica, contraddittoria e non consentirebbe di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, con conseguente violazione dell'art. 111, comma 6, Cost.
4.2. Con la seconda ragione, intitolata “l'errata valutazione dei fatti e mancata ammissione delle prove”, l'impugnante contesta l'affermazione del giudice secondo cui i fatti sarebbero stati descritti in modo generico e le istanze istruttorie carenti di specificità. Assume, al riguardo, che nell'atto di citazione erano indicati elementi precisi — data, orario, luogo, percorso e dinamica del sinistro — che avrebbero potuto essere confermati dai testimoni citati. Il giudice, respingendo la richiesta di prova testimoniale, avrebbe impedito l'accertamento dei fatti, interpretando in modo eccessivamente rigoroso l'art. 244 c.p.c.
4.3. Con il terzo mezzo, titolato “l'irrilevanza della denuncia-querela in sede civile”,
l'appellante confuta l'importanza attribuita dal Tribunale al ritardo nella presentazione della denuncia, ricordando che in ambito civilistico — e in particolare nei casi di sinistro con veicolo non identificato — la querela non costituisce condizione di proponibilità dell'azione. La legge e la giurisprudenza, infatti, hanno chiarito che la denuncia rappresenta solo un indizio e non un obbligo per la vittima, la quale non è tenuta a farsi carico dell'identificazione del veicolo.
4.4. Con il quarto motivo, denominato “l'assenza di negligenza nella condotta della vittima”, il deduce di aver agito con la dovuta diligenza, tenuto conto delle sue Pt_1 condizioni fisiche dopo l'incidente. Assume che la mancata identificazione del veicolo non può essere imputata a sua colpa, poiché la denuncia conteneva tutti i dettagli utili a descrivere l'accaduto. Il giudice di primo grado, non ammettendo le prove testimoniali, avrebbe omesso di valutare elementi che potevano confermare la dinamica del sinistro e il nesso causale.
4.5. Sulla base dei su detti motivi, l'appellante ha concluso chiedendo, in via istruttoria,
l'ammissione delle prove articolate in primo grado con i testi indicati anche nell'atto di appello;
nel merito, riformarsi la decisione impugnata con l'accoglimento della sua domanda risarcitoria;
vinte le spese del doppio grado, con distrazione.
5. Si è costituita nel presente grado la instando per il Controparte_1
rigetto dell'appello, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi la corresponsabilità dell'appellante (ovvero dei suoi genitori per culpa in vigilando) nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento da corrispondere ex adverso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; ridurre la pretesa risarcitoria vantata dalla controparte, perché sperequata in eccesso e non provata, contenendo, in ogni caso, la condanna entro i limiti del massimale minimo di legge;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
6. La causa è stata trattata innanzi al Giudice istruttore che, verificata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, senza svolgimento di istruttoria, ha concesso i termini ex art. 352 cpc per il deposito di note conclusionali, di comparse conclusionali e di replica;
indi è stata riservata in decisione innanzi al collegio con ordinanza del 9.11.2025 in esito all'udienza del 5.11.2025. celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
7. Preliminarmente, va dato atto, all'esito del controllo d'ufficio, della tempestività dell'impugnazione.
Ed invero, dall'esame degli atti risulta che la sentenza n. 4982/2023 è stata pubblicata il
27/12/2023, non è stata notificata, e l'atto di appello è stato notificato con pec del
30/01/2024.
Ne deriva che il termine di sei mesi prescritto dall'art. 327 c.p.c. è stato osservato dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
8. Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
8.1 I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi e assorbenti delle altre doglianze: essi non sono meritevoli di condivisione.
8.1.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la genericità e l'apparenza della motivazione.
Il motivo risulta privo di fondamento poiché, la motivazione del primo giudice risulta logica, coerente ed immune da vizi, avendo il Giudice di prime cure adeguatamente illustrato le ragioni della decisione.
La motivazione, sebbene concisa, soddisfa la funzione che le è propria ed espone in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, permettendo di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice. Nella pronuncia è ben chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado, di cui è stata dato conto nella parte narrativa che precede.
Ritiene questa Corte territoriale che, sebbene la motivazione sia caratterizzata dai tratti della sinteticità e dell'essenzialità dei contenuti, ciò non poteva diversamente essere dal momento che nel processo non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
8.1.2. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, oggetto del secondo motivo di gravame, come rilevato da parte appellata in sede di comparsa di risposta nel presente grado, le istanze istruttorie dell'attore, oggi riproposte, devono considerarsi rinunciate nel corso del giudizio di primo grado.
Questa Corte, invero, aderisce al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui
“l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” (Cass. civ, sez. III, del 10 agosto 2016, n.
16886).
La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. civ., sez. II, del 10 novembre 2021, n. 33103).
Pertanto, sia le istanze istruttorie disattese sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha comunque provveduto devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate.
Infatti, la giurisprudenza ritiene che le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione della causa in decisione, non possono essere riproposte in appello, essendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso (Cass. civ., sez. III, del 14 ottobre
2008, n. 25157).
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico del primo grado risulta che:
l'attore chiedeva ammettersi la prova testimoniale articolata (solo) nell'atto di citazione con le note scritte depositate il 5.10.2023 in vista dell'udienza del 12.10.2023; con ordinanza depositata il 15.10.2023 il giudice di prime cure riteneva “inammissibili le istanze istruttorie presentate da parte attorea in quanto i capi sono formulati genericamente” e dichiarava inammissibili anche le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta, perché irrilevanti, indi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 18.12.2023 da celebrarsi in presenza “per la precisazione delle conclusioni e per la discussione e trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.”; a tale udienza, l'avv. Adriana Mozzi, difensore dell'attore, così concludeva “L'Avv. Mozzi si riporta ai propri atti. Rileva che l'eccezione da parte della convenuta circa la mancata negoziazione non è fondata. E' stata depositata, infatti, la negoziazione depositata con la messa in mora iniziale prima del ricorso. Si rileva, inoltre, la sussistenza di una CTP che rileva il 12% di invalidità. Chiede l'accoglimento della domanda. Sono stati anche ascoltati a SIT due testi che hanno confermato la dinamica”.
Tale essendo il tenore delle difese svolte dall'attore subito dopo il rigetto delle sue istanze istruttorie, risulta chiaro l'abbandono delle stesse in quanto non solo non sono state reiterate nella prima occasione utile (cioè all'udienza del 18.12.2023) ma risultano, altresì, incompatibili con la richiesta di valorizzare le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da due testi.
In ragione della acclarata rinuncia implicita alla prova testimoniale, la richiesta di ammissione della stessa in questo grado è inammissibile, per i principi sopra riportati.
Pertanto, va confermata la pronuncia del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova del fatto storico oggetto di causa, integralmente gravante sull'attore.
La fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio, invero, è riconducibile nell'alveo degli artt. 2043 e 2054 c.c., ritenendosi pacifico in giurisprudenza che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore ex art. 2054 comma primo c.c., non possa operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito.
Grava, perciò, sul danneggiato l'onere di dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, salvo l'operatività della presunzione di colpa ex art. 2054 comma primo c.c.
Essendo, poi, dedotto il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto, era necessario che l'attore dimostrasse anche l'impossibilità oggettiva ed incolpevole di procedere all'identificazione dell'auto “pirata”, come ben osservato dal primo giudice.
Non avendo l'originario attore provveduto nel giudizio di primo grado a soddisfare l'onere probatorio e, per le ragioni suddette, non potendovi più porre riparo nell'attuale grado di giudizio, i motivi di gravame in esame vanno respinti.
8.2. Le ulteriori doglianze restano “assorbite” dal rigetto delle censure sopra esaminate.
Il temine assorbimento è qui da intendersi in “senso improprio” in quanto, pur volendo esaminare le ulteriori doglianze fatte valere dall'appellante, a nulla servirebbe data l'assenza di qualsiasi prova del fatto storico.
Per tutte queste ragioni, l'appello va disatteso.
9. La soccombenza della parte appellante comporta la sua condanna alle spese del presente grado, che vanno liquidate applicandosi i parametri minimi (considerata l'estrema semplicità delle questioni controverse) cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa (criterio del disputatum: scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00) e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta (studio, introduttiva e decisoria).
10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto da (c.f. Parte_1 C.F._1
avverso la sentenza n. 4982/2023 del Tribunale di Santa Maria UA Vetere, pubblicata in data 27/12/2023, così definitivamente provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di parte appellata che liquida nel complessivo importo di € 3473,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, li 19.11.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Giaccio, Magistrato Ordinario in Tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 474/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di S. Maria C.V. n. 4982/2023 pubblicata il 27.12.2023, vertente
TRA
(c.f. rapp.to e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
RT (c.f. , presso il quale elettivamente domicilia UA (CE) CodiceFiscale_2
alla via F. Ventriglia n. 13;
PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e p. iva quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia
Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott.
[...]
e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo (c.f. CP_2 CP_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, alla C.F._3
Via San Tommaso D'Aquino n. 15; FAX: 071/7041412; PEC: Email_2
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4982/2023, pubblicata in data 27/12/2023, il Tribunale di Santa
Maria UA Vetere: rigettava la domanda attorea;
condannava al Parte_1
pagamento, nei confronti della società delle spese di lite liquidate in € Controparte_1
4.358,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
2. Nello specifico, aveva citato in giudizio la compagnia Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei
[...] sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo un risarcimento di €
50.000 per le lesioni riportate in un incidente avvenuto in Piedimonte Matese in data
05/09/2021 alle ore 18,00 circa, allorché esso attore, terminato il proprio turno di lavoro presso l'attività commerciale (bar) “La dolce voglia”, mentre era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali provenendo da Piazza De Benedettis per immettersi in via
Luppoli, veniva investito da un veicolo FIAT Punto, che si dileguava procedendo a folle velocità. Dopo l'investimento, il era stato trasportato dal 118 presso il presidio Pt_1 ospedaliero di Piedimonte Matese, ove gli era stato diagnosticato “trauma cranico commotivo, trauma addominale, escoriazioni multiple. Traumatismo alla testa non specificato, altro non specificato, traumatismo superficiale di altre, multiple e non specificate sedi, senza menzione di infezione”; nei giorni seguenti, di nuovo trasportato dai familiari presso il suddetto nosocomio per dolori lancinanti al piede destro, gli era stato riscontrato dai sanitari “caviglia destra tumefatta con ematomi trauma contusivo-distorsivo caviglia e piede destro. Frattura parcellare del 1, 2 e 3 cuneiforme, frattura della base del 2° metatarso. Grossolana esostosi a carico del cuboide…”.
Il aveva, quindi, agito nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia Pt_1 per le Vittime della Strada, sostenendo che il sinistro fosse addebitabile ad esclusiva condotta colposa del conducente del veicolo non identificato.
2. Instaurato il contraddittorio, la compagnia costituendosi in giudizio aveva CP_1 eccepito l'improponibilità della domanda, sull'assunto che si trattasse di un infortunio in itinere (avvenuto nel tragitto casa-lavoro) e che l'attore non avesse provato l'impossibilità oggettiva di identificare il veicolo investitore;
nel merito, aveva contestato la dinamica dell'incidente, rilevando l'assenza di intervento delle autorità e del 118, e ipotizzando che la lesione al piede potesse derivare da una caduta avvenuta successivamente nel giardino di casa;
aveva, altresì, contestato la quantificazione del danno biologico e la richiesta di risarcimento del danno morale.
3. Con la sentenza qui impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc, il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che l'attore non avesse provato il fatto storico: le sue istanze istruttorie non erano accoglibili atteso che risultavano troppo generiche, poiché non indicavano con precisione il luogo, la data, l'orario del sinistro né le caratteristiche del veicolo investitore.
Inoltre, pur a voler in ipotesi ritenere sussistente il fatto, il tribunale sottolineava che la denuncia era stata presentata con notevole ritardo (oltre un mese dopo i fatti), impedendo una tempestiva identificazione del responsabile. Tale ritardo era da valutarsi come indice di negligenza da parte della vittima, escludendo così che l'impossibilità di individuare il veicolo fosse dovuta a circostanze obiettive e non imputabili all'attore.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo pec del 30.1.2024, articolando quattro motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo, rubricato “carenza di motivazione nella sentenza di primo grado”, lamenta che la sentenza sarebbe affetta da vizio di motivazione apparente, poiché il giudice non avrebbe spiegato in modo comprensibile le ragioni della decisione, né collegato le proprie valutazioni agli atti e alle prove depositate. La motivazione sarebbe generica, contraddittoria e non consentirebbe di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, con conseguente violazione dell'art. 111, comma 6, Cost.
4.2. Con la seconda ragione, intitolata “l'errata valutazione dei fatti e mancata ammissione delle prove”, l'impugnante contesta l'affermazione del giudice secondo cui i fatti sarebbero stati descritti in modo generico e le istanze istruttorie carenti di specificità. Assume, al riguardo, che nell'atto di citazione erano indicati elementi precisi — data, orario, luogo, percorso e dinamica del sinistro — che avrebbero potuto essere confermati dai testimoni citati. Il giudice, respingendo la richiesta di prova testimoniale, avrebbe impedito l'accertamento dei fatti, interpretando in modo eccessivamente rigoroso l'art. 244 c.p.c.
4.3. Con il terzo mezzo, titolato “l'irrilevanza della denuncia-querela in sede civile”,
l'appellante confuta l'importanza attribuita dal Tribunale al ritardo nella presentazione della denuncia, ricordando che in ambito civilistico — e in particolare nei casi di sinistro con veicolo non identificato — la querela non costituisce condizione di proponibilità dell'azione. La legge e la giurisprudenza, infatti, hanno chiarito che la denuncia rappresenta solo un indizio e non un obbligo per la vittima, la quale non è tenuta a farsi carico dell'identificazione del veicolo.
4.4. Con il quarto motivo, denominato “l'assenza di negligenza nella condotta della vittima”, il deduce di aver agito con la dovuta diligenza, tenuto conto delle sue Pt_1 condizioni fisiche dopo l'incidente. Assume che la mancata identificazione del veicolo non può essere imputata a sua colpa, poiché la denuncia conteneva tutti i dettagli utili a descrivere l'accaduto. Il giudice di primo grado, non ammettendo le prove testimoniali, avrebbe omesso di valutare elementi che potevano confermare la dinamica del sinistro e il nesso causale.
4.5. Sulla base dei su detti motivi, l'appellante ha concluso chiedendo, in via istruttoria,
l'ammissione delle prove articolate in primo grado con i testi indicati anche nell'atto di appello;
nel merito, riformarsi la decisione impugnata con l'accoglimento della sua domanda risarcitoria;
vinte le spese del doppio grado, con distrazione.
5. Si è costituita nel presente grado la instando per il Controparte_1
rigetto dell'appello, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi la corresponsabilità dell'appellante (ovvero dei suoi genitori per culpa in vigilando) nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento da corrispondere ex adverso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; ridurre la pretesa risarcitoria vantata dalla controparte, perché sperequata in eccesso e non provata, contenendo, in ogni caso, la condanna entro i limiti del massimale minimo di legge;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
6. La causa è stata trattata innanzi al Giudice istruttore che, verificata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, senza svolgimento di istruttoria, ha concesso i termini ex art. 352 cpc per il deposito di note conclusionali, di comparse conclusionali e di replica;
indi è stata riservata in decisione innanzi al collegio con ordinanza del 9.11.2025 in esito all'udienza del 5.11.2025. celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
7. Preliminarmente, va dato atto, all'esito del controllo d'ufficio, della tempestività dell'impugnazione.
Ed invero, dall'esame degli atti risulta che la sentenza n. 4982/2023 è stata pubblicata il
27/12/2023, non è stata notificata, e l'atto di appello è stato notificato con pec del
30/01/2024.
Ne deriva che il termine di sei mesi prescritto dall'art. 327 c.p.c. è stato osservato dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
8. Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
8.1 I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi e assorbenti delle altre doglianze: essi non sono meritevoli di condivisione.
8.1.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la genericità e l'apparenza della motivazione.
Il motivo risulta privo di fondamento poiché, la motivazione del primo giudice risulta logica, coerente ed immune da vizi, avendo il Giudice di prime cure adeguatamente illustrato le ragioni della decisione.
La motivazione, sebbene concisa, soddisfa la funzione che le è propria ed espone in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, permettendo di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice. Nella pronuncia è ben chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado, di cui è stata dato conto nella parte narrativa che precede.
Ritiene questa Corte territoriale che, sebbene la motivazione sia caratterizzata dai tratti della sinteticità e dell'essenzialità dei contenuti, ciò non poteva diversamente essere dal momento che nel processo non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
8.1.2. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, oggetto del secondo motivo di gravame, come rilevato da parte appellata in sede di comparsa di risposta nel presente grado, le istanze istruttorie dell'attore, oggi riproposte, devono considerarsi rinunciate nel corso del giudizio di primo grado.
Questa Corte, invero, aderisce al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui
“l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” (Cass. civ, sez. III, del 10 agosto 2016, n.
16886).
La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. civ., sez. II, del 10 novembre 2021, n. 33103).
Pertanto, sia le istanze istruttorie disattese sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha comunque provveduto devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate.
Infatti, la giurisprudenza ritiene che le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione della causa in decisione, non possono essere riproposte in appello, essendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso (Cass. civ., sez. III, del 14 ottobre
2008, n. 25157).
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico del primo grado risulta che:
l'attore chiedeva ammettersi la prova testimoniale articolata (solo) nell'atto di citazione con le note scritte depositate il 5.10.2023 in vista dell'udienza del 12.10.2023; con ordinanza depositata il 15.10.2023 il giudice di prime cure riteneva “inammissibili le istanze istruttorie presentate da parte attorea in quanto i capi sono formulati genericamente” e dichiarava inammissibili anche le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta, perché irrilevanti, indi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 18.12.2023 da celebrarsi in presenza “per la precisazione delle conclusioni e per la discussione e trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.”; a tale udienza, l'avv. Adriana Mozzi, difensore dell'attore, così concludeva “L'Avv. Mozzi si riporta ai propri atti. Rileva che l'eccezione da parte della convenuta circa la mancata negoziazione non è fondata. E' stata depositata, infatti, la negoziazione depositata con la messa in mora iniziale prima del ricorso. Si rileva, inoltre, la sussistenza di una CTP che rileva il 12% di invalidità. Chiede l'accoglimento della domanda. Sono stati anche ascoltati a SIT due testi che hanno confermato la dinamica”.
Tale essendo il tenore delle difese svolte dall'attore subito dopo il rigetto delle sue istanze istruttorie, risulta chiaro l'abbandono delle stesse in quanto non solo non sono state reiterate nella prima occasione utile (cioè all'udienza del 18.12.2023) ma risultano, altresì, incompatibili con la richiesta di valorizzare le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da due testi.
In ragione della acclarata rinuncia implicita alla prova testimoniale, la richiesta di ammissione della stessa in questo grado è inammissibile, per i principi sopra riportati.
Pertanto, va confermata la pronuncia del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova del fatto storico oggetto di causa, integralmente gravante sull'attore.
La fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio, invero, è riconducibile nell'alveo degli artt. 2043 e 2054 c.c., ritenendosi pacifico in giurisprudenza che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore ex art. 2054 comma primo c.c., non possa operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito.
Grava, perciò, sul danneggiato l'onere di dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, salvo l'operatività della presunzione di colpa ex art. 2054 comma primo c.c.
Essendo, poi, dedotto il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto, era necessario che l'attore dimostrasse anche l'impossibilità oggettiva ed incolpevole di procedere all'identificazione dell'auto “pirata”, come ben osservato dal primo giudice.
Non avendo l'originario attore provveduto nel giudizio di primo grado a soddisfare l'onere probatorio e, per le ragioni suddette, non potendovi più porre riparo nell'attuale grado di giudizio, i motivi di gravame in esame vanno respinti.
8.2. Le ulteriori doglianze restano “assorbite” dal rigetto delle censure sopra esaminate.
Il temine assorbimento è qui da intendersi in “senso improprio” in quanto, pur volendo esaminare le ulteriori doglianze fatte valere dall'appellante, a nulla servirebbe data l'assenza di qualsiasi prova del fatto storico.
Per tutte queste ragioni, l'appello va disatteso.
9. La soccombenza della parte appellante comporta la sua condanna alle spese del presente grado, che vanno liquidate applicandosi i parametri minimi (considerata l'estrema semplicità delle questioni controverse) cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa (criterio del disputatum: scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00) e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta (studio, introduttiva e decisoria).
10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto da (c.f. Parte_1 C.F._1
avverso la sentenza n. 4982/2023 del Tribunale di Santa Maria UA Vetere, pubblicata in data 27/12/2023, così definitivamente provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di parte appellata che liquida nel complessivo importo di € 3473,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, li 19.11.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Giaccio, Magistrato Ordinario in Tirocinio