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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/10/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3227/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale di Viterbo, in persona del Giudice dott. ID ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3227/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025 e promossa da:
C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ischia di Castro, Via Cellere snc, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Guglielmo Marconi n. 20, presso lo studio dell'avv.
GI AL, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attrice
contro
Controparte_1
(C.F. ; P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 con sede legale in Chiusi, Via Porsenna n. 54, elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Ombrone
n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Mangogna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta
nei confronti di
(C.F. e P.IVA n. , e per essa in persona Controparte_2 P.IVA_4 CP_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n. 1,
1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio degli avv.ti Michele
Ferrari
e OD CA, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
Intervenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
(nel prosieguo, « o « ) ha convenuto in giudizio
[...] Pt_1 Parte_1 [...]
Pa
e (sorta dalla fusione tra Controparte_4 Controparte_1 [...]
e di e CP_4 Controparte_1 Controparte_5
e di per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di €
[...] Controparte_6
14.454,96, nonché della somma di € 3.827,97, previa rideterminazione del rapporto dare-avere e previo accertamento della nullità dei contratti di conto corrente n. 21618 e n. 21619, in ragione: a) della previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, il cui tasso è stato pattuito nella misura dello 0%, a fronte di un tasso creditore quantificato in misura superiore allo zero, in spregio alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, c. 2, TUB;
b) dell'anatocismo che la capitalizzazione trimestrale, quale uso negoziale, genera in spregio al divieto, sancito dall'art. 1283 c.c., che, venuto meno in forza della delibera CICR del 9 febbraio
2000, è stato poi reintrodotto, a partire dal 2014, dalla legge n. 147/2013, che andava a modificare l'art. 120, c. 2, TUB, demandando al CICR il compito di darvi attuazione;
c) della previsione di un tasso di interesse usurario, secondo le risultanze della consulenza tecnica stragiudiziale.
2. Rinnovata la notifica dell'atto di citazione con sanatoria della nullità, si è costituita in giudizio
(nel prosieguo, « Controparte_1 CP_7
o « ), chiedendo il rigetto delle domande attoree per le seguenti ragioni: a)
[...] CP_4 prescrizione decennale del diritto dell'attrice alla restituzione degli importi versati in corso di rapporto sino al 14.12.2011, poiché l'annotazione di un costo si tradurrebbe in un “pagamento”, conseguendone il decorso del termine di prescrizione, tanto per le rimesse solutorie, quanto per le rimesse ripristinatorie della provvista, dal relativo versamento, non già dalla chiusura del conto;
b) la capitalizzazione trimestrale era stata pattuita nel rispetto della delibera CICR del 9 febbraio 2000;
c) non sarebbe ravvisabile un fenomeno anatocistico, giacché le modifiche apportate all'art. 120, c.
2 2, TUB sarebbero divenute operative soltanto una volta attuate mediante la delibera adottata dal
CICR nel 2016, come si evincerebbe dal tenore dell'art. 161, c. 5, TUB.
3. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., si è costituita in giudizio (nel Controparte_2
Contr prosieguo, « »), a mezzo della mandataria chiedendo che il giudizio CP_3 proseguisse in suo favore e facendo proprie le argomentazioni spese e le conclusioni formulate dalla convenuta, dalla quale avrebbe acquistato il credito vantato nei confronti dell'attrice a seguito di una cessione in blocco, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II, Foglio delle inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021), dei crediti derivanti da finanziamenti, individuati nel documento di identificazione allegato al contratto di cessione, classificati “a sofferenza” e resi disponibili dalla cedente sulla propria pagina web.
4. Espletata una CTU tecnico-contabile onde verificare l'eventuale pattuizione di interessi anatocistici e/o usurari, fallito il tentativo di mediazione demandata (art. 5 quater D.Lgs. 28/2010) e precisate le conclusioni, all'udienza del 02.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, si osserva che nel corso del giudizio ha spiegato intervento la società
[...]
a mezzo della mandataria deducendo di aver acquistato da Controparte_2 CP_3
a seguito di una cessione in blocco, il credito dalla stessa vantato nei confronti CP_7 dell'odierna attrice.
Né né l'attrice hanno contestato la cessione dei crediti in blocco, così come non hanno CP_7 posto in discussione l'inclusione dello specifico credito nella ridetta cessione, il cui avviso, recante i criteri identificativi dei crediti ceduti, risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale (all. 3 della comparsa Contr Contr di costituzione e risposta della ): la successione a titolo particolare della nel credito in precedenza vantato dalla e quindi la titolarità dal lato attivo del rapporto in capo CP_7 all'intervenuta deve considerarsi pacifica (art. 115 c.p.c.). Contr Ne discende che il processo deve proseguire con la partecipazione della , della
[...]
e della in mancanza dei presupposti per l'estromissione della convenuta Parte_1 CP_7
(art. 111, commi 1 e 3, c.p.c.). Infatti, difettano sia il consenso dell'attrice, sia il consenso della convenuta stessa alla propria estromissione, perché ha insistito nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, mostrando così interesse alla prosecuzione del presente giudizio con la sua fattiva partecipazione.
3 6. Venendo al merito, quanto al contratto di conto corrente n. 21618 e muovendo dalla capitalizzazione degli interessi, giova ricordare che l'art. 120 comma 2 TUB ha inizialmente demandato ad un'apposita delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR) il compito di stabilire le modalità e i criteri di produzione degli interessi su interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità sia nel conteggio sui saldi passivi, sia su quelli attivi.
L'art. 1 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120 TUB, recita:
«Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono».
Il successivo art. 3, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
L'art. 6 della stessa delibera ha, infine, il seguente tenore: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera CICR ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa, oltre che dalla specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, comma 2,
c.c., della clausola anatocistica (Cass., n. 18664/2023).
Invero, la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, da un lato, non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, dall'altro, non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass.,
n. 7359/2025; Cass., n. 9672/2024; Cass. n. 18664/2023; Cass., n. 35121/2022; Cass., n.
4321/2022; Tribunale di Viterbo, n. 724/2024).
4 Peraltro, dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di soffermarsi sulla questione si evince, con un ragionamento a contrario, che qualora il tasso degli interessi creditori e/o il tasso degli interessi debitori sia pari a zero, in realtà non si potrebbe verificare alcuna capitalizzazione annuale, trimestrale o infrannuale, conseguendone necessariamente la coincidenza tra tasso annuo nominale e tasso annuo effettivo (cfr. Cass., n. 11014/2024, la quale, rilevando che «0,01% non equivale a zero», ha rigettato il ricorso proposto da un correntista nei confronti della tacciata CP_4 di aver eluso le disposizioni poste dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, prevedendo nel contratto di conto corrente un tasso degli interessi creditori pari allo 0,01%, quindi prossimo allo zero).
Pertanto, se è vero che la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 non impone che nei contratti bancari venga pattuito un tasso degli interessi creditori uguale o superiore rispetto a quello previsto per gli interessi debitori, né prescrive che tra gli uni e gli altri vi sia un significativo divario percentuale, non è men vero che in caso di capitalizzazione infrannuale (quindi, anche nell'ipotesi di capitalizzazione trimestrale) la validità della relativa clausola dipende non solo dalla previsione della pari periodicità tra il tasso degli interessi creditori e il tasso degli interessi debitori e dalla specifica approvazione per iscritto da parte del cliente, ma anche dalla indicazione, nel contratto, del tasso annuo effettivo, comprensivo degli effetti della capitalizzazione.
Ne discende che il tasso degli interessi creditori non potrebbe essere pari a zero, altrimenti vi sarebbe un rispetto soltanto formale della normativa posta in materia di trasparenza bancaria - dove la forma è “forma-contenuto”, per esigenze di equità sostanziale, diversamente da quanto avviene nei rapporti “Consumer to Consumer” (c.d. primo contratto), ove la tutela di ciascuno contraenti è disciplinata unicamente dalle norme del codice civile (compresi gli artt. 1341, c. 2, e 1342 c.c.) che presidiano la “parità formale” delle parti stesse -, in spregio alla ratio ispiratrice dell'intero testo unico bancario, vocato alla tutela del cliente, considerato “parte debole” del rapporto instaurato con gli istituti bancari, a cagione della congenita asimmetria informativa che caratterizza i rapporti
“Business to Consumer” (c.d. secondo contratto).
Il medesimo ragionamento, mutatis mutandis, deve necessariamente valere, stante l'identità di ratio
(art. 3 Cost.), nel caso di contratto concluso da un'impresa con un istituto bancario (impresa a propria volta). Dalla legge n. 192/1998 (c.d. legge sulla subfornitura), infatti, si enuclea il principio in virtù del quale nei rapporti “Business to Business” (c.d. terzo contratto), connotati non (o non necessariamente) da asimmetria informativa, ma da asimmetria economica (perché gli istituti bancari operano istituzionalmente nel mercato di propria pertinenza), è nullo il patto che crei un eccessivo squilibrio di diritti (in favore di un'impresa) e obblighi (a discapito di un'altra impresa); espressione che peraltro riprende alla lettera quella contenuta nell'art. 33 del Codice del consumo,
5 sicché, come nel caso in cui un “consumatore” contratti con un istituto bancario, anche nell'ipotesi in cui una “impresa” contratti con un istituto di credito è quest'ultimo a dover dimostrare di aver svolto compiutamente la trattativa individuale con il cliente.
Del resto, affermare che la capitalizzazione di un tasso degli interessi creditori pari a zero sia rispettosa della normativa di cui sopra equivale non solo a pretermettere il cliente dall'esercizio di quelle prerogative che il testo unico bancario ha previsto proprio per far fronte a tali situazioni, rendendolo di fatto inoperante, ma anche a neutralizzare il diritto del cliente medesimo a far valere la nullità delle clausole contrattuali, nonostante si tratti di nullità c.d. “di protezione”, perché soltanto il cliente stesso può dolersene (Cass., SS.UU., n. 898/2018).
Ancora, la disciplina dettata dall'art. 120, c. 2, TUB e dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 si è resa necessaria proprio per ovviare all'uso negoziale che era invalso tra le banche negli anni '90, quando gli istituti di credito inserivano nei contratti di conto corrente una clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale, senza peraltro rispettare la reciprocità tra interessi creditori e interessi debitori.
Una volta appurata l'invalidità della clausola che prevede la “fittizia” pari periodicità, deve escludersi qualsiasi tipo di capitalizzazione (annuale, trimestrale ecc.) degli interessi passivi, in quanto, da un lato, la ridetta clausola è nulla per contrarietà a norme imperative (tali devono ritenersi l'art. 120 TUB, di riflesso la delibera del CICR 9 febbraio 2000, nonché l'art. 9 della legge n. 192/1998, essendovi sottesa la ratio di tutela non solo del contraente “debole”, ma dell'intero sistema bancario e del mercato in generale), le quali, ex art. 1418, c. 1, c.c., pongono regole di validità e non prevedono un rimedio diverso rispetto alla nullità stessa, dall'altro, nell'ordinamento non è rintracciabile una norma parimenti imperativa che, ex artt. 1339 e 1419 c.c., possa integrare il contenuto del contratto, sostituendo la clausola invalida con una clausola valida;
anzi, al contrario, è rinvenibile una disposizione, l'art. 1283 c.c. (norma imperativa a propria volta), che sancisce, salvo
“uso contrario” (eccezione, agli effetti di cui all'art. 14 delle preleggi), il divieto di anatocismo
(regola), fenomeno cui può certamente contribuire la capitalizzazione degli interessi, nel momento in cui questa operazione provoca una produzione di interessi su interessi, pur inglobati nel capitale, sui quali poi, una volta “scaduti”, decorrono ulteriori interessi.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato che le clausole con le quale i contraenti prevedano la capitalizzazione (anche trimestrale) sono da considerarsi nulle, in quanto frutto di un uso negoziale, non già di un uso normativo o consuetudine cui l'art. 1283 c.c. rinvia (Cass., n.
6995/2011; Cass., SS.UU., n. 24418/2010; Cass., SS.UU., n. 21095/2004; Cass., n. 4490/2002;
Cass., n. 17338/2002; C. cost., n. 450/2000; Cass., n. 12507/1999; Cass., n. 2374/1999).
6 6.1. Ebbene, nel contratto di conto corrente n. 21618 risulta specificamente approvata per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori, ma il tasso pattuito per i primi risulta pari a zero, per cui il tasso annuo effettivo indicato in contratto - che dovrebbe essere comprensivo degli effetti della capitalizzazione e quindi necessariamente di misura superiore rispetto al tasso annuo nominale - è pari a zero: non solo la capitalizzazione degli interessi creditori non avviene e non può avvenire (per cui il cliente non ricava alcunché dalla permanenza del denaro presso la Banca, la quale sola ottiene una remunerazione), ma il tasso annuo nominale (TAN) previsto per gli interessi creditori e il corrispondente tasso annuo effettivo (TAE) coincidono necessariamente.
Ne discende che la clausola con cui è prevista la capitalizzazione trimestrale è nulla e inefficace e non può essere applicata alcuna forma di capitalizzazione, per cui l'attrice ha diritto alla restituzione degli importi indebitamente versati alla convenuta a tale titolo a far data dall'inizio del rapporto di conto corrente per tutto il suo svolgimento (sulla quantificazione dei ridetti importi si dirà subito infra).
Pertanto, diviene irrilevante (rispetto al contratto in esame) la questione relativa alla decorrenza degli effetti del divieto di anatocismo reintrodotto dalla legge di bilancio per l'anno 2014.
6.2 Occorre ora ricordare che il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenzino le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme di danaro non dovute (Cass., n. 7377/2025; Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., n.
12993/2023; Cass., n. 22585/2023; Cass., n. 7697/2023; Cass., n. 27362/2022; Cass., n. 4028/2022;
Cass., n. 11543/2019; Cass., n. 30822/2018; Cass., n. 28945/2017; Cass., n. 24948/2017; Cass., n.
20693/2016; Cass., n. 7501/2012; Cass., n. 3387/2001; Cass., n. 2334/1998; Cass., n. 7027/1997;
Cass., n. 12897/1995).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, altresì, il principio per cui la domanda di ripetizione dell'indebito è ammissibile ove, nel momento in cui è formulata, il conto corrente risulti chiuso, e si sia in presenza di un pagamento eseguito da una parte nei confronti di un'altra in assenza di giustificazione causale, ovvero per nullità della stessa, potendosi configurare un “pagamento” solo ove sussista un concreto spostamento patrimoniale dall'una all'altra parte (Cass., n. 798/2013).
Nell'ipotesi di conto corrente bancario, la semplice annotazione di interessi o spese illegittimamente applicate non si traduce ancora in un pagamento, non essendoci stato alcun versamento sino alla
7 chiusura del conto, avendo tale operazione natura meramente contabile;
tanto è vero che se gli estratti conto o gli scalari non venissero contestati dal cliente nel termine di legge, ciò non osterebbe alla proposizione di censure concernenti la validità del contratto concluso con l'istituto di credito.
Peraltro, il fatto di non riconoscere alle annotazioni in conto la natura di pagamento non le priva di utilità (diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta), perché consentono sia al cliente che alla di osservare costantemente l'andamento del rapporto contrattuale a livello contabile e, CP_4 proprio per questo, il primo ha interesse ad impugnare le clausole di un conto corrente ancora aperto facendo valere la nullità degli addebiti soltanto “annotati”, in vista di una futura ed eventuale domanda di restituzione di somme indebitamente pagate.
Alla questione relativa all'individuazione di un pagamento nel dispiegarsi del rapporto di conto corrente è intimamente connessa la questione concernente l'identificazione del momento dal quale la prescrizione (ordinaria decennale) inizia a decorrere.
Come noto, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), cioè nel momento in cui il credito diviene esigibile;
e qualora venga esperita un'azione ex art. 2033 c.c. il diritto di credito alla restituzione diviene esigibile e può essere fatto valere dal momento in cui si verifica uno spostamento patrimoniale o “pagamento”.
Ora, nella fondamentale sentenza n. 24418/2010 il Giudice di legittimità ha affrontato la questione dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione del cliente verso la banca, muovendo dalla distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie eseguite durante lo svolgimento di un rapporto di conto corrente.
Alla luce di questa pronuncia, i versamenti effettuati dal correntista potranno essere qualificati come
“pagamenti” ed essere oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti) solo in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, ossia qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, avendo in tal caso funzione solutoria (Cass., n. 3310/2024; Cass., n.
6857/2014; Cass., SS.UU., n. 24418/2010).
Nel caso in cui al conto corrente acceda un'apertura di credito, tuttavia, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta, cosicché la prescrizione comincia a decorrere, alla luce della giurisprudenza prima richiamata, dal momento della chiusura del conto corrente in esame (Cass., sent. n. 3310/2024). L'esistenza, o non, di una apertura di credito, allora, spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, comportando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
8 E se il correntista agisce in giudizio senza allegare l'esistenza di una apertura di credito, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (Cass., n. 10026 del 2023; Cass., n. 19812/2022; Cass., n.
31927/2019). Infatti, è il cliente che agisce in giudizio a dover provare l'esistenza dell'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una “
contro
-eccezione” da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (Cass., n. 31927/2019). Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe, normalmente, natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto “passivo” e non “scoperto”.
Inoltre, la prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito (o “affidamento”) non deve necessariamente fornirsi mediante un documento scritto.
Invero, l'art. 117 TUB tutela gli interessi della “parte debole” del rapporto instaurato con gli istituti di credito, prescrivendo la forma scritta ad substantiam dei contratti conclusi dalla prima con i secondi. La nullità comminata da tale disposizione è una “nullità di protezione”, per definizione relativa, cioè invocabile soltanto dal cliente (artt. 33, 34 e 36 Codice del consumo).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi precisato che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista non faccia valere, a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa (Cass., n. 34997/2023).
Tali principi sono applicabili anche qualora il rapporto di conto corrente sia intrattenuto da un'impresa con un istituto bancario, per le ragioni esposte sopra, in relazione alla questione concernente la capitalizzazione trimestrale.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha altresì individuato gli indici rivelatori dell'esistenza di un'apertura di credito: gli estratti conto, qualora attestino il reiterato adempimento di ordini di pagamento da parte della banca impartiti dal correntista, sebbene in assenza di provvista e nella misura in cui tali documenti possano essere ritenuti idonei a dimostrare l'accordo tra le parti per consentire al correntista l'utilizzo di importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i relativi limiti di utilizzo (Cass., n. 5387/2024; Cass., n. 2338/2024; Cass., n. 34997/2023; Cass., n.
20455/2023); una sistematica, non occasionale e non semplicemente tollerata, operatività del correntista con “saldo passivo”; l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte
9 della banca, che non abbia neppure intimato il rientro ovvero che non abbia rifiutato l'esecuzione di ordini su un saldo debitore ovvero ancora che non abbia diffidato il cliente a non disporre ulteriormente sul conto in passivo (Trib. Torino, 2 luglio 2015; Trib. Bergamo, 3 agosto 2016; App.
Torino, 23 febbraio 2012 e 3 maggio 2013); l'esistenza di estratti conto nei quali siano riportati tassi differenziati, riferibili a condizioni intra-fido ed extra-fido applicate in relazione allo “scoperto nei limiti del fido”, espressamente riconosciuto nei medesimi estratti conto e/o negli scalari (App.
Milano, 4 luglio 2018; Trib. Firenze, 22 giugno 2022; App. Perugia, 2 novembre 2022, n. 580)”;
l'addebito di spese riferibili a ”. Parte_2
Infine, una volta che il correntista abbia provato l'esistenza di un'apertura di credito, la banca sarà onerata di provare l'eventuale natura solutoria delle rimesse, perché un conto è l'onere di allegazione e un altro è l'onere della prova: se, ai fini dell'ammissibilità, in rito, dell'eccezione di prescrizione è necessario e sufficiente allegare l'inerzia della controparte e dichiarare di volerne profittare, non è meno vero che, in ossequio alla regola generale del riparto dei carichi probatori, la parte che sollevi un'eccezione in senso stretto (come la prescrizione) deve dimostrarne i fatti
(estintivi, modificativi o impeditivi del credito) postivi a fondamento (art. 2697 c.c.), affinché tale eccezione sia in grado di paralizzare l'avvera pretesa.
Ebbene, nel caso in scrutinio il contratto di conto corrente n. 21618 risulta “affidato”, dal momento della sua apertura (20.05.2009) fino al momento della sua chiusura (31.03.2021), per un importo pari a 240.000,00 euro, per le seguenti ragioni: dagli estratti conto in atti (allegati alla nota di deposito del 21.01.2022 dell'attrice) emergono chiaramente non solo le condizioni dell'affidamento e il relativo importo, come anche rilevato dal CTU e dal perito di parte attrice nella relazione stragiudiziale (il cui contenuto è stato riportato nell'atto di citazione), ma anche la previsione e l'applicazione di tassi intra ed extra fido;
il conto corrente de quo risulta in passivo sin dall'inizio del rapporto (2009) per ingenti importi e il cliente risulta parzialmente “rientrato” nella sua esposizione debitoria soltanto a partire dal 2017; non risultano solleciti di pagamento o di rientro, né alcun rifiuto di esecuzione di operazioni sul conto rivolti dalla al cliente, né, ancora, lettere di CP_4 recupero del credito;
dalla CTU e dagli estratti conto è emerso che vi sono state delle “spese istruttoria per fido”; non vi sono state osservazioni critiche alla CTU ad opera dei consulenti di parte (il CT di parte convenuta ha aderito alle conclusioni raggiunte dal CTU); infine, trattandosi di rapporto sorto successivamente all'entrata in vigore del Testo unico bancario, si precisa che l'attrice non ha fatto valere, ai sensi dell'art. 127, c. 2, del medesimo corpus normativo, la nullità del contratto di apertura di credito.
10 La convenuta, invece, non ha provato l'esistenza di eventuali rimesse solutorie (peraltro neppure concretamente individuate) e quindi di “pagamenti”, dai quali avrebbe potuto decorrere il termine di prescrizione.
Ne discende che devono ritenersi effettuate dall'attrice soltanto rimesse ripristinatorie della provvista, che non configurano dei “pagamenti”; per cui, al dicembre 2021 (quando è stato introdotto il presente giudizio) il termine di prescrizione decennale del credito della
[...]
- il cui dies a quo è da individuare alla data di chiusura del conto (31.03.2021) – non Parte_1 era ancora decorso.
6.3 Venendo all'importo di cui ha diritto alla restituzione l'attrice, giova ricordare che integrano prove atipiche, aventi forza probatoria di presunzioni semplici o di argomenti di prova, anche le perizie stragiudiziali, pur con la necessità che il giudicante indichi le ragioni per le quali sono state ritenute attendibili e convincenti. In particolare, il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale – qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass., n.
3524/2023; Cass., n. 26550/2011; Cass., n. 12411/2011; Cass., n. 9551/2009, Cass., n. 4186/2004;
Cass., n. 1902/2002; Cass., n. 2574/1992; Cass., n. 1416/1987; Cass., n. 5286/1980).
Orbene, dalla relazione stragiudiziale predisposta dal perito incaricato dall'attrice risulta che CP_7 ha addebitato all'attrice, a titolo di anatocismo comprensivo della capitalizzazione, la somma
[...] pari ad € 29.000,00. La convenuta non ha contestato le conclusioni raggiunte sul punto dal CT di parte attrice, eventualmente indicando un diverso importo dovuto a titolo di anatocismo, essendosi limitata a ritenere valida la capitalizzazione trimestrale (come si è visto, così non è) – questione, peraltro, evidentemente giuridica, che non vale come “contestazione” delle deduzioni attoree (art. 115 c.p.c.). La convenuta non ha neppure prodotto una consulenza tecnica a confutazione degli assunti del CT di controparte, né prima del ricevimento della bozza di CTU, né una volta ricevuta la stessa dal consulente d'ufficio, il quale, da un lato, non ha determinato l'importo complessivamente addebitato all'attrice a titolo di anatocismo, dall'altro, però, ha comunque confermato che ogni competenza addebitata all'attrice (compresi gli interessi passivi) è stata capitalizzata
11 trimestralmente (circostanza non contestata dalla convenuta, la quale, anzi, ha affermato di aver applicato la capitalizzazione trimestrale nel rispetto della normativa in materia).
Ne discende che la convenuta deve essere condannata alla restituzione dell'importo di € 29.000,00, oltre interessi moratori al tasso legale, dalla data della domanda sino alla pubblicazione della presente sentenza, e interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
7. Quanto al contratto di conto corrente n. 21619, richiamate le coordinate normative e giurisprudenziali di cui sopra in relazione alla capitalizzazione trimestrale, non è superfluo ricordare che colui che agisca ai sensi dell'art. 2033 c.c. allega la dazione di somme di denaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale, fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche a quello prospettato come fatto storico estraneo all'esecuzione di uno specifico rapporto giuridico (Cass., n. 12993/2023; Cass., n. 9213/2023;
Cass., n. 5880/2021; Cass., n. 3336/2015; Cass., n. 566/2001).
Ora, nonostante l'attrice non abbia prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n. 21619, la medesima ha comunque prodotto tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura, dai quali risulta pattuita e applicata la capitalizzazione trimestrale, come rilevato dal CTU, sia degli interessi creditori, sia degli interessi debitori. La convenuta non ha sollevato alcuna contestazione in proposito, così come il rispettivo consulente tecnico, che peraltro ha aderito alle conclusioni raggiunte sul punto dal CTU.
7.1 Occorre quindi esaminare la questione relativa alla decorrenza del divieto di produzione di interessi su interessi (anatocismo) reintrodotto con la legge di bilancio per l'anno 2014 (legge n.
147/2013), la quale ha modificato (art. 1, comma 629) l'art. 120, c. 2, TUB, demandando al CICR il compito di darvi attuazione.
In ordine a tale questione si registrano due orientamenti: un orientamento sostiene che l'art. 120, c.
2, TUB, non avrebbe potuto trovare applicazione (il divieto di anatocismo non avrebbe potuto operare) fino a quando non fosse stata adottata dal CICR la delibera ivi prevista, in quanto non solo l'art. 120 TUB stesso sarebbe una fattispecie a formazione progressiva, ma ai sensi dell'art. 161, c.
5, TUB, “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi
12 del presente decreto legislativo”: nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016 era comunque ammessa la produzione di interessi su interessi, in forza della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr., ex plurimis, Tribunale di Pavia, sent. n.141 del 28.01.2019; Tribunale di Avellino, sent. n. 90 del
15.01.2019; Corte di Appello di Torino, sent. n. 509 del 20.03.2019; Tribunale di Pescara, sent.
n.1194 del 23.08.2018; Tribunale di Livorno, sent. n. 560 del 16.05.2018); un secondo orientamento, invece, ritiene che la legge n. 147/2013 (e la correlata modifica all'art. 120, c. 2,
TUB) troverebbe applicazione sin dalla sua entrata in vigore, in quanto: la delibera del CICR ne reca soltanto la disciplina “operativa”, per cui non incide sul momento della sua entrata in vigore;
il divieto di anatocismo, in sé considerato, non necessita(va) di alcun completamento da parte del detto Comitato - giacché l'intervento demandato a quest'ultimo in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, perché la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di “interessi sugli interessi” implicava l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità, talché era impensabile che le banche potessero praticare l'anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera;
il richiamo all'art. 161, comma 5, TUB (inserito nel titolo IX del d.lgs. n. 385 del 1993, dedicato alle disposizioni transitorie e finali), è privo di pertinenza, perché era evidentemente volto a definire gli effetti che conservavano, all'indomani dell'entrata in vigore del testo unico, le norme regolamentari in precedenza emanate: finalità della richiamata disposizione era infatti quella di evitare che, per effetto di abrogazioni di norme primarie, si creassero, a cascata, aree non regolate dalla normativa secondaria fino all'intervento di una nuova disciplina attuativa del predetto testo unico (Cass., n.
21344/2024).
Il Tribunale ritiene di aderire al secondo degli orientamenti appena richiamati, perché maggiormente rispettoso della ratio di tutela sottesa al testo unico bancario (emanato in attuazione della Direttiva 93/13/CEE, conformemente alla quale, quindi, deve essere interpretato), alla legge n.
192/1998, nonché alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea (art. 2 TUE, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), della Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.) e della CEDU
(art. 6), relative al diritto di difesa e al giusto processo.
Invero, il D.lgs. 395/1993 è stato emanato in attuazione della direttiva 93/13/CEE, recante la disciplina concernente la tutela del consumatore, per cui, trovando applicazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, comma 1, della stessa (in quanto con il
D.Lgs. 395/1993 si è sicuramente avuta “attuazione del diritto dell'Unione”), occorre garantire il rispetto dei diritti che l'ordinamento dell'Unione europea riconosce alle parti “deboli” del rapporto, pregiudicate da una congenita asimmetria informativa. Alla luce della costante e condivisibile
13 giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, non si potrebbe fornire a un diritto tutelato dall'ordinamento europeo una tutela minore rispetto a quella riconosciuta in analoghe situazioni di diritto interno, dovendosi, piuttosto, garantire una tutela di pari intensità o comunque non inferiore
(principio di equivalenza), ovvero una tutela rafforzata, evitando al contempo di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tali diritti (principio di effettività) (Corte di giustizia, sent. del 16 dicembre 1976, causa 45/76; sent. del 19 marzo 2020, causa C-406/18; sent. del 12 febbraio
2020, causa C-704/18; sent. del 19 dicembre 2019, causa C-752/18; sent. del 26 giugno 2019, causa
C-407/18; sent. del 4 ottobre 2018, causa C-571/16; sent. del 30 settembre 2003, causa C-224/01; sent. del 21 novembre 2002, causa C-473/00). Ne discende che l'autonomia procedurale degli stati membri (che si traduce nella facoltà di ciascuno Stato membro dell'UE di determinare le modalità di tutela dei diritti), nei “settori disciplinati dal diritto dell'Unione” (art. 19 TUE) - il “settore” che viene in rilievo nel presente giudizio è sicuramente disciplinato dal diritto dell'Unione (Direttiva
93/13/CEE e ss.mm.ii.) - non è assoluta e sconfinata, ma deve necessariamente essere conformata al rispetto dei diritti fondamentali che discendono, quali corollari, dal principio/valore dello Stato di diritto (art. 2 TUE), tra i quali si erge il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
disposizione da interpretarsi, ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta stessa e alla luce della relativa spiegazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi in relazione all'art. 6 CEDU.
Ne discende che il divieto di anatocismo reintrodotto dalla legge di bilancio n. 147/2013 è operante sin dalla data di entrata in vigore, ossia dal 1° gennaio 2014: eventuali somme corrisposte dall'attrice alla convenuta a titolo di anatocismo a partire da quel momento sono prive di giustificazione causale, per cui devono essere restituite, e non si applica alcuna forma di capitalizzazione (come ricordato sopra, in relazione al contratto n. 21618).
7.3 Quanto alla prescrizione eccepita dalla convenuta anche in relazione alle rimesse eseguite sul conto corrente n. 21619, si osserva che questo risulta, seppur parzialmente, “affidato” per le seguenti ragioni: il CTU ha rilevato che nel IV° trim. 2010 e nel I° trim. 2011 il rapporto si è svolto presumibilmente in “assenza di fido” - per cui, ragionando a contrario, si può affermare che nei restanti trimestri è stato “affidato” – e ha confrontato i TE relativi (soltanto) a quei trimestri con i tassi soglia stabiliti per gli “Scoperti senza Affidamento”; dagli estratti conto in atti risultano tassi intra ed extra fido;
la convenuta non ha inviato né solleciti di pagamento, né lettere di recupero all'attrice; sono state sostenute delle spese per “istruttoria fido”; l'attrice non ha fatto valere la nullità, ex art. 127, c. 2, TUB, dell'apertura di credito.
14 Pertanto, mentre l'attrice ha dimostrato l'esistenza di un'apertura di credito, la convenuta non ha provato l'esistenza di eventuali rimesse solutorie in corso di rapporto e neppure ha individuato il momento nel quale sarebbero state eventualmente eseguite: tutte le rimesse devono considerarsi ripristinatorie della provvista, per cui il dies a quo della prescrizione è da collocare al momento della chiusura del conto (31.03.2021), conseguendone l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta anche in parte qua, in quanto il presente giudizio è stato introdotto nel dicembre del 2021.
Ne discende che i versamenti degli importi addebitati alla e corrisposti alla Parte_1
a titolo di anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del conto CP_7 corrente n. 21619 risultano indebiti e non “coperti” da prescrizione, per cui la convenuta dovrà restituire all'attrice l'importo pari ad € 2.000,00 (dalla consulenza tecnica di parte, rispetto all'efficacia probatoria della quale si rinvia a quando esposto in relazione al contratto n. 21618, risultano circa 1.970,00 euro), oltre interessi moratori al tasso legale dalla data della domanda sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
8. La domanda di accertamento della nullità dei contratti di conto corrente n. 21618 e 21619 e la consequenziale domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi asseritamente usurari, invece, devono essere rigettate.
Invero, non solo i tassi stabiliti per gli interessi corrispettivi, ma anche quelli previsti per gli interessi moratori sono soggetti al controllo (da effettuarsi in riferimento al momento della conclusione del contratto, ai sensi del decreto-legge n. 394 del 2000, convertito in legge 24/2001) circa il rispetto del tasso soglia stabilito dalla legge 108/96 e dai decreti attuativi della medesima tempo per tempo vigenti (Cass., SS.UU., n. 19597/2020; Cass., n. 27442/2018; Cass., n. 9896/2008;
Corte cost., n. 29/2002; Cass., n. 8442/2002; Cass., n. 14899/2000). Infatti, sebbene gli interessi moratori abbiano la loro causa e il loro titolo nella mora e nonostante siano caratterizzati dalla eventualità, la mancata previsione nella legge 108/96 dell'obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora “medio”, non solo non giustifica la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della l. 108/96, ma anzi giustifica la conclusione opposta: il saggio di mora
“medio” non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile la rilevazione dei tassi medi “per tipo di titolo giuridico” (Cass., SS.UU., n. 19597/2020; Cass., n. 27442/2018).
15 Tuttavia, il tasso-soglia relativo ai tassi degli interessi moratori sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media prevista nei decreti ministeriali del trimestre di riferimento, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 legge 108/96. Diversamente, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti, per il principio di simmetria (Cass.,
SS.UU., n. 19597/2020; Cass., SS.UU., n. 16303/2018; Cass., n. 22270/2016; Cass., n.
12965/2016).
Inoltre, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non è corretto sommare i tassi previsti per gli interessi corrispettivi con quelli pattuiti per gli interessi moratori (Cass., n. 350/2013; Trib.
Padova, ord. 27 gen. 2015; Trib. Napoli, sez. V, sent. 15 set. 2014), in quanto mantengono una propria autonomia gli uni dagli altri (Cass., SS.UU., n. 19597/2020; Cass., n. 27442/2018; Cass., n.
21470/2017).
Infine, si precisa che la legge 108/96 commina la nullità della clausola relativa ai tassi di interesse qualora superino il tasso soglia, stabilendo quindi un criterio prettamente oggettivo a tal fine.
L'eventuale usura soggettiva, invece, non si riverbera sulla validità della clausola de qua, sia perché non è prevista dalla legge 108/96 a fini civilistici (rileva soltanto rispetto alla quantificazione della pena per il reato di usura previsto dall'art. 644 c.p.), sia in quanto tale tipo di usura si concreta in una condotta del mutuante, estranea al momento genetico della clausola (cui peraltro la normativa antiusura “aggancia” la verifica dell'usurarietà), collocandosi in un momento precedente o contestuale rispetto alla conclusione del contratto o comunque afferendo al momento “funzionale”, cioè all'esecuzione del rapporto: l'eventuale usura soggettiva – essendo presidiata da una regola di condotta (art. 2 Cost. e buona fede oggettiva o correttezza), non già di validità - potrebbe fondare, al più, una domanda di risarcimento del danno da responsabilità (da inadempimento) precontrattuale o contrattuale (Cass., n. 8462/2014; Cass., SS.UU., n. 26724/2007).
8.1 Ebbene, quanto all'usura paventata dall'attrice in relazione al contratto di conto corrente n.
21618, si osserva che il CTU non l'ha riscontrata, così come il consulente della Parte_1 stessa, al momento della conclusione del medesimo contratto, ossia nel secondo trimestre del 2009.
Infatti, a fronte di un tasso soglia pari al 12,93%, il TE è pari al 4,19%, il tasso di mora è pari allo
5,798%, il tasso pattuito per gli interessi creditori è pari a zero e il tasso annuo debitore è pari al
4,19% (pag. 1 delle “condizioni più significative” allegate al contratto).
16 L'eventuale usura soggettiva rilevata dal consulente di parte attrice non rileva ai fini del presente giudizio, ma anche a ritenerla influente la non ha proposto una domanda di Parte_1 risarcimento del danno, né ha dedotto alcunché in proposito.
L'attrice e la convenuta non hanno depositato osservazioni alla CTU in ordine alla lamentata Contr usurarietà, mentre il CT della ha aderito alle conclusioni raggiunte in proposito dal consulente d'ufficio.
Le conclusioni raggiunte dal CTU, pertanto, devono essere integralmente recepite, in quanto risultano frutto di un'attenta disamina della documentazione prodotta dalle parti e sono lineari, logiche e congrue, perché sorrette da adeguato impianto argomentativo.
8.2 Anche rispetto al contratto di conto corrente n. 21619 il CTU ha escluso l'usurarietà del TE, pari all'8,71%, a fronte di un tasso soglia del 12,93%, al momento della conclusione del negozio.
Lo stesso CT di parte attrice non ha riscontrato l'usurarietà in relazione al contratto de quo.
Peraltro, l'eventuale superamento del tasso soglia nel quarto trimestre del 2010 e nel primo trimestre 2011 - riscontrato dal CTU prendendo come riferimento, rispettivamente, il tasso soglia del 13,725% e del 13,53% (pur avendo il CTU escluso l'usurarietà anche in questi trimestri, giacché in quel momento il conto non era affidato e quindi ha correttamente confrontato il TE di quei periodi con il tasso soglia previsto per le operazioni di quella tipologia, pari al 20,13% e al 20,4%) - non varrebbe a ingenerare un fenomeno usurario. Infatti, il principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte in materia di mutuo, per cui non potrebbe verificarsi l'usura sopravvenuta
(Cass., SS.UU., n. 24675/2017), è applicabile anche al conto corrente (salva la precisazione di cui immediatamente infra), in quanto la legge 108/96 non distingue in relazione al tipo di contratto concluso (se non ad altri fini), ma reputa determinante soltanto il momento di conclusione del contratto stesso. Peraltro, nel caso di specie il tasso di interesse per sconfinamento stabilito nel contratto n. 21619 risulta variato in diminuzione rispetto a quello originariamente pattuito, per cui è comunque inferiore rispetto al tasso soglia - così, evidentemente e di riflesso, lo sarebbe stato in ogni caso anche il TE (Cass., n. 8669/2025).
L'attrice e la convenuta non hanno depositato osservazioni alla CTU in ordine alla lamentata Contr usurarietà, mentre il CT della ha aderito alle conclusioni raggiunte in proposito dal consulente d'ufficio.
Le conclusioni raggiunte dal CTU, pertanto, devono essere integralmente recepite, in quanto risultano frutto di un'attenta disamina della documentazione prodotta dalle parti e sono lineari, logiche e congrue, perché sorrette da adeguato impianto argomentativo.
17 9. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione non solo del mancato raggiungimento di un accordo in sede di mediazione demandata (art. 5-quater D.Lgs.
28/2010), ma anche della soccombenza reciproca (Cass., SS.UU., n. 32061/2022), determinata dal rigetto della domanda di accertamento della nullità dei tassi di interesse per usurarietà, nonché della consequenziale domanda di restituzione, e dal contestuale accoglimento sia della domanda di accertamento della nullità della clausola con cui l'attrice e la convenuta hanno pattuito la capitalizzazione trimestrale nei contratti n. 21618 e n. 21619, sia della correlata domanda di restituzione degli importi corrisposti a tale titolo.
10. Le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 18.09.2024, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, tenuto conto dell'epilogo del presente giudizio, nonché gli esiti della
CTU stessa, dalla quale sono emersi elementi che hanno giustificato l'accoglimento parziale delle richieste attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. ID ER, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto all'R.G. n. 3227/2021, vertente tra
[...]
Parte_1 Controparte_1
e così provvede: CP_2
1) Accerta e dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi apposta ai contratti di conto corrente n. 21618 e n. 21619 e, per l'effetto, condanna
[...] alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo complessivo di € 31.000,00 (€ 29.000,00 in Parte_1 relazione al contratto di conto corrente n. 21618 ed € 2.000,00 rispetto al contratto di conto corrente n. 21619), oltre interessi moratori al tasso legale, dalla data della domanda sino alla pubblicazione della presente sentenza, e interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c., al tasso legale, dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda di accertamento della nullità, per usurarietà, della clausola relativa alla determinazione dei tassi di interesse pattuiti nei contratti di conto corrente n. 21618 e n. 21619 e, per l'effetto, rigetta la domanda di restituzione delle somme corrisposte a tale titolo da Pt_1
[...]
[...] a e Parte_3 Controparte_1 Controparte_1
[...]
3) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 18.09.2024, a carico di
Parte_1 Controparte_1
e in solido;
[...] CP_2
4) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Viterbo, 22.10.2025
Il Giudice
Dott. ID ER
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale di Viterbo, in persona del Giudice dott. ID ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3227/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025 e promossa da:
C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ischia di Castro, Via Cellere snc, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Guglielmo Marconi n. 20, presso lo studio dell'avv.
GI AL, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attrice
contro
Controparte_1
(C.F. ; P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 con sede legale in Chiusi, Via Porsenna n. 54, elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Ombrone
n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Mangogna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta
nei confronti di
(C.F. e P.IVA n. , e per essa in persona Controparte_2 P.IVA_4 CP_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n. 1,
1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio degli avv.ti Michele
Ferrari
e OD CA, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
Intervenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
(nel prosieguo, « o « ) ha convenuto in giudizio
[...] Pt_1 Parte_1 [...]
Pa
e (sorta dalla fusione tra Controparte_4 Controparte_1 [...]
e di e CP_4 Controparte_1 Controparte_5
e di per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di €
[...] Controparte_6
14.454,96, nonché della somma di € 3.827,97, previa rideterminazione del rapporto dare-avere e previo accertamento della nullità dei contratti di conto corrente n. 21618 e n. 21619, in ragione: a) della previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, il cui tasso è stato pattuito nella misura dello 0%, a fronte di un tasso creditore quantificato in misura superiore allo zero, in spregio alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, c. 2, TUB;
b) dell'anatocismo che la capitalizzazione trimestrale, quale uso negoziale, genera in spregio al divieto, sancito dall'art. 1283 c.c., che, venuto meno in forza della delibera CICR del 9 febbraio
2000, è stato poi reintrodotto, a partire dal 2014, dalla legge n. 147/2013, che andava a modificare l'art. 120, c. 2, TUB, demandando al CICR il compito di darvi attuazione;
c) della previsione di un tasso di interesse usurario, secondo le risultanze della consulenza tecnica stragiudiziale.
2. Rinnovata la notifica dell'atto di citazione con sanatoria della nullità, si è costituita in giudizio
(nel prosieguo, « Controparte_1 CP_7
o « ), chiedendo il rigetto delle domande attoree per le seguenti ragioni: a)
[...] CP_4 prescrizione decennale del diritto dell'attrice alla restituzione degli importi versati in corso di rapporto sino al 14.12.2011, poiché l'annotazione di un costo si tradurrebbe in un “pagamento”, conseguendone il decorso del termine di prescrizione, tanto per le rimesse solutorie, quanto per le rimesse ripristinatorie della provvista, dal relativo versamento, non già dalla chiusura del conto;
b) la capitalizzazione trimestrale era stata pattuita nel rispetto della delibera CICR del 9 febbraio 2000;
c) non sarebbe ravvisabile un fenomeno anatocistico, giacché le modifiche apportate all'art. 120, c.
2 2, TUB sarebbero divenute operative soltanto una volta attuate mediante la delibera adottata dal
CICR nel 2016, come si evincerebbe dal tenore dell'art. 161, c. 5, TUB.
3. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., si è costituita in giudizio (nel Controparte_2
Contr prosieguo, « »), a mezzo della mandataria chiedendo che il giudizio CP_3 proseguisse in suo favore e facendo proprie le argomentazioni spese e le conclusioni formulate dalla convenuta, dalla quale avrebbe acquistato il credito vantato nei confronti dell'attrice a seguito di una cessione in blocco, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II, Foglio delle inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021), dei crediti derivanti da finanziamenti, individuati nel documento di identificazione allegato al contratto di cessione, classificati “a sofferenza” e resi disponibili dalla cedente sulla propria pagina web.
4. Espletata una CTU tecnico-contabile onde verificare l'eventuale pattuizione di interessi anatocistici e/o usurari, fallito il tentativo di mediazione demandata (art. 5 quater D.Lgs. 28/2010) e precisate le conclusioni, all'udienza del 02.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, si osserva che nel corso del giudizio ha spiegato intervento la società
[...]
a mezzo della mandataria deducendo di aver acquistato da Controparte_2 CP_3
a seguito di una cessione in blocco, il credito dalla stessa vantato nei confronti CP_7 dell'odierna attrice.
Né né l'attrice hanno contestato la cessione dei crediti in blocco, così come non hanno CP_7 posto in discussione l'inclusione dello specifico credito nella ridetta cessione, il cui avviso, recante i criteri identificativi dei crediti ceduti, risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale (all. 3 della comparsa Contr Contr di costituzione e risposta della ): la successione a titolo particolare della nel credito in precedenza vantato dalla e quindi la titolarità dal lato attivo del rapporto in capo CP_7 all'intervenuta deve considerarsi pacifica (art. 115 c.p.c.). Contr Ne discende che il processo deve proseguire con la partecipazione della , della
[...]
e della in mancanza dei presupposti per l'estromissione della convenuta Parte_1 CP_7
(art. 111, commi 1 e 3, c.p.c.). Infatti, difettano sia il consenso dell'attrice, sia il consenso della convenuta stessa alla propria estromissione, perché ha insistito nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, mostrando così interesse alla prosecuzione del presente giudizio con la sua fattiva partecipazione.
3 6. Venendo al merito, quanto al contratto di conto corrente n. 21618 e muovendo dalla capitalizzazione degli interessi, giova ricordare che l'art. 120 comma 2 TUB ha inizialmente demandato ad un'apposita delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR) il compito di stabilire le modalità e i criteri di produzione degli interessi su interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità sia nel conteggio sui saldi passivi, sia su quelli attivi.
L'art. 1 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120 TUB, recita:
«Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono».
Il successivo art. 3, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
L'art. 6 della stessa delibera ha, infine, il seguente tenore: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera CICR ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa, oltre che dalla specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, comma 2,
c.c., della clausola anatocistica (Cass., n. 18664/2023).
Invero, la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, da un lato, non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, dall'altro, non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass.,
n. 7359/2025; Cass., n. 9672/2024; Cass. n. 18664/2023; Cass., n. 35121/2022; Cass., n.
4321/2022; Tribunale di Viterbo, n. 724/2024).
4 Peraltro, dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di soffermarsi sulla questione si evince, con un ragionamento a contrario, che qualora il tasso degli interessi creditori e/o il tasso degli interessi debitori sia pari a zero, in realtà non si potrebbe verificare alcuna capitalizzazione annuale, trimestrale o infrannuale, conseguendone necessariamente la coincidenza tra tasso annuo nominale e tasso annuo effettivo (cfr. Cass., n. 11014/2024, la quale, rilevando che «0,01% non equivale a zero», ha rigettato il ricorso proposto da un correntista nei confronti della tacciata CP_4 di aver eluso le disposizioni poste dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, prevedendo nel contratto di conto corrente un tasso degli interessi creditori pari allo 0,01%, quindi prossimo allo zero).
Pertanto, se è vero che la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 non impone che nei contratti bancari venga pattuito un tasso degli interessi creditori uguale o superiore rispetto a quello previsto per gli interessi debitori, né prescrive che tra gli uni e gli altri vi sia un significativo divario percentuale, non è men vero che in caso di capitalizzazione infrannuale (quindi, anche nell'ipotesi di capitalizzazione trimestrale) la validità della relativa clausola dipende non solo dalla previsione della pari periodicità tra il tasso degli interessi creditori e il tasso degli interessi debitori e dalla specifica approvazione per iscritto da parte del cliente, ma anche dalla indicazione, nel contratto, del tasso annuo effettivo, comprensivo degli effetti della capitalizzazione.
Ne discende che il tasso degli interessi creditori non potrebbe essere pari a zero, altrimenti vi sarebbe un rispetto soltanto formale della normativa posta in materia di trasparenza bancaria - dove la forma è “forma-contenuto”, per esigenze di equità sostanziale, diversamente da quanto avviene nei rapporti “Consumer to Consumer” (c.d. primo contratto), ove la tutela di ciascuno contraenti è disciplinata unicamente dalle norme del codice civile (compresi gli artt. 1341, c. 2, e 1342 c.c.) che presidiano la “parità formale” delle parti stesse -, in spregio alla ratio ispiratrice dell'intero testo unico bancario, vocato alla tutela del cliente, considerato “parte debole” del rapporto instaurato con gli istituti bancari, a cagione della congenita asimmetria informativa che caratterizza i rapporti
“Business to Consumer” (c.d. secondo contratto).
Il medesimo ragionamento, mutatis mutandis, deve necessariamente valere, stante l'identità di ratio
(art. 3 Cost.), nel caso di contratto concluso da un'impresa con un istituto bancario (impresa a propria volta). Dalla legge n. 192/1998 (c.d. legge sulla subfornitura), infatti, si enuclea il principio in virtù del quale nei rapporti “Business to Business” (c.d. terzo contratto), connotati non (o non necessariamente) da asimmetria informativa, ma da asimmetria economica (perché gli istituti bancari operano istituzionalmente nel mercato di propria pertinenza), è nullo il patto che crei un eccessivo squilibrio di diritti (in favore di un'impresa) e obblighi (a discapito di un'altra impresa); espressione che peraltro riprende alla lettera quella contenuta nell'art. 33 del Codice del consumo,
5 sicché, come nel caso in cui un “consumatore” contratti con un istituto bancario, anche nell'ipotesi in cui una “impresa” contratti con un istituto di credito è quest'ultimo a dover dimostrare di aver svolto compiutamente la trattativa individuale con il cliente.
Del resto, affermare che la capitalizzazione di un tasso degli interessi creditori pari a zero sia rispettosa della normativa di cui sopra equivale non solo a pretermettere il cliente dall'esercizio di quelle prerogative che il testo unico bancario ha previsto proprio per far fronte a tali situazioni, rendendolo di fatto inoperante, ma anche a neutralizzare il diritto del cliente medesimo a far valere la nullità delle clausole contrattuali, nonostante si tratti di nullità c.d. “di protezione”, perché soltanto il cliente stesso può dolersene (Cass., SS.UU., n. 898/2018).
Ancora, la disciplina dettata dall'art. 120, c. 2, TUB e dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 si è resa necessaria proprio per ovviare all'uso negoziale che era invalso tra le banche negli anni '90, quando gli istituti di credito inserivano nei contratti di conto corrente una clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale, senza peraltro rispettare la reciprocità tra interessi creditori e interessi debitori.
Una volta appurata l'invalidità della clausola che prevede la “fittizia” pari periodicità, deve escludersi qualsiasi tipo di capitalizzazione (annuale, trimestrale ecc.) degli interessi passivi, in quanto, da un lato, la ridetta clausola è nulla per contrarietà a norme imperative (tali devono ritenersi l'art. 120 TUB, di riflesso la delibera del CICR 9 febbraio 2000, nonché l'art. 9 della legge n. 192/1998, essendovi sottesa la ratio di tutela non solo del contraente “debole”, ma dell'intero sistema bancario e del mercato in generale), le quali, ex art. 1418, c. 1, c.c., pongono regole di validità e non prevedono un rimedio diverso rispetto alla nullità stessa, dall'altro, nell'ordinamento non è rintracciabile una norma parimenti imperativa che, ex artt. 1339 e 1419 c.c., possa integrare il contenuto del contratto, sostituendo la clausola invalida con una clausola valida;
anzi, al contrario, è rinvenibile una disposizione, l'art. 1283 c.c. (norma imperativa a propria volta), che sancisce, salvo
“uso contrario” (eccezione, agli effetti di cui all'art. 14 delle preleggi), il divieto di anatocismo
(regola), fenomeno cui può certamente contribuire la capitalizzazione degli interessi, nel momento in cui questa operazione provoca una produzione di interessi su interessi, pur inglobati nel capitale, sui quali poi, una volta “scaduti”, decorrono ulteriori interessi.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato che le clausole con le quale i contraenti prevedano la capitalizzazione (anche trimestrale) sono da considerarsi nulle, in quanto frutto di un uso negoziale, non già di un uso normativo o consuetudine cui l'art. 1283 c.c. rinvia (Cass., n.
6995/2011; Cass., SS.UU., n. 24418/2010; Cass., SS.UU., n. 21095/2004; Cass., n. 4490/2002;
Cass., n. 17338/2002; C. cost., n. 450/2000; Cass., n. 12507/1999; Cass., n. 2374/1999).
6 6.1. Ebbene, nel contratto di conto corrente n. 21618 risulta specificamente approvata per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori, ma il tasso pattuito per i primi risulta pari a zero, per cui il tasso annuo effettivo indicato in contratto - che dovrebbe essere comprensivo degli effetti della capitalizzazione e quindi necessariamente di misura superiore rispetto al tasso annuo nominale - è pari a zero: non solo la capitalizzazione degli interessi creditori non avviene e non può avvenire (per cui il cliente non ricava alcunché dalla permanenza del denaro presso la Banca, la quale sola ottiene una remunerazione), ma il tasso annuo nominale (TAN) previsto per gli interessi creditori e il corrispondente tasso annuo effettivo (TAE) coincidono necessariamente.
Ne discende che la clausola con cui è prevista la capitalizzazione trimestrale è nulla e inefficace e non può essere applicata alcuna forma di capitalizzazione, per cui l'attrice ha diritto alla restituzione degli importi indebitamente versati alla convenuta a tale titolo a far data dall'inizio del rapporto di conto corrente per tutto il suo svolgimento (sulla quantificazione dei ridetti importi si dirà subito infra).
Pertanto, diviene irrilevante (rispetto al contratto in esame) la questione relativa alla decorrenza degli effetti del divieto di anatocismo reintrodotto dalla legge di bilancio per l'anno 2014.
6.2 Occorre ora ricordare che il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenzino le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme di danaro non dovute (Cass., n. 7377/2025; Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., n.
12993/2023; Cass., n. 22585/2023; Cass., n. 7697/2023; Cass., n. 27362/2022; Cass., n. 4028/2022;
Cass., n. 11543/2019; Cass., n. 30822/2018; Cass., n. 28945/2017; Cass., n. 24948/2017; Cass., n.
20693/2016; Cass., n. 7501/2012; Cass., n. 3387/2001; Cass., n. 2334/1998; Cass., n. 7027/1997;
Cass., n. 12897/1995).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, altresì, il principio per cui la domanda di ripetizione dell'indebito è ammissibile ove, nel momento in cui è formulata, il conto corrente risulti chiuso, e si sia in presenza di un pagamento eseguito da una parte nei confronti di un'altra in assenza di giustificazione causale, ovvero per nullità della stessa, potendosi configurare un “pagamento” solo ove sussista un concreto spostamento patrimoniale dall'una all'altra parte (Cass., n. 798/2013).
Nell'ipotesi di conto corrente bancario, la semplice annotazione di interessi o spese illegittimamente applicate non si traduce ancora in un pagamento, non essendoci stato alcun versamento sino alla
7 chiusura del conto, avendo tale operazione natura meramente contabile;
tanto è vero che se gli estratti conto o gli scalari non venissero contestati dal cliente nel termine di legge, ciò non osterebbe alla proposizione di censure concernenti la validità del contratto concluso con l'istituto di credito.
Peraltro, il fatto di non riconoscere alle annotazioni in conto la natura di pagamento non le priva di utilità (diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta), perché consentono sia al cliente che alla di osservare costantemente l'andamento del rapporto contrattuale a livello contabile e, CP_4 proprio per questo, il primo ha interesse ad impugnare le clausole di un conto corrente ancora aperto facendo valere la nullità degli addebiti soltanto “annotati”, in vista di una futura ed eventuale domanda di restituzione di somme indebitamente pagate.
Alla questione relativa all'individuazione di un pagamento nel dispiegarsi del rapporto di conto corrente è intimamente connessa la questione concernente l'identificazione del momento dal quale la prescrizione (ordinaria decennale) inizia a decorrere.
Come noto, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), cioè nel momento in cui il credito diviene esigibile;
e qualora venga esperita un'azione ex art. 2033 c.c. il diritto di credito alla restituzione diviene esigibile e può essere fatto valere dal momento in cui si verifica uno spostamento patrimoniale o “pagamento”.
Ora, nella fondamentale sentenza n. 24418/2010 il Giudice di legittimità ha affrontato la questione dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione del cliente verso la banca, muovendo dalla distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie eseguite durante lo svolgimento di un rapporto di conto corrente.
Alla luce di questa pronuncia, i versamenti effettuati dal correntista potranno essere qualificati come
“pagamenti” ed essere oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti) solo in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, ossia qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, avendo in tal caso funzione solutoria (Cass., n. 3310/2024; Cass., n.
6857/2014; Cass., SS.UU., n. 24418/2010).
Nel caso in cui al conto corrente acceda un'apertura di credito, tuttavia, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta, cosicché la prescrizione comincia a decorrere, alla luce della giurisprudenza prima richiamata, dal momento della chiusura del conto corrente in esame (Cass., sent. n. 3310/2024). L'esistenza, o non, di una apertura di credito, allora, spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, comportando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
8 E se il correntista agisce in giudizio senza allegare l'esistenza di una apertura di credito, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (Cass., n. 10026 del 2023; Cass., n. 19812/2022; Cass., n.
31927/2019). Infatti, è il cliente che agisce in giudizio a dover provare l'esistenza dell'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una “
contro
-eccezione” da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (Cass., n. 31927/2019). Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe, normalmente, natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto “passivo” e non “scoperto”.
Inoltre, la prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito (o “affidamento”) non deve necessariamente fornirsi mediante un documento scritto.
Invero, l'art. 117 TUB tutela gli interessi della “parte debole” del rapporto instaurato con gli istituti di credito, prescrivendo la forma scritta ad substantiam dei contratti conclusi dalla prima con i secondi. La nullità comminata da tale disposizione è una “nullità di protezione”, per definizione relativa, cioè invocabile soltanto dal cliente (artt. 33, 34 e 36 Codice del consumo).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi precisato che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista non faccia valere, a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa (Cass., n. 34997/2023).
Tali principi sono applicabili anche qualora il rapporto di conto corrente sia intrattenuto da un'impresa con un istituto bancario, per le ragioni esposte sopra, in relazione alla questione concernente la capitalizzazione trimestrale.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha altresì individuato gli indici rivelatori dell'esistenza di un'apertura di credito: gli estratti conto, qualora attestino il reiterato adempimento di ordini di pagamento da parte della banca impartiti dal correntista, sebbene in assenza di provvista e nella misura in cui tali documenti possano essere ritenuti idonei a dimostrare l'accordo tra le parti per consentire al correntista l'utilizzo di importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i relativi limiti di utilizzo (Cass., n. 5387/2024; Cass., n. 2338/2024; Cass., n. 34997/2023; Cass., n.
20455/2023); una sistematica, non occasionale e non semplicemente tollerata, operatività del correntista con “saldo passivo”; l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte
9 della banca, che non abbia neppure intimato il rientro ovvero che non abbia rifiutato l'esecuzione di ordini su un saldo debitore ovvero ancora che non abbia diffidato il cliente a non disporre ulteriormente sul conto in passivo (Trib. Torino, 2 luglio 2015; Trib. Bergamo, 3 agosto 2016; App.
Torino, 23 febbraio 2012 e 3 maggio 2013); l'esistenza di estratti conto nei quali siano riportati tassi differenziati, riferibili a condizioni intra-fido ed extra-fido applicate in relazione allo “scoperto nei limiti del fido”, espressamente riconosciuto nei medesimi estratti conto e/o negli scalari (App.
Milano, 4 luglio 2018; Trib. Firenze, 22 giugno 2022; App. Perugia, 2 novembre 2022, n. 580)”;
l'addebito di spese riferibili a ”. Parte_2
Infine, una volta che il correntista abbia provato l'esistenza di un'apertura di credito, la banca sarà onerata di provare l'eventuale natura solutoria delle rimesse, perché un conto è l'onere di allegazione e un altro è l'onere della prova: se, ai fini dell'ammissibilità, in rito, dell'eccezione di prescrizione è necessario e sufficiente allegare l'inerzia della controparte e dichiarare di volerne profittare, non è meno vero che, in ossequio alla regola generale del riparto dei carichi probatori, la parte che sollevi un'eccezione in senso stretto (come la prescrizione) deve dimostrarne i fatti
(estintivi, modificativi o impeditivi del credito) postivi a fondamento (art. 2697 c.c.), affinché tale eccezione sia in grado di paralizzare l'avvera pretesa.
Ebbene, nel caso in scrutinio il contratto di conto corrente n. 21618 risulta “affidato”, dal momento della sua apertura (20.05.2009) fino al momento della sua chiusura (31.03.2021), per un importo pari a 240.000,00 euro, per le seguenti ragioni: dagli estratti conto in atti (allegati alla nota di deposito del 21.01.2022 dell'attrice) emergono chiaramente non solo le condizioni dell'affidamento e il relativo importo, come anche rilevato dal CTU e dal perito di parte attrice nella relazione stragiudiziale (il cui contenuto è stato riportato nell'atto di citazione), ma anche la previsione e l'applicazione di tassi intra ed extra fido;
il conto corrente de quo risulta in passivo sin dall'inizio del rapporto (2009) per ingenti importi e il cliente risulta parzialmente “rientrato” nella sua esposizione debitoria soltanto a partire dal 2017; non risultano solleciti di pagamento o di rientro, né alcun rifiuto di esecuzione di operazioni sul conto rivolti dalla al cliente, né, ancora, lettere di CP_4 recupero del credito;
dalla CTU e dagli estratti conto è emerso che vi sono state delle “spese istruttoria per fido”; non vi sono state osservazioni critiche alla CTU ad opera dei consulenti di parte (il CT di parte convenuta ha aderito alle conclusioni raggiunte dal CTU); infine, trattandosi di rapporto sorto successivamente all'entrata in vigore del Testo unico bancario, si precisa che l'attrice non ha fatto valere, ai sensi dell'art. 127, c. 2, del medesimo corpus normativo, la nullità del contratto di apertura di credito.
10 La convenuta, invece, non ha provato l'esistenza di eventuali rimesse solutorie (peraltro neppure concretamente individuate) e quindi di “pagamenti”, dai quali avrebbe potuto decorrere il termine di prescrizione.
Ne discende che devono ritenersi effettuate dall'attrice soltanto rimesse ripristinatorie della provvista, che non configurano dei “pagamenti”; per cui, al dicembre 2021 (quando è stato introdotto il presente giudizio) il termine di prescrizione decennale del credito della
[...]
- il cui dies a quo è da individuare alla data di chiusura del conto (31.03.2021) – non Parte_1 era ancora decorso.
6.3 Venendo all'importo di cui ha diritto alla restituzione l'attrice, giova ricordare che integrano prove atipiche, aventi forza probatoria di presunzioni semplici o di argomenti di prova, anche le perizie stragiudiziali, pur con la necessità che il giudicante indichi le ragioni per le quali sono state ritenute attendibili e convincenti. In particolare, il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale – qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass., n.
3524/2023; Cass., n. 26550/2011; Cass., n. 12411/2011; Cass., n. 9551/2009, Cass., n. 4186/2004;
Cass., n. 1902/2002; Cass., n. 2574/1992; Cass., n. 1416/1987; Cass., n. 5286/1980).
Orbene, dalla relazione stragiudiziale predisposta dal perito incaricato dall'attrice risulta che CP_7 ha addebitato all'attrice, a titolo di anatocismo comprensivo della capitalizzazione, la somma
[...] pari ad € 29.000,00. La convenuta non ha contestato le conclusioni raggiunte sul punto dal CT di parte attrice, eventualmente indicando un diverso importo dovuto a titolo di anatocismo, essendosi limitata a ritenere valida la capitalizzazione trimestrale (come si è visto, così non è) – questione, peraltro, evidentemente giuridica, che non vale come “contestazione” delle deduzioni attoree (art. 115 c.p.c.). La convenuta non ha neppure prodotto una consulenza tecnica a confutazione degli assunti del CT di controparte, né prima del ricevimento della bozza di CTU, né una volta ricevuta la stessa dal consulente d'ufficio, il quale, da un lato, non ha determinato l'importo complessivamente addebitato all'attrice a titolo di anatocismo, dall'altro, però, ha comunque confermato che ogni competenza addebitata all'attrice (compresi gli interessi passivi) è stata capitalizzata
11 trimestralmente (circostanza non contestata dalla convenuta, la quale, anzi, ha affermato di aver applicato la capitalizzazione trimestrale nel rispetto della normativa in materia).
Ne discende che la convenuta deve essere condannata alla restituzione dell'importo di € 29.000,00, oltre interessi moratori al tasso legale, dalla data della domanda sino alla pubblicazione della presente sentenza, e interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
7. Quanto al contratto di conto corrente n. 21619, richiamate le coordinate normative e giurisprudenziali di cui sopra in relazione alla capitalizzazione trimestrale, non è superfluo ricordare che colui che agisca ai sensi dell'art. 2033 c.c. allega la dazione di somme di denaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale, fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche a quello prospettato come fatto storico estraneo all'esecuzione di uno specifico rapporto giuridico (Cass., n. 12993/2023; Cass., n. 9213/2023;
Cass., n. 5880/2021; Cass., n. 3336/2015; Cass., n. 566/2001).
Ora, nonostante l'attrice non abbia prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n. 21619, la medesima ha comunque prodotto tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura, dai quali risulta pattuita e applicata la capitalizzazione trimestrale, come rilevato dal CTU, sia degli interessi creditori, sia degli interessi debitori. La convenuta non ha sollevato alcuna contestazione in proposito, così come il rispettivo consulente tecnico, che peraltro ha aderito alle conclusioni raggiunte sul punto dal CTU.
7.1 Occorre quindi esaminare la questione relativa alla decorrenza del divieto di produzione di interessi su interessi (anatocismo) reintrodotto con la legge di bilancio per l'anno 2014 (legge n.
147/2013), la quale ha modificato (art. 1, comma 629) l'art. 120, c. 2, TUB, demandando al CICR il compito di darvi attuazione.
In ordine a tale questione si registrano due orientamenti: un orientamento sostiene che l'art. 120, c.
2, TUB, non avrebbe potuto trovare applicazione (il divieto di anatocismo non avrebbe potuto operare) fino a quando non fosse stata adottata dal CICR la delibera ivi prevista, in quanto non solo l'art. 120 TUB stesso sarebbe una fattispecie a formazione progressiva, ma ai sensi dell'art. 161, c.
5, TUB, “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi
12 del presente decreto legislativo”: nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016 era comunque ammessa la produzione di interessi su interessi, in forza della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr., ex plurimis, Tribunale di Pavia, sent. n.141 del 28.01.2019; Tribunale di Avellino, sent. n. 90 del
15.01.2019; Corte di Appello di Torino, sent. n. 509 del 20.03.2019; Tribunale di Pescara, sent.
n.1194 del 23.08.2018; Tribunale di Livorno, sent. n. 560 del 16.05.2018); un secondo orientamento, invece, ritiene che la legge n. 147/2013 (e la correlata modifica all'art. 120, c. 2,
TUB) troverebbe applicazione sin dalla sua entrata in vigore, in quanto: la delibera del CICR ne reca soltanto la disciplina “operativa”, per cui non incide sul momento della sua entrata in vigore;
il divieto di anatocismo, in sé considerato, non necessita(va) di alcun completamento da parte del detto Comitato - giacché l'intervento demandato a quest'ultimo in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, perché la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di “interessi sugli interessi” implicava l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità, talché era impensabile che le banche potessero praticare l'anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera;
il richiamo all'art. 161, comma 5, TUB (inserito nel titolo IX del d.lgs. n. 385 del 1993, dedicato alle disposizioni transitorie e finali), è privo di pertinenza, perché era evidentemente volto a definire gli effetti che conservavano, all'indomani dell'entrata in vigore del testo unico, le norme regolamentari in precedenza emanate: finalità della richiamata disposizione era infatti quella di evitare che, per effetto di abrogazioni di norme primarie, si creassero, a cascata, aree non regolate dalla normativa secondaria fino all'intervento di una nuova disciplina attuativa del predetto testo unico (Cass., n.
21344/2024).
Il Tribunale ritiene di aderire al secondo degli orientamenti appena richiamati, perché maggiormente rispettoso della ratio di tutela sottesa al testo unico bancario (emanato in attuazione della Direttiva 93/13/CEE, conformemente alla quale, quindi, deve essere interpretato), alla legge n.
192/1998, nonché alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea (art. 2 TUE, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), della Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.) e della CEDU
(art. 6), relative al diritto di difesa e al giusto processo.
Invero, il D.lgs. 395/1993 è stato emanato in attuazione della direttiva 93/13/CEE, recante la disciplina concernente la tutela del consumatore, per cui, trovando applicazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, comma 1, della stessa (in quanto con il
D.Lgs. 395/1993 si è sicuramente avuta “attuazione del diritto dell'Unione”), occorre garantire il rispetto dei diritti che l'ordinamento dell'Unione europea riconosce alle parti “deboli” del rapporto, pregiudicate da una congenita asimmetria informativa. Alla luce della costante e condivisibile
13 giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, non si potrebbe fornire a un diritto tutelato dall'ordinamento europeo una tutela minore rispetto a quella riconosciuta in analoghe situazioni di diritto interno, dovendosi, piuttosto, garantire una tutela di pari intensità o comunque non inferiore
(principio di equivalenza), ovvero una tutela rafforzata, evitando al contempo di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tali diritti (principio di effettività) (Corte di giustizia, sent. del 16 dicembre 1976, causa 45/76; sent. del 19 marzo 2020, causa C-406/18; sent. del 12 febbraio
2020, causa C-704/18; sent. del 19 dicembre 2019, causa C-752/18; sent. del 26 giugno 2019, causa
C-407/18; sent. del 4 ottobre 2018, causa C-571/16; sent. del 30 settembre 2003, causa C-224/01; sent. del 21 novembre 2002, causa C-473/00). Ne discende che l'autonomia procedurale degli stati membri (che si traduce nella facoltà di ciascuno Stato membro dell'UE di determinare le modalità di tutela dei diritti), nei “settori disciplinati dal diritto dell'Unione” (art. 19 TUE) - il “settore” che viene in rilievo nel presente giudizio è sicuramente disciplinato dal diritto dell'Unione (Direttiva
93/13/CEE e ss.mm.ii.) - non è assoluta e sconfinata, ma deve necessariamente essere conformata al rispetto dei diritti fondamentali che discendono, quali corollari, dal principio/valore dello Stato di diritto (art. 2 TUE), tra i quali si erge il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
disposizione da interpretarsi, ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta stessa e alla luce della relativa spiegazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi in relazione all'art. 6 CEDU.
Ne discende che il divieto di anatocismo reintrodotto dalla legge di bilancio n. 147/2013 è operante sin dalla data di entrata in vigore, ossia dal 1° gennaio 2014: eventuali somme corrisposte dall'attrice alla convenuta a titolo di anatocismo a partire da quel momento sono prive di giustificazione causale, per cui devono essere restituite, e non si applica alcuna forma di capitalizzazione (come ricordato sopra, in relazione al contratto n. 21618).
7.3 Quanto alla prescrizione eccepita dalla convenuta anche in relazione alle rimesse eseguite sul conto corrente n. 21619, si osserva che questo risulta, seppur parzialmente, “affidato” per le seguenti ragioni: il CTU ha rilevato che nel IV° trim. 2010 e nel I° trim. 2011 il rapporto si è svolto presumibilmente in “assenza di fido” - per cui, ragionando a contrario, si può affermare che nei restanti trimestri è stato “affidato” – e ha confrontato i TE relativi (soltanto) a quei trimestri con i tassi soglia stabiliti per gli “Scoperti senza Affidamento”; dagli estratti conto in atti risultano tassi intra ed extra fido;
la convenuta non ha inviato né solleciti di pagamento, né lettere di recupero all'attrice; sono state sostenute delle spese per “istruttoria fido”; l'attrice non ha fatto valere la nullità, ex art. 127, c. 2, TUB, dell'apertura di credito.
14 Pertanto, mentre l'attrice ha dimostrato l'esistenza di un'apertura di credito, la convenuta non ha provato l'esistenza di eventuali rimesse solutorie in corso di rapporto e neppure ha individuato il momento nel quale sarebbero state eventualmente eseguite: tutte le rimesse devono considerarsi ripristinatorie della provvista, per cui il dies a quo della prescrizione è da collocare al momento della chiusura del conto (31.03.2021), conseguendone l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta anche in parte qua, in quanto il presente giudizio è stato introdotto nel dicembre del 2021.
Ne discende che i versamenti degli importi addebitati alla e corrisposti alla Parte_1
a titolo di anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del conto CP_7 corrente n. 21619 risultano indebiti e non “coperti” da prescrizione, per cui la convenuta dovrà restituire all'attrice l'importo pari ad € 2.000,00 (dalla consulenza tecnica di parte, rispetto all'efficacia probatoria della quale si rinvia a quando esposto in relazione al contratto n. 21618, risultano circa 1.970,00 euro), oltre interessi moratori al tasso legale dalla data della domanda sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
8. La domanda di accertamento della nullità dei contratti di conto corrente n. 21618 e 21619 e la consequenziale domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi asseritamente usurari, invece, devono essere rigettate.
Invero, non solo i tassi stabiliti per gli interessi corrispettivi, ma anche quelli previsti per gli interessi moratori sono soggetti al controllo (da effettuarsi in riferimento al momento della conclusione del contratto, ai sensi del decreto-legge n. 394 del 2000, convertito in legge 24/2001) circa il rispetto del tasso soglia stabilito dalla legge 108/96 e dai decreti attuativi della medesima tempo per tempo vigenti (Cass., SS.UU., n. 19597/2020; Cass., n. 27442/2018; Cass., n. 9896/2008;
Corte cost., n. 29/2002; Cass., n. 8442/2002; Cass., n. 14899/2000). Infatti, sebbene gli interessi moratori abbiano la loro causa e il loro titolo nella mora e nonostante siano caratterizzati dalla eventualità, la mancata previsione nella legge 108/96 dell'obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora “medio”, non solo non giustifica la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della l. 108/96, ma anzi giustifica la conclusione opposta: il saggio di mora
“medio” non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile la rilevazione dei tassi medi “per tipo di titolo giuridico” (Cass., SS.UU., n. 19597/2020; Cass., n. 27442/2018).
15 Tuttavia, il tasso-soglia relativo ai tassi degli interessi moratori sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media prevista nei decreti ministeriali del trimestre di riferimento, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 legge 108/96. Diversamente, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti, per il principio di simmetria (Cass.,
SS.UU., n. 19597/2020; Cass., SS.UU., n. 16303/2018; Cass., n. 22270/2016; Cass., n.
12965/2016).
Inoltre, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non è corretto sommare i tassi previsti per gli interessi corrispettivi con quelli pattuiti per gli interessi moratori (Cass., n. 350/2013; Trib.
Padova, ord. 27 gen. 2015; Trib. Napoli, sez. V, sent. 15 set. 2014), in quanto mantengono una propria autonomia gli uni dagli altri (Cass., SS.UU., n. 19597/2020; Cass., n. 27442/2018; Cass., n.
21470/2017).
Infine, si precisa che la legge 108/96 commina la nullità della clausola relativa ai tassi di interesse qualora superino il tasso soglia, stabilendo quindi un criterio prettamente oggettivo a tal fine.
L'eventuale usura soggettiva, invece, non si riverbera sulla validità della clausola de qua, sia perché non è prevista dalla legge 108/96 a fini civilistici (rileva soltanto rispetto alla quantificazione della pena per il reato di usura previsto dall'art. 644 c.p.), sia in quanto tale tipo di usura si concreta in una condotta del mutuante, estranea al momento genetico della clausola (cui peraltro la normativa antiusura “aggancia” la verifica dell'usurarietà), collocandosi in un momento precedente o contestuale rispetto alla conclusione del contratto o comunque afferendo al momento “funzionale”, cioè all'esecuzione del rapporto: l'eventuale usura soggettiva – essendo presidiata da una regola di condotta (art. 2 Cost. e buona fede oggettiva o correttezza), non già di validità - potrebbe fondare, al più, una domanda di risarcimento del danno da responsabilità (da inadempimento) precontrattuale o contrattuale (Cass., n. 8462/2014; Cass., SS.UU., n. 26724/2007).
8.1 Ebbene, quanto all'usura paventata dall'attrice in relazione al contratto di conto corrente n.
21618, si osserva che il CTU non l'ha riscontrata, così come il consulente della Parte_1 stessa, al momento della conclusione del medesimo contratto, ossia nel secondo trimestre del 2009.
Infatti, a fronte di un tasso soglia pari al 12,93%, il TE è pari al 4,19%, il tasso di mora è pari allo
5,798%, il tasso pattuito per gli interessi creditori è pari a zero e il tasso annuo debitore è pari al
4,19% (pag. 1 delle “condizioni più significative” allegate al contratto).
16 L'eventuale usura soggettiva rilevata dal consulente di parte attrice non rileva ai fini del presente giudizio, ma anche a ritenerla influente la non ha proposto una domanda di Parte_1 risarcimento del danno, né ha dedotto alcunché in proposito.
L'attrice e la convenuta non hanno depositato osservazioni alla CTU in ordine alla lamentata Contr usurarietà, mentre il CT della ha aderito alle conclusioni raggiunte in proposito dal consulente d'ufficio.
Le conclusioni raggiunte dal CTU, pertanto, devono essere integralmente recepite, in quanto risultano frutto di un'attenta disamina della documentazione prodotta dalle parti e sono lineari, logiche e congrue, perché sorrette da adeguato impianto argomentativo.
8.2 Anche rispetto al contratto di conto corrente n. 21619 il CTU ha escluso l'usurarietà del TE, pari all'8,71%, a fronte di un tasso soglia del 12,93%, al momento della conclusione del negozio.
Lo stesso CT di parte attrice non ha riscontrato l'usurarietà in relazione al contratto de quo.
Peraltro, l'eventuale superamento del tasso soglia nel quarto trimestre del 2010 e nel primo trimestre 2011 - riscontrato dal CTU prendendo come riferimento, rispettivamente, il tasso soglia del 13,725% e del 13,53% (pur avendo il CTU escluso l'usurarietà anche in questi trimestri, giacché in quel momento il conto non era affidato e quindi ha correttamente confrontato il TE di quei periodi con il tasso soglia previsto per le operazioni di quella tipologia, pari al 20,13% e al 20,4%) - non varrebbe a ingenerare un fenomeno usurario. Infatti, il principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte in materia di mutuo, per cui non potrebbe verificarsi l'usura sopravvenuta
(Cass., SS.UU., n. 24675/2017), è applicabile anche al conto corrente (salva la precisazione di cui immediatamente infra), in quanto la legge 108/96 non distingue in relazione al tipo di contratto concluso (se non ad altri fini), ma reputa determinante soltanto il momento di conclusione del contratto stesso. Peraltro, nel caso di specie il tasso di interesse per sconfinamento stabilito nel contratto n. 21619 risulta variato in diminuzione rispetto a quello originariamente pattuito, per cui è comunque inferiore rispetto al tasso soglia - così, evidentemente e di riflesso, lo sarebbe stato in ogni caso anche il TE (Cass., n. 8669/2025).
L'attrice e la convenuta non hanno depositato osservazioni alla CTU in ordine alla lamentata Contr usurarietà, mentre il CT della ha aderito alle conclusioni raggiunte in proposito dal consulente d'ufficio.
Le conclusioni raggiunte dal CTU, pertanto, devono essere integralmente recepite, in quanto risultano frutto di un'attenta disamina della documentazione prodotta dalle parti e sono lineari, logiche e congrue, perché sorrette da adeguato impianto argomentativo.
17 9. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione non solo del mancato raggiungimento di un accordo in sede di mediazione demandata (art. 5-quater D.Lgs.
28/2010), ma anche della soccombenza reciproca (Cass., SS.UU., n. 32061/2022), determinata dal rigetto della domanda di accertamento della nullità dei tassi di interesse per usurarietà, nonché della consequenziale domanda di restituzione, e dal contestuale accoglimento sia della domanda di accertamento della nullità della clausola con cui l'attrice e la convenuta hanno pattuito la capitalizzazione trimestrale nei contratti n. 21618 e n. 21619, sia della correlata domanda di restituzione degli importi corrisposti a tale titolo.
10. Le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 18.09.2024, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, tenuto conto dell'epilogo del presente giudizio, nonché gli esiti della
CTU stessa, dalla quale sono emersi elementi che hanno giustificato l'accoglimento parziale delle richieste attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. ID ER, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto all'R.G. n. 3227/2021, vertente tra
[...]
Parte_1 Controparte_1
e così provvede: CP_2
1) Accerta e dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi apposta ai contratti di conto corrente n. 21618 e n. 21619 e, per l'effetto, condanna
[...] alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo complessivo di € 31.000,00 (€ 29.000,00 in Parte_1 relazione al contratto di conto corrente n. 21618 ed € 2.000,00 rispetto al contratto di conto corrente n. 21619), oltre interessi moratori al tasso legale, dalla data della domanda sino alla pubblicazione della presente sentenza, e interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c., al tasso legale, dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda di accertamento della nullità, per usurarietà, della clausola relativa alla determinazione dei tassi di interesse pattuiti nei contratti di conto corrente n. 21618 e n. 21619 e, per l'effetto, rigetta la domanda di restituzione delle somme corrisposte a tale titolo da Pt_1
[...]
[...] a e Parte_3 Controparte_1 Controparte_1
[...]
3) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 18.09.2024, a carico di
Parte_1 Controparte_1
e in solido;
[...] CP_2
4) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Viterbo, 22.10.2025
Il Giudice
Dott. ID ER
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