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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 678 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
E , rappresentata e difesa, come Parte_1 Parte_2 da procura in atti, dagli avvocati Maria Paola Monti e Paolo Zurolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma via Gavinana 2
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura generale, dall'avvocata Claudia Ruperto ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1389/2023 pubblicata in data 20/9/2023
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, dichiarava, in ragione dell'avvenuta liquidazione e pagamento della prestazione richiesta, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da e Parte_1 [...] nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_2
al fine di fare accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima a percepire Persona_1
l'indennità di frequenza di cui all'art. 1 della l. 289/1990 a decorrere dalla data del CP_ 01/07/2021 con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei relativi a tale prestazione.
CP_ Compensava per la metà le spese processuali, con condanna dell' al pagamento della residua metà, liquidata in complessivi € 932,50 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa “in considerazione del fatto che, pur essendo il provvedimento di liquidazione anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il pagamento è intervenuto solo successivamente,”
Avverso tale sentenza e nella qualità, Parte_1 Parte_2 presentavano appello con il quale contestavano, con più motivi, la gravata sentenza esclusivamente per quanto attiene alla parziale compensazione delle spese di lite e all'importo liquidato per:
1) violazione delle norme di legge sulla soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione parziale delle spese di lite:
2) violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost. con riguardo all'art. 9 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, all'art. 13 l. 247/2012, al D.M. 55/2014 e agli artt. 1 e 2 del D.M. 147/2022 con riferimento al mancato rispetto dei parametri minimi;
3) violazione di legge ex artt. 111, comma 6, Cost. e 132 c.p.c. con riferimento alla carenza della motivazione in merito all'di scostamento dei parametri minimi;
4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una delle domande, con riferimento all'aumento del 30% invocato in base alle modifiche apportare dall'art 4, comma 1 bis del dm 37/28 CP_ L' si costituiva in giudizio rimettendosi alle decisioni della Corte per quanto riguarda l'accoglimento dell'appello e chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite, contestando la ravvisabilità nel caso di specie dei presupposti ex art. 92 c.p.c. per provvedere alla compensazione parziale, evidenziando in particolare come, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il pagamento sia avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso.
Si ritiene che tale motivo non possa trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente, Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice- sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....
- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato a ritenere non estraneo, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire "un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr. Cass. 21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la parziale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale in ragione dell'avvenuta liquidazione e pagamento da parte CP_ dell' in corso di causa, della prestazione oggetto di domanda risulti, alla stregua delle considerazioni che seguono, meritevole di conferma non potendo tale decisione reputarsi di per sé illogica od erronea.
Deve evidenziarsi a tale proposito come, alla stregua di quanto allegato dalla stessa parte appellante, a fronte della notifica del ricorso introduttivo della precedente fase del giudizio in data 09/01/2023 la liquidazione della prestazione oggetto di controversia sia avvenuta in data 01/12/2022 con messa in pagamento al successivo 20/01/2023. La liquidazione della prestazione oggetto di controversia è pertanto avvenuta, seppure successivamente all'instaurazione in primo grado del presente giudizio (con ricorso depositato il 4/11/2022), comunque anteriormente alla notifica di tale atto introduttivo con pagamento effettuato solo pochi giorni dopo la suddetta notifica.
Trattasi di circostanze che inducono a valutare positivamente la condotta processuale CP_ tenuta dall' e a semplificare la difesa della parte ricorrente e tali da rendere non censurabile la decisione del giudice di prime cure di ravvisare, nel presente caso di specie, pur nell'ambito di una totale soccombenza (sotto il profilo virtuale) dell'ente resistente, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dal legislatore per disporre la compensazione parziale delle spese di lite.
Infondato anche il secondo ed il terzo motivo con il quale parte appellante lamenta l'illegittimità dell'importo liquidato a titolo di spese di lite asseritamente in violazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili, in ragione della particolare semplicità della controversia, i valori minimi (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, DM 55/2014) dello scaglione di valore da € 5.201 a
€ 26.000 (corrispondente a due annualità della prestazione rivendicata).
Trattasi infatti di controversia decisa, direttamente alla prima udienza, con la sentenza di cessazione la materia del contendere a seguito della liquidazione pagamento CP_ della prestazione richiesta effettuato dall' in corso di causa.
Non risulta quindi essere stata effettuata nella precedente fase di giudizio rilevante attività istruttoria riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014 (cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Non può in particolare reputarsi tale il deposito nella precedente fase del giudizio, da parte degli odierni appellanti, delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., introdotto con l'art. 3, comma 10, lettera b d.lgs. n. 149/2022, trattandosi di attività chiaramente riconducibile, e in via esclusiva, alla fase decisionale (la causa era stata decisa dal Tribunale in trattazione scritta con assegnazione alle parti di termine per deposito di note di trattazione scritta sino alla data del 19/09/2023).
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato applicando i valori minimi dello scaglione applicabile, per l'intero, in complessivi € 1.865 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.011 per la fase decisionale).
Ne consegue la legittimità dell'importo liquidato a titolo di spese di lite dal giudice di prime cure per € 932,50 corrispondente pro quota, previa compensazione nella misura della metà (legittimamente effettuata dal Tribunale alla stregua delle considerazioni che precedono), all'importo intero di € 1.865 corrispondente ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Non può trovare accoglimento nemmeno l'ulteriore doglianza relativa alla omessa pronuncia sulla richiesta di 'applicazione in suo favore della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del dm 55/2014 per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica, idonee ad agevolarne la consultazione (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
Trattasi di rivendicazione comunque infondata non potendo reputarsi sussistenti nel presente caso di specie i requisiti previsti da tale disposizione normativa.
Com'è noto, alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass. n. 22762 del 27/07/2023).
Rileva la SC che “Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa disposizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all'interno degli atti, offerte dall'adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione) che ha di mira l'art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014. Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto” (Cass. n. 22762/2023 cit.).
Nel presente caso di specie il numero non particolarmente rilevante dei documenti allegati al ricorso di primo grado unitamente alla loro ridotta dimensione quantitativa e alla loro semplicità di consultazione (trattasi, ad es., degli atti relativi alla precedente CP_ fase di ATP, del mod. AP70 inviato all' per documentare la sussistenza dei requisiti socioeconomici in ordine la prestazione richiesta e degli atti relativi alla notifica all'ente resistente del decreto di omologa), portano ad escludere la possibilità di ritenere realizzata in relazione ai collegamenti ipertestuali presenti nell'atto una agevolazione tale da giustificare la concessione dell'incentivo rivendicato.
Questo tanto più in ragione della già evidenziata semplicità della controversia (avente ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile riconosciuta in corso di causa dall'ente resistente) e della ridotta entità delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, tali da non richiedere un esame documentale di particolare complessità.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Il complessivo esito della presente fase del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 20.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 678 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
E , rappresentata e difesa, come Parte_1 Parte_2 da procura in atti, dagli avvocati Maria Paola Monti e Paolo Zurolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma via Gavinana 2
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura generale, dall'avvocata Claudia Ruperto ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1389/2023 pubblicata in data 20/9/2023
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, dichiarava, in ragione dell'avvenuta liquidazione e pagamento della prestazione richiesta, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da e Parte_1 [...] nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_2
al fine di fare accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima a percepire Persona_1
l'indennità di frequenza di cui all'art. 1 della l. 289/1990 a decorrere dalla data del CP_ 01/07/2021 con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei relativi a tale prestazione.
CP_ Compensava per la metà le spese processuali, con condanna dell' al pagamento della residua metà, liquidata in complessivi € 932,50 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa “in considerazione del fatto che, pur essendo il provvedimento di liquidazione anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il pagamento è intervenuto solo successivamente,”
Avverso tale sentenza e nella qualità, Parte_1 Parte_2 presentavano appello con il quale contestavano, con più motivi, la gravata sentenza esclusivamente per quanto attiene alla parziale compensazione delle spese di lite e all'importo liquidato per:
1) violazione delle norme di legge sulla soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione parziale delle spese di lite:
2) violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost. con riguardo all'art. 9 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, all'art. 13 l. 247/2012, al D.M. 55/2014 e agli artt. 1 e 2 del D.M. 147/2022 con riferimento al mancato rispetto dei parametri minimi;
3) violazione di legge ex artt. 111, comma 6, Cost. e 132 c.p.c. con riferimento alla carenza della motivazione in merito all'di scostamento dei parametri minimi;
4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una delle domande, con riferimento all'aumento del 30% invocato in base alle modifiche apportare dall'art 4, comma 1 bis del dm 37/28 CP_ L' si costituiva in giudizio rimettendosi alle decisioni della Corte per quanto riguarda l'accoglimento dell'appello e chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite, contestando la ravvisabilità nel caso di specie dei presupposti ex art. 92 c.p.c. per provvedere alla compensazione parziale, evidenziando in particolare come, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il pagamento sia avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso.
Si ritiene che tale motivo non possa trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente, Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice- sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....
- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato a ritenere non estraneo, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire "un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr. Cass. 21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la parziale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale in ragione dell'avvenuta liquidazione e pagamento da parte CP_ dell' in corso di causa, della prestazione oggetto di domanda risulti, alla stregua delle considerazioni che seguono, meritevole di conferma non potendo tale decisione reputarsi di per sé illogica od erronea.
Deve evidenziarsi a tale proposito come, alla stregua di quanto allegato dalla stessa parte appellante, a fronte della notifica del ricorso introduttivo della precedente fase del giudizio in data 09/01/2023 la liquidazione della prestazione oggetto di controversia sia avvenuta in data 01/12/2022 con messa in pagamento al successivo 20/01/2023. La liquidazione della prestazione oggetto di controversia è pertanto avvenuta, seppure successivamente all'instaurazione in primo grado del presente giudizio (con ricorso depositato il 4/11/2022), comunque anteriormente alla notifica di tale atto introduttivo con pagamento effettuato solo pochi giorni dopo la suddetta notifica.
Trattasi di circostanze che inducono a valutare positivamente la condotta processuale CP_ tenuta dall' e a semplificare la difesa della parte ricorrente e tali da rendere non censurabile la decisione del giudice di prime cure di ravvisare, nel presente caso di specie, pur nell'ambito di una totale soccombenza (sotto il profilo virtuale) dell'ente resistente, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dal legislatore per disporre la compensazione parziale delle spese di lite.
Infondato anche il secondo ed il terzo motivo con il quale parte appellante lamenta l'illegittimità dell'importo liquidato a titolo di spese di lite asseritamente in violazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili, in ragione della particolare semplicità della controversia, i valori minimi (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, DM 55/2014) dello scaglione di valore da € 5.201 a
€ 26.000 (corrispondente a due annualità della prestazione rivendicata).
Trattasi infatti di controversia decisa, direttamente alla prima udienza, con la sentenza di cessazione la materia del contendere a seguito della liquidazione pagamento CP_ della prestazione richiesta effettuato dall' in corso di causa.
Non risulta quindi essere stata effettuata nella precedente fase di giudizio rilevante attività istruttoria riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014 (cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Non può in particolare reputarsi tale il deposito nella precedente fase del giudizio, da parte degli odierni appellanti, delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., introdotto con l'art. 3, comma 10, lettera b d.lgs. n. 149/2022, trattandosi di attività chiaramente riconducibile, e in via esclusiva, alla fase decisionale (la causa era stata decisa dal Tribunale in trattazione scritta con assegnazione alle parti di termine per deposito di note di trattazione scritta sino alla data del 19/09/2023).
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato applicando i valori minimi dello scaglione applicabile, per l'intero, in complessivi € 1.865 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.011 per la fase decisionale).
Ne consegue la legittimità dell'importo liquidato a titolo di spese di lite dal giudice di prime cure per € 932,50 corrispondente pro quota, previa compensazione nella misura della metà (legittimamente effettuata dal Tribunale alla stregua delle considerazioni che precedono), all'importo intero di € 1.865 corrispondente ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Non può trovare accoglimento nemmeno l'ulteriore doglianza relativa alla omessa pronuncia sulla richiesta di 'applicazione in suo favore della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del dm 55/2014 per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica, idonee ad agevolarne la consultazione (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
Trattasi di rivendicazione comunque infondata non potendo reputarsi sussistenti nel presente caso di specie i requisiti previsti da tale disposizione normativa.
Com'è noto, alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass. n. 22762 del 27/07/2023).
Rileva la SC che “Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa disposizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all'interno degli atti, offerte dall'adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione) che ha di mira l'art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014. Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto” (Cass. n. 22762/2023 cit.).
Nel presente caso di specie il numero non particolarmente rilevante dei documenti allegati al ricorso di primo grado unitamente alla loro ridotta dimensione quantitativa e alla loro semplicità di consultazione (trattasi, ad es., degli atti relativi alla precedente CP_ fase di ATP, del mod. AP70 inviato all' per documentare la sussistenza dei requisiti socioeconomici in ordine la prestazione richiesta e degli atti relativi alla notifica all'ente resistente del decreto di omologa), portano ad escludere la possibilità di ritenere realizzata in relazione ai collegamenti ipertestuali presenti nell'atto una agevolazione tale da giustificare la concessione dell'incentivo rivendicato.
Questo tanto più in ragione della già evidenziata semplicità della controversia (avente ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile riconosciuta in corso di causa dall'ente resistente) e della ridotta entità delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, tali da non richiedere un esame documentale di particolare complessità.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Il complessivo esito della presente fase del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 20.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa