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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/11/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di EF, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3775 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LENTINI GIUSEPPE, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace
-resistente -
Oggetto: trasferimento del lavoratore
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28 novembre 2024 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
deducendo di essere una docente di scuola primaria con Controparte_1 titolarità presso l'Istituto Comprensivo di LI DA (Toscana), e di aver presentato domanda di trasferimento in un plesso scolastico del Comune di Licata in data 12.03.2024 in ragione del proprio diritto alla precedenza, in quanto coniuge di militare trasferito d'imperio.
Deduceva, altresì, di aver prodotto unitamente alla domanda di trasferimento la documentazione comprovante il trasferimento d'imperio del coniuge, nonché le dichiarazioni attestanti la convivenza e gli altri allegati richiesti dal CCNI per il riconoscimento della precedenza. In seguito alla richiesta di trasferimento, rimasta priva di riscontro, per l'anno scolastico 2024/2025, chiedeva ed otteneva l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto “Leopardi” di Licata.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il non si costituiva rimanendo CP_1 contumace.
1 Senza alcuna attività istruttoria, sulla scorta della documentazione prodotta a corredo dell'atto introduttivo, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc e all'esito decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente richiamare la disciplina primaria applicabile alla fattispecie. A norma dell'art. 17 del d.lgs. n. 266/1999, rubricato “Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia”, “il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina”.
La norma riconosce dunque un diritto soggettivo pieno al trasferimento o al comando presso la sede di servizio del coniuge, subordinato a due elementi essenziali: la convivenza effettiva e il trasferimento d'autorità del militare. La tutela opera in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n.
29/1993, categoria alla quale appartiene il personale docente.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 183/2008, ha chiarito che la previsione normativa è espressione di una duplice esigenza: da un lato, garantire il buon andamento delle Forze Armate, per le quali è fisiologico il trasferimento d'autorità; dall'altro, salvaguardare l'unità familiare, riconosciuta come diritto fondamentale dell'individuo e garanzia di convivenza del nucleo, ai sensi dell'art. 29 Cost. La
Corte ha quindi ribadito che l'istituto del ricongiungimento è finalizzato a evitare che il regime di mobilità militare produca la disgregazione del nucleo familiare.
Nel comparto scuola, le suddette disposizioni sono attuate dall'art. 13, punto VI, del
CCNI mobilità 2022–2025, che riconosce una precedenza specifica nelle operazioni di trasferimento in favore del personale scolastico coniuge convivente di militare trasferito d'autorità, a condizione che la prima preferenza indichi il Comune di servizio del coniuge. Tale precedenza ha carattere vincolante e deve essere applicata dall'Amministrazione in presenza dei relativi presupposti. L'art. 17 del d.lgs. n. 266/1999 richiede, dunque, per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento del coniuge convivente del personale militare, che il dipendente pubblico sia effettivamente coniugato e convivente con il militare e che tale convivenza sia preesistente al trasferimento;
che lo spostamento del militare sia
2 avvenuto non a domanda, ma d'autorità, per esigenze di servizio. È inoltre necessario che il richiedente sia impiegato presso una delle amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 1 del d.lgs. n. 29/1993 (oggi confluito nel d.lgs.
165/2001) e che vi sia la concreta possibilità di collocarlo nella sede di servizio del coniuge o, in subordine, nella sede più vicina. L'insieme di tali condizioni: coniugio, convivenza, trasferimento d'autorità e compatibilità tra profilo professionale e disponibilità delle sedi, integra la fattispecie che consente al coniuge del militare di far valere la speciale tutela accordata dall'ordinamento a salvaguardia dell'unità familiare.
Applicando tali principi al caso concreto, emerge con evidenza dalla documentazione prodotta che la ricorrente si trovava in tutte le condizioni soggettive previste per beneficiare della precedenza richiesta. Risultano infatti pienamente integrati gli elementi fattuali e giuridici che fondano la tutela. È documentalmente provato che il coniuge è stato trasferito d'autorità, che la convivenza era preesistente e che la domanda di mobilità indicava come prima preferenza il Comune di destinazione del coniuge.
Secondo la normativa richiamata, l'unico possibile ostacolo consiste nella mancanza di posti nelle sedi richieste.
Tuttavia, sul punto, va ribadito che la prova della indisponibilità dei posti grava integralmente sull'Amministrazione. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che, in materia di mobilità del personale pubblico, la Pubblica
Amministrazione deve allegare e produrre in giudizio i documenti relativi alla dotazione organica, ai contingenti disponibili e alle eventuali saturazioni, non essendo sufficiente un generico richiamo a presunte indisponibilità.
Nel caso in esame, agli atti non risulta che il abbia svolto alcuna istruttoria CP_1 né che abbia prodotto documentazione atta a dimostrare l'assenza di posti utili nella provincia richiesta, anche in fase precontenziosa.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi integrata la violazione della normativa primaria e contrattuale che imponeva all'Amministrazione di riconoscere la precedenza alla ricorrente nelle operazioni di trasferimento per l'a.s. 2024/2025.
Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa accerta e dichiara il diritto di alla precedenza prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 266/1999 e Parte_1 dall'art. 13, punto VI, del CCNI sulla mobilità del personale docente 2022–2025, in quanto coniuge convivente di militare trasferito d'autorità, con riferimento alla domanda di trasferimento per l'a.s. 2024/2025;
3 accerta e dichiara l'illegittimità del mancato riconoscimento di tale precedenza da parte dell'Amministrazione resistente;
per l'effetto condanna l'Amministrazione ad assumere i conseguenti provvedimenti attuativi in relazione alla richiesta di trasferimento;
condanna il del a rifondere parte ricorrente delle Controparte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, iva e
C.P.A se dovute.
Così deciso in Agrigento, 18/11/2025
Il Giudice
MM Di EF
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