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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3203/2019 R.G. proposto da: NO D'NC, MA D’NC, LE HE, EN HE e FA OM, rappresentati e difesi dagli avvocati SC De RE e VA De RE;
-ricorrenti- contro IA LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Della Cagna;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1145/2018, depositata il 13/06/2018. Civile Sent. Sez. 2 Num. 2256 Anno 2026 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 03/02/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/10/2025 dal Consigliere HI SS HE. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. Sentiti i difensori dei ricorrenti e del controricorrente che hanno chiesto, rispettivamente, di accogliere e di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. IC LL convenne in giudizio il fratello IA LL, chiedendo - per quanto interessa il presente giudizio - lo scioglimento della comunione ereditaria scaturente dal decesso dei genitori PI LL, avvenuto il 23 dicembre 1992, e EL RO, avvenuto il 16 gennaio 2006. Il Tribunale di Pescara con sentenza non definitiva rigettò l'eccezione sollevata dal convenuto di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità paterna ad opera della convenuta e della defunta madre;
con successiva sentenza definitiva il Tribunale di Pescara ordinò lo scioglimento della comunione ereditaria in base al progetto di divisione elaborato dal consulente tecnico d'ufficio. 2. Entrambe le sentenze sono state impugnate da IA LL e la Corte d'appello di L'aquila, con la sentenza n. 63/2016, ha ritenuto - in relazione all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna - che la voltura catastale degli immobili caduti in successione costituisse atto di accettazione tacita dell'eredità, così che, essendo evidente che la voltura era stata fatta nell'interesse non solo dell'appellante, ma anche della madre e della sorella, non rilevava in concreto chi vi avesse proceduto. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata da IA LL. Questa Corte, con l’ordinanza n. 8980/2017, ha accolto il primo motivo di ricorso, sulla base del principio secondo cui l’accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre quando solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva 3 ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius. La Corte di cassazione ha quindi cassato la pronuncia impugnata e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello affinché provvedesse a un nuovo esame della vicenda attenendosi al principio di diritto sopra ricordato;
“in sede di riesame del merito – ha sottolineato la Corte di cassazione – si potrà anche ove necessario valutare l'esistenza di altre ipotesi di accettazione tacita o ex lege della successione, trattandosi di questioni che il giudice di merito ha implicitamente ritenuto assorbite avendo attribuito rilevanza dirimente alla tesi dell'accettazione tacita derivante dalla voltura catastale”. 4. La Corte d’appello di L’Aquila, quale giudice di rinvio, ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto di IC LL di accettare l’eredità di PI LL e per l’effetto ha dichiarato IA LL unico erede degli immobili ereditari di PI LL;
ha quindi rigettato la domanda di divisione fatta valere da IC LL relativamente a tali beni. 5. Avverso la sentenza del giudice di rinvio, n. 1145/2018, ricorrono per cassazione gli eredi di IC LL, NO D’NC, MA D’NC, LE HE, EN HE e FA OM. Resiste con controricorso IA LL. Memoria è stata depositata dal controricorrente in prossimità della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 101, 112, 115, 183 e 153 c.p.c., 74 e 87 disp. att. c.p.c., omessa pronuncia, error in procedendo, nullità della sentenza”: il giudice di rinvio ha ritenuto non rituale la produzione del documento relativo alla domanda di voltura catastale dei beni ereditari, non risultando il medesimo incluso nell’indice delle produzioni allegate alla comparsa di 4 costituzione in primo grado di IA LL, ma risultando il medesimo aggiunto con il n. 99 all’elenco delle produzioni di seguito alla comparsa conclusionale e alle repliche e mancando cenno alcuno alla produzione di tale atto nella sentenza di primo grado e negli scritti difensivi di parte attrice;
a tale affermazione non è però seguita, come era invece necessario, l’espunzione del documento dagli atti di causa e il rilievo della mancanza della prova del fatto costitutivo della domanda di IA LL, ossia la presentazione della domanda di voltura catastale, con la conseguenza che IA LL non ha provato di avere accettato tacitamente l’eredità per effetto della presentazione della domanda di voltura;
la Corte d’appello non poteva quindi dichiarare che IA LL è l’unico erede degli immobili ereditari del padre. Il motivo è infondato. I ricorrenti non considerano che il processo è stato instaurato da IC LL che, in qualità di erede, ha chiesto, nei confronti del fratello IA LL, lo scioglimento della comunione dei beni ereditari del padre PI LL e della madre EL RO. Costituendosi, il fratello ha contestato la qualità di coerede della sorella, essendosi prescritto il diritto di quest’ultima di accettare l’eredità del padre. Non è mai stato oggetto di contestazione nel processo il possesso della qualità di erede di IA LL. La sentenza impugnata è stata pronunciata in sede di giudizio di rinvio nel quale, atteso il suo carattere chiuso ex art. 394 c.p.c., il giudice è vincolato alle statuizioni della pronuncia della Corte di cassazione ed è preclusa alle parti non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (cfr. Cass. n. 29879/2023 e Cass. n. 26545/2024). Pertanto, la questione della accettazione dell’eredità da parte di IA LL non era e non poteva costituire oggetto di esame da parte della Corte d’appello, la quale ha correttamente limitato la propria indagine – secondo quanto 5 statuito dalla Corte di cassazione – alla prescrizione o meno del diritto di accettazione dell’eredità da parte di IC LL. 2) Il secondo motivo contesta, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132, comma 2, c.p.c., motivazione apparente, nullità della sentenza”: il giudice di rinvio ha verificato l’esistenza di altre ipotesi di accettazione legale dell’eredità da parte di IC LL e ha ritenuto non valorizzabile il fatto che IA LL, dopo la morte del padre, avesse continuato, con il consenso della madre e della sorella, a godere dell’appartamento concessogli in comodato dal padre, in quanto tale allegazione, contenuta nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non aveva trovato riscontro probatorio;
tale allegazione sarebbe infatti stata espressamente contestata da IA LL nella memoria conclusionale di replica precedente la sentenza non definitiva del 2008; tale motivazione è apparente in quanto il giudice di rinvio ha attribuito alla predetta replica un contenuto di espressa contestazione che non si rinviene affatto nel testo della replica stessa e, inoltre, la contestazione è tardiva;
IA LL aveva invece esplicitamente ammesso il fatto di avere ricevuto in comodato gratuito il bene ereditario prima dal padre e poi dalla madre e dalla sorella;
non si tratta di semplice ammissione del difensore, come tale non avente valore confessorio, ma di dichiarazione espressa di non contestazione del fatto, cosicché in base al principio di cui all’art. 115 c.p.c. il giudice doveva porre a fondamento della decisione il fatto suddetto;
la concessione di un bene ereditario in comodato senza limiti di tempo implica l’esercizio di un potere di disposizione del bene che la chiamata non avrebbe avuto diritto di compiere se non nella qualità di erede. Il motivo è fondato con le seguenti precisazioni. La Corte d’appello, dopo avere escluso che possa attribuirsi efficacia di accettazione tacita dell’eredità alla mera voltura catastale, non avendo IC LL dimostrato di avere presentato la relativa domanda ovvero che la 6 domanda fosse stata presentata dal fratello, spendendo anche il suo nome o comunque in forza di una delega o di una successiva ratifica, ha verificato – come aveva indicato questa Corte – la sussistenza di altre ipotesi di accettazione tacita o ex lege. Al riguardo il giudice di rinvio (cfr. le pagg.
9-11 della sentenza impugnata) ha ritenuto non provata ed espressamente contestata dal convenuto la circostanza del godimento da parte di IA LL degli immobili in forza di concessione in comodato gratuito da parte della sorella. Ad avviso del giudice d’appello tale circostanza non sarebbe stata tempestivamente dedotta in primo grado da IC LL, che si era limitata a sostenere che gli immobili “sono sempre stati nella detenzione di LL IA che ne ha fatto uso nella qualità di coerede” e solo nella terza memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. ha dedotto che il fratello aveva continuato a godere degli immobili, in precedenza concessigli in comodato dal padre, con il consenso della madre e della sorella. La circostanza tardivamente allegata sarebbe stata contestata dal convenuto nella memoria di replica, mentre alle “note critiche” svolte in udienza andrebbe riconosciuto il valore di mera allegazione difensiva, volta a contrastare la pretesa dell’attrice di attribuzione dei frutti dei beni posseduti dal fratello. Tali affermazioni del giudice d’appello non sono corrette. Anzitutto, la circostanza del consenso di IC LL è stata tempestivamente dedotta dall’attrice, che ha allegato il fatto della detenzione dei beni nella qualità di coerede da parte del fratello sin dall’atto introduttivo del processo e ha poi, nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., qualificato giuridicamente tale detenzione. Quanto alla contestazione da parte del fratello, la suddetta contestazione (riportata alle pagg. 14 e 15 del ricorso) è sicuramente tardiva, essendo stata fatta valere nella memoria di replica, e comunque generica;
va, invece, considerato quanto dichiarato in udienza (“l’uso di detti immobili al convenuto, così come riconosciuto dalla stessa attrice nel giudizio di primo grado, […] gli [immobili] furono 7 concessi in comodato gratuito dal padre LL PI, dalla madre RO EL e dalla sorella oggi parte attrice”). Da tale dichiarazione emerge la non contestazione del fatto allegato da IC LL, cosicché, in base al principio di cui al comma 1 dell’art. 115 c.p.c., la circostanza della concessione del bene ereditario al fratello andava ritenuta provata. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 7 ottobre 2025. L’Estensore Il Presidente HI SS HE LI MA
-ricorrenti- contro IA LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Della Cagna;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1145/2018, depositata il 13/06/2018. Civile Sent. Sez. 2 Num. 2256 Anno 2026 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 03/02/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/10/2025 dal Consigliere HI SS HE. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. Sentiti i difensori dei ricorrenti e del controricorrente che hanno chiesto, rispettivamente, di accogliere e di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. IC LL convenne in giudizio il fratello IA LL, chiedendo - per quanto interessa il presente giudizio - lo scioglimento della comunione ereditaria scaturente dal decesso dei genitori PI LL, avvenuto il 23 dicembre 1992, e EL RO, avvenuto il 16 gennaio 2006. Il Tribunale di Pescara con sentenza non definitiva rigettò l'eccezione sollevata dal convenuto di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità paterna ad opera della convenuta e della defunta madre;
con successiva sentenza definitiva il Tribunale di Pescara ordinò lo scioglimento della comunione ereditaria in base al progetto di divisione elaborato dal consulente tecnico d'ufficio. 2. Entrambe le sentenze sono state impugnate da IA LL e la Corte d'appello di L'aquila, con la sentenza n. 63/2016, ha ritenuto - in relazione all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna - che la voltura catastale degli immobili caduti in successione costituisse atto di accettazione tacita dell'eredità, così che, essendo evidente che la voltura era stata fatta nell'interesse non solo dell'appellante, ma anche della madre e della sorella, non rilevava in concreto chi vi avesse proceduto. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata da IA LL. Questa Corte, con l’ordinanza n. 8980/2017, ha accolto il primo motivo di ricorso, sulla base del principio secondo cui l’accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre quando solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva 3 ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius. La Corte di cassazione ha quindi cassato la pronuncia impugnata e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello affinché provvedesse a un nuovo esame della vicenda attenendosi al principio di diritto sopra ricordato;
“in sede di riesame del merito – ha sottolineato la Corte di cassazione – si potrà anche ove necessario valutare l'esistenza di altre ipotesi di accettazione tacita o ex lege della successione, trattandosi di questioni che il giudice di merito ha implicitamente ritenuto assorbite avendo attribuito rilevanza dirimente alla tesi dell'accettazione tacita derivante dalla voltura catastale”. 4. La Corte d’appello di L’Aquila, quale giudice di rinvio, ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto di IC LL di accettare l’eredità di PI LL e per l’effetto ha dichiarato IA LL unico erede degli immobili ereditari di PI LL;
ha quindi rigettato la domanda di divisione fatta valere da IC LL relativamente a tali beni. 5. Avverso la sentenza del giudice di rinvio, n. 1145/2018, ricorrono per cassazione gli eredi di IC LL, NO D’NC, MA D’NC, LE HE, EN HE e FA OM. Resiste con controricorso IA LL. Memoria è stata depositata dal controricorrente in prossimità della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 101, 112, 115, 183 e 153 c.p.c., 74 e 87 disp. att. c.p.c., omessa pronuncia, error in procedendo, nullità della sentenza”: il giudice di rinvio ha ritenuto non rituale la produzione del documento relativo alla domanda di voltura catastale dei beni ereditari, non risultando il medesimo incluso nell’indice delle produzioni allegate alla comparsa di 4 costituzione in primo grado di IA LL, ma risultando il medesimo aggiunto con il n. 99 all’elenco delle produzioni di seguito alla comparsa conclusionale e alle repliche e mancando cenno alcuno alla produzione di tale atto nella sentenza di primo grado e negli scritti difensivi di parte attrice;
a tale affermazione non è però seguita, come era invece necessario, l’espunzione del documento dagli atti di causa e il rilievo della mancanza della prova del fatto costitutivo della domanda di IA LL, ossia la presentazione della domanda di voltura catastale, con la conseguenza che IA LL non ha provato di avere accettato tacitamente l’eredità per effetto della presentazione della domanda di voltura;
la Corte d’appello non poteva quindi dichiarare che IA LL è l’unico erede degli immobili ereditari del padre. Il motivo è infondato. I ricorrenti non considerano che il processo è stato instaurato da IC LL che, in qualità di erede, ha chiesto, nei confronti del fratello IA LL, lo scioglimento della comunione dei beni ereditari del padre PI LL e della madre EL RO. Costituendosi, il fratello ha contestato la qualità di coerede della sorella, essendosi prescritto il diritto di quest’ultima di accettare l’eredità del padre. Non è mai stato oggetto di contestazione nel processo il possesso della qualità di erede di IA LL. La sentenza impugnata è stata pronunciata in sede di giudizio di rinvio nel quale, atteso il suo carattere chiuso ex art. 394 c.p.c., il giudice è vincolato alle statuizioni della pronuncia della Corte di cassazione ed è preclusa alle parti non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (cfr. Cass. n. 29879/2023 e Cass. n. 26545/2024). Pertanto, la questione della accettazione dell’eredità da parte di IA LL non era e non poteva costituire oggetto di esame da parte della Corte d’appello, la quale ha correttamente limitato la propria indagine – secondo quanto 5 statuito dalla Corte di cassazione – alla prescrizione o meno del diritto di accettazione dell’eredità da parte di IC LL. 2) Il secondo motivo contesta, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132, comma 2, c.p.c., motivazione apparente, nullità della sentenza”: il giudice di rinvio ha verificato l’esistenza di altre ipotesi di accettazione legale dell’eredità da parte di IC LL e ha ritenuto non valorizzabile il fatto che IA LL, dopo la morte del padre, avesse continuato, con il consenso della madre e della sorella, a godere dell’appartamento concessogli in comodato dal padre, in quanto tale allegazione, contenuta nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non aveva trovato riscontro probatorio;
tale allegazione sarebbe infatti stata espressamente contestata da IA LL nella memoria conclusionale di replica precedente la sentenza non definitiva del 2008; tale motivazione è apparente in quanto il giudice di rinvio ha attribuito alla predetta replica un contenuto di espressa contestazione che non si rinviene affatto nel testo della replica stessa e, inoltre, la contestazione è tardiva;
IA LL aveva invece esplicitamente ammesso il fatto di avere ricevuto in comodato gratuito il bene ereditario prima dal padre e poi dalla madre e dalla sorella;
non si tratta di semplice ammissione del difensore, come tale non avente valore confessorio, ma di dichiarazione espressa di non contestazione del fatto, cosicché in base al principio di cui all’art. 115 c.p.c. il giudice doveva porre a fondamento della decisione il fatto suddetto;
la concessione di un bene ereditario in comodato senza limiti di tempo implica l’esercizio di un potere di disposizione del bene che la chiamata non avrebbe avuto diritto di compiere se non nella qualità di erede. Il motivo è fondato con le seguenti precisazioni. La Corte d’appello, dopo avere escluso che possa attribuirsi efficacia di accettazione tacita dell’eredità alla mera voltura catastale, non avendo IC LL dimostrato di avere presentato la relativa domanda ovvero che la 6 domanda fosse stata presentata dal fratello, spendendo anche il suo nome o comunque in forza di una delega o di una successiva ratifica, ha verificato – come aveva indicato questa Corte – la sussistenza di altre ipotesi di accettazione tacita o ex lege. Al riguardo il giudice di rinvio (cfr. le pagg.
9-11 della sentenza impugnata) ha ritenuto non provata ed espressamente contestata dal convenuto la circostanza del godimento da parte di IA LL degli immobili in forza di concessione in comodato gratuito da parte della sorella. Ad avviso del giudice d’appello tale circostanza non sarebbe stata tempestivamente dedotta in primo grado da IC LL, che si era limitata a sostenere che gli immobili “sono sempre stati nella detenzione di LL IA che ne ha fatto uso nella qualità di coerede” e solo nella terza memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. ha dedotto che il fratello aveva continuato a godere degli immobili, in precedenza concessigli in comodato dal padre, con il consenso della madre e della sorella. La circostanza tardivamente allegata sarebbe stata contestata dal convenuto nella memoria di replica, mentre alle “note critiche” svolte in udienza andrebbe riconosciuto il valore di mera allegazione difensiva, volta a contrastare la pretesa dell’attrice di attribuzione dei frutti dei beni posseduti dal fratello. Tali affermazioni del giudice d’appello non sono corrette. Anzitutto, la circostanza del consenso di IC LL è stata tempestivamente dedotta dall’attrice, che ha allegato il fatto della detenzione dei beni nella qualità di coerede da parte del fratello sin dall’atto introduttivo del processo e ha poi, nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., qualificato giuridicamente tale detenzione. Quanto alla contestazione da parte del fratello, la suddetta contestazione (riportata alle pagg. 14 e 15 del ricorso) è sicuramente tardiva, essendo stata fatta valere nella memoria di replica, e comunque generica;
va, invece, considerato quanto dichiarato in udienza (“l’uso di detti immobili al convenuto, così come riconosciuto dalla stessa attrice nel giudizio di primo grado, […] gli [immobili] furono 7 concessi in comodato gratuito dal padre LL PI, dalla madre RO EL e dalla sorella oggi parte attrice”). Da tale dichiarazione emerge la non contestazione del fatto allegato da IC LL, cosicché, in base al principio di cui al comma 1 dell’art. 115 c.p.c., la circostanza della concessione del bene ereditario al fratello andava ritenuta provata. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 7 ottobre 2025. L’Estensore Il Presidente HI SS HE LI MA