Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 376
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento d'ufficio dell'atto impositivo

    La Corte rileva che l'annullamento operato dall'Agenzia delle Entrate di Pistoia è stato solo parziale e che la posizione fiscale della contribuente non era integralmente risolta al momento della costituzione in giudizio. La Corte ritiene inoltre che la richiesta di cessazione della materia del contendere da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia stata tempestiva.

  • Rigettato
    Condanna alle spese processuali

    La Corte ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite, dato che l'annullamento è stato parziale, il giudizio presupposto era ancora pendente e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era legittima. La Corte inoltre cita la giurisprudenza di Cassazione che esclude la necessità di una condanna alle spese in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento d'ufficio, se non sussiste una manifesta illegittimità dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 376
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 376
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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