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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI SE, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5277/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3724/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- COM PREV IPOTEC n. 09776202200000992000 SPESE GIUDIZIO 2014
1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati, chiedendo la condanna alle spese.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 La Sig.ra ricorreva avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200000992000, relativa ad un avviso di accertamento per ritenute sostitutive dell'Irpef e relative sanzioni ed accessori riferiti all'anno d'imposta 2014, notificatale in data 6 luglio 2022.
Con sentenza n. 3724/2024 la CGT Roma dichiarava l'estinzione del giudizio e compensava le spese di lite, rilevando che:
l'Ente impositore, effettuati gli opportuni controlli, con provvedimento telematico del 24/10/2022, quindi prima del deposito del ricorso, ha provveduto al discarico totale del ruolo 2020/813805 sotteso all'accertamento per cui è causa;
deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
le spese di lite possono essere integralmente compensate considerato che l'Ente impositore si è attivato tempestivamente per verificare la posizione della ricorrente: peraltro, non è stata accertata la fondatezza, nel presente giudizio, delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente con il ricorso.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce che: Ricorrente_1 Società_1 nell'anno 2014 la signora era socia della società S.r.l. P.IVA_1(codice fiscale ) con una partecipazione agli utili pari al 5%;
la suddetta società risultava aver ricevuto l'avviso di accertamento n. T8R030101342/2019, mediante il quale era stato accertato un maggior reddito societario di euro 2.422.548,00;
l'odierna appellante impugnò tale atto avanti l'allora competente Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, che, con sentenza n. 16/1/2022, respinse nel merito il ricorso stesso;
conseguentemente, l'odierna ricorrente provvide ad impugnare tale pronuncia avanti l'allora vigente Commissione Tributaria Regionale della Toscana, ma la causa non ebbe modo di essere discussa perché alla fine è stata oggetto di conciliazione giudiziale agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 206 a 212, della legge n. 197/2022, e quindi il processo fu estinto per cessata materia del contendere;
nel frattempo, pendente il termine per appellare la suddetta sentenza, l'Agente per la riscossione per la provincia di Roma aveva emesso l'atto citato in epigrafe;
2 l'odierna appellante provvide a presentare tempestivo ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma;
la conciliazione giudiziale della causa principale è stata firmata il 28 settembre 2023, ma già un anno prima, in data 24 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pistoia, aveva provveduto ad annullare dallo stesso l'anagrafica dell'odierna appellante (con l'effetto quindi di uno sgravio nei suoi confronti);
malgrado questo, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma, che aveva tempo fino al 2 gennaio 2023 per accogliere le doglianze del ricorso in sede di mediazione obbligatoria, non si è curata neppure di anticipare le proprie controdeduzioni a questa difesa, e tanto meno di accoglierne le richieste: ha atteso lo spirare dei termini, costringendo l'allora ricorrente a costituirsi in giudizio, sostenendo ulteriori spese in aggiunta a quelle già sostenute per la redazione del ricorso, e poi si è costituita anch'essa in giudizio il successivo 20 marzo 2023 chiedendo che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere;
all'approssimarsi della data fissata per l'udienza, la ricorrente provvide a depositare documenti e apposita memoria chiedendo espressamente che, nel pronunciare la cessazione di materia del contendere, la Corte adita condannasse alle spese la controparte;
con apposita nota depositata in data 9 febbraio 2024, sono state esplicitate tali spese ed onorari sostenuti per la causa di primo grado (cfr. documento n. 4 del fascicolo di parte), quantificando tale somma in euro 2.790,00;
la mancata discussione nel merito è dipesa unicamente dalla soccombenza virtuale del convenuto, che ha ritirato il proprio atto illegittimo, purtroppo quando però la parte attrice – oggetto di una richiesta esosa ed indebita – era già stata costretta ad adire le costose vie legali per potersi difendere;
nel caso di specie è del tutto incongruente con qualunque principio di giustizia formale e sostanziale che la parte ingiustamente costretta a difendersi da una richiesta indebita e oltremodo afflittiva per importo e modalità specifiche, non debba vedersi riconoscere almeno le spese;
è evidente che controparte aveva piena cognizione dell'illegittimità dell'atto impugnato da parte dell'odierna appellante, tanto da assumere la veste di soccombente virtuale, qualifica che deve estendersi all'Agente per la Riscossione convenuto nel presente processo per effetto del noto fenomeno della “sostituzione processuale” che collega l'Agente al titolare del diritto al tributo, sulla base di consolidata giurisprudenza di Cassazione (sentt. 16412/2007 delle SS. UU., da cui poi sono derivate 10528/2017, 8295/2018, 16685/2019 e molte altre); in più, l'Agente per la Riscossione è in questo caso anche responsabile in proprio per aver lasciato decorrere il termine per accogliere in sede di mediazione le doglianze della ricorrente.
Non si è costituita in giudizio la parte appellata.
3 Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
Nel ricorso introduttivo, notificato alla Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 4 ottobre 2022, la contribuente aveva rilevato che “La Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, con sentenza n. 16/1/2022, pur reputando ammissibile il ricorso (ravvisando quindi un interesse attuale alla difesa della contribuente, negato dall'Agenzia delle Entrate), lo respinse nel merito. Conseguentemente, l'odierna ricorrente ha provveduto ad impugnare tale ultima pronuncia avanti l'allora vigente Commissione Tributaria Regionale della Toscana (oggi Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana) con apposito ricorso in appello iscritto al RGA 934/2022, attualmente in attesa di assegnazione alla sezione che sarà incaricata di fissare l'udienza e di trattarlo”.
La contribuente eccepiva quindi:
nullita' della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione degli artt. 77, 50 e 25 del dpr 602/1973;
nullita' della richiesta di pagamento implicita nella iscrizione ipotecaria in relazione alle somme aventi la natura di sanzione.
Nessun dato in quel momento poteva indicare una prospettiva di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, attesa la pendenza del procedimento principale presso la CGT II grado di Firenze.
Agli atti si rinviene un provvedimento della Agenzia delle Entrate, DP Pistoia, del 20.10.2022, relativo a Ricorrente_1 (peraltro non sottoscritto, né in forma autografa né digitale), nel quale si legge: “Si esclude l'anagrafica della coobbligata con il ruolo della società fallita per procedere alla formazione di un ruolo autonomo per la socia adeguato all'autotutela … e al grado del processo” e si dispone “l'annullamento anagrafica del codice fiscale sopraindicato”. Tale provvedimento è stato depositato dalla contribuente solo con nota del 8.2.2024 (nella quale si precisa che: “in data 4 ottobre 2022” la contribuente “ha notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione un ricorso, con annessa istanza di mediazione obbligatoria ex-art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200000992000 relativo a Ritenute sostitutive dell'Irpef per l'anno 2014 e correlative sanzioni;
- che in data 1° febbraio 2023, a seguito del mancato buon esito
della mediazione (neppure attivata) ha provveduto a costituirsi in giudizio”).
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nelle controdeduzioni in primo grado del 20.3.2023 (con le quali si chiede la cessazione della materia del contendere), ha prodotto la nota della Agenzia delle Entrate di Pistoia, in data 12.1.2023, nella quale si espone che “in riferimento al ricorso-reclamo in oggetto, non notificato a questo Ufficio, si segnala che con riferimento all'avviso di accertamento T8R070101387/2019, costituente il debito da cui è derivato l'avvio della procedura di iscrizione ipotecaria,
4 Ricorrente_1questo Ufficio ha adottato in data 20.10.2022 e relativamente alla sig.ra provvedimento di annullamento anagrafica. / Contestualmente l'Ufficio ha provveduto a nuova iscrizione, tenuto conto di una parziale autotutela e dello stato del procedimento giudiziario, ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 546/92 (appello avverso avviso di accertamento T8R070101387/2019 pendente presso la CGTII Toscana al RGA 934/2022). Si allega il dettaglio della partita di ruolo a seguito dell'intervenuta autotutela”. Nel dettaglio della partita di ruolo, parimenti inviato ad AdER il 12.1.2023 e Ricorrente_1depositato in CGT il 20.3.2023, si afferma che, nei confronti della sig.ra , Società_1“socia srl e coobbligata per le ritenute non operate, e' stato rideterminato in autotutela il valore delle ritenute nella minor misura di euro 29.828,00. Detta somma va a ruolo nella misura di due terzi adeguata allo stato del procedimento giudiziario. Art. 68 dlgs 546/1992. La sanzione dovuta dalla coobbligata riguarda la sola mancata esecuzione di ritenute alla fonte. Sanzione rideterminata in autotutela in euro 5.965,00. A ruolo i due terzi”. Alla luce della documentazione sopra illustrata, nonché dell'esame delle argomentazioni espresse dalla contribuente e, nel giudizio di primo grado, dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Corte rileva che: il ricorso introduttivo nel presente procedimento è stato proposto in data 4.10.2022: tenuto conto dei termini di cui all'art. 17 bis e 22 del d.lgs. 546/1992 (90 giorni e trenta giorni) la costituzione in giudizio del ricorrente doveva essere effettuata entro il 1 febbraio 2023 ed il ricorso presso la CGT di Roma è stato infatti depositato dalla contribuente in tale data;
la Agenzia delle Entrate – Riscossione, ricevuta la notifica del ricorso, ha tempestivamente contattato la Agenzia delle Entrate di Pistoia, che ha parimenti in modo tempestivo adottato un provvedimento di (parziale) annullamento in autotutela, comunicato ad AdER in data 12.1.2023; l'affermazione della contribuente - secondo cui il provvedimento in data 20 ottobre 2022, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pistoia, aveva provveduto ad annullare l'anagrafica dell'odierna appellante, ha avuto l'effetto quindi di uno sgravio nei suoi confronti – deve quindi essere intesa nel senso che vi fu uno Ricorrente_1sgravio solo parziale di quanto dovuto dalla sig.ra ; la definitiva conclusione della vicenda giudiziaria presupposta è avvenuta, secondo quanto affermato dalla appellante, solo con sentenza di definizione agevolata presso la CGT II grado della Toscana, in un momento successivo alla costituzione in giudizio della attuale appellante;
nessun rilievo, per la decisione del presente giudizio di appello, ha il provvedimento datato 20.10.2022 (privo di sottoscrizione), prodotto peraltro solo in data 8.2.2024;
5 se in astratto può quindi ritenersi che AdER avrebbe potuto, nei pochi giorni fra il 12 gennaio ed il 1 febbraio 2023, procedere all'annullamento in autotutela della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata alla contribuente, va però considerato che, sulla base dei documenti sopra richiamati nel contenuto essenziale, la posizione sul Ricorrente_1piano fiscale della sig.ra (poi risoltasi definitivamente, a quanto risulta, insieme a quella concernente la società, con l'adesione alla definizione agevolata) non era in quel momento integralmente risolta, avendo provveduto l'Ufficio solo ad un discarico parziale di quanto dovuto: questa era comunque la situazione che l'Agenzia delle Entrate di Pistoia aveva comunicato ad AdER;
il tempo impiegato da AdER per depositare le proprie controdeduzioni (dal 12 gennaio al 20 marzo 2023) appare del tutto congruo, considerata nel merito la posizione della contribuente, ed anzi può ritenersi che la richiesta di cessazione della materia del contendere proposta dalla Agenzia della riscossione, in conseguenza della valutazione circa la incidenza di atti del tutto estranei alla propria sfera di competenza, sia stata del tutto tempestiva;
non può pertanto ritenersi sussistente nessuna negligenza della parte appellata, tale da determinare la condanna al pagamento delle spese di giudizio. La Corte di cassazione ha al riguardo evidenziato che: "Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (cfr. Cass. sent. n. 7273/2016);
“la declaratoria di incostituzionalità della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, quindi, ha reso applicabile, quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio estinto "per cessazione della materia del contendere", la generale previsione dell'art. 15 del medesimo D.Lgs., compresa la possibilità (per effetto del rinvio in esso contenuto) di compensazione delle stesse nel concorso delle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2. Quest'ultimo rilievo, come intuitivo, esclude, di per sè solo, l'esistenza di un diritto della parte (e, quindi, di un dovere del giudice di disporre in conformità) di ottenere sempre e necessariamente la rifusione delle spese processuali dalla controparte. La quale ha posto in essere l'attività che ha imposto di dichiarare 1 ' "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", ben potendo il giudice anche compensarle integralmente pure in tale evenienza processuale” (Cass., n. 19947/2010).
6 Ritiene pertanto la Corte che la decisione del giudice di primo grado, di compensare le spese di giudizio, sia stata, sia pure nella sua estrema sintesi, corretta, tenuto conto delle circostanze sopra indicate e in particolare che: lo sgravio di cui era data comunicazione alla Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 12.1.2023 non era totale ma solo parziale;
era in quel momento ancora pendente il giudizio avverso l'avviso di accertamento presupposto, giudizio che, dopo un primo grado favorevole all'Ufficio, era in sede di appello e si sarebbe concluso molto tempo dopo con definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 206 a 212, della legge n. 197/2022 (secondo quanto indicato dalla appellante, che non ha peraltro prodotto le relative sentenze); la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, impugnata in questa sede, era stata del tutto legittima (tanto più che l'atto impositivo presupposto era stato confermato in primo grado dalla CTP di Pistoia) e la Agenzia delle Entrate – Riscossione ha provveduto diligentemente e tempestivamente ad ogni adempimento che le spettava;
una eventuale fulminea determinazione di annullamento della suddetta comunicazione, entro il 1.2.2023, non avrebbe comunque impedito alla contribuente le spese per la predisposizione e la proposizione del ricorso, notificato il 4 ottobre, ma comunque solo quelle per la costituzione in giudizio presso la CGT di Roma. Nulla per le spese del presente giudizio di appello, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello. Nulla per le spese. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
7
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI SE, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5277/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3724/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- COM PREV IPOTEC n. 09776202200000992000 SPESE GIUDIZIO 2014
1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati, chiedendo la condanna alle spese.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 La Sig.ra ricorreva avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200000992000, relativa ad un avviso di accertamento per ritenute sostitutive dell'Irpef e relative sanzioni ed accessori riferiti all'anno d'imposta 2014, notificatale in data 6 luglio 2022.
Con sentenza n. 3724/2024 la CGT Roma dichiarava l'estinzione del giudizio e compensava le spese di lite, rilevando che:
l'Ente impositore, effettuati gli opportuni controlli, con provvedimento telematico del 24/10/2022, quindi prima del deposito del ricorso, ha provveduto al discarico totale del ruolo 2020/813805 sotteso all'accertamento per cui è causa;
deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
le spese di lite possono essere integralmente compensate considerato che l'Ente impositore si è attivato tempestivamente per verificare la posizione della ricorrente: peraltro, non è stata accertata la fondatezza, nel presente giudizio, delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente con il ricorso.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce che: Ricorrente_1 Società_1 nell'anno 2014 la signora era socia della società S.r.l. P.IVA_1(codice fiscale ) con una partecipazione agli utili pari al 5%;
la suddetta società risultava aver ricevuto l'avviso di accertamento n. T8R030101342/2019, mediante il quale era stato accertato un maggior reddito societario di euro 2.422.548,00;
l'odierna appellante impugnò tale atto avanti l'allora competente Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, che, con sentenza n. 16/1/2022, respinse nel merito il ricorso stesso;
conseguentemente, l'odierna ricorrente provvide ad impugnare tale pronuncia avanti l'allora vigente Commissione Tributaria Regionale della Toscana, ma la causa non ebbe modo di essere discussa perché alla fine è stata oggetto di conciliazione giudiziale agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 206 a 212, della legge n. 197/2022, e quindi il processo fu estinto per cessata materia del contendere;
nel frattempo, pendente il termine per appellare la suddetta sentenza, l'Agente per la riscossione per la provincia di Roma aveva emesso l'atto citato in epigrafe;
2 l'odierna appellante provvide a presentare tempestivo ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma;
la conciliazione giudiziale della causa principale è stata firmata il 28 settembre 2023, ma già un anno prima, in data 24 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pistoia, aveva provveduto ad annullare dallo stesso l'anagrafica dell'odierna appellante (con l'effetto quindi di uno sgravio nei suoi confronti);
malgrado questo, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma, che aveva tempo fino al 2 gennaio 2023 per accogliere le doglianze del ricorso in sede di mediazione obbligatoria, non si è curata neppure di anticipare le proprie controdeduzioni a questa difesa, e tanto meno di accoglierne le richieste: ha atteso lo spirare dei termini, costringendo l'allora ricorrente a costituirsi in giudizio, sostenendo ulteriori spese in aggiunta a quelle già sostenute per la redazione del ricorso, e poi si è costituita anch'essa in giudizio il successivo 20 marzo 2023 chiedendo che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere;
all'approssimarsi della data fissata per l'udienza, la ricorrente provvide a depositare documenti e apposita memoria chiedendo espressamente che, nel pronunciare la cessazione di materia del contendere, la Corte adita condannasse alle spese la controparte;
con apposita nota depositata in data 9 febbraio 2024, sono state esplicitate tali spese ed onorari sostenuti per la causa di primo grado (cfr. documento n. 4 del fascicolo di parte), quantificando tale somma in euro 2.790,00;
la mancata discussione nel merito è dipesa unicamente dalla soccombenza virtuale del convenuto, che ha ritirato il proprio atto illegittimo, purtroppo quando però la parte attrice – oggetto di una richiesta esosa ed indebita – era già stata costretta ad adire le costose vie legali per potersi difendere;
nel caso di specie è del tutto incongruente con qualunque principio di giustizia formale e sostanziale che la parte ingiustamente costretta a difendersi da una richiesta indebita e oltremodo afflittiva per importo e modalità specifiche, non debba vedersi riconoscere almeno le spese;
è evidente che controparte aveva piena cognizione dell'illegittimità dell'atto impugnato da parte dell'odierna appellante, tanto da assumere la veste di soccombente virtuale, qualifica che deve estendersi all'Agente per la Riscossione convenuto nel presente processo per effetto del noto fenomeno della “sostituzione processuale” che collega l'Agente al titolare del diritto al tributo, sulla base di consolidata giurisprudenza di Cassazione (sentt. 16412/2007 delle SS. UU., da cui poi sono derivate 10528/2017, 8295/2018, 16685/2019 e molte altre); in più, l'Agente per la Riscossione è in questo caso anche responsabile in proprio per aver lasciato decorrere il termine per accogliere in sede di mediazione le doglianze della ricorrente.
Non si è costituita in giudizio la parte appellata.
3 Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
Nel ricorso introduttivo, notificato alla Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 4 ottobre 2022, la contribuente aveva rilevato che “La Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, con sentenza n. 16/1/2022, pur reputando ammissibile il ricorso (ravvisando quindi un interesse attuale alla difesa della contribuente, negato dall'Agenzia delle Entrate), lo respinse nel merito. Conseguentemente, l'odierna ricorrente ha provveduto ad impugnare tale ultima pronuncia avanti l'allora vigente Commissione Tributaria Regionale della Toscana (oggi Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana) con apposito ricorso in appello iscritto al RGA 934/2022, attualmente in attesa di assegnazione alla sezione che sarà incaricata di fissare l'udienza e di trattarlo”.
La contribuente eccepiva quindi:
nullita' della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione degli artt. 77, 50 e 25 del dpr 602/1973;
nullita' della richiesta di pagamento implicita nella iscrizione ipotecaria in relazione alle somme aventi la natura di sanzione.
Nessun dato in quel momento poteva indicare una prospettiva di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, attesa la pendenza del procedimento principale presso la CGT II grado di Firenze.
Agli atti si rinviene un provvedimento della Agenzia delle Entrate, DP Pistoia, del 20.10.2022, relativo a Ricorrente_1 (peraltro non sottoscritto, né in forma autografa né digitale), nel quale si legge: “Si esclude l'anagrafica della coobbligata con il ruolo della società fallita per procedere alla formazione di un ruolo autonomo per la socia adeguato all'autotutela … e al grado del processo” e si dispone “l'annullamento anagrafica del codice fiscale sopraindicato”. Tale provvedimento è stato depositato dalla contribuente solo con nota del 8.2.2024 (nella quale si precisa che: “in data 4 ottobre 2022” la contribuente “ha notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione un ricorso, con annessa istanza di mediazione obbligatoria ex-art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200000992000 relativo a Ritenute sostitutive dell'Irpef per l'anno 2014 e correlative sanzioni;
- che in data 1° febbraio 2023, a seguito del mancato buon esito
della mediazione (neppure attivata) ha provveduto a costituirsi in giudizio”).
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nelle controdeduzioni in primo grado del 20.3.2023 (con le quali si chiede la cessazione della materia del contendere), ha prodotto la nota della Agenzia delle Entrate di Pistoia, in data 12.1.2023, nella quale si espone che “in riferimento al ricorso-reclamo in oggetto, non notificato a questo Ufficio, si segnala che con riferimento all'avviso di accertamento T8R070101387/2019, costituente il debito da cui è derivato l'avvio della procedura di iscrizione ipotecaria,
4 Ricorrente_1questo Ufficio ha adottato in data 20.10.2022 e relativamente alla sig.ra provvedimento di annullamento anagrafica. / Contestualmente l'Ufficio ha provveduto a nuova iscrizione, tenuto conto di una parziale autotutela e dello stato del procedimento giudiziario, ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 546/92 (appello avverso avviso di accertamento T8R070101387/2019 pendente presso la CGTII Toscana al RGA 934/2022). Si allega il dettaglio della partita di ruolo a seguito dell'intervenuta autotutela”. Nel dettaglio della partita di ruolo, parimenti inviato ad AdER il 12.1.2023 e Ricorrente_1depositato in CGT il 20.3.2023, si afferma che, nei confronti della sig.ra , Società_1“socia srl e coobbligata per le ritenute non operate, e' stato rideterminato in autotutela il valore delle ritenute nella minor misura di euro 29.828,00. Detta somma va a ruolo nella misura di due terzi adeguata allo stato del procedimento giudiziario. Art. 68 dlgs 546/1992. La sanzione dovuta dalla coobbligata riguarda la sola mancata esecuzione di ritenute alla fonte. Sanzione rideterminata in autotutela in euro 5.965,00. A ruolo i due terzi”. Alla luce della documentazione sopra illustrata, nonché dell'esame delle argomentazioni espresse dalla contribuente e, nel giudizio di primo grado, dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Corte rileva che: il ricorso introduttivo nel presente procedimento è stato proposto in data 4.10.2022: tenuto conto dei termini di cui all'art. 17 bis e 22 del d.lgs. 546/1992 (90 giorni e trenta giorni) la costituzione in giudizio del ricorrente doveva essere effettuata entro il 1 febbraio 2023 ed il ricorso presso la CGT di Roma è stato infatti depositato dalla contribuente in tale data;
la Agenzia delle Entrate – Riscossione, ricevuta la notifica del ricorso, ha tempestivamente contattato la Agenzia delle Entrate di Pistoia, che ha parimenti in modo tempestivo adottato un provvedimento di (parziale) annullamento in autotutela, comunicato ad AdER in data 12.1.2023; l'affermazione della contribuente - secondo cui il provvedimento in data 20 ottobre 2022, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pistoia, aveva provveduto ad annullare l'anagrafica dell'odierna appellante, ha avuto l'effetto quindi di uno sgravio nei suoi confronti – deve quindi essere intesa nel senso che vi fu uno Ricorrente_1sgravio solo parziale di quanto dovuto dalla sig.ra ; la definitiva conclusione della vicenda giudiziaria presupposta è avvenuta, secondo quanto affermato dalla appellante, solo con sentenza di definizione agevolata presso la CGT II grado della Toscana, in un momento successivo alla costituzione in giudizio della attuale appellante;
nessun rilievo, per la decisione del presente giudizio di appello, ha il provvedimento datato 20.10.2022 (privo di sottoscrizione), prodotto peraltro solo in data 8.2.2024;
5 se in astratto può quindi ritenersi che AdER avrebbe potuto, nei pochi giorni fra il 12 gennaio ed il 1 febbraio 2023, procedere all'annullamento in autotutela della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata alla contribuente, va però considerato che, sulla base dei documenti sopra richiamati nel contenuto essenziale, la posizione sul Ricorrente_1piano fiscale della sig.ra (poi risoltasi definitivamente, a quanto risulta, insieme a quella concernente la società, con l'adesione alla definizione agevolata) non era in quel momento integralmente risolta, avendo provveduto l'Ufficio solo ad un discarico parziale di quanto dovuto: questa era comunque la situazione che l'Agenzia delle Entrate di Pistoia aveva comunicato ad AdER;
il tempo impiegato da AdER per depositare le proprie controdeduzioni (dal 12 gennaio al 20 marzo 2023) appare del tutto congruo, considerata nel merito la posizione della contribuente, ed anzi può ritenersi che la richiesta di cessazione della materia del contendere proposta dalla Agenzia della riscossione, in conseguenza della valutazione circa la incidenza di atti del tutto estranei alla propria sfera di competenza, sia stata del tutto tempestiva;
non può pertanto ritenersi sussistente nessuna negligenza della parte appellata, tale da determinare la condanna al pagamento delle spese di giudizio. La Corte di cassazione ha al riguardo evidenziato che: "Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (cfr. Cass. sent. n. 7273/2016);
“la declaratoria di incostituzionalità della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, quindi, ha reso applicabile, quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio estinto "per cessazione della materia del contendere", la generale previsione dell'art. 15 del medesimo D.Lgs., compresa la possibilità (per effetto del rinvio in esso contenuto) di compensazione delle stesse nel concorso delle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2. Quest'ultimo rilievo, come intuitivo, esclude, di per sè solo, l'esistenza di un diritto della parte (e, quindi, di un dovere del giudice di disporre in conformità) di ottenere sempre e necessariamente la rifusione delle spese processuali dalla controparte. La quale ha posto in essere l'attività che ha imposto di dichiarare 1 ' "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", ben potendo il giudice anche compensarle integralmente pure in tale evenienza processuale” (Cass., n. 19947/2010).
6 Ritiene pertanto la Corte che la decisione del giudice di primo grado, di compensare le spese di giudizio, sia stata, sia pure nella sua estrema sintesi, corretta, tenuto conto delle circostanze sopra indicate e in particolare che: lo sgravio di cui era data comunicazione alla Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 12.1.2023 non era totale ma solo parziale;
era in quel momento ancora pendente il giudizio avverso l'avviso di accertamento presupposto, giudizio che, dopo un primo grado favorevole all'Ufficio, era in sede di appello e si sarebbe concluso molto tempo dopo con definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 206 a 212, della legge n. 197/2022 (secondo quanto indicato dalla appellante, che non ha peraltro prodotto le relative sentenze); la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, impugnata in questa sede, era stata del tutto legittima (tanto più che l'atto impositivo presupposto era stato confermato in primo grado dalla CTP di Pistoia) e la Agenzia delle Entrate – Riscossione ha provveduto diligentemente e tempestivamente ad ogni adempimento che le spettava;
una eventuale fulminea determinazione di annullamento della suddetta comunicazione, entro il 1.2.2023, non avrebbe comunque impedito alla contribuente le spese per la predisposizione e la proposizione del ricorso, notificato il 4 ottobre, ma comunque solo quelle per la costituzione in giudizio presso la CGT di Roma. Nulla per le spese del presente giudizio di appello, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello. Nulla per le spese. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
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