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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al n.21998/2022 R.G. promossa da:
elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla via Matteotti Parte_1
n. 15, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Buono e Giovanni Murano che lo rappresentano e difendono giusta mandato al margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in CP_1
alla Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dall' Avv.to Rosa Maria Siciliano giusta procura alle liti per notaio dott.
[...]
, notaio in Castellammare di Stabia Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: Fondo FT
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1^ dicembre 2022 il dott. Nicola Cacace ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il proprio diritto al pagamento dell'importo di cui al Fondo FT di cui all'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n.15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 Capitolo B con conseguente ordine all' di effettuare il pagamento in suo favore dell'importo di €. CP_2
4.400,76, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa misura accertata, spese vinte da distrarsi. Ha esposto:
1 - di essere medico di base convenzionato dal Controparte_3
24/11/2021;
- di aver aderito, quale MMG (medico di Medicina Generale), dal Novembre 2021, alla FT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) Ercolano 1 del Distretto 55;
- di svolgere la propria attività professionale presso il Distretto n. 55 di Ercolano, con diversi assistiti sui quali viene effettuato il calcolo del massimale retributivo da corrispondersi;
- di non aver mai ricevuto alcun pagamento in ordine al Fondo FT. Illustrata la legge n. 158 del 2012 (Legge Balduzzi) e la nozione di FT quale rete mono-professionale, ha richiamato il Patto della Salute 2014- 2016 deducendo che:
- i medici della Aft garantiscono l'assistenza ai cittadini di riferimento dalle ore 8 alle ore 24 per sette giorni alla settimana;
- essi sono funzionalmente connessi tra loro mediante una “rete clinica” di FT;
- gli oneri tecnici ed economici di tale struttura informatica erano previste a carico della;
Parte_2
- per garantire i livelli assistenziali propri della FT i medici della FT, avrebbero dovuto dotarsi di tecnologia diagnostica garantente interoperabilità con la rete clinica di FT .
Ha indicato la modalità di costituzione dell'FT nella Regione Campania avvenuta con l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale sottoscritto - ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni -in data 29.03.2018 e approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 112/CSR del 21.06.2018. Richiamato l'art. 1 dell' e l'art 5 del su citato , il Piano di Programmazione della Rete per l'assistenza territoriale della Regione Campania 2016-2018 nonché il Decreto n. 83 del 31/10/2019 ha sostenuto che:
- con Decreto n.15 del 17.01.2020 era stata deliberata l'applicazione dell'accordo integrativo Regionale in attuazione dell' reso esecutivo in data 21 giugno 2018, ove venivano disciplinati gli aspetti costitutivi e pratici delle FT. Ha invocato l'art.1 – Capitolo B del citato Accordo Integrativo, che rimanda a sua volta all'art.59 lettera B comma 1, 2 e 3 dell' , il Capitolo C al punto 3 dell' assumendo la ricorrenza dei presupposti per il CP_5 riconoscimento del nita' di costituzione e messa in rete dello studio. Ha poi quantificato le somme dovute dal 01 gennaio 2022 a settembre 2022 rassegnando le soprascritte conclusioni.
2 Nel costituirsi tempestivamente, l' ha eccepito l'infondatezza della CP_1 domanda nell'an e nel quantum deducendo che l'istante avrebbe comunque ricevuto il pagamento dell'indennità con le competenze del marzo 2023 e concludendo per il rigetto del ricorso col favore delle spese.
All'udienza di discussione, acquisita prova documentale, è stata onerata la parte più diligente del deposito del cedolino paga di marzo 2023. All'esito, acquisite le buste paga dal marzo al novembre 2023, dopo il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
La domanda è fondata per quanto di ragione, ossia nell'an ma non nel quantum e merita accoglimento nei limiti segnati dalla motivazione che segue. E' pacifico tra le parti che il ricorrente svolga compiti di medico di base convenzionato con l' dal 24/11/2021 e che abbia aderito Controparte_3 quale MMG (medico di Medicina Generale), dal Novembre 2021, alla FT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) Ercolano 1 del Distretto 55. Del pari è pacifico che il ricorrente svolga la propria attività presso lo studio di via IV Novembre, I^ Traversa 5 Ercolano e, che necessita della relativa rete informatica di collegamento funzionale per la FT. Vanta , l'istante , l'indennità prevista per la costituzione dello studio, nonché per il mantenimento del collegamento telematico e funzionale dei vari aderenti alla FT per il periodo corrente dal gennaio al settembre 2022. Fonda la pretesa sulla previsione contenuta nel Decreto n.15 del 17.01.2020 con cui assume sia stata deliberata l'applicazione dell'accordo integrativo Regionale in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 21 giugno 2018 – Rep.n.112/CSR, ove venivano disciplinati gli aspetti costitutivi e pratici delle FT.
Agli atti risulta che il Decreto n. 15 DEL 17/01/2020 ha in verità altro oggetto “OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale definitivo per Residenze Sanitarie di Riabilitazione Estensiva di soggetti portatori di Disabilità fisica, Psichica e Sensoriale in regime semiresidenziale di strutture private dell' .” CP_6
Di contro, l'Accordo Stralcio all' in attuazione dell'ACN del 2018 è CP_5 stato deliberato dal Commissa Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017) Decreto n. 16 del 21/01/2020 “OGGETTO: Accordo
3 Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale - rettifica ed integrazione del DCA 149 del 24 dicembre 2014.” Dunque, il testo di riferimento di parte ricorrente è quantomeno errato. Inoltre, sorge contrasto tra le parti in ordine all'entità dell'indennità che discende dalla qualificazione stessa della stessa, qualificazione prodromica rispetto al quantum.
Nelle note depositate il 18.9.2023, la parte ricorrente, per contrastare l'avversa prospettazione, deduce di non aver richiesto l'erogazione della somma a titolo di partecipazione alla FT, ma bensì a titolo di indennità
“di rete”, più oltre definita indennità “telematica”, che sarebbe prevista “per la costituzione dello studio, nonché per il mantenimento del collegamento telematico e funzionale dei vari aderenti alla FT” specificando di non aver chiesto la quota di partecipazione al Fondo FT .
La tesi non convince perché non rispecchia il dato letterale delle norme ed anche perché non viene spiegato in cosa risiederebbe la differenza tra l'indennità di rete o telematica e la quota di partecipazione;
vieppiù tale prospettazione confligge proprio col tenore del ricorso introduttivo dove alla pag. 7 si legge “La previsione era contenuta anche nel Capitolo C al punto 3 Parte_ dell' “La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i già CP_5 appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art.59 comma b aumenta di €0,50 ed è complessivamente di €5,00 assistito annuo /12 Parte_ esimi……I aderenti alla FT ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono un'indennità di €5,00”..
Ancora il ricorrente , torna a indicare anche nelle note conclusionali ( pag 4
) la medesima “quota di partecipazione” rifacendosi alla lett. C. punto 3 dell' CP_5
Sembra , invece, dalla lettura del Decreto 16 del 21.1.2020 che questa distinzione non abbia ragion d'essere. Dalla lettura del Decreto n. 16 del 21.1.2020, pubblicato sul si CP_7 evince che “Lo sviluppo delle forme organizzative della Medicina Generale si ispira ai principi individuati dall' vigente nonché alla Legge 8 novembre 2012 n.189, il Patto per la Salute per i 2014-2016 ed il DD n. 53 del 05.03.2018 della Regione Campania” Con il ridetto decreto è stato approvato ad integrazione e rettifica del DCA 149 del 24 dicembre 2014, l' Accordo stralcio relativo alle nuove forme organizzative della medicina generale allegato al decreto stesso e di cui costituisce parte integrante e sostanziale Andando ad esaminare le norme rilevanti ai fini di causa dell'Accordo stralcio si può ricavare dall'art. 1 (Ex Art. 10) – “Forme organizzative” che :
4 “Con il presente accordo si intendono definitivamente superate le forme organizzative attualmente previste (medicina di gruppo, rete, associazionismo semplice). Le uniche forme organizzative della Medicina Generale riconosciute sono le FT (Aggregazione Funzionale Territoriale). In ogni FT sono assorbiti tutti i singoli e tutte le forme associative già esistenti. Parte_3
Le FT rappresentano la nuova forma organizzativa della Medicina Generale tesa a determinare una maggiore fidelizzazione del paziente al territorio e rappresentare una efficiente alternativa al fine dì ridurre la dispersione assistenziale e al ricorso a cure inappropriate in ambito ospedaliero……. a) I facenti parte delle AA FF TT aderiscono obbligatoriamente alla Parte_3 nuova forma organizzativa. b) I singoli operano nei loro studi o negli studi associati appartenenti alla stessa Parte_3
FT e nella sede di riferimento della FT di cui al comma d) e nella sede di svolgimento delle attività di cura di cui al comma g). ……. h) In tale sede di riferimento oltre che quella dei singoli studi, i svolgono le Parte_3 attività di cui al comma g) con i relativi componenti del modello org vo integrato da collaboratori amministrativi ed infermieri. ……. Tutti gli studi dei MMG appartenenti alle sono connessi CP_8 in rete tra loro utilizzano sistemi gestionali, reti e piattaforme informatiche proprie al fine di confluire i flussi dati di attività del perseguimento delle cure della FT in piattaforme Aziendali e/o Regionali in conformità con le vigenti normative in tema di tutela della privacy.
Più oltre l'Accordo Integrativo individua gli “ Obiettivi della FT” suddividendoli in obiettivi di tipo organizzativo ed obiettivi di attività E indica tra gli obiettivi di tipo organizzativo A1 “• Assicurare la messa in rete dei sistemi gestionali dei singoli al fine di far confluire i dati di attività in Parte_3 piattaforme Aziendali e/o Regionali in conformità con le vigenti normative in tema dì tutela della privacy. “
Viene quindi disciplinato il “Fondo di FT B” che stabilisce : “Con il presente Accordo quanto previsto dall'art.59 lettera B comma 1, 2 e 3 e dall'art. 3 Capo III dell'AIR vigente confluisce in un fondo denominato "fondo di FT". Le modalità di riparto dell'attuale fondo, che dovrà garantire quanto già percepito dai medici dì assistenza primaria alla data di applicazione del seguente AIR, sono declinate nel successivo punto C.
OR , né l'art. 59 lett. B comma 1 2 e 3 del né l'art. 3 Capo III dell'Air avallano la tesi di parte attrice, che rivendica un'indennità dell'importo di € 5.00 laddove l' riconosce dovuta quella di € 2.00. L'art. 59 dell'ACN “Trattamento economico” , che è confluita nel fondo di FT, stabilisce quale TRATTAMENTO ECONOMICO per quanto di interesse,
5 che :.
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del presente Accordo……………….., anche l'erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attività di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in : a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica, l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico;
c) quota per servizi …..
2. Gli accordi regionali, possono definire eventuali quote per attività e compiti per l'esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari. E' chiaro dunque che la c.d. indennità di collaborazione informatica, ricade insieme ad altre indennità , nella quota variabile, la quale a sua volta è confluita nel Fondo FT senza distinzioni, se non quelle che si ricavano dalla lettera delle previsioni.
Ed infatti al punto C dell'AIR, solo parzialmente riportato negli atti processuali di parte ricorrente, ma integralmente riportato dall' in memoria, si legge: Art.2 lettera C MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE AA.FF.TT.
1. Le indennità, già percepite dai di AP, per le forme associative di cui all'art 54 Parte_3 dell'ACN vigente, sono convertite nelle indennità di FT;
2. Tali indennità vengono incrementate in riferimento ai comma a) e b) lettera B dell'art 110.
3. In fase di prima applicazione, vincolati agli obiettivi di tipo organizzativo, le risorse disponibili nel presente AIR derivanti dal fondo di FT vengono così ripartite: La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di
€ 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di
€ 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi
6 La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 0,92 ed e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 1,00 ed e complessivamente di€ 4,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti alla e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b Controparte_9 aumenta di€ 1,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b Controparte_10
e complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2020 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti e complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2021 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi
* I aderenti alla FT ricevono l'indennità di € 6,00 con obbligo dello svolgimento di Parte_3
a una sede di riferimento;
I aderenti alla FT, ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono una Parte_3 indennità di € 5,00;
Sembra evidente che gli asterischi, che costituiscono parte integrante nella lettura, significato e comprensione del testo, concernono somme che non possono riguardare l'odierno ricorrente il quale pacificamente non è mai appartenuto alla Medicina di Gruppo né di Rete.
Quindi, l'operazione di parte attrice, di estrapolare la dicitura “I Parte_3 aderenti alla FT, ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono una indennità di € 5,00 ; omettendo di riportare l'asterisco , offre una lettura infedele del dettato normativo. Viceversa al dott. spetta “La quota per la partecipazione alla FT per Pt_1
l'anno 2020 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti e complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi .
7 La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2021 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi”. A conforto di ciò ci sono anche le buste paga prodotte da parte ricorrente che non le contesta in alcun modo, in cui alla voce “Comp. per medici FT non prec. Ass.” corrisponde l'importo unitario di 0, 16666 pari ad € 2/12. Per quanto fin qui argomentato, non avendo la resistente provveduto al pagamento degli arretrati nel marzo 2023 vanno riconsociute le differenze per il periodo dedotto in ricorso , alla stregua del numero degli assistititi, non contestato, ma sulla base del moltiplicatore 2/12 . Pertanto , per i mesi sottoindicati spettano i seguenti importi :di
62 4,33 Pt_4
112 18,65 Per_2
283 47,14 Pt_5
1023 170,49 Per_3
1488 247,99 Pt_6
1510 251,65 Per_4
1520 253,23 Per_5
1526 254,23 Per_6
1496 249,32 Per_7
Ed in totale 1497,03
L' va perciò condannata al pagamento della somma predetta per la causale fin qui specificata, maggiorata dei soli interessi legali maturati di mese in mese fino all'effettivo soddisfo.
Le spese si compensano per la metà stante la reciproca soccombenza, mentre l'altra metà, liquidata come in dispositivo, cede in capo alla resistente con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la convenuta l pagamento per le causali di cui in motivazione dell'importo di € a titolo di indennità ai sensi dell'art. 18 CCNL per il periodo dal 16.6.2010 al 16.9.2015 salvo i mesi da marzo a dicembre 2011, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
b) compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' al pagamento dell'altra metà che liquida in complessivi € 900.00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione;
8 Si comunichi. Così deciso in Napoli il 1^/02/2025
9
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al n.21998/2022 R.G. promossa da:
elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla via Matteotti Parte_1
n. 15, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Buono e Giovanni Murano che lo rappresentano e difendono giusta mandato al margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in CP_1
alla Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dall' Avv.to Rosa Maria Siciliano giusta procura alle liti per notaio dott.
[...]
, notaio in Castellammare di Stabia Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: Fondo FT
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1^ dicembre 2022 il dott. Nicola Cacace ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il proprio diritto al pagamento dell'importo di cui al Fondo FT di cui all'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n.15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 Capitolo B con conseguente ordine all' di effettuare il pagamento in suo favore dell'importo di €. CP_2
4.400,76, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa misura accertata, spese vinte da distrarsi. Ha esposto:
1 - di essere medico di base convenzionato dal Controparte_3
24/11/2021;
- di aver aderito, quale MMG (medico di Medicina Generale), dal Novembre 2021, alla FT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) Ercolano 1 del Distretto 55;
- di svolgere la propria attività professionale presso il Distretto n. 55 di Ercolano, con diversi assistiti sui quali viene effettuato il calcolo del massimale retributivo da corrispondersi;
- di non aver mai ricevuto alcun pagamento in ordine al Fondo FT. Illustrata la legge n. 158 del 2012 (Legge Balduzzi) e la nozione di FT quale rete mono-professionale, ha richiamato il Patto della Salute 2014- 2016 deducendo che:
- i medici della Aft garantiscono l'assistenza ai cittadini di riferimento dalle ore 8 alle ore 24 per sette giorni alla settimana;
- essi sono funzionalmente connessi tra loro mediante una “rete clinica” di FT;
- gli oneri tecnici ed economici di tale struttura informatica erano previste a carico della;
Parte_2
- per garantire i livelli assistenziali propri della FT i medici della FT, avrebbero dovuto dotarsi di tecnologia diagnostica garantente interoperabilità con la rete clinica di FT .
Ha indicato la modalità di costituzione dell'FT nella Regione Campania avvenuta con l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale sottoscritto - ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni -in data 29.03.2018 e approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 112/CSR del 21.06.2018. Richiamato l'art. 1 dell' e l'art 5 del su citato , il Piano di Programmazione della Rete per l'assistenza territoriale della Regione Campania 2016-2018 nonché il Decreto n. 83 del 31/10/2019 ha sostenuto che:
- con Decreto n.15 del 17.01.2020 era stata deliberata l'applicazione dell'accordo integrativo Regionale in attuazione dell' reso esecutivo in data 21 giugno 2018, ove venivano disciplinati gli aspetti costitutivi e pratici delle FT. Ha invocato l'art.1 – Capitolo B del citato Accordo Integrativo, che rimanda a sua volta all'art.59 lettera B comma 1, 2 e 3 dell' , il Capitolo C al punto 3 dell' assumendo la ricorrenza dei presupposti per il CP_5 riconoscimento del nita' di costituzione e messa in rete dello studio. Ha poi quantificato le somme dovute dal 01 gennaio 2022 a settembre 2022 rassegnando le soprascritte conclusioni.
2 Nel costituirsi tempestivamente, l' ha eccepito l'infondatezza della CP_1 domanda nell'an e nel quantum deducendo che l'istante avrebbe comunque ricevuto il pagamento dell'indennità con le competenze del marzo 2023 e concludendo per il rigetto del ricorso col favore delle spese.
All'udienza di discussione, acquisita prova documentale, è stata onerata la parte più diligente del deposito del cedolino paga di marzo 2023. All'esito, acquisite le buste paga dal marzo al novembre 2023, dopo il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
La domanda è fondata per quanto di ragione, ossia nell'an ma non nel quantum e merita accoglimento nei limiti segnati dalla motivazione che segue. E' pacifico tra le parti che il ricorrente svolga compiti di medico di base convenzionato con l' dal 24/11/2021 e che abbia aderito Controparte_3 quale MMG (medico di Medicina Generale), dal Novembre 2021, alla FT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) Ercolano 1 del Distretto 55. Del pari è pacifico che il ricorrente svolga la propria attività presso lo studio di via IV Novembre, I^ Traversa 5 Ercolano e, che necessita della relativa rete informatica di collegamento funzionale per la FT. Vanta , l'istante , l'indennità prevista per la costituzione dello studio, nonché per il mantenimento del collegamento telematico e funzionale dei vari aderenti alla FT per il periodo corrente dal gennaio al settembre 2022. Fonda la pretesa sulla previsione contenuta nel Decreto n.15 del 17.01.2020 con cui assume sia stata deliberata l'applicazione dell'accordo integrativo Regionale in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 21 giugno 2018 – Rep.n.112/CSR, ove venivano disciplinati gli aspetti costitutivi e pratici delle FT.
Agli atti risulta che il Decreto n. 15 DEL 17/01/2020 ha in verità altro oggetto “OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale definitivo per Residenze Sanitarie di Riabilitazione Estensiva di soggetti portatori di Disabilità fisica, Psichica e Sensoriale in regime semiresidenziale di strutture private dell' .” CP_6
Di contro, l'Accordo Stralcio all' in attuazione dell'ACN del 2018 è CP_5 stato deliberato dal Commissa Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017) Decreto n. 16 del 21/01/2020 “OGGETTO: Accordo
3 Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale - rettifica ed integrazione del DCA 149 del 24 dicembre 2014.” Dunque, il testo di riferimento di parte ricorrente è quantomeno errato. Inoltre, sorge contrasto tra le parti in ordine all'entità dell'indennità che discende dalla qualificazione stessa della stessa, qualificazione prodromica rispetto al quantum.
Nelle note depositate il 18.9.2023, la parte ricorrente, per contrastare l'avversa prospettazione, deduce di non aver richiesto l'erogazione della somma a titolo di partecipazione alla FT, ma bensì a titolo di indennità
“di rete”, più oltre definita indennità “telematica”, che sarebbe prevista “per la costituzione dello studio, nonché per il mantenimento del collegamento telematico e funzionale dei vari aderenti alla FT” specificando di non aver chiesto la quota di partecipazione al Fondo FT .
La tesi non convince perché non rispecchia il dato letterale delle norme ed anche perché non viene spiegato in cosa risiederebbe la differenza tra l'indennità di rete o telematica e la quota di partecipazione;
vieppiù tale prospettazione confligge proprio col tenore del ricorso introduttivo dove alla pag. 7 si legge “La previsione era contenuta anche nel Capitolo C al punto 3 Parte_ dell' “La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i già CP_5 appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art.59 comma b aumenta di €0,50 ed è complessivamente di €5,00 assistito annuo /12 Parte_ esimi……I aderenti alla FT ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono un'indennità di €5,00”..
Ancora il ricorrente , torna a indicare anche nelle note conclusionali ( pag 4
) la medesima “quota di partecipazione” rifacendosi alla lett. C. punto 3 dell' CP_5
Sembra , invece, dalla lettura del Decreto 16 del 21.1.2020 che questa distinzione non abbia ragion d'essere. Dalla lettura del Decreto n. 16 del 21.1.2020, pubblicato sul si CP_7 evince che “Lo sviluppo delle forme organizzative della Medicina Generale si ispira ai principi individuati dall' vigente nonché alla Legge 8 novembre 2012 n.189, il Patto per la Salute per i 2014-2016 ed il DD n. 53 del 05.03.2018 della Regione Campania” Con il ridetto decreto è stato approvato ad integrazione e rettifica del DCA 149 del 24 dicembre 2014, l' Accordo stralcio relativo alle nuove forme organizzative della medicina generale allegato al decreto stesso e di cui costituisce parte integrante e sostanziale Andando ad esaminare le norme rilevanti ai fini di causa dell'Accordo stralcio si può ricavare dall'art. 1 (Ex Art. 10) – “Forme organizzative” che :
4 “Con il presente accordo si intendono definitivamente superate le forme organizzative attualmente previste (medicina di gruppo, rete, associazionismo semplice). Le uniche forme organizzative della Medicina Generale riconosciute sono le FT (Aggregazione Funzionale Territoriale). In ogni FT sono assorbiti tutti i singoli e tutte le forme associative già esistenti. Parte_3
Le FT rappresentano la nuova forma organizzativa della Medicina Generale tesa a determinare una maggiore fidelizzazione del paziente al territorio e rappresentare una efficiente alternativa al fine dì ridurre la dispersione assistenziale e al ricorso a cure inappropriate in ambito ospedaliero……. a) I facenti parte delle AA FF TT aderiscono obbligatoriamente alla Parte_3 nuova forma organizzativa. b) I singoli operano nei loro studi o negli studi associati appartenenti alla stessa Parte_3
FT e nella sede di riferimento della FT di cui al comma d) e nella sede di svolgimento delle attività di cura di cui al comma g). ……. h) In tale sede di riferimento oltre che quella dei singoli studi, i svolgono le Parte_3 attività di cui al comma g) con i relativi componenti del modello org vo integrato da collaboratori amministrativi ed infermieri. ……. Tutti gli studi dei MMG appartenenti alle sono connessi CP_8 in rete tra loro utilizzano sistemi gestionali, reti e piattaforme informatiche proprie al fine di confluire i flussi dati di attività del perseguimento delle cure della FT in piattaforme Aziendali e/o Regionali in conformità con le vigenti normative in tema di tutela della privacy.
Più oltre l'Accordo Integrativo individua gli “ Obiettivi della FT” suddividendoli in obiettivi di tipo organizzativo ed obiettivi di attività E indica tra gli obiettivi di tipo organizzativo A1 “• Assicurare la messa in rete dei sistemi gestionali dei singoli al fine di far confluire i dati di attività in Parte_3 piattaforme Aziendali e/o Regionali in conformità con le vigenti normative in tema dì tutela della privacy. “
Viene quindi disciplinato il “Fondo di FT B” che stabilisce : “Con il presente Accordo quanto previsto dall'art.59 lettera B comma 1, 2 e 3 e dall'art. 3 Capo III dell'AIR vigente confluisce in un fondo denominato "fondo di FT". Le modalità di riparto dell'attuale fondo, che dovrà garantire quanto già percepito dai medici dì assistenza primaria alla data di applicazione del seguente AIR, sono declinate nel successivo punto C.
OR , né l'art. 59 lett. B comma 1 2 e 3 del né l'art. 3 Capo III dell'Air avallano la tesi di parte attrice, che rivendica un'indennità dell'importo di € 5.00 laddove l' riconosce dovuta quella di € 2.00. L'art. 59 dell'ACN “Trattamento economico” , che è confluita nel fondo di FT, stabilisce quale TRATTAMENTO ECONOMICO per quanto di interesse,
5 che :.
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del presente Accordo……………….., anche l'erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attività di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in : a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica, l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico;
c) quota per servizi …..
2. Gli accordi regionali, possono definire eventuali quote per attività e compiti per l'esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari. E' chiaro dunque che la c.d. indennità di collaborazione informatica, ricade insieme ad altre indennità , nella quota variabile, la quale a sua volta è confluita nel Fondo FT senza distinzioni, se non quelle che si ricavano dalla lettera delle previsioni.
Ed infatti al punto C dell'AIR, solo parzialmente riportato negli atti processuali di parte ricorrente, ma integralmente riportato dall' in memoria, si legge: Art.2 lettera C MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE AA.FF.TT.
1. Le indennità, già percepite dai di AP, per le forme associative di cui all'art 54 Parte_3 dell'ACN vigente, sono convertite nelle indennità di FT;
2. Tali indennità vengono incrementate in riferimento ai comma a) e b) lettera B dell'art 110.
3. In fase di prima applicazione, vincolati agli obiettivi di tipo organizzativo, le risorse disponibili nel presente AIR derivanti dal fondo di FT vengono così ripartite: La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di
€ 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di
€ 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi
6 La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 0,92 ed e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 1,00 ed e complessivamente di€ 4,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti alla e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b Controparte_9 aumenta di€ 1,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b Controparte_10
e complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2019 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2020 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti e complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2021 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi
* I aderenti alla FT ricevono l'indennità di € 6,00 con obbligo dello svolgimento di Parte_3
a una sede di riferimento;
I aderenti alla FT, ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono una Parte_3 indennità di € 5,00;
Sembra evidente che gli asterischi, che costituiscono parte integrante nella lettura, significato e comprensione del testo, concernono somme che non possono riguardare l'odierno ricorrente il quale pacificamente non è mai appartenuto alla Medicina di Gruppo né di Rete.
Quindi, l'operazione di parte attrice, di estrapolare la dicitura “I Parte_3 aderenti alla FT, ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono una indennità di € 5,00 ; omettendo di riportare l'asterisco , offre una lettura infedele del dettato normativo. Viceversa al dott. spetta “La quota per la partecipazione alla FT per Pt_1
l'anno 2020 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti e complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi .
7 La quota per la partecipazione alla FT per l'anno 2021 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi”. A conforto di ciò ci sono anche le buste paga prodotte da parte ricorrente che non le contesta in alcun modo, in cui alla voce “Comp. per medici FT non prec. Ass.” corrisponde l'importo unitario di 0, 16666 pari ad € 2/12. Per quanto fin qui argomentato, non avendo la resistente provveduto al pagamento degli arretrati nel marzo 2023 vanno riconsociute le differenze per il periodo dedotto in ricorso , alla stregua del numero degli assistititi, non contestato, ma sulla base del moltiplicatore 2/12 . Pertanto , per i mesi sottoindicati spettano i seguenti importi :di
62 4,33 Pt_4
112 18,65 Per_2
283 47,14 Pt_5
1023 170,49 Per_3
1488 247,99 Pt_6
1510 251,65 Per_4
1520 253,23 Per_5
1526 254,23 Per_6
1496 249,32 Per_7
Ed in totale 1497,03
L' va perciò condannata al pagamento della somma predetta per la causale fin qui specificata, maggiorata dei soli interessi legali maturati di mese in mese fino all'effettivo soddisfo.
Le spese si compensano per la metà stante la reciproca soccombenza, mentre l'altra metà, liquidata come in dispositivo, cede in capo alla resistente con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la convenuta l pagamento per le causali di cui in motivazione dell'importo di € a titolo di indennità ai sensi dell'art. 18 CCNL per il periodo dal 16.6.2010 al 16.9.2015 salvo i mesi da marzo a dicembre 2011, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
b) compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' al pagamento dell'altra metà che liquida in complessivi € 900.00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione;
8 Si comunichi. Così deciso in Napoli il 1^/02/2025
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Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli