Versione
16 febbraio 1991
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24 ottobre 1991
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Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, con parziale utilizzo dell'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO".
2. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 2, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO". ((1)) 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-17 ottobre 1991 (in G.U. 1a s.s. 23/10/1991, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.
2. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 2, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO". ((1)) 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-17 ottobre 1991 (in G.U. 1a s.s. 23/10/1991, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 17/10/1991, n. 384Provvedimento: N. 384 SENTENZA 15-17 OTTOBRE 1991 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 7, comma 2, della legge 7 febbraio 1991, n. 42 (Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali) promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1991 …Leggi di più...
- leggi finanziarie·
- interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali·
- ammissibilita' della questione.·
- ritenuta insufficienza della indicata copertura in violazione del precetto costituzionale·
- esclusione·
- illegittimita' costituzionale.·
- sent. 384/91 c. contabilita' pubblica·
- leggi di spesa·
- sent. 384/91 b. contabilita' e bilancio dello stato·
- fondamento.·
- asserita irrilevanza della questione per la sussistenza della copertura in ordine a tale onere·
- sent. 384/91 d. contabilita' pubblica·
- ritenuta insufficienza della indicata copertura·
- conseguenze sulla politica di spesa del legislatore·
- sussistenza