Articolo 7 della Legge 7 febbraio 1991, n. 42
Articolo 6Articolo 8
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16 febbraio 1991
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24 ottobre 1991
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, con parziale utilizzo dell'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO".
2. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 2, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO". ((1)) 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-17 ottobre 1991 (in G.U. 1a s.s. 23/10/1991, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991
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