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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2138/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Di Renzo (PEC: Parte_1
e AZ UB (PEC: Email_1
, giusta procura in atti Email_2
RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Caruso (PEC: e Email_3
NC IA (PEC: Email_4
Oggetto: risarcimento danni Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di aver lavorato presso la testata giornalistica Gazzetta del Sud, di proprietà dell'editore Società Editrice Sud S.p.a., inizialmente nella qualità di collaboratore, ex art. 2 Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (C.N.L.G.), e successivamente, a far data del 23 luglio 2007, nella qualità di giornalista pubblicista ex articolo 36 C.N.L.G., con un impiego di 18 ore settimanali ripartite su sei giorni lavorativi;
II) di essere stato inviato dal caposervizio della redazione , in data 5.4.2014, presso il porto di Vibo Marina al fine di documentare lo Pt_2 sbarco di 807 migranti, provenienti dalla Siria, dall'Africa sub Sahariana e dall' , tratti in Per_1 salvo a largo delle coste nazionali da un pattugliatore della Guardia Costiera, nell'ambito dell'operazione “Mare Nostrum”, nonché in data 22.10.2014, presso lo stesso porto, in occasione dello sbarco di ulteriori 729 migranti provenienti da Siria, Palestina, , Nigeria, ed Per_2 Per_1
1 ; III) di avere avuto incontri ravvicinati , senza alcuna protezione, con i migranti appena Per_3 sbarcati e di avere redatto pezzi giornalistici pubblicati sull'edizione cartacea ed on line del quotidiano;
IV) di avere avvisato un generale stato di malessere nei giorni successivi all'incontro avuto con i migranti e, di essere stato ricoverato presso l'Ospedale Civile di Vibo Valentia in data 4.12.2014, con la diagnosi di “ processo broncopolmonitico addensante il campo polmonare basale dx;
Macrocitosi; Ipoacusia neurosensoriale bilaterale in paziente con eccedenza ponderale “; V) di essersi recato presso l'U.O.C. Malattie Infettive di Reggio Calabria, in data 25.9.2025, dove gli veniva diagnosticata “malattia tubercolare polmonare“; VI) di avere avanzato richiesta di riconoscimento dell'infortunio lavorativo all' Controparte_2
il quale, all'esito dell'istruttoria, riconosceva un'invalidità permanente della
[...] capacità lavorativa pari al 25% e liquidava la somma pari a € 27.113,99; VII) di avere diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti – non indennizzati dall' - in quanto l'infortunio CP_2 occorso sarebbe da attribuire all'esclusiva responsabilità del datore di lavoro. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Voglia l'Onle Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore in ordine all'infortunio occorso al Sig. nel mese di Parte_3 ottobre 2014 meglio descritto nell'espositiva e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di quest'ultimo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito della complessiva somma di
€ 324.286,01 oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea.
[...]
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente deduce di aver contratto l'infezione da tubercolosi nello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della testata giornalistica di proprietà dell'editore convenuto in occasione dei servizi giornalistici del 5.10.2014 e 22.10.2014, realizzati per documentare lo sbarco di immigrati presso il locale porto di Vibo Marina. A tal fine deduce di avere avuto in quelle circostanze contatti diretti e ravvicinati con i migranti senza aver ricevuto dal datore di lavoro idonei dispositivi di protezione individuale e adeguata formazione preparator. Deduce, altresì, la contagiosità per le vie aeree della patologia cui è affetto (doc. 19) e di non aver sofferto, in precedenza alle suddette occasioni di lavoro, di TBC. Allega copiosa documentazione medica attestante il suddetto stato patologico (doc. 5- 14) nonché il verbale del 23.9.2016, con il quale l' ha riconosciuto in suo Controparte_2 favore una parziale inabilità permanente pari al 25% (doc. 15). Il ricorrente, quindi, censura in questa sede, la violazione degli obblighi datoriali di cui all'art. 2087 c.c.
3. Appare dirimente, nel caso di specie, comprendere dunque la delimitazione del debito di sicurezza imposto alla parte datrice e, il connesso perimetro di responsabilità.
2 Ai sensi dell'art. 2087 c.c.: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Occorre osservare in proposito come la responsabilità datoriale sopra codificata, che impone alla parte datoriale lo specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, abbia natura contrattuale e come da essa discenda l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 1218 c.c., a mente del quale: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” Ne deriva che la colpa del datore di lavoro, in quanto soggetto debitore di specifici obblighi, si presume salvo che non fornisca la prova che l'inadempimento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione o da causa a lui non imputabile. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (cfr., Cass. VI sez. civ., Ord. n. 1269 del 17 gennaio 2022, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911; Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2019, n. 14066; Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 150) Dunque, per il dominante orientamento giurisprudenziale, il lavoratore che agisce nei confronti del datore per ottenere il risarcimento del danno a seguito di infortunio sul lavoro, oltre al danno subito, deve provare “il fatto da cui sia desumibile l'inadem- pimento datoriale” (la violazione di una specifica prescrizione di legge o di una regola di esperienza) ovvero “la nocività dell'ambiente di lavoro sotto il profilo dell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza” e il nesso materiale tra l'inadempimento e il danno. Spetterà poi al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle esimenti di cui all'art. 1218 c.c., con prova liberatoria che si atteggia diversamente a seconda che le misure di cui si adduce la violazione siano “nominate”, vale a dire specificamente previste da norme di legge, ovvero “innominate” cioè desumibili dai tre parametri ex art. 2087 c.c. Nella prima ipotesi, la prova liberatoria “si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore”; nel secondo caso, invece, la prova è correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi al datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato quei comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche e dagli standard di sicurezza normalmente osservati nel settore in cui opera.
4. Nel caso di specie ha mancato di provare il fatto da cui sia desumibile l'inadem- Pt_1 pimento datoriale ovvero la violazione di una specifica prescrizione di legge o di una regola di esperienza, nonché il nesso materiale tra inadempimento e danno oltre a quello della nocività dell'ambiente di lavoro (sotto il profilo dell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza). L'esito istruttorio non ha infatti consentito di considerare raggiunta la prova in ordine ai suddetti profili. Le deposizioni rese all'udienza del 27/03/2025 dal teste confermano semplicemente: l'omessa informazione datoriale Testimone_1
3 riguardo ai rischi di un possibile contagio da TBC, la distanza ravvicinata tra lavoratori e migranti, l'assenza di ausili di protezione personale in dotazione al ricorrente e NON riferisce casi di TBC accertati dai sanitari in quelle occasioni di lavoro. Il testimone escusso, all'epoca dei fatti dipendente della medesima testata giornalistica, ha infatti dichiarato: ”ci chiamavano in qualsiasi ora per andare fare il nostro servizio senza avvisarci che potevamo prendere qualche malattia, … il ricorrente intervistava tutti anche i migranti … eravamo a contatto con i migranti, accanto a me c'era il sig. … posso Pt_1 riferire che non c'era alcuna zona rossa eravamo liberi di muoverci come tutti gli altri presenti … c'erano casi di scabbia che si potevano subito rilevare perché alcuni migranti venivano selezionati ed indirizzati verso una tenda aperta non essendo medico non posso riferire in ordine ai casi di TBC;
ho saputo che si trattava di scabbia perché si parlava tra di noi;
non si parlava di TBC”. Anche la documentazione versata agli atti del procedimento dal ricorrente appare carente sotto il profilo probatorio in ordine alle suddette condizioni: inadempimento datoriale, danno e nesso. Occorre infatti evidenziare come i numerosi esami eseguiti e i referti sanitari rilasciati successivamente all'ottobre 2014 (docc. 5-14) ed oggetto di valutazione medico legale da parte concludono per il mero accertamento della malattia CP_2 denunciata e il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi del regolamento dell' . CP_2
Nessuna diretta causalità è stata accertata in quella sede in relazione agli eventi del 5 e 22.10.2014, quali circostanze all'origine dello stato patologico. L'organo medico collegiale ha infatti certificato: “In base alla documentazione esaminata e alla raccolta anamnestica è possibile affermare che il giornalista ha contratto una malattia tubercolare Parte_1 polmonare trattata mediante terapia specifica. L'evento si configura quale infortunio, indennizzabile ai sensi del regolamento per gli infortuni. Attualmente permangono CP_2 esiti di malattia tubercolare radiologicamente documentati, in assenza di segni di infezione in atto. Per quanto premesso, sulla base dei valori tabellari di riferimento previsti dal regolamento per gli infortuni, l'incidenza dei postumi residuati all'attitudine al lavoro dell'interessato deve essere valutata nel modo seguente: inabilità permanente e parziale 25%” (doc. 15). Ne discende, anche sotto questo profilo, il difetto di prova a carico di parte ricorrente. Tanto precisato, alla parte datoriale non può in ogni caso attribuirsi alcuna violazione degli obblighi di protezione. Tanto, I) per l'assoluta imprevedibilità del denunciato rischio, trattandosi dei primi sbarchi di migranti sulla costa , come confermato dallo Pt_2 stesso negli articoli di quei giorni: “dopo 18 giorni dal primo sbarco … il secondo di Pt_1 quindici giorni” (doc.3) e II) per assenza di un rischio reale, come ipotetico, di contagio da TBC, poiché il ricorrente non documenta la presenza di infezione da TBC tra i migranti. Al contrario, testimonia come i profughi si trovassero: “in discrete condizioni di salute, … Il direttore del 118 ha sottoposto a visita medica tutti i migranti che per fortuna non presentavano grosse patologie” (doc.
3 - articoli pubblicati il 5 e 22.10.2014). Il ricorrente non ha neppure dedotto, allegato e provato la manifestazione dell'infezione da TBC tra i migranti nel tempo a seguire i contatti avuti. Ne consegue l'assoluta impossibilità per il datore di lavoro di prevedere un rischio, (indimostrato) di contagio da TBC e, pertanto, non sono lui imputabili condotte omissive in ordine ai doveri posti a garanzia della salute del lavoratore.
4 Concludendo, il datore di lavoro ha osservato, nel caso di specie, gli standard di sicurezza normalmente adottati nel settore in cui opera, pertanto, non è lui imputabile la violazione degli obblighi di cui all' art. 2087 c.c. e non può attribuirsi alcuna responsabilità per i fati addotti.
5. Per le ragioni esposte, la domanda non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate
[...] complessivamente, in 1.200,00 euro, oltre accessori come per legge.
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Di Renzo (PEC: Parte_1
e AZ UB (PEC: Email_1
, giusta procura in atti Email_2
RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Caruso (PEC: e Email_3
NC IA (PEC: Email_4
Oggetto: risarcimento danni Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di aver lavorato presso la testata giornalistica Gazzetta del Sud, di proprietà dell'editore Società Editrice Sud S.p.a., inizialmente nella qualità di collaboratore, ex art. 2 Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (C.N.L.G.), e successivamente, a far data del 23 luglio 2007, nella qualità di giornalista pubblicista ex articolo 36 C.N.L.G., con un impiego di 18 ore settimanali ripartite su sei giorni lavorativi;
II) di essere stato inviato dal caposervizio della redazione , in data 5.4.2014, presso il porto di Vibo Marina al fine di documentare lo Pt_2 sbarco di 807 migranti, provenienti dalla Siria, dall'Africa sub Sahariana e dall' , tratti in Per_1 salvo a largo delle coste nazionali da un pattugliatore della Guardia Costiera, nell'ambito dell'operazione “Mare Nostrum”, nonché in data 22.10.2014, presso lo stesso porto, in occasione dello sbarco di ulteriori 729 migranti provenienti da Siria, Palestina, , Nigeria, ed Per_2 Per_1
1 ; III) di avere avuto incontri ravvicinati , senza alcuna protezione, con i migranti appena Per_3 sbarcati e di avere redatto pezzi giornalistici pubblicati sull'edizione cartacea ed on line del quotidiano;
IV) di avere avvisato un generale stato di malessere nei giorni successivi all'incontro avuto con i migranti e, di essere stato ricoverato presso l'Ospedale Civile di Vibo Valentia in data 4.12.2014, con la diagnosi di “ processo broncopolmonitico addensante il campo polmonare basale dx;
Macrocitosi; Ipoacusia neurosensoriale bilaterale in paziente con eccedenza ponderale “; V) di essersi recato presso l'U.O.C. Malattie Infettive di Reggio Calabria, in data 25.9.2025, dove gli veniva diagnosticata “malattia tubercolare polmonare“; VI) di avere avanzato richiesta di riconoscimento dell'infortunio lavorativo all' Controparte_2
il quale, all'esito dell'istruttoria, riconosceva un'invalidità permanente della
[...] capacità lavorativa pari al 25% e liquidava la somma pari a € 27.113,99; VII) di avere diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti – non indennizzati dall' - in quanto l'infortunio CP_2 occorso sarebbe da attribuire all'esclusiva responsabilità del datore di lavoro. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Voglia l'Onle Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore in ordine all'infortunio occorso al Sig. nel mese di Parte_3 ottobre 2014 meglio descritto nell'espositiva e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di quest'ultimo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito della complessiva somma di
€ 324.286,01 oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea.
[...]
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente deduce di aver contratto l'infezione da tubercolosi nello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della testata giornalistica di proprietà dell'editore convenuto in occasione dei servizi giornalistici del 5.10.2014 e 22.10.2014, realizzati per documentare lo sbarco di immigrati presso il locale porto di Vibo Marina. A tal fine deduce di avere avuto in quelle circostanze contatti diretti e ravvicinati con i migranti senza aver ricevuto dal datore di lavoro idonei dispositivi di protezione individuale e adeguata formazione preparator. Deduce, altresì, la contagiosità per le vie aeree della patologia cui è affetto (doc. 19) e di non aver sofferto, in precedenza alle suddette occasioni di lavoro, di TBC. Allega copiosa documentazione medica attestante il suddetto stato patologico (doc. 5- 14) nonché il verbale del 23.9.2016, con il quale l' ha riconosciuto in suo Controparte_2 favore una parziale inabilità permanente pari al 25% (doc. 15). Il ricorrente, quindi, censura in questa sede, la violazione degli obblighi datoriali di cui all'art. 2087 c.c.
3. Appare dirimente, nel caso di specie, comprendere dunque la delimitazione del debito di sicurezza imposto alla parte datrice e, il connesso perimetro di responsabilità.
2 Ai sensi dell'art. 2087 c.c.: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Occorre osservare in proposito come la responsabilità datoriale sopra codificata, che impone alla parte datoriale lo specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, abbia natura contrattuale e come da essa discenda l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 1218 c.c., a mente del quale: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” Ne deriva che la colpa del datore di lavoro, in quanto soggetto debitore di specifici obblighi, si presume salvo che non fornisca la prova che l'inadempimento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione o da causa a lui non imputabile. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (cfr., Cass. VI sez. civ., Ord. n. 1269 del 17 gennaio 2022, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911; Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2019, n. 14066; Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 150) Dunque, per il dominante orientamento giurisprudenziale, il lavoratore che agisce nei confronti del datore per ottenere il risarcimento del danno a seguito di infortunio sul lavoro, oltre al danno subito, deve provare “il fatto da cui sia desumibile l'inadem- pimento datoriale” (la violazione di una specifica prescrizione di legge o di una regola di esperienza) ovvero “la nocività dell'ambiente di lavoro sotto il profilo dell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza” e il nesso materiale tra l'inadempimento e il danno. Spetterà poi al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle esimenti di cui all'art. 1218 c.c., con prova liberatoria che si atteggia diversamente a seconda che le misure di cui si adduce la violazione siano “nominate”, vale a dire specificamente previste da norme di legge, ovvero “innominate” cioè desumibili dai tre parametri ex art. 2087 c.c. Nella prima ipotesi, la prova liberatoria “si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore”; nel secondo caso, invece, la prova è correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi al datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato quei comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche e dagli standard di sicurezza normalmente osservati nel settore in cui opera.
4. Nel caso di specie ha mancato di provare il fatto da cui sia desumibile l'inadem- Pt_1 pimento datoriale ovvero la violazione di una specifica prescrizione di legge o di una regola di esperienza, nonché il nesso materiale tra inadempimento e danno oltre a quello della nocività dell'ambiente di lavoro (sotto il profilo dell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza). L'esito istruttorio non ha infatti consentito di considerare raggiunta la prova in ordine ai suddetti profili. Le deposizioni rese all'udienza del 27/03/2025 dal teste confermano semplicemente: l'omessa informazione datoriale Testimone_1
3 riguardo ai rischi di un possibile contagio da TBC, la distanza ravvicinata tra lavoratori e migranti, l'assenza di ausili di protezione personale in dotazione al ricorrente e NON riferisce casi di TBC accertati dai sanitari in quelle occasioni di lavoro. Il testimone escusso, all'epoca dei fatti dipendente della medesima testata giornalistica, ha infatti dichiarato: ”ci chiamavano in qualsiasi ora per andare fare il nostro servizio senza avvisarci che potevamo prendere qualche malattia, … il ricorrente intervistava tutti anche i migranti … eravamo a contatto con i migranti, accanto a me c'era il sig. … posso Pt_1 riferire che non c'era alcuna zona rossa eravamo liberi di muoverci come tutti gli altri presenti … c'erano casi di scabbia che si potevano subito rilevare perché alcuni migranti venivano selezionati ed indirizzati verso una tenda aperta non essendo medico non posso riferire in ordine ai casi di TBC;
ho saputo che si trattava di scabbia perché si parlava tra di noi;
non si parlava di TBC”. Anche la documentazione versata agli atti del procedimento dal ricorrente appare carente sotto il profilo probatorio in ordine alle suddette condizioni: inadempimento datoriale, danno e nesso. Occorre infatti evidenziare come i numerosi esami eseguiti e i referti sanitari rilasciati successivamente all'ottobre 2014 (docc. 5-14) ed oggetto di valutazione medico legale da parte concludono per il mero accertamento della malattia CP_2 denunciata e il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi del regolamento dell' . CP_2
Nessuna diretta causalità è stata accertata in quella sede in relazione agli eventi del 5 e 22.10.2014, quali circostanze all'origine dello stato patologico. L'organo medico collegiale ha infatti certificato: “In base alla documentazione esaminata e alla raccolta anamnestica è possibile affermare che il giornalista ha contratto una malattia tubercolare Parte_1 polmonare trattata mediante terapia specifica. L'evento si configura quale infortunio, indennizzabile ai sensi del regolamento per gli infortuni. Attualmente permangono CP_2 esiti di malattia tubercolare radiologicamente documentati, in assenza di segni di infezione in atto. Per quanto premesso, sulla base dei valori tabellari di riferimento previsti dal regolamento per gli infortuni, l'incidenza dei postumi residuati all'attitudine al lavoro dell'interessato deve essere valutata nel modo seguente: inabilità permanente e parziale 25%” (doc. 15). Ne discende, anche sotto questo profilo, il difetto di prova a carico di parte ricorrente. Tanto precisato, alla parte datoriale non può in ogni caso attribuirsi alcuna violazione degli obblighi di protezione. Tanto, I) per l'assoluta imprevedibilità del denunciato rischio, trattandosi dei primi sbarchi di migranti sulla costa , come confermato dallo Pt_2 stesso negli articoli di quei giorni: “dopo 18 giorni dal primo sbarco … il secondo di Pt_1 quindici giorni” (doc.3) e II) per assenza di un rischio reale, come ipotetico, di contagio da TBC, poiché il ricorrente non documenta la presenza di infezione da TBC tra i migranti. Al contrario, testimonia come i profughi si trovassero: “in discrete condizioni di salute, … Il direttore del 118 ha sottoposto a visita medica tutti i migranti che per fortuna non presentavano grosse patologie” (doc.
3 - articoli pubblicati il 5 e 22.10.2014). Il ricorrente non ha neppure dedotto, allegato e provato la manifestazione dell'infezione da TBC tra i migranti nel tempo a seguire i contatti avuti. Ne consegue l'assoluta impossibilità per il datore di lavoro di prevedere un rischio, (indimostrato) di contagio da TBC e, pertanto, non sono lui imputabili condotte omissive in ordine ai doveri posti a garanzia della salute del lavoratore.
4 Concludendo, il datore di lavoro ha osservato, nel caso di specie, gli standard di sicurezza normalmente adottati nel settore in cui opera, pertanto, non è lui imputabile la violazione degli obblighi di cui all' art. 2087 c.c. e non può attribuirsi alcuna responsabilità per i fati addotti.
5. Per le ragioni esposte, la domanda non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate
[...] complessivamente, in 1.200,00 euro, oltre accessori come per legge.
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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