Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 4177/2024 per gli affari di volontaria giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Irene Diamantakis
In punto: modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti:
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni, in modifica degli accordi della separazione consensuale, punti 2, 3 e 4, omologati dal Tribunale di Vicenza con il decreto in data 26.02.2015,
depositato in data 05.03.2015 n. 3711/15 Cron. – n. 9414/2014 R.G.:
1) Nulla per il mantenimento della figlia essendo la stessa maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente;
pertanto l'assegno stabilito in sede di separazione, di originari euro 300,00= oltre rivalutazione a carico del padre sig. ed a favore della madre Parte_1
sig.ra non sarà più dovuto a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, come non Pt_2
sarà più dovuto il rimborso del 50% delle spese straordinarie come indicate negli accordi di
2) La casa familiare sita a Recoaro Terme (VI), Via Fonte Giuliana n. 17/F, già assegnata alla sig.ra torna nella disponibilità del sig. , unico proprietario della stessa;
Parte_2 Parte_1
la sig.ra che già formalmente ha trasferito altrove la propria residenza, si impegna a Pt_2
liberare l'immobile entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, asportando i propri effetti personali ed i beni mobili di sua esclusiva proprietà; la figlia potrà continuare Persona_1
a risiedervi fino a quando lo vorrà;
3) Nulla per il mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti, e pertanto il sig. cesserà di corrispondere alla sig.ra l'assegno di Per_1 Pt_2
mantenimento di originari Euro 700,00 mensili a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) Tutte le spese, anche legali, inerenti alla presente procedura, saranno a carico del solo sig.
. Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19/11/2024 e Parte_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni della loro separazione di cui al Parte_2
decreto di omologa n. 3711/2015 del 26.02.2015.
In particolare, le parti chiedevano di revocare l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e il contributo al 50% delle spese straordinarie;
di revocare il mantenimento alla moglie;
di prendere atto che la casa familiare sita a Recoaro
Terme (VI) in via Fonte Giuliana n. 17/F torna nella disponibilità del signor e Parte_1
infine, che tutte le spese legali saranno a carico del sig. . Parte_1
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di separazione di cui al decreto n. 3711/2015 del 26.02.2015 vengano modificate nei termini seguenti:
- revoca il mantenimento della figlia essendo la stessa maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente;
pertanto l'assegno stabilito in sede di separazione, di originari euro 300,00= oltre rivalutazione a carico del padre sig. ed a favore della madre Parte_1
sig.ra non sarà più dovuto a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso;
Pt_2
- revoca il contributo al pagamento del 50% delle spese straordinarie a carico del signor Pt_1
come indicate negli accordi di separazione;
[...]
- prende atto che la casa familiare sita a Recoaro Terme (VI), Via Fonte Giuliana n. 17/F, già
assegnata alla sig.ra torna nella disponibilità del sig. , unico Parte_2 Parte_1
proprietario della stessa;
la sig.ra che già formalmente ha trasferito altrove la propria Pt_2
residenza, si impegna a liberare l'immobile entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso,
asportando i propri effetti personali ed i beni mobili di sua esclusiva proprietà; la figlia Per_1
potrà continuare a risiedervi fino a quando lo vorrà;
[...]
-revoca l'assegno di mantenimento alla moglie signora essendo entrambi i Parte_2
ricorrenti economicamente autosufficienti, e pertanto il sig. cesserà di corrispondere alla Per_1
sig.ra l'assegno di mantenimento di originari Euro 700,00 mensili a decorrere dalla Pt_2
sottoscrizione del presente ricorso;
b) tutte le spese, anche legali, inerenti alla presente procedura, saranno a carico del solo sig.
. Parte_1
Così deciso in Vicenza il 25 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo