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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 957/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
T R A
IL , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Gerardo Di
PP e AL SE;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Lelio Maritato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.2.2024, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la ordinanza – ingiunzione n. O.I. - 000964807, notificata il 24.1.2024, con cui veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 14.065,16 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento alla annualità 2016. Eccepiva la omessa notifica degli atti di accertamento presupposti, la prescrizione delle sanzioni amministrative e la decadenza per violazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per l'annullamento della ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle CP_1
spese di lite.
In data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 3.12.2025.
Oggetto di opposizione è la ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui CP_1
è stato intimato alla società ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento della contribuzione relativa alle mensilità di gennaio e febbraio anno 2016 (v. atto di accertamento in atti).
Tanto premesso, il ricorso è fondato, a prescindere da un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati, per l'assorbente rilievo della decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine previsto dall'art. CP_1
9 del d.lgs. 8/2016.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Ebbene nella specie, relativamente all'eccezione della violazione di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 sollevata da parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre anzitutto evidenziare che, come si evince dagli atti di accertamento prodotti dall' le omissioni contributive in relazione alle CP_1
quali risultano irrogate le ordinanze ingiunzione di causa riguardano annualità antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.
Ciò posto, occorre osservare che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che «le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso», ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che «l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi» (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi
2 e 3) e disponendo, da ultimo, che «l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti»(comma 4).
Occorre altresì rilevare che l'art. 6 del predetto d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che
«nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Ciò posto, con recenti pronunce la Corte di Cassazione è intervenuta nella materia in esame, statuendo innanzitutto che, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso contenuta nel citato art. 9 del d.lgs. 8/2016, “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale,
a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, l' deve notificare al CP_1 responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto tale soluzione “costituzionalmente necessitata” dal rispetto dei principi di legalità (art. 23 Cost.), del diritto di difesa
(art. 24 Cost.) e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), evidenziando come il rispetto di termini certi garantisca la certezza del diritto e la tutela della posizione giuridica dell'incolpato (v. Cass. 8075/2025, 7641/2025
e 7845/2025).
Nelle pronunce in oggetto, inoltre, la Corte di Cassazione, ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), ha affrontato la specifica questione della decorrenza del termine di 90 giorni nei casi in cui non risulti la trasmissione degli atti all' da parte della Autorità CP_1
giudiziaria sicché non appare possibile riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016.
Reputato di escludere “che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all' possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto CP_1
alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione”, la Corte di Cassazione ha ritenuto che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. nr. 15352 del 2015), affermando pertanto che in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito vada collocata al momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l comunque avrebbe potuto CP_1 “motu proprio” dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione (Cass. 8075/2025 e n. 7641/2025).
In applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione -cui questo
Giudice, melius re perpensa, ritiene di dover dar seguito- si osserva che nella specie l' non ha dato prova della trasmissione degli atti da parte CP_1
dell'Autorità Giudiziaria, sicchè, dovendosi far decorrere il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), deve ritenersi che il predetto termine fosse spirato alla data di notifica dell' atto di accertamento che, come risultante dalla documentazione in atti, risale al luglio del 2018.
D'altronde l' non ha dedotto e provato elementi a sostegno della eventuale CP_1
necessità di successivi e ulteriori accertamenti istruttori idonei a procrastinare la decorrenza del termine di decadenza per la contestazione dell'illecito.
Tanto determina la decadenza della potestà sanzionatoria dell' e pertanto CP_1
l'illegittimità dell' atto di accertamento così come della successiva ordinanza- ingiunzione su di esso fondata rendendo superfluo il vaglio delle altre doglianze pur sollevate in ricorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto del contrasto delle pronunce di merito sulla questione esaminata e del recente intervento in materia -in corso di causa- della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott. ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara la illegittimità della ordinanza ingiunzione n. OI- 000964807, che per l'effetto annulla;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 6.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 957/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
T R A
IL , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Gerardo Di
PP e AL SE;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Lelio Maritato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.2.2024, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la ordinanza – ingiunzione n. O.I. - 000964807, notificata il 24.1.2024, con cui veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 14.065,16 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento alla annualità 2016. Eccepiva la omessa notifica degli atti di accertamento presupposti, la prescrizione delle sanzioni amministrative e la decadenza per violazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per l'annullamento della ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle CP_1
spese di lite.
In data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 3.12.2025.
Oggetto di opposizione è la ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui CP_1
è stato intimato alla società ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento della contribuzione relativa alle mensilità di gennaio e febbraio anno 2016 (v. atto di accertamento in atti).
Tanto premesso, il ricorso è fondato, a prescindere da un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati, per l'assorbente rilievo della decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine previsto dall'art. CP_1
9 del d.lgs. 8/2016.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Ebbene nella specie, relativamente all'eccezione della violazione di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 sollevata da parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre anzitutto evidenziare che, come si evince dagli atti di accertamento prodotti dall' le omissioni contributive in relazione alle CP_1
quali risultano irrogate le ordinanze ingiunzione di causa riguardano annualità antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.
Ciò posto, occorre osservare che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che «le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso», ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che «l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi» (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi
2 e 3) e disponendo, da ultimo, che «l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti»(comma 4).
Occorre altresì rilevare che l'art. 6 del predetto d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che
«nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Ciò posto, con recenti pronunce la Corte di Cassazione è intervenuta nella materia in esame, statuendo innanzitutto che, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso contenuta nel citato art. 9 del d.lgs. 8/2016, “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale,
a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, l' deve notificare al CP_1 responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto tale soluzione “costituzionalmente necessitata” dal rispetto dei principi di legalità (art. 23 Cost.), del diritto di difesa
(art. 24 Cost.) e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), evidenziando come il rispetto di termini certi garantisca la certezza del diritto e la tutela della posizione giuridica dell'incolpato (v. Cass. 8075/2025, 7641/2025
e 7845/2025).
Nelle pronunce in oggetto, inoltre, la Corte di Cassazione, ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), ha affrontato la specifica questione della decorrenza del termine di 90 giorni nei casi in cui non risulti la trasmissione degli atti all' da parte della Autorità CP_1
giudiziaria sicché non appare possibile riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016.
Reputato di escludere “che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all' possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto CP_1
alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione”, la Corte di Cassazione ha ritenuto che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. nr. 15352 del 2015), affermando pertanto che in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito vada collocata al momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l comunque avrebbe potuto CP_1 “motu proprio” dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione (Cass. 8075/2025 e n. 7641/2025).
In applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione -cui questo
Giudice, melius re perpensa, ritiene di dover dar seguito- si osserva che nella specie l' non ha dato prova della trasmissione degli atti da parte CP_1
dell'Autorità Giudiziaria, sicchè, dovendosi far decorrere il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), deve ritenersi che il predetto termine fosse spirato alla data di notifica dell' atto di accertamento che, come risultante dalla documentazione in atti, risale al luglio del 2018.
D'altronde l' non ha dedotto e provato elementi a sostegno della eventuale CP_1
necessità di successivi e ulteriori accertamenti istruttori idonei a procrastinare la decorrenza del termine di decadenza per la contestazione dell'illecito.
Tanto determina la decadenza della potestà sanzionatoria dell' e pertanto CP_1
l'illegittimità dell' atto di accertamento così come della successiva ordinanza- ingiunzione su di esso fondata rendendo superfluo il vaglio delle altre doglianze pur sollevate in ricorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto del contrasto delle pronunce di merito sulla questione esaminata e del recente intervento in materia -in corso di causa- della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott. ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara la illegittimità della ordinanza ingiunzione n. OI- 000964807, che per l'effetto annulla;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 6.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio