Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4026 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ) con il dom. proc. avv.to Salvatore Parte_1 C.F._1
D'Aprile, delega in atti
-attore opponente- contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con i proc. dom. avv.ti Raffaele Zurlo e Andra Ornati, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 560/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della società di € 17.093,75, oltre interessi e spese, a titolo di saldo di un Controparte_2
contratto di prestito personale stipulato con e di cui parte opposta si era CP_3
pagina 1 di 7
Deduceva al riguardo:
(i) la nullità del monitorio opposto per mancata qualificazione del contratto e per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto;
(ii) la nullità e/o annullabilità del contratto di finanziamento n. 35387094 per violazione della normativa antiusura ex L. n. 108/96;
(iii) la nullità e/o annullabilità della clausola determinativa degli interessi di mora per abusività della clausola;
(iv) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Delibera CICR del 09 Febbraio 2000;
(v) la violazione e falsa applicazione dei parametri indicati nel contratto di finanziamento ed asseritamente riferiti al T.A.N. e T.A.E.G./ISC in violazione degli artt. 116 e ss. T.U.B.;
(vi) la nullità del contratto di finanziamento per nullità del documento di sintesi, in violazione della Delibera CICR del 04.03.2003.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto con accertamento di nulla dovere alla controparte.
Costituitasi, parte convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando la pretestuosità e indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni mosse.
Dopo aver precisato che il contratto di finanziamento depositato in sede monitoria individuava chiaramente il bene oggetto di finanziamento e che la somma finanziata era destinata a “ristrutturazione”, la società chiariva che il TAN ed il TAEG contrattualmente pattuiti erano ben al di sotto del tasso soglia parti al 16,65% e sosteneva l'inammissibilità di una sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi.
Dava altresì atto che l'ISC, cioè il TAEG, era stato pattuito nella misura del 9,62% e rilevava come una divergenza tra T.A.E.G. contrattuale ed effettivo non avrebbe comportato in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituiva semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale pagina 2 di 7 condizione contrattuale.
Ribadiva la validità del contratto c.d. monofirma e riepilogava le comunicazioni di cessione del credito in oggetto inoltrate al debitore.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Esperita la procedura di mediazione ed espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 14.5.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione non può essere accolta.
Va in primo luogo rilevato che dal contratto di finanziamento e dell'estratto conto
(doc. 5-6) depositati nel fascicolo monitorio era possibile desumere, come confermato dal ctu, oltre che l'oggetto del contratto (finanziamento per ristrutturazione) anche: (i)
l'importo finanziato: € 26.968,00; le commissioni: € 360,00; l'assicurazione: € 1.608,00;
l'importo rata: 430,50; il numero rate: 84; il TAN: 8,75%; il TAEG: 9,62%; gli interessi di mora fino ad un massimo del 10% annuo.
Risultano pertanto confutate le eccezioni di parte opponente di cui ai punti (i) e (iii) esposti in narrativa.
Precisamente, l'art.
4.7 delle condizioni generali di contratto non presenta alcun profilo di inintelligibilità, visto che indica chiaramente nel 10% la misura degli interessi moratori mentre, quanto alla sua pretesa vessatorietà, dalla documentazione versata in atti risulta la regolare e puntuale sottoscrizione ad opera dell'opponente di tutte le clausole riportate nelle condizioni generali di contratto, ivi inclusa quella relativa alle conseguenze del ritardato o mancato pagamento (art.
4.7 delle predette condizioni), ragione per cui tale eccezione non può trovare accoglimento in quanto smentita per tabulas. Tale clausola, infatti, risulta essere stata oggetto anche di specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., in tal modo assolvendo all'onere della doppia sottoscrizione all'uopo prescritta dal legislatore ai pagina 3 di 7 fini della opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente.
L'indagine condotta dall'ausiliario ha poi consentito di accertare che il TEG del 9,558%
è inferiore al tasso soglia relativo alla categoria di operazioni "Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari" del primo trimestre 2009 e che il tasso moratorio pattuito era inferiore al tasso soglia moratorio ed al tasso soglia (cfr. fogli 8-9 relazione dott.ssa del 28.1.2022) dimostrando così Per_1
l'infondatezza delle censure di cui al punto (ii).
Il consulente incaricato ha inoltre confermato che non risulta che nel corso del rapporto vi sia stata capitalizzazione infrannuale degli interessi (cfr. foglio 8 rel. cit.), confutando quindi la censura attorea di cui al punto (iv) per cui la banca è tenuta ad indicare in contratto il valore del tasso che tenga conto degli effetti della capitalizzazione (cfr. foglio 13 citazione).
Analogamente, la verifica della non usurarietà del TAEG effettuata comprendendo in esso le commissioni di € 360,00 (cfr. foglio 8 rel. cit.) non consente di accogliere l'eccezione di cui al punto (v) inerente l'omessa e/o errata inclusione dei costi direttamente collegati all'erogazione del finanziamento.
Riguardo invece alla richiesta, formulata da parte opponente negli atti conclusionali, di procedere all'integrazione della consulenza per verificare il superamento del tasso usura previa inclusione dei costi del programma di assicurazione facoltativo, giova innanzitutto premettere che le istruzioni della Banca di Italia del 2006 facevano riferimento “alle spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito”, mentre quelle emanante nell'agosto 2009, ed entrate in vigore a partire dal 1.1.2010, stabilivano che “il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: … 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte
pagina 4 di 7 dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per in tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.”
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 16303/2018, hanno affermato il carattere innovativo – e non meramente interpretativo – delle disposizioni di cui all'art. 2 bis D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito in Legge 28 gennaio 2009); in conseguenza di tale statuizione si è ritenuto che anche le Istruzioni attuative emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, avessero natura innovativa e non interpretativa.
Successivamente, sempre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5160/2018, ha riconosciuto la natura innovativa delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2009, affermando poi che le precedenti Istruzioni del 2006 e disposizioni transitorie contrastano con il principio di onnicomprensività previsto ex art. 644, comma 3, c.p.
Ha affermato poi la Corte che assumesse significativo rilievo la difformità normativa delle Istruzioni della Banca d'Italia emanate nel 2006 rispetto a quelle del 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010. Mentre queste ultime esigevano l'inclusione nel calcolo del tasso anche delle spese per le assicurazioni collegate all'erogazione del prestito intese ad assicurare al creditore il rimborso del credito ovvero a tutelare altrimenti i suoi diritti, che siano imposte dal creditore nelle ipotesi alternative che siano contestuali alla concessione del finanziamento ovvero obbligatorie per ottenere il credito alle condizioni offerte, le precedenti Istruzioni facevano riferimento esclusivamente alle spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso del credito.
Ne consegue che, per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010 (quello in oggetto risale al marzo 2009), ai fini della determinazione del tasso, occorre avere pagina 5 di 7 riguardo esclusivamente al costo delle polizze assicurative imposte dal creditore, le stesse, del resto, che sono state considerate nei decreti ministeriali di rilevazione dei
TEGM, cioè dei parametri di riferimento con cui debbono essere confrontati i TEG;
questo confronto, ovviamente, deve avvenire considerando gli stessi elementi, nel rispetto del principio di simmetria cui hanno fatto riferimento le Sezioni Unite.
E' stato pertanto nunciato il seguente principio di diritto:
“Nelle ipotesi di contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010 restano applicabili le
Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2006 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del
29 maggio 2006 e, per gli intermediari finanziari, emanate dall'Ufficio Italiano Cambi pubblicate sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2006. Conseguentemente il costo delle polizze assicurative deve essere incluso nel TEG allorché risultino imposte dal creditore e intese ad assicurare al medesimo il rimborso, totale o parziale, del credito. La relativa prova presuntiva e la prova contraria possono essere offerte in base ai criteri già indicati in tema di TAEG dal
Collegio di Coordinamento, come interpretati da questa decisione”.
Dunque nel caso in esame se, da un lato, il programma assicurativo era facoltativo, dall'altro, parte opponente non ha offerto la prova richiesta (né ha formulato osservazioni alla consulenza tecnica).
In ogni caso, non può sottacersi che sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (cfr. Cassazione n. 28983/2023. Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurarne il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito).
pagina 6 di 7 Infine, va rilevata la dilatorietà della censura di cui al punto (vi) per cui l'opacità del documento di sintesi nonché la falsa e diversa rappresentazione di alcuni parametri in essi indicati (vedi TAN e TAEG/ISC) ha comportato che il soggetto finanziato NON avesse maturato quella “ponderata valutazione del contenuto” del contratto, come prescritto dall'art.
8 della Delibera CICR del 04.03.2003 (cfr. foglio 16 citazione), atteso che nel contratto de quo alla voce “dati del finanziamento” erano esposte tutti le pattuizioni del caso, come poi elencate al foglio 7 della ctu.
In definitiva, quindi, essendo pacifica l'erogazione dei finanziamenti per cui è causa e non essendovi contestazione sulla quota capitale residua da rimborsare, il decreto va confermato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 560/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 24-27.2.2018 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo; condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_2
si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente gli onorari di ctu liquidati con decreto dell'11.2.2022.
Così deciso in Salerno, lì 21.5.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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