Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13804/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.LA GATTA CARMELINA giusta procura in Pt_1 atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv PUTIGNANO NICOLA giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024 l' chiedeva fosse dichiarata Pt_1
l'inammissibilità e infondatezza dell'azione esecutiva promossa nei suoi confronti da . In particolare eccepiva la nullità del precetto CP_1 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del della CP_1 somma di €3.666,81, in virtù della sentenza n.4437/20 emessa dal
Tribunale di Bari. Nel merito affermava di aver già corrisposto le somme richieste.
Si costituiva in giudizio il che contestava in fatto e diritto gli CP_1 avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel caso in esame trova applicazione il principio secondo il quale la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a titolo esecutivo non può proporre opposizione alla esecuzione per ragioni attinenti al merito, perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta,
e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art.649 c.p.c., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo (cfr.Cassazione civ.
n.8331/01).
Solo nel caso in cui venga a mancare il titolo giudiziale, il debitore ha interesse ad impedire l'inizio dell'esecuzione forzata o ad evitarne la prosecuzione, ove già iniziata ed ancora in corso. Qualora, invece, al momento del deposito del ricorso di opposizione il titolo azionato sia ancora efficace, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è improponibile per questioni di merito (cfr. Tribunale Como, 27/07/2007).
La Cassazione ha, infatti, statuito che: “Nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (cfr. Cassazione civ.
n. 12251/07; n. 9205/01).
In particolare va ribadito che i poteri cognitivi del giudice in sede di opposizione all'esecuzione sono limitati all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, di invalidità o di inefficacia. Dunque nel caso specifico di opposizione a precetto intimato sulla base di una sentenza passata in giudicato (cme nel caso di specie), il debitore non può contestare il diritto di credito per ragioni che avrebbe potuto (e dovuto) far valere nel giudizio di impugnazione della sentenza, ma può avanzare solo fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (cfr. ex multis Cass. n. 14636/17).
Ciò posto, deve evidenziarsi che tutte le doglianze dell'opponente attengono sostanzialmente all'“an” della pretesa oggetto del diritto riconosciuto nel titolo costituito dalla sentenza n.4437/20 passata in cosa giudicata.
L'opposizione, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daI.N.P.S. , nei confronti
, così provvede: Controparte_3
1. Rigetta il ricorso
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in Pt_1
€1.580,00 per compensi con distrazione
Bari,10/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi