Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 21769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21769 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21769/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01350/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TE LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
NI TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio eletto in Roma, corso D'Italia, 97;
FE RR AP, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ID ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 18.12.2024, avente ad oggetto la copertura di n. 7 posti di Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18.4.2025: del decreto del Ministero della Giustizia del 14.1.2025 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 3 del 15.2.2025, con cui sono state conferite le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, a domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto procuratore, al dott. NI TE.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NI TE, del Consiglio Superiore della Magistratura, di FE RR AP e di ID ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. AN IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. TE LU ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 18.12.2024, avente ad oggetto la copertura di n. 7 posti (a seguito dei n. 5 originariamente stabiliti) di Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e ciò nella parte in cui il CSM, con riferimento al criterio A1 (“ specifica esperienza e attitudine concretamente dimostrata dal magistrato nelle indagini e nella trattazione dibattimentale di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata (specialmente ove aventi i carattere dell’art. 416-bis cpp) e terroristica rilevante ai sensi dell’art. 103, c. 3 d.lgs. 6.9.2011 n. 159 ”) ha assegnato al dott. NI TE, in approvazione a maggioranza la proposta A formulata dalla competente commissione, il massimo punteggio per il criterio (punti 6) così determinando la mancata collocazione del ricorrente in posizione utile per la nomina in ragione del criterio residuale dell’anzianità.
Segnatamente, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 159/2011, come sostituito dall’art. 10, comma 1 del DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 43/2015, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono preposti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità (comma 2), scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica (comma 3, prima parte); il che comporta che, in applicazione della normativa secondaria, l’anzianità nel ruolo rileva “ solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali ” e, quindi, solo quale criterio residuale a parità dei coefficienti numerici complessivi per merito ed attitudini (art. 76 della circolare n. 13778 del 25.7.2014).
Per quanto riguarda le attitudini specifiche (A1), nel preambolo della delibera si è precisato che “ l’art. 74 impone l’attribuzione di punteggi differenziati (come detto, “fino a punti 6”) in considerazione della tipologia, quantità e qualità delle esperienze maturate dai candidati in quanto significative ai fini del giudizio de quo. In considerazione della natura requirente delle funzioni di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, così come definite dall’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 160/2006, tenuto conto delle competenze e attribuzioni riconosciute dalla legge alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ex art. 103 del d.lgs. 159/2011, n. 159, si è ritenuto di dover privilegiare le specifiche e positive esperienze nella trattazione di procedimenti per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata maturate, per un significativo lasso temporale e soprattutto in epoca recente, nell’ambito di funzioni requirenti e specificamente presso le Direzioni Distrettuali Antimafia nonché nel settore dell’antiterrorismo. In particolare, nella valutazione dell’esercizio di funzioni requirenti presso le DDA e in tema di antiterrorismo, hanno assunto rilievo: - la durata complessiva e l’epoca più o meno recente delle attività in concreto svolte da ciascun candidato; - la consistenza qualitativa di tali attività, considerata la portata e la complessità delle indagini svolte e la rilevanza dei processi trattati, tenuto segnatamente conto delle esperienze maturate con riferimento a più ambiti della criminalità organizzata o dei fenomeni terroristici; - i risultati effettivamente conseguiti in relazione alle predette attività, come descritti nelle fonti di conoscenza agli atti della presente procedura; - le esperienze acquisite con riferimento alla gestione di collaboratori di giustizia, alla cooperazione giudiziaria internazionale e all’utilizzo delle banche dati del sistema SIDDA-SIDNA. È stato valutato, quale elemento ulteriormente favorevole, l’approfondimento, mediante attività scientifiche o culturali, dei fenomeni della criminalità organizzata o del terrorismo, sempre ove esso si accompagni ad una robusta esperienza di tali fenomeni “sul campo”, ovvero in ambito giudiziario. In applicazione di tali criteri valutativi si è attribuito un punteggio pari a 6 a quanti, tra i candidati, abbiano dimostrato di possedere il numero maggiore dei descritti elementi ritenuti “indicatori” delle attitudini alle funzioni requirenti di coordinamento proprie della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ovvero presentino alcuni di tali elementi, ma ad un livello particolarmente significativo. Gradatamente, sono stati, quindi, attribuiti punteggi inferiori a quanti non posseggono tutti i predetti elementi favorevoli di valutazione, ovvero li posseggono in modo meno significativo, sempre sulla scorta della adeguata valorizzazione del complessivo quadro delle informazioni professionali relative al magistrato ”.
Relativamente al ricorrente, la commissione ha concluso che “ tenuto conto dei criteri indicati nella parte generale e della comparazione con gli altri aspiranti, la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e degli ulteriori elementi attitudinali rilevanti ai sensi dell’art. 72 della circolare, come specificati in parte motiva e risultanti in atti, consente di esprimere un giudizio di eccellenza. Il giudizio in parola tiene conto della durata, dell’ampiezza e della qualità dell’esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata e all’accumulo dei patrimoni illeciti, con riferimento, in particolare, ai diversi fenomeni criminali con diramazioni in plurimi territori. La rilevanza e la quantità dei procedimenti trattati, l’eccellenza dei risultati documentati dalle fonti di conoscenza, la padronanza delle banche dati, la competenza in concreto dimostrata nella gestione dei collaboratori di giustizia, di cui ha assicurato anche i necessari scambi informativi delle dichiarazioni sopravvenute nelle diverse fasi del giudizio, nonché l’esperienza nella cooperazione internazionale e nel coordinamento investigativo consentono invero una valutazione in termini di eccellenza del profilo del candidato e, quindi, l’attribuzione allo stesso di: 3 punti in A, 6 punti in A1, 0 punti in A3, 3 punti in A4 e 3,5 punti in B (merito), per complessivi 15,5 punti ”.
Ha, quindi, rappresentato il ricorrente che in esito alla comparazione tra i “ profili dei candidati, la competente Commissione presso il CSM ha articolato due proposte, A e B, nelle quali, sulla base dei criteri attributivi di punteggio così come specificati nell’interpello e fatti propri dal Plenum ed alla “luce della normativa di riferimento”, venivano individuati in ordine di graduatoria sette candidati, corrispondenti ai sette posti banditi, tra cui nei primi cinque, i medesimi in entrambe le proposte, era ricompreso il ricorrente, presente quindi in posizione utile stante il suo curriculum in entrambe le proposte. Queste quindi differivano per due candidati rispettivamente presenti in una sola delle due proposte, in particolare: i) nella proposta A i dott.ri NI TE e AN EL; ii) nella proposta B i dott.ri Maurizio Giordano e Giovanni MU ” (cfr. pag. 2).
Nella graduatoria finale, si sono classificati ai primi otto posti, con uguale punteggio (15,5) e subpunteggi (criterio A: punti 3; criterio A1: punti 6; criterio A3: punti 0; criterio A4: punti 3; criterio B: punti 3,5) i seguenti magistrati: TE, EL, ER, IR, De BE, MU, RR AP, LU.
Ai primi sette (con esclusione del ricorrente, per minore anzianità) sono state, pertanto, conferite le funzioni requirenti di coordinamento nazionale.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione art. 103 d.lgs. 159/11. Eccesso di potere. Irrazionalità. Disparità di trattamento. Contraddittorietà ”.
Il ricorrente ha contestato che “ al dott. TE è stato assegnato lo stesso punteggio per il criterio esperienziale A1, quando tale candidato non è stato mai assegnato ad alcuna DDA (…), ragione per cui la stessa motivazione della deliberazione impugnata dà espressamente atto della distanza esperienziale del dott. TE dalle vicende di criminalità mafiosa (…) per poi, nel far propria l’autorelazione del candidato, cercando affannosamente di valorizzare la diversa esperienza nella criminalità informatica che non è nella declaratoria del criterio; e quando, come vedremo anche in analisi, la sola esperienza in antiterrorismo di cui è in possesso il dott. TE non può in alcun modo giustificare, tanto meno negli evidenziati termini “comparativi” con il curriculum del ricorrente e degli altri candidati, la equiordinazione dello stesso con il massimo punteggio (…) sulle attitudini specifiche ”; in particolare, ha lamentato che “ il maggior numero dei procedimenti in materia di terrorismo allegati dal dott. TE in materia di antiterrorismo risultano contro ignoti (…) con conseguente definizione mediante archiviazione per non essere stati individuati gli autori dei reati per cui si procedeva, o, addirittura, a modello 45 (non costituente notizia di reato; si tratta di procedimenti che vengono definiti anche in via amministrativa con provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio), mentre risultano trattati pochissimi procedimenti contro noti per i quali in minima parte (soltanto tre su quindici) vi è stato un approdo dibattimentale, peraltro per imputazioni e numero di imputati (uno o due) davvero esigui ” (cfr. pag. 4).
Ha, quindi, richiamato la più corretta assegnazione di punteggio (5 punti in luogo di 6) che risulta trasfusa nella proposta B.
A sostegno della propria posizione ha evidenziato il proprio “ bagaglio esperienziale, (…) a principiare dalla sua ultradecennale applicazione alla DDA di Caltanissetta, cui è seguita esperienza pluriennale anche presso la DDA di Roma, che si è trasfusa nella trattazione di indagini e processi di particolare rilevanza con riferimento ad ognuno degli indicatori innanzi indicati. Ci riferiamo in particolare, e solo per citarne alcuni, alle indagini ed ai dibattimenti relativi alla strage di via D’Amelio (c.d. “Borsellino quater”) e Capaci (c.d. “Capaci bis”), nonché nei confronti di -OMISSIS- quale mandante delle stragi del 1992, che, come anticipato in narrativa, hanno condotto al rinvio a giudizio ed alla successiva condanna per il delitto strage e delitti connessi (detenzione di materiale esplodente, devastazione, danneggiamento etc., tutti aggravati dalla finalità di agevolazione del sodalizio mafioso e dalla finalità terroristica) di esponenti di vertice dell’organizzazione mafiosa ‘Cosa Nostra’ in quanto membri della commissione provinciale di Palermo ed elementi apicali della mafia trapanese, nonché di appartenenti ad uno dei più pericolosi c.d. gruppi di fuoco dell’associazione criminale (quello del mandamento mafioso di Brancaccio, autore di tutte le stragi commesse nel continente nel 1993-1994) ” (cfr. pag. 7).
Ha soggiunto che sarebbe stata disattesa, inoltre, “ l’ulteriore imponente esperienza acquisita presso la DDA di Roma, dove il ricorrente ha condotto indagini e processi per delitti di criminalità organizzata di notevole complessità per soggetti indagati e poi imputati e per contestazioni elevate, definitisi con condanne per la gran parte di coloro nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale; si tratta di esperienza che non solo ha consentito di approfondire le competenze già in parte acquisite nel periodo di permanenza nella Procura di Caltanissetta sulla NG ES (in relazione ad alcuni segmenti di indagini collegati all’esecuzione delle stragi del 1992), ma di maturarne di nuove in relazione a gruppi mafiosi autoctoni diversi dalle c.d. mafie tradizionali (in particolare il clan Casamonica) ed a gruppi criminali composti da soggetti stranieri (in particolare albanesi), nonché ad altre organizzazioni mafiose operative sul territorio dello Stato italiano (Camorra in particolare) ” (cfr. pag. 9).
Ha, altresì, richiamato altri e importanti procedimenti dallo stesso trattati.
Alla luce di tali riferimenti, ha contestato, perché “ del tutto sorprendente, l’identico massimo punteggio attribuito al dott. TE, il cui profilo si connota per non essere mai stato assegnato ad alcuna DDA, ma per aver solo fatto parte del gruppo antiterrorismo della Procura di Roma ”; ed ha stigmatizzato che la commissione abbia valorizzato l’attività relativa ai “ reati in campo informatico, che però decampano del tutto dai criteri selettivi stabiliti dalla circolare (art. 70 - 76) cui l’interpello fa esclusivo espresso rinvio e rivenienti dal bando e della normazione primaria sulla selezione dei sostituti per DNA, criteri per come puntualmente specificati dalla stessa Commissione ed approvati dal Plenum ” (cfr. pag. 12).
Ha, perciò, contestato che “ il dott. TE: non ha mai fatto parte di alcuna Direzione Distrettuale Antimafia; ha un’esperienza pressoché nulla nella trattazione di procedimenti di criminalità organizzata mafiosa (la proposta A approvata dal Plenum richiama la mera trattazione di due procedimenti, in codelega con altro magistrato ed appartenenti alla D.D.A. di Roma, uno soltanto dei quali nei confronti di indagati individuati e per un reato – lesioni aggravate - che non è quello che usualmente si riscontra nei procedimenti in tema di criminalità organizzata ex art. 416-bis cod. pen. e l’altro nei confronti di ignoti); per entrambi tali procedimenti gli esiti risultano sconosciuti; non ha mai gestito o escusso alcun collaboratore di giustizia; non ha mai redatto proposte per l’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis O.P. o gestito detenuti sottoposti a tale regime, non ha mai redatto proposte per l’applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale per il sequestro e la confisca di beni (men che meno risulta mai aver adottato provvedimenti di sequestro di beni nell’ambito di procedimenti penali in materia di terrorismo o di criminalità organizzata ex art. 416-bis cod. pen.). A tale ultimo proposito, la valorizzazione da parte della delibera impugnata della partecipazione del dott. TE alle udienze innanzi al Magistrato di sorveglianza ed alla sezione specializzata delle misure di prevenzione è del tutto impropria, atteso che, secondo l’organizzazione della Procura di Roma, trattasi di attività distribuita “a pioggia” tra tutti i sostituti e che non comporta, quindi, alcuna specializzazione in materia ” (cfr. pag. 13).
Da ultimo, ha dedotto che sarebbe “ evidente come degli elementi concreti emergenti dal fascicolo, anche traguardato sul versante dell’antiterrorismo che è l’unico appartenente al criterio selettivo, su cui vanta esperienza il dott. TE, risulta del tutto irrazionale e ingiustificata l’assegnazione del massimo punteggio vieppiù in sede comparativa con il ricorrente e, come pure più avanti diremo, con gli altri candidati ” (cfr. pag. 15).
Si sono costituiti in giudizio il CSM (29.1.2025) ed il dott. NI TE (18.2.2025).
Con ordinanza collegiale n. 3788 del 20 febbraio 2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, onere adempiuto dal ricorrente (11.3.2025).
Si sono costituiti in giudizio il dott. FE RR AP (13.3.2025) e la dott.ssa ID ER (14.3.2025).
Con motivi aggiunti depositati il 18.4.2025, il ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministero della Giustizia del 14.1.2025 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 3 del 15.2.2025, con cui sono state conferite le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, a domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto procuratore, al dott. NI TE: provvedimento la cui legittimità è stata censurata in via derivata con richiamo alle deduzioni contenute nel ricorso principale.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 26 novembre 2025, le parti hanno depositato le rispettive memoria e repliche.
In particolare:
- nella memoria del 21.10.2025 il dott. TE ha opposto che “ alla Procura Nazionale antimafia ed antiterrorismo è stata attribuita la materia del cyber crime ” (cfr. pag. 6); che sarebbe infondato “ continuare a vedere la Procura Nazionale come un ente che si occupa solo di mafia, quando oggi sfortunatamente, ci sono molti altri fenomeni che sono financo più pericolosi (se si pensa che in alcuni paesi sono state financo annullate le elezioni per le interferenze informatiche di altre nazioni). Il legislatore ha opportunamente esteso le competenze della Procura Nazionale cui, non occorre ricordarlo, sono assegnati più di 20 magistrati, in gran parte selezionati sul mero criterio originario di esperienza nel solo campo della lotta alla criminalità mafiosa ” (cfr. pag. 20); e che “ la delibera – sempre nell’ambito dell’attribuzione del punteggio relativo alle attitudini specifiche – richiama espressamente la titolarità, in capo al dott. TE, di una pluralità di procedimenti concernenti organizzazioni politiche quali “Casapound”, “Forza Nuova” e “Avanguardia Nazionale”, relativi a fatti di intolleranza e incitazione all’odio razziale ” (cfr. pag. 11);
- nella memoria del 23.10.2025 la dott.ssa ER ha eccepito che “ l’oggetto del giudizio è limitato alla sola assegnazione, da parte del plenum, del punteggio (6) al solo candidato TE per il criterio A1 e, conseguentemente, alla sua collocazione tra i primi otto da cui è conseguita, per ragioni di anzianità, la esclusione di lui ricorrente. La totale estraneità della dott.ssa ER all’oggetto del giudizio non è in discussione ” (cfr. pag. 8);
- nella memoria del 24.10.2025 il ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni.
Nessuna, sostanziale, novità è stata prospettata nelle memorie di replica (fatta eccezione per la domanda di estromissione dal giudizio del dott. RR AP, cfr. memoria del 12.11.2025) e, all’udienza del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, non si ravvisano i presupposti per l’estromissione del dott. RR AP, evocato da ricorrente al fine di censurare la valutazione comparativa tra i candidati (per evidenziare che alla procedura controversa hanno partecipato candidati che vantano rilevanti esperienze sia in materia di antimafia che di antiterrorismo, cfr. pag. 16 del ricorso), la cui posizione processuale, a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, è da riportare – al pari della dott. ER, anch’ella costituitasi in giudizio – al litisconsorzio necessario che caratterizza i giudizi volti ad ottenere, come nella specie, la riformulazione della graduatoria conclusiva di una procedura concorsuale (cfr. Corte di Cassazione, 21 novembre 2019, n. 30425).
Il ricorso ed i motivi aggiunti, connotati dalle medesime censure, sono infondati e, pertanto, vanno respinti.
In linea generale occorre rilevare che, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal CSM, il sindacato deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3736).
Sulla vincolatività delle direttrici di giudizio, è stato chiarito da consolidata giurisprudenza che il testo unico sulla dirigenza giudiziaria, difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1 della Costituzione), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450; id. 7 febbraio 2020, n. 976; id. 22 gennaio 2020, n. 524; id. 9 gennaio 2020, nn. 192 e 195; id. 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; id. 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; id. 2 agosto 2019, n. 5492).
Ciò premesso, la procedura controversa risulta regolata dalle disposizioni della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 (recante “ Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ”) e, in particolare, dagli artt. 70 e seguenti, relativi proprio al conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia.
Per quanto più interessa la procedura controversa, l’art. 74 della predetta Circolare ha previsto che:
“ 1. Le attitudini sono valutate con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività giudiziaria fino a punti 3.
2. Sulla base della specifica esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata e di terrorismo concretamente dimostrata dal magistrato nell'esercizio della sua attività giudiziaria possono essere riconosciuti fino a punti 6.
3. L'esercizio, per almeno otto anni negli ultimi quindici delle funzioni requirenti consente di attribuire punti 2. Nel caso che le funzioni siano state esercitate, per almeno otto anni, presso la DDA o, per almeno otto anni, nei gruppi di lavoro specializzati in materia di antiterrorismo i punti sono aumentati fino a 3.
4. Il positivo esercizio di funzioni direttive o semidirettive requirenti per almeno quattro anni negli ultimi otto consente di attribuire punti 0,50.
5. I punteggi di cui sopra si cumulano tra loro ”.
L’art. 76, infine, ha previsto che l’anzianità nel ruolo sia valutata “ ai sensi del comma 3 dell’articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato, solo nel caso in cui risultino equivalenti i requisiti professionali ”.
Nel caso del controinteressato dott. TE, si è rilevato da parte della commissione che “ in più occasioni è stato applicato alla DDA per la trattazione, in fase di indagini e di successivo giudizio, di reati aggravati ai sensi dell’art. 7 l. n. 203/91 e per reati associativi ex art. 416, ultimo comma (associazione finalizzata alla commissione di reati di pedofilia e pedopornografia). In ragione della trattazione prevalente di reati di criminalità informatica, sia nell’ambito del gruppo specialistico sia nell’ambito del gruppo terrorismo e reati contro la personalità dello Stato (condotte collegate al cyber attivismo, al terrorismo internazionale di matrice islamista ed allo spionaggio informatico) sia, infine, nell’ambito dei reati di pedofilia e pedopornografia nella rete internet, ha acquisito una competenza approfondita nell’utilizzazione delle tecniche di indagine informatica (perquisizioni, sequestri ed ispezioni informatiche, intercettazioni telematiche a matrice attiva e passiva, acquisizione ed analisi di dati di traffico internet) ”.
Una volta acquisita tale esperienza, risulta che il medesimo “ è stato componente del Gruppo Reati contro la personalità dello Stato e di terrorismo della Procura di Roma per la durata di dieci anni dal 15 maggio 2013 al 15 maggio 2023 ”.
I dieci anni di assegnazione sono stati accompagnati, nella motivazione dell’impugnata deliberazione, dall’esplicitazione dei risultati investigativi per attività che rientrano nel perimetro di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia.
Segnatamente, si è precisato che il dott. TE “ è titolare delle indagini, tuttora in corso, relative al sequestro dell’On. AL OR, all’eccidio di Via Mario Fani e al successivo sequestro ed omicidio dello statista, e ha nel tempo collaborato con la DNA, con la Procura Generale di Roma, con la Commissione d’Inchiesta sul rapimento e sulla morte dell’on. OR (Legislatura XVII), nonché con numerose procure nazionali. È altresì titolare di una serie di procedimenti relativi alle organizzazioni politiche Casapound, Forza Nuova e Avanguardia Nazionale relativi a numerosi episodi di intolleranza e incitazione all’odio razziale, di violenza rivolta contro le forze dell’ordine in occasione di manifestazioni di piazza, di aggressioni rivolte a militanti di opposto orientamento politico e a semplici cittadini, di violenze ed intimidazioni nei confronti di giornalisti e testate d’informazione ”; si è soggiunto che risultano “ significativi i risultati ottenuti dal dott. TE nell’ attività di contrasto alla violenza nell’ambito della tifoseria calcistica; le indagini condotte in tale campo, ove sono ben noti i legami tra le tifoserie ed alcune organizzazioni criminali, hanno particolarmente impegnato il magistrato in complessi procedimenti, quale quello relativo alle indagini ed al successivo giudizio definito in primo grado in Corte di Assise per l’omicidio di -OMISSIS-, tifoso della squadra di calcio del Napoli, vittima di attentato in occasione della Finale di Coppa Italia 2013/2014, nonché quello relativo ad una serie di episodi di violenza ed intimidazione posti in essere da esponenti della tifoseria organizzata romanista dell’organizzazione Padroni di Casa (federata con il movimento politico Casapound) ai danni della AS Roma, di noti calciatori e di altri gruppi del tifo organizzato romanista ”.
È stata, ancora, evidenziata “ l’esperienza maturata dal dott. TE nell’attività di contrasto a gruppi criminali operanti principalmente sul territorio di Roma/ Ostia, concretizzatasi, in particolare, nelle indagini – di competenza della DDA, ma che hanno visto il dott. TE oprare in coassegnazione - e nel successivo giudizio per gravi reati commessi da esponenti del clan Spada, operante nel Lido di Roma; si tratta della più vasta indagine svolta dalla DDA di Roma che ha condotto allo sradicamento del predetto gruppo criminale. Di indiscusso spessore anche l’attività investigativa svolta in ambito internazionale, quale, ad esempio, quella relativa al rimpatrio forzato della cittadina straniera-OMISSIS- presso la Repubblica del Kazakistan, che ha determinato la chiusura delle indagini con contestazioni a carico di alcuni funzionari e sott’ufficiali dell’Ufficio Stranieri della Questura di Roma, di gravi reati ”.
Attività di indagine che “ hanno richiesto l’espletamento di rogatorie internazionali in numerosi paesi, per via ministeriale o attraverso Eurojust, ed hanno consentito di acquisire elementi in ordine a compagini criminali straniere che stringono sodalizi con le organizzazioni italiane ”.
Altro fronte di valorizzazione professionale è stato riferito all’assegnazione al gruppo di lavoro specializzato, nell’ambito del quale “ il dott. TE ha potuto mettere a frutto nelle investigazioni di contrasto al terrorismo le proprie competenze nel settore della criminalità informatica. Ha pertanto integrato l’esperienza in uno dei due settori individuati nel bando con quella che relativa a un fenomeno che vieppiù sta imponendosi per la sua diffusa pericolosità, chiamando le autorità giudiziarie investigative ad aggiornare le loro tecniche operative e gli ordinamenti ad adeguare il quadro delle norme repressive ”; questi si è dimostrato particolarmente esperto “ nel settore relativo al contrasto alla pedopornografia in rete, conducendo plurime e complesse indagini, attivando numerosi e proficui scambi con polizie ed autorità giudiziarie internazionali, individuando gruppi criminali cui è stato contestato il reato di cui all’art. 416 co.7, c.p. (e ciò sin dall’applicazione alla DDA e con il coordinamento della PNAA) ”; e si è “ occupato, prevalentemente, di gruppi criminali internazionali nell’ambito dei procedimenti analiticamente indicati nell’autorelazione, ottenendo importanti risultati nel contrasto alle comunità pedofile, alle associazioni a delinquere nel settore del darkweb e, più in generale alle, organizzazioni dedite all’adescamento di minori, allo scambio, detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico ”.
La competente commissione ha, pertanto, concluso che il controinteressato “ ha, così, maturato una profonda conoscenza delle organizzazioni criminali di stampo internazionale ed acquisito una specializzazione unica nella ricerca, nell’individuazione e nell’identificazione dei soggetti italiani iscritti e partecipi delle predette organizzazioni, che contano centinaia di partecipi ”: un giudizio che compendia la sesta valutazione di professionalità, per il cui riconoscimento è stata evidenziata “ l’amplissima conoscenza interdisciplinare del dott. TE ” desunta, tra le altre esperienze maturate, “ dalla qualità e quantità di indagini condotte nei tre gruppi di lavoro di cui ha fatto e fa, tuttora, parte, che si caratterizzano per elevato grado di specializzazione e richiedono competenze e sensibilità diversificate ”. Le competenze acquisite nel corso dell’attività giudiziaria e la profonda conoscenza delle problematiche connesse all’esercizio delle funzioni requirenti, anche sotto il profilo organizzativo, hanno animato l’impegno del dott. TE, del quale il suddetto parere mette in luce “ i risultati estremamente positivi raggiunti [….] nelle attività svolte [….] dovuti anche alla capacità di organizzare razionalmente la propria attività professionale in tutti i suoi aspetti ”.
Per l’Amministrazione, pertanto, “ la sicura attitudine alla direzione investigativa e la riconosciuta autorevolezza nel coordinamento della polizia giudiziaria e nelle relazioni di collaborazione con gli altri uffici requirenti è stata dimostrata dal dott. TE anche nell’ambito dei rapporti con numerose autorità giudiziarie e di polizia straniere, in occasione di significative esperienze di cooperazione giudiziaria intrattenute con riferimento ad innumerevoli procedimenti, tutti specificamente indicati nel profilo con riferimento ai numerosi provvedimenti adottati ”.
Non si è trattato, ad avviso del Collegio, di un giudizio generico e meno che mai acritico.
Si è, infatti, sottolineato che “ a competenza maturata nei settori cui è stato assegnato rende l’esperienza del candidato meno vicina a quelle che sono proprie dell’attività di contrasto alla mafia: il rapporto con collaboratori di giustizia o la gestione di maxiprocessi non sono pratiche rientranti solitamente nell’esperienza dell’antiterrorismo e, soprattutto, dell’investigazione sui crimini informatici. Diversi sono gli strumenti che questa richiede nel bagaglio professionale del pubblico ministero che vi sia addetto ”.
Ai sensi dell’art. 74 della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 “ le attitudini sono valutate con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività giudiziaria fino a punti 3 ” (comma 1); l’assegnazione, nella specie, del punteggio massimo al controinteressato costituisce prodromo dell’ulteriore apprezzamento circa la “ specifica esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata e di terrorismo concretamente dimostrata dal magistrato nell'esercizio della sua attività giudiziaria possono essere riconosciuti fino a punti 6 ” (comma 2): un parametro, quest’ultimo, soprattutto privo di una preventiva (e, si direbbe, pregiudiziale) definizione di un subpunteggio (a titolo di mero esempio, 3 + 3) da ripartire tra le due attività oggetto d’interesse (criminalità organizzata e terrorismo).
Il che depone per una valutazione necessariamente d’insieme della peculiare attitudine richiesta, in forza della quale anche l’eventuale disallineamento, in termini di consistenza, tra l’esercizio pregresso di attività di repressione della criminalità organizzata, da un lato, e di repressione del terrorismo, dall’altro, non costituisce fattore discriminante.
Poiché, diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che tutti i percorsi professionali dei magistrati aspiranti a ricoprire la funzione Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo debbano, obbligatoriamente, contemplare entrambi (o, per giunta, entrambi e in egual misura) gli ambiti di attività per poter essere gratificati dal punteggio massimo.
In tal modo, però, si finirebbe per determinare un meccanismo di svalutazione di chi, pur eccellendo particolarmente in uno dei due predetti ambiti di attività, vedrebbe frustrata la possibilità di ottenere il conferimento di tale incarico, di massima sempre assegnato a magistrati di doti eccellenti se non eccelse: doti che, nella specie, il ricorrente certamente annovera in tema di lotta alla criminalità organizzata ma non altrettanto in materia di antiterrorismo; e, di converso, che il controinteressato vanta in tale ultimo ambito, mentre non ugualmente può vantare in materia di repressione della criminalità organizzata.
Si vuol dire, pertanto, che l’apprezzamento dell’Amministrazione ai fini di punteggio non possa banalizzarsi sul piano della sola quantità distributiva tra i due ambiti di attività (Antimafia e Antiterrorismo) che definiscono la funzione della Direzione Nazionale.
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente
AN IZ, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IZ | RO OL |
IL SEGRETARIO