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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 246/2023 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 17 giugno 2025 alle ore 10.21 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. FERRARI SARA e l'avv. VOCE CARLO, oggi sostituiti dall'avv. Parte_1
GIULIA CONTI ALUNNO
Per , l'avv. MARESCA ARTURO, l'avv. DI GIROLAMO ORIANA, l'avv. CP_1
MORTILLARO GIUSEPPINA, oggi sostituiti dall'avv. PIRROTTA
Le parti danno atto del mancato raggiungimento dell'accordo su proposta della società resistente.
L'avv. Conti Alunno insiste dunque per l'accoglimento della domanda, riportandosi integralmente agli atti. L'avv. Pirrotta insiste per il rigetto della domanda, riportandosi integralmente agli atti.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 10.35 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SARA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. VOCE CARLO, elettivamente domiciliata come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. DI GIROLAMO ORIANA, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1
datrice di lavoro formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“
1. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del
CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie alla ricorrente delle voci
“Ind.scorta vett.eccedenti” (0547), “Ind.Riserva” (0790), “IUP PDB Scorta Diurna” (0944), “IUP PDB Scorta ” (0945), “IUP PDB Scorta ” (0969), “IUP PDB Scorta ” CP_2 CP_3 CP_2 (0970), “As.res.Intern NO Rip. F.R” (0991), “As.res.Intern SI Rip. F.R” (0992), “IUP PDB Scorta Diur.Eq.Ag.” (0AD0), “IUP Scorta Nott. ” (0AD1); CP_4
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività
Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile (“Ind.scorta vett.eccedenti”, “Ind.Riserva”, “IUP PDB Scorta Diurna”, “IUP PDB Scorta Notturna”, “IUP PDB Scorta Diurna”, “IUP PDB Scorta Notturna”, “As.res.Intern NO Rip. F.R”, “As.res.Intern SI Rip. F.R”, “IUP PDB Scorta Diur.Eq.Ag.”,
“IUP Scorta Nott.Eq.Ag.solo”), calcolate sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
3. per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare in favore della ricorrente la somma di € 5.251,12, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 23), salve le diverse somme, anche maggiori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condannare la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese per la redazione dei conteggi quantificate in € 372,24, come da documentazione prodotta (cfr. doc. 24), oltre alla rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari ad € 118,50;
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei legali antistatari”. In particolare, la ricorrente, premesso di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di dall'8.3.2004, inquadrata nel livello professionale B, posizione retributiva B1, figura CP_1
professionale CA TR (sulla scorta dei CCNL di settore succedutisi nel tempo1), ha dedotto che la sua retribuzione è costituita da una parte fissa e da una serie di emolumenti che, pur a carattere variabile (in quanto legati alle ore di scorta, agli orari effettuati e all'attività effettivamente resa), risultano correlati al suo status professionale, ossia specifici e tipici delle normali mansioni di Pt_2
e percepiti mensilmente con cadenza continuativa ed abituale;
ha poi riferito che la società
[...]
datrice di lavoro aveva retribuito le ferie godute dalla ricorrente in misura inferiore rispetto alla retribuzione ordinaria percepita, omettendo di considerarne una serie di voci ed emolumenti attinenti alla parte variabile della stessa (in sintesi, indennità di scorta vetture eccedenti, IUP per attività di scorta notturna e diurna, anche per agente solo, indennità per attività di riserva e indennità di assenza dalla residenza con o senza riposo), ed ha dunque evidenziato che tale condotta (comportante la corresponsione della retribuzione nei periodi feriali in misura inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di espletamento dell'attività lavorativa) viola la disciplina sovranazionale in materia
(in specie, Direttiva 2003/88/C), secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia e della Cassazione, come applicata dalla giurisprudenza di merito.
Costituitasi tempestivamente, ha contestato nel merito, in fatto ed in diritto, la Controparte_1
fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, ed in subordine eccependo la prescrizione quinquennale delle presunte differenze retributive rivendicate e chiedendo la limitazione del diritto al ricalcolo della retribuzione feriale alle sole quattro settimane di calendario quale periodo minimo di ferie garantite e decurtazione da quanto eventualmente dovuto della IUP fissa (€ 4,50 per i capi treno/capi servizi treno) già corrisposta. Con vittoria di spese.
In particolare, la società resistente, premesso che la ricorrente, nel periodo 19.4.2010-29.11.2011, aveva svolto servizio a terra senza essere adibita ai treni, ha contestato l'assunto secondo cui la retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie, sulla scorta del diritto e della giurisprudenza comunitari, debba necessariamente coincidere con quella riconosciuta in occasione delle ordinarie giornate lavorative, tenuto altresì conto della normativa interna (costituzionale e ordinaria) che escluderebbe di per sé l'effetto di dissuasione a fruire delle ferie censurato in sede eurounitaria e di legittimità; ha rilevato che la materia è disciplinata dalla contrattazione collettiva, che per le giornate di ferie include talune voci stipendiali (oltre alla paga base, anche il salario professionale e l'indennità di turno, in specie non cadenzato, spettante ai Capi TR, ERI, EDR, assegno ad personam, salario di produttività, IUP nella misura fissa di € 4,50) nella retribuzione erogata ai dipendenti in correlazione al loro status professionale, senza alcuna violazione della normativa comunitaria;
ha eccepito il difetto di allegazione e prova da parte della ricorrente in ordine ai presupposti comunitari per l'inclusione delle indennità pretese nella retribuzione feriale;
ha evidenziato l'assenza di dissuasività nella misura della retribuzione feriale effettivamente corrisposta alla ricorrente, in ragione dell'irrisoria incidenza percentuale delle spettanze rivendicate sul totale annuo della retribuzione percepita;
ha eccepito la prescrizione delle differenze retributive azionate risalenti al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso;
ha contestato nel quantum i conteggi prodotti dalla controparte, rilevando che in ogni caso l'orizzonte temporale preso in considerazione a livello comunitario non può eccedere le quattro settimane di ferie annue, pari a 20 giorni lavorativi.
La causa, istruita documentalmente e previo invito alle parti di conteggi a depositare congiunti secondo i criteri individuati dal giudice con ordinanza del 14.5.2024, fallito il tentativo di conciliazione su proposta formulata dalla società convenuta con le note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 22.5.2025, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
In diritto. La retribuzione spettante durante il periodo feriale
Il diritto alle ferie annuali trova espresso riconoscimento e regolamentazione, per un verso, sul piano della normativa interna (cfr. art. 36, comma 3, Cost.2; art. 2109, comma 2, c.c.3; art. 10 D.Lgs.
66/20034) e, per l'altro, sul piano del diritto comunitario (in particolare, nell'art. 31, numero 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea5 - cui, com'è noto, è attribuito il medesimo valore giuridico dei Trattati – nonché nella Direttiva 2003/88/CE, il cui art. 7 recita: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), nel cui ambito tale diritto rappresenta un principio di particolare rilievo del diritto sociale eurounitario, secondo anche quanto statuito dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE, sent. 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25, nonché, ivi, riferimenti giurisprudenziali). Per_1
Come ampiamente ribadito in dottrina e giurisprudenza, il diritto alle ferie annuali retribuite vale ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e a garantire che venga effettivamente fruito il periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Costituisce principio esegetico consolidato quello per cui l'art. 7, n. 1), Dir. 2003/88/CE, nell'utilizzare il sintagma “ferie annuali retribuite”, intenda riferirsi al fatto che, per la durata delle ferie annuali, debba essere mantenuta la retribuzione ordinaria, anche per tale periodo di riposo (così
CGUE sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri, punto 50; Persona_2
in ordine a tale profilo nonché alle inestricabili due componenti del diritto a ferie annuali retribuite, cfr.
Cass. civ., sez. L, 17 maggio 2019, n. 13425, la quale richiama molteplici pronunce della giurisprudenza eurounitaria sul tema). Ciò implica e pretende che nel periodo feriale al lavoratore sia assicurata una condizione retributiva paragonabile, sostanzialmente equiparabile, a quella caratteristica dei periodi di lavoro: difatti, una “diminuzione della retribuzione [potrebbe risultare] idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie” (ancora, Cass. civ., sez. L, n. 13425/2019, cit.), ponendosi, così, in contrasto con le suddette prescrizioni del diritto dell'Unione (in questo senso si
è espressa CGUE, sent. 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri, punto 21; CGUE 20 Per_3
gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, OF e altri;
CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri, cit.). Persona_2
In particolare, dalla univoca giurisprudenza della Corte di Lussemburgo si ricava che:
i) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri, punto 21); Per_3
ii) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (CGUE, sent. Williams, cit., punto 23);
iii) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (CGUE, sent. Williams, cit., punto 24); iv) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (ancora, CGUE, sent. Williams, cit., punto 25);
v) il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione e le mansioni del lavoratore, in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla ridetta giurisprudenza secondo cui la
Direttiva 2003/88/CE tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr., ancora, CGUE, sent. Williams, cit., punto 26) (in questo senso si è più volte pronunciato anche il Tribunale di Firenze: ex plurimis, cfr. Trib. Firenze, n. 701/22;
Trib. Firenze, 9 marzo 2023, n. 221; Firenze, 9 marzo 2023, n. 222; Trib. Firenze, 15 aprile 2024, nn.
358, 359, 360, 361).
Pertanto: i) preso atto che l'art. 7 della citata direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura 'teleologica', ovverosia “tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti” (Cass. civ., sez. L, 23 giugno 2022,
n. 20216); ii) e richiamata l'esigenza che le condizioni economiche godute durante il periodo feriale siano 'paragonabili' a quelle del periodo di lavoro affinché il lavoratore non sia “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali;
ne discende che in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste devono di necessità entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie, quando e a condizione che per esse sussista un rapporto di funzionalità
(quello che la giurisprudenza comunitaria definisce “nesso intrinseco”) con le mansioni svolte, e che ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
In questo senso, è dunque “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE” (Cass. civ., sez. L, 15 ottobre 2020, n. 22401, in motivazione).
Nel merito. Applicazione al caso sub iudice della nozione comunitaria di retribuzione durante il periodo di ferie annuali
Nel caso che ci occupa, incontroverso che la ricorrente lavori quale dipendente a tempo indeterminato della società resistente con mansioni di CA TR, ella ha agito in giudizio per veder riconosciuto il proprio diritto ad ottenere, quale parte della retribuzione feriale, anche una serie di indennità variabili, che è pacifico non siano ricomprese dalla contrattazione collettiva nel quantum percepito a titolo di retribuzione nel periodo di ferie annuali6 e che, altrettanto pacificamente, non sono state inserite dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita dalla ricorrente durante il periodo feriale. Si tratta, in particolare, dell'indennità di scorta vetture eccedenti, della
Indennità Utilizzazione Professionale nelle sue varie componenti - per attività di scorta, sia notturna sia diurna, dell'indennità di riserva (IUP variabile) e dell'indennità PDM lavoro (IUP fissa) – e indennità di assenza dalla residenza7.
Tali indennità variabili sono previste dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro quali componenti della retribuzione ordinaria (cfr. docc. 3 e 4 ricorso, nonché docc.
1-14 memoria difensiva) e sono presenti nei cedolini paga della lavoratrice odierna ricorrente (doc. 5 ricorso).
Facendo applicazione dei princìpi enunciati supra, cui si è conformata la giurisprudenza di merito richiamata dalla ricorrente e depositata in atti, si ritiene che la condotta datoriale censurata dalla lavoratrice violi la normativa ed i canoni esegetici giurisprudenziali di cui si è ampiamente dato conto.
Premessa la pacificità delle allegazioni della ricorrente – rimaste prive di specifica contestazione della società convenuta – sia in ordine alle mansioni dalla stessa ricoperte, sia con riferimento alla natura e scopo delle indennità rivendicate quali inerenti allo status professionale del CA TR, deve ritenersi che tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese occasionali o accessorie sopraggiunte nell'espletamento della prestazione lavorativa, presentino un “nesso intrinseco” con le mansioni di come sopra descritte e mirino a compensare la particolare natura (incomodo) della Parte_2
prestazione lavorativa, oltre ad essere correlate al relativo status, ovvero alla qualifica professionale di (così, CGUE, sent. 22 maggio 2014, C-539/12, Z.J.R. Lock, ove si precisa che gli elementi Parte_2
correlati allo status personale e professionale sono quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità o alle qualifiche professionali;
cfr. altresì CGUE, sent. 13 gennaio 2022, C-
514/20, DS c/Koch).
Ciò premesso, occorre esaminare partitamente le indennità per cui è causa.
Indennità di utilizzazione professionale (IUP)
Quanto all'indennità in esame, introdotta dal CCNL 1990/1991 ed originariamente articolata in una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e nella cd. IUP media di impianto, vale la pena evidenziare che, con l'entrata in vigore dei CCNL 2012 e 2016, è stata soppressa la IUP fissa
(assorbita nel nuovo salario di produttività, corrisposto anche nelle giornate di ferie) e la sostituzione della IUP media di impianto con la indennità di utilizzazione professionale giornaliera (cod. 0790)
(definita in ricorso “indennità di riserva” e corrisposta, ai sensi dell'art. 31.5 CCA, anche nelle giornate di ferie, in un importo fisso, di € 4,50 per i Capi TR, per ogni giorno di servizio resa in “riserva”).
Ne è prevista poi una componente variabile, connessa all'attività di “scorta”, che ai sensi dell'art. 31.4 del Contratto integrativo è percepita – in alternativa alla IUP giornaliera – in occasione delle giornate in cui il CA TR svolge attività di “scorta” e varia in relazione alla durata della prestazione, alla tipologia del servizio (notturno o diurno), al modulo di equipaggio e al numero dei chilometri percorsi.
In entrambi i casi, si ha a che fare con prestazioni caratteristiche dei capi treno, considerate dalla
Contrattazione collettiva a tutti gli effetti attività lavorativa (ex art 28 CCNL 2012) e quindi strettamente connesse alle mansioni.
Non può essere messo in dubbio che, al netto della somma di € 4,50 di IUP giornaliera già riconosciuta per ogni giorno di ferie ex art 31.5 CCA, la menzionata indennità costituisca emolumento strettamente correlato allo svolgimento della mansione assegnata alla ricorrente, finalizzato a compensare il disagio scaturente dall'espletamento di compiti che costituiscono il proprium della qualifica di , occupando in via prevalente il lavoratore e, quanto all'indennità di scorta, Parte_2 comportando l'alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario (in questo senso, oltre alle già citate pronunce del Tribunale di Firenze, si rinvia alla giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano, tra cui, ex plurimis, la sent. 9 marzo 2022, n. 224).
Indennità di assenza dalla residenza
Tale indennità, che l'art. 77, punto 2.1 CCNL in modo espresso circoscrive al solo personale mobile, si correla alla circostanza per cui il personale rappresentato da NI e CA svolge ordinariamente la propria prestazione in movimento e lontano dalla propria sede (dunque, senza avere un luogo fisso di lavoro); essa rimanda alla nozione di “assenza dalla residenza” contenuta all'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL8; la sua corresponsione è correlata alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio.
In tal senso, si tratta di un istituto differente dalla indennità di trasferta disciplinata al punto 1 del citato art. 77, erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al 'personale mobile', qualora vengano inviati per esigenze temporanee di servizio fuori dal Comune della sede di lavoro.
Alla luce di quanto detto, non può dubitarsi che l'indennità in esame abbia tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale per la sua inclusione nel computo delle voci retributive da corrispondersi nel periodo di fruizione delle ferie annuali. E difatti, per un verso essa è correlata in maniera oggettiva con le mansioni e con lo status di CA TR (che lo costringono ad essere costantemente lontano dalla propria sede) e – lungi dal fronteggiare una modalità temporanea del servizio – mira a compensare un disagio (ovverosia, essere in costante movimento e non avere un luogo fisso di lavoro) che manifesta quel nesso intrinseco allo svolgimento ordinario e tipico della prestazione del personale mobile di cui parla la giurisprudenza di Lussemburgo. Per altro verso, tale indennità ha natura retributiva, dal momento che, come visto, non è corrisposta in misura fissa ed immutabile a prescindere dal servizio reso dal lavoratore, bensì si correla di necessità alla durata della prestazione svolta fuori dalla sede di servizio, risultando del tutto svincolata da qualsiasi funzione di rimborso spese occasionali ed accessorie (tanto che le eventuali spese per pasti sono rimborsate a parte, ai sensi dell'art. 48 CCNL, e non è in contestazione che le spese per i pernottamenti fuori sede sono a carico della resistente sulla base di apposite convenzioni con strutture ricettive).
Non è decisivo né utile fare riferimento, in senso contrario, alla previsione di cui all'art. 77 cit. che, tra l'altro, estende all'indennità de qua il medesimo regime fiscale proprio dell'indennità di trasferta
(punto 2.3.) e dispone che la stessa “è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto” (punto 2.4). Secondo quanto asserito da condivisibili approdi esegetici della giurisprudenza di merito, tali disposizioni sono “inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione” (così Corte App. Milano, sent. n. 1470/2021; in senso conforme, cfr. le pronunce del Trib.
Firenze già enumerate supra).
Indennità di scorta per vetture eccedenti
L'emolumento in esame – previsto dall'art. 34 Contratto Aziendale 2012-2016, confermativo dei trattamenti di cui all'art. 35, punti 1, 2, 3 del Contratto Aziendale del 2003 – partecipa della stessa natura e delle stesse caratteristiche dell'indennità di utilizzazione professionale di cui si è già dato conto, costituendo un compenso erogato, come dedotto anche dalla ricorrente, quando il CA TR deve svolgere mansioni di scorta di un treno composto da un numero di vetture superiore rispetto alla composizione minima prevista;
anche per tale emolumento è quindi ravvisabile un nesso intrinseco con le mansioni di;
inoltre, lo stesso mira a compensare la maggiore gravosità della mansione Parte_2
di scorta collegata alla necessità di effettuare il controllo su un numero maggiore di vetture9.
Sul rispetto della disciplina comunitaria da parte della retribuzione feriale per come articolata dalla contrattazione collettiva applicabile al caso di specie assume che la determinazione della retribuzione nel periodo feriale fissata a livello Controparte_1
di contrattazione collettiva (con inclusione di una serie di voci ulteriori rispetto al minimo contrattuale,
Testi quali il salario professionale e l'indennità di turno, ed anche EDR, assegno ad personam, salario di produttività – ex IUP fissa – nonché IUP giornaliera – ex IUP media d'impianto – per € 4,50 al giorno) sarebbe rispettosa dei principi stabiliti in ambito comunitario.
Premesso che il giudice non si può sottrarre alla verifica della conformità della normativa contrattuale rispetto alle disposizioni della Direttiva 2003/88/CE, la violazione sussiste anche quando – come nel caso di specie – suddetta normativa, in ipotesi anche diretta a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, comporti comunque una riduzione, rispetto alla retribuzione ordinaria, della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale a causa e per effetto della esclusione di voci variabili che invece presentino tutte le caratteristiche per essere incluse in essa
(così sentenza CGUE 13.12.2018, in C-358/2017, ; in questo senso, cfr. altresì Corte App. Persona_4
Milano, sent. n. 1470/2021; Trib. Milano, sent. n. 2503/2020).
Vale la pena precisare che, dalle buste paga versate in atti (doc. 5 ricorso), risulta che tutte le voci in esame sono state corrisposte alla ricorrente con sostanziale continuità e sono quindi prive del carattere dell'occasionalità; ciò vale anche per quelle che possono essere assenti in qualche mensilità, ma che risultano in ogni caso riconosciute in maniera costante durante l'intero periodo oggetto di causa.
A questo proposito, merita puntualizzare che l'occasionalità non può e non deve essere confusa con il carattere astrattamente eventuale dell'indennità, dipendente dalla sua natura variabile in quanto connessa ad una prestazione ex ante non prevedibile: al contrario, l'occasionalità è il risultato di una verifica ex post, collegato alla constatata presenza della voce retributiva solo in maniera saltuaria o comunque episodica, circostanza che per la ricorrente non si ravvisa con riferimento a nessuna delle voci oggetto di causa.
Una precisazione si impone, tuttavia, con riferimento al periodo compreso tra l'aprile 2010 ed il novembre 2011, nonché per il successivo 5 luglio 2012 ed il 4 settembre 2013, nel corso dei quali – come documentato da (doc. 27 memoria) – la ricorrente non ha prestato servizio a bordo CP_1
treno, ma è stata assegnata, nel primo caso, alla “Gestione Viaggio Toscana” e, nel secondo, al servizio biglietteria presso la stazione di Pistoia, essendo la stessa in maternità, come risulta dalle buste paga allegate dalla stessa ricorrente. In concreto, nel corso di tali annualità, come ricavabile dalle buste paga allegate dalla ricorrente medesima, quest'ultima non ha percepito alcuna delle indennità per cui è causa, non avendo svolto alcuna attività a bordo treno, di talché nell'annualità in questione, nella quale sono maturate le ferie, la medesima non risulta aver maturato il diritto all'inclusione delle voci retributive azionate nella retribuzione feriale.
Lo stesso è a dirsi, anche, del periodo compreso tra il 24 dicembre 2018 ed il 16 febbraio 2020, risultando in atti che la non abbia effettuato servizio a bordo treno, in ragione della fruizione Parte_1 di un periodo di maternità: l'incidenza negativa di tale circostanza nel calcolo della retribuzione feriale
è stata espressamente riconosciuta anche da parte ricorrente, nelle note argomentative depositate in vista dell'udienza del 14 maggio 2024, a fronte della contestazione avanzata dalla società datrice di lavoro.
Sull'effetto dissuasivo dell'esclusione degli emolumenti di cui è causa dalla retribuzione feriale percepita dalla ricorrente
Alla luce della richiamata giurisprudenza europea, fatta propria dall'elaborazione pretoria nazionale, occorre a questo punto verificare se l'esclusione delle voci retributive di cui trattasi dalla retribuzione erogata alla lavoratrice in periodo feriale sia potenzialmente portatrice di una valenza dissuasiva alla fruizione delle ferie annuali da parte del dipendente.
Come recentemente precisato dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/
Koch) e dalla Cassazione (Cass. civ., sez. L, 20216/2022 cit.), ciò che ai nostri fini rileva, e dev'essere verificato, è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali (di talché risulta invero irrilevante osservare – come ha fatto la società resistente – che in concreto la ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie): ed infatti “[…] quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass. civ., sez. L, 20216/2022, punto 21 della motivazione, cit.).
Ancora, contrariamente a quanto asserito dalla società convenuta, il suddetto effetto non può essere escluso per il mero fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale, preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 10 d.lgs. n. 66/2003) l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e faccia gravare in capo al datore di lavoro l'obbligo di assicurarne la fruizione, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme menzionate (ex art. 18-bis d.lgs. 66/2003 cit.). Un simile paradigma normativo non è invero di per sé idoneo a garantire che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo sia, sic et simpliciter, da escludere in modo automatico e generalizzato, dal momento che un siffatto assunto viene a confliggere con l'esigenza di assicurare in concreto l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori, ed è stato contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende cui si è fatto riferimento ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei princìpi sanciti dalla
Corte di Giustizia.
Venendo, più specificamente, alla posizione della ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie risulta tale da realizzare un potenziale significativo effetto dissuasivo, nel senso di indurla a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
A tal proposito, non è condivisibile la prospettazione sostenuta dalla resistente, che ha inteso verificare l'incidenza percentuale delle voci variabili invocate dalla ricorrente comparando con il complessivo imponibile previdenziale annuale della parte ricorrente gli importi che sarebbero dovuti per le giornate di ferie in un anno: a titolo esemplificativo, per l'anno 2021, la società ha proposto una quantificazione dell'incidenza delle competenze variabili (0,0101%) in rapporto alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dalla ricorrente (pari ad € 40.994,00) (doc. 28 memoria, riportato anche a pag. 28 dell'atto costitutivo di . Controparte_1
Al contrario, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo.
In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto che ha operato la ricorrente, comparando non l'incidenza delle voci rivendicate sul totale della retribuzione percepita annualmente, bensì rapportando le spettanze rivendicate dalla ricorrente con le omogenee, medesime somme che la stessa ha percepito allo stesso titolo e verificandone altresì l'incidenza ai fini del TFR e delle competenze previdenziali. Da tale computo risulta un'incidenza ben più significativa di quanto asserito dalla società datrice di lavoro, che la ricorrente valuta nella complessiva misura dell'11,65% (cfr. pag. 9 delle note argomentative ricorrente del 3.5.2024), che appare decisamente importante e tale da impedire di considerare la retribuzione feriale effettivamente percepita paragonabile con quella ordinaria. Il che induce a ritenere che l'importo previsto a titolo di retribuzione feriale in forza della disciplina collettiva applicabile al rapporto della ricorrente sia idoneo a concretare un serio rischio che la lavoratrice sia indotta a non prendere le proprie ferie.
Conclusivamente, al netto di quanto osservato in relazione alle annualità nell'ambito delle quali la ricorrente non ha percepito gli emolumenti connessi all'espletamento delle mansioni di CA TR, sussiste il diritto della ricorrente a veder ricomprese tutte le voci di retribuzione variabile richieste, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, con conseguente declaratoria di nullità delle norme della contrattazione collettiva che, in contrasto con i richiamati princìpi comunitari, prevedono il contrario.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente. Infondatezza
Preliminarmente alla disamina in ordine alla quantificazione delle differenze retributive che la ricorrente ha diritto a ricevere, merita di essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti azionati maturati prima dei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso sollevata dalla società resistente. Tale eccezione va disattesa.
È noto che il principio generale della non decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto se non dalla data di cessazione dello stesso (Corte cost., n. 63 del
1966) sia stato dalla successiva giurisprudenza di legittimità rivisitato, una volta che, subentrata la normativa a protezione del licenziamento illegittimo e/o arbitrario, per una serie di rapporti di lavoro (e solo per questi) la 'tutela reale' ad essi accordata aveva assicurato ai medesimi quella stabilità che consentisse di far ritenere il lavoratore in grado di poter far valere le sue ragioni senza timore di subire provvedimenti datoriali di recesso dal rapporto di lavoro.
Invero, secondo un indirizzo costante, ai fini della decorrenza della prescrizione, per la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Simili circostanze devono essere riconosciute allorquando il posto di lavoro – a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro – possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità. E ciò, fermo restando che il presupposto della stabilità reale del rapporto deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento.
Proprio facendo applicazione di tali principi e considerato che ciò che rileva è, appunto, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e la considerazione che di esso ne abbiano le parti durante il suo svolgimento (senza che possano rilevare giudizi ex post provenienti dall'autorità giudiziaria), è indubbio che le riforme operate dalla legge n. 92/2012 alla disciplina dell'art. 18 St. lav. abbiano depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (cfr. co. 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria.
In una situazione siffatta, è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla
Consulta nel 1966 (nello stesso senso, vd. Trib. Milano, sent. n. 3460/2015; Trib. Milano, sent. n.
2625/2016; Trib. Firenze, sez. L, sent. 9 marzo 2023; Trib. Firenze, sez. L, sent. 13 gennaio 2018).
Né può ritenersi che a conclusioni diverse possa giungersi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1 aprile 2021, che non ha modificato l'impianto complessivo della normativa in materia, intervenendo su un'ipotesi specifica (manifesta insussistenza del g.m.o.) e prevedendo che in tale evenienza il giudice debba (e non solo possa) fare applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata10.
Infine, recentemente la Suprema Corte (Cass. civ., sez. L, 6 settembre 2022, n. 26246) ha confermato tale orientamento, enunciando il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”. Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012 e le richieste della ricorrente rimangono entro il termine di cinque anni dalla suddetta data
(difatti la domanda della ricorrente ha quale dies a quo il 19.7.2007, rientrante nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della suddetta riforma normativa, essendo peraltro ancora in corso il rapporto di lavoro).
Quantificazione delle differenze retributive
Le spettanze dovute alla ricorrente possono essere calcolate sulla base dei conteggi condivisi tra le parti depositati in atti dalla ricorrente in data 6.9.2024.
Questi ultimi, infatti, sono stati redatti, sulla scorta dei parametri individuati da questo giudice con ordinanza del 14 maggio 2024, utilizzando il totale annuo delle somme percepite per le indennità di cui
è causa, dividendolo per le giornate di servizio effettivo di ciascun anno, al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa. Il valore medio così ottenuto è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie godute nell'anno e, infine, dal totale è stato detratto l'importo già corrisposto a titolo di indennità di utilizzazione professionale giornaliera (€ 4,50 al giorno): in questo modo è stata quantificata la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute.
Tale criterio appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia11, diversamente dalla quantificazione della retribuzione media giornaliera originariamente proposta in memoria difensiva dalla resistente (che aveva proceduto a dividere la retribuzione mensile per 26, sulla base della previsione dell'art. 68, punto 6, del CCNL;
sennonché, tale criterio non può essere accolto, perché attiene alla determinazione dei criteri fissi della retribuzione e non anche a quelli variabili, che dipendono dalle giornate di effettivo lavoro reso, il cui numero, utilizzato invece nella redazione dei conteggi condivisi, è stato ricavato dai dati emergenti dalle buste paga emesse).
Sulla base di tali conteggi, parte resistente deve essere condannata a pagare in favore della ricorrente, per i titoli indicati, la complessiva somma lorda di € 4.231,21 riferita al periodo 19.7.2007 –
31.8.2022, oltre incidenza sul TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Su tale conteggio non influisce la precisazione, affermata da Cass., 20216/2022, secondo cui i principi fissati a livello comunitario valgono solo per il periodo di ferie annuali minime di 4 settimane, cioè per il periodo di ferie annuali preso in considerazione dalla normativa comunitaria: tale affermazione va intesa nel senso di identificare tale periodo in 28 giornate di ferie (cfr. punto 30 della motivazione della sentenza) e, nel caso di specie, i giorni di ferie riconosciuti in media alla ricorrente sono stati comunque inferiori alle 4 settimane.
Sulle spese di lite
Le spese – da distrarsi in favore dei procuratori antistatari – seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato, sulla scorta dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi quanto alla fase di trattazione, essendo stato necessario esclusivamente predisporre conteggi condivisi senza lo svolgimento di alcuna ulteriore attività, e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
1) Accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto 18 Aziendale FS
2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 25.6 CCNL Moilità, Area Attività
Ferroviarie 2003 e dell'art.30.6 del CCNL citato, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
2) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento, nel Parte_1
calcolo della retribuzione delle ferie annuali a partire dal 19.7.2007 e per ogni giorno di ferie, di una retribuzione comprensiva anche dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di utilizzazione professionale e dell'indennità scorta vetture eccedenti, previste dalle disposizioni collettive di cui al ricorso;
3) condanna a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive Controparte_1 Parte_1
maturate dal 19.7.2007 – al 31.8.2022 per i titoli indicati, pari ad € 4.231,21 lordi oltre incidenza sul
TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in complessivi € 2.343,00 per compensi, oltre € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 17 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta, in particolare, del CCNL della Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.4.2003, del CCNL della Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e CCNL della Mobilità, Area contrattuale Pa Attività Ferroviarie del 16.12.2016, ciascuno integrato da accordi aziendali del Gruppo . 2 “Il lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite”. 3 “Ha anche diritto […] ad un periodo di ferie retribuito”. 4 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 5 “Ogni lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite”. 6 La contrattazione collettiva include nella base di calcolo della retribuzione feriale: minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam (secondo quanto previsto dall'art. 68 del CCNL del 2012 e del 2016), elemento retributivo individuale (ERI), elementi distinti della retribuzione (EDR), salario di produttività e indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nella misura fissa di € 4,50 al giorno (sulla scorta Contratto integrativo del Gruppo FS). 7 Si riportano le diciture ed i codici riscontrabili nelle buste paga: “Ind.scorta vett.eccedenti” (0547), “Ind.Riserva” (0790), “IUP PDB Scorta Diurna” (0944), “IUP PDB Scorta ” (0945), “IUP PDB Scorta ” (0969), CP_2 CP_3
“IUP PDB Scorta ” (0970), “As.res.Intern NO Rip. F.R” (0991), “As.res.Intern SI Rip. F.R” (0992), “IUP CP_2 PDB Scorta Diur.Eq.Ag.” (0AD0), “IUP Scorta Nott.Eq.Ag.solo” (0AD1). 8 Come dedotto anche dalla ricorrente, l'art. 28, punto 2, lett. d) CCNL definisce, infatti, assenza dalla residenza quel “periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”. 9 Si prevede difatti la corresponsione di un'indennità oraria pari ad € 1,15 per ogni carrozza, quando il lavoratore svolge le mansioni complete del CA Servizi TR, mentre nel caso di svolgimento parziale di tali mansioni, o di servizio svolto su carrozze letto e cuccette, l'indennità ammonta ad € 0,58 per carrozza;
inoltre, l'indennità viene corrisposta a seconda della tipologia di treno cui è assegnato il CA TR e il capo servizio, a partire da una certa carrozza, o al solo CA Servizi
TR per determinati treni in certe fasce orarie a partire da una certa vettura. 10 Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, L. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 92/2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto poso a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì”, la cd. tutela reintegratoria attenuta (reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità non superiore a 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum e percipiendum). 11 È stato rilevato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (cfr. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, ). Persona_4
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 246/2023 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 17 giugno 2025 alle ore 10.21 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. FERRARI SARA e l'avv. VOCE CARLO, oggi sostituiti dall'avv. Parte_1
GIULIA CONTI ALUNNO
Per , l'avv. MARESCA ARTURO, l'avv. DI GIROLAMO ORIANA, l'avv. CP_1
MORTILLARO GIUSEPPINA, oggi sostituiti dall'avv. PIRROTTA
Le parti danno atto del mancato raggiungimento dell'accordo su proposta della società resistente.
L'avv. Conti Alunno insiste dunque per l'accoglimento della domanda, riportandosi integralmente agli atti. L'avv. Pirrotta insiste per il rigetto della domanda, riportandosi integralmente agli atti.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 10.35 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SARA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. VOCE CARLO, elettivamente domiciliata come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. DI GIROLAMO ORIANA, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1
datrice di lavoro formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“
1. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del
CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie alla ricorrente delle voci
“Ind.scorta vett.eccedenti” (0547), “Ind.Riserva” (0790), “IUP PDB Scorta Diurna” (0944), “IUP PDB Scorta ” (0945), “IUP PDB Scorta ” (0969), “IUP PDB Scorta ” CP_2 CP_3 CP_2 (0970), “As.res.Intern NO Rip. F.R” (0991), “As.res.Intern SI Rip. F.R” (0992), “IUP PDB Scorta Diur.Eq.Ag.” (0AD0), “IUP Scorta Nott. ” (0AD1); CP_4
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività
Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile (“Ind.scorta vett.eccedenti”, “Ind.Riserva”, “IUP PDB Scorta Diurna”, “IUP PDB Scorta Notturna”, “IUP PDB Scorta Diurna”, “IUP PDB Scorta Notturna”, “As.res.Intern NO Rip. F.R”, “As.res.Intern SI Rip. F.R”, “IUP PDB Scorta Diur.Eq.Ag.”,
“IUP Scorta Nott.Eq.Ag.solo”), calcolate sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
3. per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare in favore della ricorrente la somma di € 5.251,12, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 23), salve le diverse somme, anche maggiori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condannare la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese per la redazione dei conteggi quantificate in € 372,24, come da documentazione prodotta (cfr. doc. 24), oltre alla rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari ad € 118,50;
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei legali antistatari”. In particolare, la ricorrente, premesso di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di dall'8.3.2004, inquadrata nel livello professionale B, posizione retributiva B1, figura CP_1
professionale CA TR (sulla scorta dei CCNL di settore succedutisi nel tempo1), ha dedotto che la sua retribuzione è costituita da una parte fissa e da una serie di emolumenti che, pur a carattere variabile (in quanto legati alle ore di scorta, agli orari effettuati e all'attività effettivamente resa), risultano correlati al suo status professionale, ossia specifici e tipici delle normali mansioni di Pt_2
e percepiti mensilmente con cadenza continuativa ed abituale;
ha poi riferito che la società
[...]
datrice di lavoro aveva retribuito le ferie godute dalla ricorrente in misura inferiore rispetto alla retribuzione ordinaria percepita, omettendo di considerarne una serie di voci ed emolumenti attinenti alla parte variabile della stessa (in sintesi, indennità di scorta vetture eccedenti, IUP per attività di scorta notturna e diurna, anche per agente solo, indennità per attività di riserva e indennità di assenza dalla residenza con o senza riposo), ed ha dunque evidenziato che tale condotta (comportante la corresponsione della retribuzione nei periodi feriali in misura inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di espletamento dell'attività lavorativa) viola la disciplina sovranazionale in materia
(in specie, Direttiva 2003/88/C), secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia e della Cassazione, come applicata dalla giurisprudenza di merito.
Costituitasi tempestivamente, ha contestato nel merito, in fatto ed in diritto, la Controparte_1
fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, ed in subordine eccependo la prescrizione quinquennale delle presunte differenze retributive rivendicate e chiedendo la limitazione del diritto al ricalcolo della retribuzione feriale alle sole quattro settimane di calendario quale periodo minimo di ferie garantite e decurtazione da quanto eventualmente dovuto della IUP fissa (€ 4,50 per i capi treno/capi servizi treno) già corrisposta. Con vittoria di spese.
In particolare, la società resistente, premesso che la ricorrente, nel periodo 19.4.2010-29.11.2011, aveva svolto servizio a terra senza essere adibita ai treni, ha contestato l'assunto secondo cui la retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie, sulla scorta del diritto e della giurisprudenza comunitari, debba necessariamente coincidere con quella riconosciuta in occasione delle ordinarie giornate lavorative, tenuto altresì conto della normativa interna (costituzionale e ordinaria) che escluderebbe di per sé l'effetto di dissuasione a fruire delle ferie censurato in sede eurounitaria e di legittimità; ha rilevato che la materia è disciplinata dalla contrattazione collettiva, che per le giornate di ferie include talune voci stipendiali (oltre alla paga base, anche il salario professionale e l'indennità di turno, in specie non cadenzato, spettante ai Capi TR, ERI, EDR, assegno ad personam, salario di produttività, IUP nella misura fissa di € 4,50) nella retribuzione erogata ai dipendenti in correlazione al loro status professionale, senza alcuna violazione della normativa comunitaria;
ha eccepito il difetto di allegazione e prova da parte della ricorrente in ordine ai presupposti comunitari per l'inclusione delle indennità pretese nella retribuzione feriale;
ha evidenziato l'assenza di dissuasività nella misura della retribuzione feriale effettivamente corrisposta alla ricorrente, in ragione dell'irrisoria incidenza percentuale delle spettanze rivendicate sul totale annuo della retribuzione percepita;
ha eccepito la prescrizione delle differenze retributive azionate risalenti al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso;
ha contestato nel quantum i conteggi prodotti dalla controparte, rilevando che in ogni caso l'orizzonte temporale preso in considerazione a livello comunitario non può eccedere le quattro settimane di ferie annue, pari a 20 giorni lavorativi.
La causa, istruita documentalmente e previo invito alle parti di conteggi a depositare congiunti secondo i criteri individuati dal giudice con ordinanza del 14.5.2024, fallito il tentativo di conciliazione su proposta formulata dalla società convenuta con le note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 22.5.2025, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
In diritto. La retribuzione spettante durante il periodo feriale
Il diritto alle ferie annuali trova espresso riconoscimento e regolamentazione, per un verso, sul piano della normativa interna (cfr. art. 36, comma 3, Cost.2; art. 2109, comma 2, c.c.3; art. 10 D.Lgs.
66/20034) e, per l'altro, sul piano del diritto comunitario (in particolare, nell'art. 31, numero 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea5 - cui, com'è noto, è attribuito il medesimo valore giuridico dei Trattati – nonché nella Direttiva 2003/88/CE, il cui art. 7 recita: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), nel cui ambito tale diritto rappresenta un principio di particolare rilievo del diritto sociale eurounitario, secondo anche quanto statuito dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE, sent. 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25, nonché, ivi, riferimenti giurisprudenziali). Per_1
Come ampiamente ribadito in dottrina e giurisprudenza, il diritto alle ferie annuali retribuite vale ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e a garantire che venga effettivamente fruito il periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Costituisce principio esegetico consolidato quello per cui l'art. 7, n. 1), Dir. 2003/88/CE, nell'utilizzare il sintagma “ferie annuali retribuite”, intenda riferirsi al fatto che, per la durata delle ferie annuali, debba essere mantenuta la retribuzione ordinaria, anche per tale periodo di riposo (così
CGUE sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri, punto 50; Persona_2
in ordine a tale profilo nonché alle inestricabili due componenti del diritto a ferie annuali retribuite, cfr.
Cass. civ., sez. L, 17 maggio 2019, n. 13425, la quale richiama molteplici pronunce della giurisprudenza eurounitaria sul tema). Ciò implica e pretende che nel periodo feriale al lavoratore sia assicurata una condizione retributiva paragonabile, sostanzialmente equiparabile, a quella caratteristica dei periodi di lavoro: difatti, una “diminuzione della retribuzione [potrebbe risultare] idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie” (ancora, Cass. civ., sez. L, n. 13425/2019, cit.), ponendosi, così, in contrasto con le suddette prescrizioni del diritto dell'Unione (in questo senso si
è espressa CGUE, sent. 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri, punto 21; CGUE 20 Per_3
gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, OF e altri;
CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri, cit.). Persona_2
In particolare, dalla univoca giurisprudenza della Corte di Lussemburgo si ricava che:
i) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri, punto 21); Per_3
ii) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (CGUE, sent. Williams, cit., punto 23);
iii) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (CGUE, sent. Williams, cit., punto 24); iv) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (ancora, CGUE, sent. Williams, cit., punto 25);
v) il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione e le mansioni del lavoratore, in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla ridetta giurisprudenza secondo cui la
Direttiva 2003/88/CE tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr., ancora, CGUE, sent. Williams, cit., punto 26) (in questo senso si è più volte pronunciato anche il Tribunale di Firenze: ex plurimis, cfr. Trib. Firenze, n. 701/22;
Trib. Firenze, 9 marzo 2023, n. 221; Firenze, 9 marzo 2023, n. 222; Trib. Firenze, 15 aprile 2024, nn.
358, 359, 360, 361).
Pertanto: i) preso atto che l'art. 7 della citata direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura 'teleologica', ovverosia “tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti” (Cass. civ., sez. L, 23 giugno 2022,
n. 20216); ii) e richiamata l'esigenza che le condizioni economiche godute durante il periodo feriale siano 'paragonabili' a quelle del periodo di lavoro affinché il lavoratore non sia “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali;
ne discende che in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste devono di necessità entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie, quando e a condizione che per esse sussista un rapporto di funzionalità
(quello che la giurisprudenza comunitaria definisce “nesso intrinseco”) con le mansioni svolte, e che ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
In questo senso, è dunque “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE” (Cass. civ., sez. L, 15 ottobre 2020, n. 22401, in motivazione).
Nel merito. Applicazione al caso sub iudice della nozione comunitaria di retribuzione durante il periodo di ferie annuali
Nel caso che ci occupa, incontroverso che la ricorrente lavori quale dipendente a tempo indeterminato della società resistente con mansioni di CA TR, ella ha agito in giudizio per veder riconosciuto il proprio diritto ad ottenere, quale parte della retribuzione feriale, anche una serie di indennità variabili, che è pacifico non siano ricomprese dalla contrattazione collettiva nel quantum percepito a titolo di retribuzione nel periodo di ferie annuali6 e che, altrettanto pacificamente, non sono state inserite dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita dalla ricorrente durante il periodo feriale. Si tratta, in particolare, dell'indennità di scorta vetture eccedenti, della
Indennità Utilizzazione Professionale nelle sue varie componenti - per attività di scorta, sia notturna sia diurna, dell'indennità di riserva (IUP variabile) e dell'indennità PDM lavoro (IUP fissa) – e indennità di assenza dalla residenza7.
Tali indennità variabili sono previste dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro quali componenti della retribuzione ordinaria (cfr. docc. 3 e 4 ricorso, nonché docc.
1-14 memoria difensiva) e sono presenti nei cedolini paga della lavoratrice odierna ricorrente (doc. 5 ricorso).
Facendo applicazione dei princìpi enunciati supra, cui si è conformata la giurisprudenza di merito richiamata dalla ricorrente e depositata in atti, si ritiene che la condotta datoriale censurata dalla lavoratrice violi la normativa ed i canoni esegetici giurisprudenziali di cui si è ampiamente dato conto.
Premessa la pacificità delle allegazioni della ricorrente – rimaste prive di specifica contestazione della società convenuta – sia in ordine alle mansioni dalla stessa ricoperte, sia con riferimento alla natura e scopo delle indennità rivendicate quali inerenti allo status professionale del CA TR, deve ritenersi che tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese occasionali o accessorie sopraggiunte nell'espletamento della prestazione lavorativa, presentino un “nesso intrinseco” con le mansioni di come sopra descritte e mirino a compensare la particolare natura (incomodo) della Parte_2
prestazione lavorativa, oltre ad essere correlate al relativo status, ovvero alla qualifica professionale di (così, CGUE, sent. 22 maggio 2014, C-539/12, Z.J.R. Lock, ove si precisa che gli elementi Parte_2
correlati allo status personale e professionale sono quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità o alle qualifiche professionali;
cfr. altresì CGUE, sent. 13 gennaio 2022, C-
514/20, DS c/Koch).
Ciò premesso, occorre esaminare partitamente le indennità per cui è causa.
Indennità di utilizzazione professionale (IUP)
Quanto all'indennità in esame, introdotta dal CCNL 1990/1991 ed originariamente articolata in una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e nella cd. IUP media di impianto, vale la pena evidenziare che, con l'entrata in vigore dei CCNL 2012 e 2016, è stata soppressa la IUP fissa
(assorbita nel nuovo salario di produttività, corrisposto anche nelle giornate di ferie) e la sostituzione della IUP media di impianto con la indennità di utilizzazione professionale giornaliera (cod. 0790)
(definita in ricorso “indennità di riserva” e corrisposta, ai sensi dell'art. 31.5 CCA, anche nelle giornate di ferie, in un importo fisso, di € 4,50 per i Capi TR, per ogni giorno di servizio resa in “riserva”).
Ne è prevista poi una componente variabile, connessa all'attività di “scorta”, che ai sensi dell'art. 31.4 del Contratto integrativo è percepita – in alternativa alla IUP giornaliera – in occasione delle giornate in cui il CA TR svolge attività di “scorta” e varia in relazione alla durata della prestazione, alla tipologia del servizio (notturno o diurno), al modulo di equipaggio e al numero dei chilometri percorsi.
In entrambi i casi, si ha a che fare con prestazioni caratteristiche dei capi treno, considerate dalla
Contrattazione collettiva a tutti gli effetti attività lavorativa (ex art 28 CCNL 2012) e quindi strettamente connesse alle mansioni.
Non può essere messo in dubbio che, al netto della somma di € 4,50 di IUP giornaliera già riconosciuta per ogni giorno di ferie ex art 31.5 CCA, la menzionata indennità costituisca emolumento strettamente correlato allo svolgimento della mansione assegnata alla ricorrente, finalizzato a compensare il disagio scaturente dall'espletamento di compiti che costituiscono il proprium della qualifica di , occupando in via prevalente il lavoratore e, quanto all'indennità di scorta, Parte_2 comportando l'alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario (in questo senso, oltre alle già citate pronunce del Tribunale di Firenze, si rinvia alla giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano, tra cui, ex plurimis, la sent. 9 marzo 2022, n. 224).
Indennità di assenza dalla residenza
Tale indennità, che l'art. 77, punto 2.1 CCNL in modo espresso circoscrive al solo personale mobile, si correla alla circostanza per cui il personale rappresentato da NI e CA svolge ordinariamente la propria prestazione in movimento e lontano dalla propria sede (dunque, senza avere un luogo fisso di lavoro); essa rimanda alla nozione di “assenza dalla residenza” contenuta all'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL8; la sua corresponsione è correlata alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio.
In tal senso, si tratta di un istituto differente dalla indennità di trasferta disciplinata al punto 1 del citato art. 77, erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al 'personale mobile', qualora vengano inviati per esigenze temporanee di servizio fuori dal Comune della sede di lavoro.
Alla luce di quanto detto, non può dubitarsi che l'indennità in esame abbia tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale per la sua inclusione nel computo delle voci retributive da corrispondersi nel periodo di fruizione delle ferie annuali. E difatti, per un verso essa è correlata in maniera oggettiva con le mansioni e con lo status di CA TR (che lo costringono ad essere costantemente lontano dalla propria sede) e – lungi dal fronteggiare una modalità temporanea del servizio – mira a compensare un disagio (ovverosia, essere in costante movimento e non avere un luogo fisso di lavoro) che manifesta quel nesso intrinseco allo svolgimento ordinario e tipico della prestazione del personale mobile di cui parla la giurisprudenza di Lussemburgo. Per altro verso, tale indennità ha natura retributiva, dal momento che, come visto, non è corrisposta in misura fissa ed immutabile a prescindere dal servizio reso dal lavoratore, bensì si correla di necessità alla durata della prestazione svolta fuori dalla sede di servizio, risultando del tutto svincolata da qualsiasi funzione di rimborso spese occasionali ed accessorie (tanto che le eventuali spese per pasti sono rimborsate a parte, ai sensi dell'art. 48 CCNL, e non è in contestazione che le spese per i pernottamenti fuori sede sono a carico della resistente sulla base di apposite convenzioni con strutture ricettive).
Non è decisivo né utile fare riferimento, in senso contrario, alla previsione di cui all'art. 77 cit. che, tra l'altro, estende all'indennità de qua il medesimo regime fiscale proprio dell'indennità di trasferta
(punto 2.3.) e dispone che la stessa “è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto” (punto 2.4). Secondo quanto asserito da condivisibili approdi esegetici della giurisprudenza di merito, tali disposizioni sono “inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione” (così Corte App. Milano, sent. n. 1470/2021; in senso conforme, cfr. le pronunce del Trib.
Firenze già enumerate supra).
Indennità di scorta per vetture eccedenti
L'emolumento in esame – previsto dall'art. 34 Contratto Aziendale 2012-2016, confermativo dei trattamenti di cui all'art. 35, punti 1, 2, 3 del Contratto Aziendale del 2003 – partecipa della stessa natura e delle stesse caratteristiche dell'indennità di utilizzazione professionale di cui si è già dato conto, costituendo un compenso erogato, come dedotto anche dalla ricorrente, quando il CA TR deve svolgere mansioni di scorta di un treno composto da un numero di vetture superiore rispetto alla composizione minima prevista;
anche per tale emolumento è quindi ravvisabile un nesso intrinseco con le mansioni di;
inoltre, lo stesso mira a compensare la maggiore gravosità della mansione Parte_2
di scorta collegata alla necessità di effettuare il controllo su un numero maggiore di vetture9.
Sul rispetto della disciplina comunitaria da parte della retribuzione feriale per come articolata dalla contrattazione collettiva applicabile al caso di specie assume che la determinazione della retribuzione nel periodo feriale fissata a livello Controparte_1
di contrattazione collettiva (con inclusione di una serie di voci ulteriori rispetto al minimo contrattuale,
Testi quali il salario professionale e l'indennità di turno, ed anche EDR, assegno ad personam, salario di produttività – ex IUP fissa – nonché IUP giornaliera – ex IUP media d'impianto – per € 4,50 al giorno) sarebbe rispettosa dei principi stabiliti in ambito comunitario.
Premesso che il giudice non si può sottrarre alla verifica della conformità della normativa contrattuale rispetto alle disposizioni della Direttiva 2003/88/CE, la violazione sussiste anche quando – come nel caso di specie – suddetta normativa, in ipotesi anche diretta a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, comporti comunque una riduzione, rispetto alla retribuzione ordinaria, della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale a causa e per effetto della esclusione di voci variabili che invece presentino tutte le caratteristiche per essere incluse in essa
(così sentenza CGUE 13.12.2018, in C-358/2017, ; in questo senso, cfr. altresì Corte App. Persona_4
Milano, sent. n. 1470/2021; Trib. Milano, sent. n. 2503/2020).
Vale la pena precisare che, dalle buste paga versate in atti (doc. 5 ricorso), risulta che tutte le voci in esame sono state corrisposte alla ricorrente con sostanziale continuità e sono quindi prive del carattere dell'occasionalità; ciò vale anche per quelle che possono essere assenti in qualche mensilità, ma che risultano in ogni caso riconosciute in maniera costante durante l'intero periodo oggetto di causa.
A questo proposito, merita puntualizzare che l'occasionalità non può e non deve essere confusa con il carattere astrattamente eventuale dell'indennità, dipendente dalla sua natura variabile in quanto connessa ad una prestazione ex ante non prevedibile: al contrario, l'occasionalità è il risultato di una verifica ex post, collegato alla constatata presenza della voce retributiva solo in maniera saltuaria o comunque episodica, circostanza che per la ricorrente non si ravvisa con riferimento a nessuna delle voci oggetto di causa.
Una precisazione si impone, tuttavia, con riferimento al periodo compreso tra l'aprile 2010 ed il novembre 2011, nonché per il successivo 5 luglio 2012 ed il 4 settembre 2013, nel corso dei quali – come documentato da (doc. 27 memoria) – la ricorrente non ha prestato servizio a bordo CP_1
treno, ma è stata assegnata, nel primo caso, alla “Gestione Viaggio Toscana” e, nel secondo, al servizio biglietteria presso la stazione di Pistoia, essendo la stessa in maternità, come risulta dalle buste paga allegate dalla stessa ricorrente. In concreto, nel corso di tali annualità, come ricavabile dalle buste paga allegate dalla ricorrente medesima, quest'ultima non ha percepito alcuna delle indennità per cui è causa, non avendo svolto alcuna attività a bordo treno, di talché nell'annualità in questione, nella quale sono maturate le ferie, la medesima non risulta aver maturato il diritto all'inclusione delle voci retributive azionate nella retribuzione feriale.
Lo stesso è a dirsi, anche, del periodo compreso tra il 24 dicembre 2018 ed il 16 febbraio 2020, risultando in atti che la non abbia effettuato servizio a bordo treno, in ragione della fruizione Parte_1 di un periodo di maternità: l'incidenza negativa di tale circostanza nel calcolo della retribuzione feriale
è stata espressamente riconosciuta anche da parte ricorrente, nelle note argomentative depositate in vista dell'udienza del 14 maggio 2024, a fronte della contestazione avanzata dalla società datrice di lavoro.
Sull'effetto dissuasivo dell'esclusione degli emolumenti di cui è causa dalla retribuzione feriale percepita dalla ricorrente
Alla luce della richiamata giurisprudenza europea, fatta propria dall'elaborazione pretoria nazionale, occorre a questo punto verificare se l'esclusione delle voci retributive di cui trattasi dalla retribuzione erogata alla lavoratrice in periodo feriale sia potenzialmente portatrice di una valenza dissuasiva alla fruizione delle ferie annuali da parte del dipendente.
Come recentemente precisato dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/
Koch) e dalla Cassazione (Cass. civ., sez. L, 20216/2022 cit.), ciò che ai nostri fini rileva, e dev'essere verificato, è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali (di talché risulta invero irrilevante osservare – come ha fatto la società resistente – che in concreto la ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie): ed infatti “[…] quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass. civ., sez. L, 20216/2022, punto 21 della motivazione, cit.).
Ancora, contrariamente a quanto asserito dalla società convenuta, il suddetto effetto non può essere escluso per il mero fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale, preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 10 d.lgs. n. 66/2003) l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e faccia gravare in capo al datore di lavoro l'obbligo di assicurarne la fruizione, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme menzionate (ex art. 18-bis d.lgs. 66/2003 cit.). Un simile paradigma normativo non è invero di per sé idoneo a garantire che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo sia, sic et simpliciter, da escludere in modo automatico e generalizzato, dal momento che un siffatto assunto viene a confliggere con l'esigenza di assicurare in concreto l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori, ed è stato contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende cui si è fatto riferimento ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei princìpi sanciti dalla
Corte di Giustizia.
Venendo, più specificamente, alla posizione della ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie risulta tale da realizzare un potenziale significativo effetto dissuasivo, nel senso di indurla a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
A tal proposito, non è condivisibile la prospettazione sostenuta dalla resistente, che ha inteso verificare l'incidenza percentuale delle voci variabili invocate dalla ricorrente comparando con il complessivo imponibile previdenziale annuale della parte ricorrente gli importi che sarebbero dovuti per le giornate di ferie in un anno: a titolo esemplificativo, per l'anno 2021, la società ha proposto una quantificazione dell'incidenza delle competenze variabili (0,0101%) in rapporto alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dalla ricorrente (pari ad € 40.994,00) (doc. 28 memoria, riportato anche a pag. 28 dell'atto costitutivo di . Controparte_1
Al contrario, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo.
In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto che ha operato la ricorrente, comparando non l'incidenza delle voci rivendicate sul totale della retribuzione percepita annualmente, bensì rapportando le spettanze rivendicate dalla ricorrente con le omogenee, medesime somme che la stessa ha percepito allo stesso titolo e verificandone altresì l'incidenza ai fini del TFR e delle competenze previdenziali. Da tale computo risulta un'incidenza ben più significativa di quanto asserito dalla società datrice di lavoro, che la ricorrente valuta nella complessiva misura dell'11,65% (cfr. pag. 9 delle note argomentative ricorrente del 3.5.2024), che appare decisamente importante e tale da impedire di considerare la retribuzione feriale effettivamente percepita paragonabile con quella ordinaria. Il che induce a ritenere che l'importo previsto a titolo di retribuzione feriale in forza della disciplina collettiva applicabile al rapporto della ricorrente sia idoneo a concretare un serio rischio che la lavoratrice sia indotta a non prendere le proprie ferie.
Conclusivamente, al netto di quanto osservato in relazione alle annualità nell'ambito delle quali la ricorrente non ha percepito gli emolumenti connessi all'espletamento delle mansioni di CA TR, sussiste il diritto della ricorrente a veder ricomprese tutte le voci di retribuzione variabile richieste, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, con conseguente declaratoria di nullità delle norme della contrattazione collettiva che, in contrasto con i richiamati princìpi comunitari, prevedono il contrario.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente. Infondatezza
Preliminarmente alla disamina in ordine alla quantificazione delle differenze retributive che la ricorrente ha diritto a ricevere, merita di essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti azionati maturati prima dei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso sollevata dalla società resistente. Tale eccezione va disattesa.
È noto che il principio generale della non decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto se non dalla data di cessazione dello stesso (Corte cost., n. 63 del
1966) sia stato dalla successiva giurisprudenza di legittimità rivisitato, una volta che, subentrata la normativa a protezione del licenziamento illegittimo e/o arbitrario, per una serie di rapporti di lavoro (e solo per questi) la 'tutela reale' ad essi accordata aveva assicurato ai medesimi quella stabilità che consentisse di far ritenere il lavoratore in grado di poter far valere le sue ragioni senza timore di subire provvedimenti datoriali di recesso dal rapporto di lavoro.
Invero, secondo un indirizzo costante, ai fini della decorrenza della prescrizione, per la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Simili circostanze devono essere riconosciute allorquando il posto di lavoro – a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro – possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità. E ciò, fermo restando che il presupposto della stabilità reale del rapporto deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento.
Proprio facendo applicazione di tali principi e considerato che ciò che rileva è, appunto, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e la considerazione che di esso ne abbiano le parti durante il suo svolgimento (senza che possano rilevare giudizi ex post provenienti dall'autorità giudiziaria), è indubbio che le riforme operate dalla legge n. 92/2012 alla disciplina dell'art. 18 St. lav. abbiano depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (cfr. co. 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria.
In una situazione siffatta, è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla
Consulta nel 1966 (nello stesso senso, vd. Trib. Milano, sent. n. 3460/2015; Trib. Milano, sent. n.
2625/2016; Trib. Firenze, sez. L, sent. 9 marzo 2023; Trib. Firenze, sez. L, sent. 13 gennaio 2018).
Né può ritenersi che a conclusioni diverse possa giungersi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1 aprile 2021, che non ha modificato l'impianto complessivo della normativa in materia, intervenendo su un'ipotesi specifica (manifesta insussistenza del g.m.o.) e prevedendo che in tale evenienza il giudice debba (e non solo possa) fare applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata10.
Infine, recentemente la Suprema Corte (Cass. civ., sez. L, 6 settembre 2022, n. 26246) ha confermato tale orientamento, enunciando il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”. Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012 e le richieste della ricorrente rimangono entro il termine di cinque anni dalla suddetta data
(difatti la domanda della ricorrente ha quale dies a quo il 19.7.2007, rientrante nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della suddetta riforma normativa, essendo peraltro ancora in corso il rapporto di lavoro).
Quantificazione delle differenze retributive
Le spettanze dovute alla ricorrente possono essere calcolate sulla base dei conteggi condivisi tra le parti depositati in atti dalla ricorrente in data 6.9.2024.
Questi ultimi, infatti, sono stati redatti, sulla scorta dei parametri individuati da questo giudice con ordinanza del 14 maggio 2024, utilizzando il totale annuo delle somme percepite per le indennità di cui
è causa, dividendolo per le giornate di servizio effettivo di ciascun anno, al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa. Il valore medio così ottenuto è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie godute nell'anno e, infine, dal totale è stato detratto l'importo già corrisposto a titolo di indennità di utilizzazione professionale giornaliera (€ 4,50 al giorno): in questo modo è stata quantificata la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute.
Tale criterio appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia11, diversamente dalla quantificazione della retribuzione media giornaliera originariamente proposta in memoria difensiva dalla resistente (che aveva proceduto a dividere la retribuzione mensile per 26, sulla base della previsione dell'art. 68, punto 6, del CCNL;
sennonché, tale criterio non può essere accolto, perché attiene alla determinazione dei criteri fissi della retribuzione e non anche a quelli variabili, che dipendono dalle giornate di effettivo lavoro reso, il cui numero, utilizzato invece nella redazione dei conteggi condivisi, è stato ricavato dai dati emergenti dalle buste paga emesse).
Sulla base di tali conteggi, parte resistente deve essere condannata a pagare in favore della ricorrente, per i titoli indicati, la complessiva somma lorda di € 4.231,21 riferita al periodo 19.7.2007 –
31.8.2022, oltre incidenza sul TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Su tale conteggio non influisce la precisazione, affermata da Cass., 20216/2022, secondo cui i principi fissati a livello comunitario valgono solo per il periodo di ferie annuali minime di 4 settimane, cioè per il periodo di ferie annuali preso in considerazione dalla normativa comunitaria: tale affermazione va intesa nel senso di identificare tale periodo in 28 giornate di ferie (cfr. punto 30 della motivazione della sentenza) e, nel caso di specie, i giorni di ferie riconosciuti in media alla ricorrente sono stati comunque inferiori alle 4 settimane.
Sulle spese di lite
Le spese – da distrarsi in favore dei procuratori antistatari – seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato, sulla scorta dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi quanto alla fase di trattazione, essendo stato necessario esclusivamente predisporre conteggi condivisi senza lo svolgimento di alcuna ulteriore attività, e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
1) Accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto 18 Aziendale FS
2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 25.6 CCNL Moilità, Area Attività
Ferroviarie 2003 e dell'art.30.6 del CCNL citato, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
2) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento, nel Parte_1
calcolo della retribuzione delle ferie annuali a partire dal 19.7.2007 e per ogni giorno di ferie, di una retribuzione comprensiva anche dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di utilizzazione professionale e dell'indennità scorta vetture eccedenti, previste dalle disposizioni collettive di cui al ricorso;
3) condanna a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive Controparte_1 Parte_1
maturate dal 19.7.2007 – al 31.8.2022 per i titoli indicati, pari ad € 4.231,21 lordi oltre incidenza sul
TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in complessivi € 2.343,00 per compensi, oltre € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 17 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta, in particolare, del CCNL della Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.4.2003, del CCNL della Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e CCNL della Mobilità, Area contrattuale Pa Attività Ferroviarie del 16.12.2016, ciascuno integrato da accordi aziendali del Gruppo . 2 “Il lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite”. 3 “Ha anche diritto […] ad un periodo di ferie retribuito”. 4 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 5 “Ogni lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite”. 6 La contrattazione collettiva include nella base di calcolo della retribuzione feriale: minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam (secondo quanto previsto dall'art. 68 del CCNL del 2012 e del 2016), elemento retributivo individuale (ERI), elementi distinti della retribuzione (EDR), salario di produttività e indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nella misura fissa di € 4,50 al giorno (sulla scorta Contratto integrativo del Gruppo FS). 7 Si riportano le diciture ed i codici riscontrabili nelle buste paga: “Ind.scorta vett.eccedenti” (0547), “Ind.Riserva” (0790), “IUP PDB Scorta Diurna” (0944), “IUP PDB Scorta ” (0945), “IUP PDB Scorta ” (0969), CP_2 CP_3
“IUP PDB Scorta ” (0970), “As.res.Intern NO Rip. F.R” (0991), “As.res.Intern SI Rip. F.R” (0992), “IUP CP_2 PDB Scorta Diur.Eq.Ag.” (0AD0), “IUP Scorta Nott.Eq.Ag.solo” (0AD1). 8 Come dedotto anche dalla ricorrente, l'art. 28, punto 2, lett. d) CCNL definisce, infatti, assenza dalla residenza quel “periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”. 9 Si prevede difatti la corresponsione di un'indennità oraria pari ad € 1,15 per ogni carrozza, quando il lavoratore svolge le mansioni complete del CA Servizi TR, mentre nel caso di svolgimento parziale di tali mansioni, o di servizio svolto su carrozze letto e cuccette, l'indennità ammonta ad € 0,58 per carrozza;
inoltre, l'indennità viene corrisposta a seconda della tipologia di treno cui è assegnato il CA TR e il capo servizio, a partire da una certa carrozza, o al solo CA Servizi
TR per determinati treni in certe fasce orarie a partire da una certa vettura. 10 Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, L. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 92/2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto poso a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì”, la cd. tutela reintegratoria attenuta (reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità non superiore a 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum e percipiendum). 11 È stato rilevato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (cfr. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, ). Persona_4