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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 358/2025, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. DELLA BONZANA MATTEO
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato a [...] il 3 gennaio CP_1 C.F._2
1989
- convenuto contumace -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 19 febbraio 2025, la Sig.ra domandava lo scioglimento del Parte_1
matrimonio e rappresentava di aver contratto matrimonio con rito civile con il Sig. CP_1
1 in IO ER (AL), in data 15 dicembre 2010, optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Parte ricorrente rappresentava che, essendo divenuta intollerabile la convivenza ed essendo venuto meno l'affectio coniugalis, in data 14 luglio 2022 depositava ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi avanti al Tribunale di Alessandria, R.G. 2098/2022; in tale procedimento il Sig.
rimaneva contumace;
con sentenza n. 693/2023 pronunciata in data 8 novembre 2023, CP_1
pubblicata in data 11 novembre 2023, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente, sussistendo l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed essendo trascorsi i termini di legge, addiveniva alla decisione di chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Parte resistente rimaneva contumace.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva pronunciato la separazione dei coniugi in data 8 novembre 2023, pubblicata in data 11 novembre 2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 19 febbraio 2025.
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i
Sig.ri e . Parte_1 CP_1
Data la natura della domanda e la non opposizione del resistente, rimasto contumace, le spese di lite vanno compensate, rectius dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. , i quali hanno contratto matrimonio CP_1 C.F._2
ad IO ER (AL) il 15 dicembre 2010 (Anno 2010 Parte I Serie N. 3);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO ER (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
2 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 358/2025, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. DELLA BONZANA MATTEO
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato a [...] il 3 gennaio CP_1 C.F._2
1989
- convenuto contumace -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 19 febbraio 2025, la Sig.ra domandava lo scioglimento del Parte_1
matrimonio e rappresentava di aver contratto matrimonio con rito civile con il Sig. CP_1
1 in IO ER (AL), in data 15 dicembre 2010, optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Parte ricorrente rappresentava che, essendo divenuta intollerabile la convivenza ed essendo venuto meno l'affectio coniugalis, in data 14 luglio 2022 depositava ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi avanti al Tribunale di Alessandria, R.G. 2098/2022; in tale procedimento il Sig.
rimaneva contumace;
con sentenza n. 693/2023 pronunciata in data 8 novembre 2023, CP_1
pubblicata in data 11 novembre 2023, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente, sussistendo l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed essendo trascorsi i termini di legge, addiveniva alla decisione di chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Parte resistente rimaneva contumace.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva pronunciato la separazione dei coniugi in data 8 novembre 2023, pubblicata in data 11 novembre 2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 19 febbraio 2025.
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i
Sig.ri e . Parte_1 CP_1
Data la natura della domanda e la non opposizione del resistente, rimasto contumace, le spese di lite vanno compensate, rectius dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. , i quali hanno contratto matrimonio CP_1 C.F._2
ad IO ER (AL) il 15 dicembre 2010 (Anno 2010 Parte I Serie N. 3);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO ER (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
2 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani
3