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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 22/10/2021, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/10/2021
N. 00886/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Zanardi e Nicola Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore e Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
-OMISSIS- “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- delle delibere del -OMISSIS-;
- del regolamento scolastico per l'anno scolastico-OMISSIS-in punto di orario scolastico ed esclusione dell'apertura pomeridiana;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale, o comunque connesso, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi il verbale della seduta del-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto – -OMISSIS-;
Vista l’istanza, depositata in data -OMISSIS-, di esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione -OMISSIS-, con cui i ricorrenti hanno chiesto di “ dichiarare l’inefficacia e/o la nullità delle delibere del -OMISSIS-, nonché del verbale della seduta -OMISSIS-, oppure, in subordine, annullare i medesimi atti, previa sospensione cautelare dell’efficacia ”;
Visti gli artt. 55 e 59 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con ordinanza -OMISSIS- questa Sezione ha disposto “ che il -OMISSIS-provveda a rivalutare l’orario scolastico tenendo conto – oltre che delle imprescindibili esigenze organizzatorie dell’Amministrazione – anche dell’affidamento dei genitori in merito al rispetto dell’offerta formativa indicata al momento dell’iscrizione e altresì, con riguardo -OMISSIS-”, senza sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
- che in data -OMISSIS-, a seguito di tale ordinanza, l’Amministrazione ha rivalutato nuovamente gli interessi coinvolti, tenendo anche conto della proposta del -OMISSIS-;
- che pertanto il lamentato inadempimento non sussiste e non possono essere accolte le domande, proposte in via principale, di esecuzione dell’ordinanza cautelare -OMISSIS- e di declaratoria di “ inefficacia e/o la nullità delle delibere del -OMISSIS-, nonché del verbale della seduta -OMISSIS-” ;
Considerato altresì:
- che nel verbale del -OMISSIS-del -OMISSIS- è stata rilevata la sostanziale impraticabilità “ di stravolgere nuovamente l’orario per non mettere ulteriormente in difficoltà le famiglie ” e si è proposto invece di riconsiderare “ una modifica entro le prossime iscrizioni, per il prossimo anno scolastico”;
- che in tale contesto l’interesse fatto valere dai ricorrenti con la domanda cautelare proposta in via subordinata, in un bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti, risulta recessivo, e non sussistono pertanto i presupposti per disporre la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte dall’Amministrazione resistente in data -OMISSIS-;
Considerato infine che sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge le domande proposte dai ricorrenti con l’istanza depositata in giudizio in data 7 ottobre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati riportati nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.