Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4203 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 [...]
, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Ghibellina, n. C.F._1
46, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cucinotta, c.f.: C.F._2
. pec.: tel./fax:
[...] Email_1
090/675163, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f.: CP_1 [...]
, residente in [...], ed C.F._3
ivi elettivamente domiciliata in Via S. Filippo Bianchi, Is. 304 n. 60, presso lo studio dell'avv. Filippo Mangiapane che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 17.10.2024, premesso che in data Parte_1
09.04.1978 a Ragusa, aveva contratto matrimonio con che CP_1
da tale unione erano nati tre figli, e tutti ormai Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ed autonomi;
che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Messina il 24/26.04.2012; che in base all'accordo omologato egli avrebbe dovuto corrispondere alla un assegno mensile di € 800,00, da rivalutare annualmente;
che CP_1
successivamente le condizioni economiche delle parti erano mutate;
che, infatti, all'epoca della separazione, egli era titolare di una ditta individuale che aveva ricavi lordi pari ad € 73.131,00 (ed un reddito lordo di €
14.234,00), mentre successivamente era andato in quiescenza ed ormai percepiva una pensione lorda annua di € 10.276,12; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse revocato o in subordine ridotto l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione a favore della moglie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28/30.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17.03.2025, si costituiva contestando la fondatezza delle domande CP_1
avversarie. Evidenziava che ella aveva collaborato durante la convivenza matrimoniale nella ditta del marito, che era stata successivamente chiusa a causa della situazione debitoria, ma attualmente si trovava priva di redditi e versava in difficoltà economiche, riuscendo a vivere solo grazie all'assegno ricevuto dal marito ed all'aiuto dei figli. Si opponeva pertanto alla richiesta di revoca dell'assegno mentre non si opponeva alla richiesta di riduzione, ma chiedeva che l'assegno fosse rideterminato in misura non inferiore ad €
200,00 mensili.
2 All'udienza del 20.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano che erano d'accordo a modificare le statuizioni vigenti nel modo seguente:
“ corrisponderà a a titolo di assegno Parte_1 CP_1
di mantenimento nel regime della separazione la somma mensile di €
200,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a modifica delle statuizioni attualmente vigenti e con decorrenza dal mese di aprile
2025”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso ed alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
3 Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20.03.2025, testualmente riportato in parte motiva, a modifica dell'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore della moglie;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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