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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1160/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23 settembre 2024, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, promossa da
(P.I. Parte_1
), con sede in Cardeto (RC) Contrada Campicello 114, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Sergi, opponente nei confronti di
(P.I. e C.F. Controparte_1
), già con sede legale P.IVA_2 Controparte_2
in Roma, Viale Regina Margherita 125, in persona del suo procuratore dott.
, quale legale rappresentante pro tempore di Controparte_3 CP_4
[...]
[...] (P.I. e C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
[...] P.IVA_3
Camilleri, opposta
Oggetto: “Distribuzione”
Conclusioni delle parti
Nelle note scritte i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono:
-l'avv. Sergi per parte opponente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ed accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e la mancanza della pretesa azionata, sia nell'an che nel quantum, dichiarare che nulla è dovuto da ON
, in persona del l.r.p.t. Sig. in favore
[...] Parte_2
della (già Controparte_6 Controparte_2
, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, e
[...]
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto ed in diritto;
- In estremo subordine, qualora fosse accertata la fondatezza del decreto ingiuntivo, procedere a nuova quantificazione dell'importo preteso su basi certe e non presuntive. Con conseguente refusione, al sottoscritto difensore antistatario, delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, rimborso del c.u. e della marca da bollo, di eventuali anticipazioni a
CTU e tasse di registrazione sentenza. Con espresso rinvio, in ogni caso, a tutti gli atti e documenti prodotti»;
-l'avv. Camilleri per parte opposta: «Chiede all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, di Voler accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Nel merito, in via principale, per le
2 motivazioni meglio dedotte in comparsa, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 242/2023 del 06.02.2023 (R.G.
n. 4033/2022), emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice dott.ssa Magda Irato dell'On.le Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dalla prima, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali del
15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge».
§§§
In fatto ed in diritto
§1. ha proposto opposizione avverso il ON
decreto ingiuntivo n. 242/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il
06.02.2023, con cui è stato ingiunto alla medesima di pagare al
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1
somma di €14.761,15, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione è stato dedotto, in sintesi:
-che l'attività di panificio svolta dalla Forni Fortugno società cooperativa sociale ha registrato consumi paragonabili a quelli di una piccola attività;
3 -che in data 07.10.2021 il panificio ha subito un incendio Pt_2
causato da un cortocircuito che ha interessato il quadro elettrico;
-che a seguito dell'incendio l'attività è stata chiusa e sottoposta a sequestro;
-che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato un procedimento penale che ha visto indagato , quale Parte_2
legale rappresentante p.t., per i reati p. e p. dagli artt. 624 e 625 c.p.;
-che dagli accertamenti esperiti dai tecnici del Elettrico CP_1
Nazionale s.p.a. non è emersa alcuna sottrazione di energia elettrica, sicché il procedimento penale è stato archiviato;
-che il credito vantato dalla società ricorrente non è né liquido né esigibile, poiché si basa su consumi presunti sui quali non vi è alcuna certezza;
-che la mera fattura prodotta dalla controparte ai fini della concessione del decreto ingiuntivo nella successiva fase di opposizione non costituisce di per sé la piena prova del credito in essa indicato;
-che, dunque, è onere del Servizio Elettrico Nazionale dimostrare l'an ed il quantum del credito vantato in monitorio ed a tal fine non è sufficiente la sola fattura in quanto documento formato dalla stessa parte che intende avvalersene;
-che, peraltro, la controparte ha fatturato dei consumi non corrispondenti a quelli reali.
È stato chiesto, pertanto, di “accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e la mancanza della pretesa azionata, sia nell'an che nel quantum, dichiarare che nulla è dovuto … e conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto ed in diritto”.
4 §2. Nella comparsa di costituzione e risposta sono stati contestati i motivi di opposizione sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
-il credito richiesto è liquido ed esigibile, in quanto appurato a seguito di una verifica congiunta del 07.10.2021 effettuata dai tecnici di
[...]
e dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti per la Controparte_7
segnalazione di un incendio presso il punto di prelievo in Reggio Calabria alla via Nazionale n. 13, associato alla fornitura di energia elettrica dell'odierna opponente;
-dalla verifica è risultato un allaccio diretto con prelievo irregolare dal giorno 08/11/2016 al 07/10/2021, pur tuttavia sono stati ricostruiti i consumi dovuti nel solo arco temporale compreso tra il 09/03/2017 ed il
31/08/2018, consumi riportati nella fattura di rettifica n. 80055226453168A del 22.11.2021, azionata in sede monitoria;
-anche se la manomissione dell'impianto non è stata realizzata dalla società opposta, la stessa ne ha comunque tratto un vantaggio, alla luce delle «…Condizioni Generali di Fornitura di Servizio Elettrico Nazionale
S.p.A. (Allegato 8) ed, in particolare, della previsione di cui all'art. 15, secondo cui “Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle
Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore” (art. 15.1)»;
-il credito in controversia è derivato da consumi ulteriori, non contabilizzati in precedenza per effetto dell'accertato bypass del contatore elettronico, e non presenti nelle ordinarie fatture di ciclo;
5 -l'archiviazione del procedimento penale non esclude «in alcun modo la responsabilità civile dell'odierna opponente, la quale, ..., stando a quanto autonomamente accertato da , ha pagato importi Controparte_7
sensibilmente inferiori rispetto ai suoi reali consumi, a nulla rilevando se ciò sia avvenuto consapevolmente ovvero inconsapevolmente»;
-la prova del credito è stata fornita «attraverso la produzione dell'estratto autentico notarile del “libro giornale dei crediti in contenzioso” (cfr. Allegato 2), libro regolarmente numerato, bollato e vidimato a cura della Camera di Commercio di Roma, come espressamente certificato dal Notaio che ne ha, altresì, attestato la conformità all'originale, nonché la regolare tenuta a norma di Legge»;
-non vi è alcun dubbio sull'entità e sulla quantificazione dei consumi elettrici fatturati, poiché «il verbale redatto dai tecnici verificatori di
[...]
(già Enel Distribuzione S.p.A.), al pari di tutta la Controparte_7
successiva documentazione dagli stessi predisposta nell'esercizio delle loro specifiche funzioni, ha la rilevanza probatoria di un atto formato da incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali», avverso il quale l'opponente avrebbe, eventualmente, potuto proporre una querela di falso;
-sono state comunicate le modalità di determinazione del prelievo irregolare, unitamente al criterio utilizzato per la rilevazione, senza alcuna osservazione da parte dell'odierna opponente, che è decaduta dal diritto di richiedere la rettifica e/o l'annullamento della ricostruzione eseguita dal competente Distributore a norma di quanto previsto dall'art. 11.3 della
Delibera n. 200/99; CP_8
-le contestazioni sui consumi e sulla loro ricostruzione in ogni caso andavano mosse direttamente al Distributore e non alla società
[...]
[...]
[...] (già , che è un Controparte_9 Controparte_2
soggetto giuridico distinto e si è limitata a fatturare quanto le è stato comunicato in termini di consumo.
È stato chiesto, conseguentemente: 1) di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 242/2023 del 06.02.2023; 2) in subordine, di rideterminare la somma dovuta da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nei limiti ON
di quanto effettivamente provato, ovvero nella diversa misura che sarebbe stata accertata in corso di causa in favore di Controparte_1
3) di condannare l'opponente al pagamento di spese ed onorari della
[...]
fase del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
§3. La causa, istruita con la documentazione in atti, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.09.2024, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§4. L'opposizione è meritevole di accoglimento.
§4.1- Al riguardo, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. n. 40110 del 2021 e Cass. n.
32792 del 2021). È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c. dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue” (Cass. n. 1552 del
1995; Cass. n. 6531 del 1993) o “continua” (Cass. n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si “sviluppa” (Cass. n. 13252 del 2006) con
7 l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così
Cass., S.U., n. 7448 del 1993).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. n. 14486 del 2019;
Cass. n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011; Cass. n. 9021 del 2005).
Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato
(art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 24815 del 2005; Cass. n. 6421 del 2003).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto
8 fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore
(onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 8676 del 2001; Cass. n. 4638 del 2001;
Cass. n. 12388 del 2000; Cass. n. 9232 del 2000).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso Cass. n.
11419 del 2009; Cass. n. 11302 del 2007).
A completamento del quadro giurisprudenziale appena tracciato, deve poi richiamarsi il fondamentale orientamento sul criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, secondo cui in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass., sez. un., n. 13533 del 2001 e succ. conf.).
Essendo, inoltre, il contratto dedotto in giudizio riconducibile al tipo della somministrazione di energia elettrica, giova rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità la bolletta è in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi. Tuttavia, in caso di contestazione dei consumi o dei corrispettivi esposti
9 nella bolletta, spetta al somministrante provare il quantum del bene somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati, ovvero, ove sia contestato il malfunzionamento del contatore, provare il buon funzionamento dello stesso (Cass. n. 15771 del 2022; Cass. n. 297 del
2020; Cass. n. 23699 del 2016; Cass. n. 13193 del 2011; Cass. n. 10313 del
2004; Cass. n. 17041 del 2002).
Tali principi sono del tutto in linea con l'ulteriore orientamento consolidato della S.C., in punto di valenza probatoria delle fatture: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di
10 prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. n. 17050 del 2011; conf., Cass. n. 13651 del 2006; Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 5573 del
1997), incombendo, “secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (Cass. n. 17371 del 2003; cfr. altresì Cass. n. 5071 del 2009 e Cass. n. 5915 del 2011).
In sintesi, dunque, la fattura può fondare la richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento, ma nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato.
§4.2- Procedendo quindi all'esame della documentazione prodotta dalle parti, in applicazione dei principi che precedono, è da osservare che è incontestata -oltre che comprovata- l'esistenza tra le parti di un rapporto di somministrazione di energia elettrica nell'arco temporale per cui è causa.
Viceversa, forma oggetto di contestazione il dedotto prelievo abusivo di energia elettrica, su cui si basa la fattura n. 080055226453168A del
22/11/2021, fatta valere con il procedimento monitorio.
Sul punto, è bene sottolineare che durante le indagini preliminari è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali , tecnico della Testimone_1
società che ha partecipato al sopralluogo unitamente al personale CP_2
della polizia di stato in occasione dell'incendio del 07.10.2021.
Costui ha riferito quanto segue: “…A seguito della verifica effettuata presso il panificio " " sito in via Gatto, 13 già via Nazionale CP_5
Traversa, 13 di Pellaro (Rc), al complesso di misura ho riscontrato sottotraccia una derivazione abusiva a monte del contatore, realizzata tramite il collegamento alla presa di ENEL distribuzione con quattro morsetti isolati di altrettanti conduttori unipolari da sedici millimetri
11 quadri. I conduttori abusivi entravano sempre sottotraccia in tubo per impianto elettrico ed arrivavano in un soppalco, posto sopra la sede del contatore. Al fine di effettuare tutti questi accertamenti si è reso necessario rompere la sezione del muro che occultava questi allacci abusivi…Al momento non si certificava alcun prelievo abusivo, poiché le estremità dei conduttori abusivi non erano collegate a nessun interruttore ma si trovavano isolate tramite l'installazione di quattro cappellotti isolanti posti all'interno del soppalco…La potenza contrattuale era di 25 KW, come dogli standard medi di settore” (cfr. produzione di parte opponente, all. n.
3).
A seguito degli accertamenti esperiti (v. anche verbale di verifica in atti) non è stato dunque riscontrato alcun prelievo abusivo di energia elettrica, giacché, per un verso, “le estremità dei conduttori non erano collegate a nessun interruttore” e per altro verso il contratto relativo al panificio non aveva ad oggetto “una potenza tale da adombrare sospetti circa un eventuale impiego asimmetrico di energia elettrica erogata” (ibidem).
Il procedimento penale instaurato nei confronti del legale rappresentante dell'odierna opponente si è pertanto concluso con il decreto di archiviazione in atti, nel quale si legge che “Ad una lettura di insieme sembra … potersi assumere che la realizzazione della manomissione in commento non trova una chiara collocazione temporale, e, in ultima istanza, che l'esercizio commerciale teatro dei fatti fosse chiuso sollevando, in tal modo, perplessità soprattutto di carattere logico in ordine ad una eventuale e tempestiva azione mirata ad interdire la funzionalità della stessa manomissione. Occorre rimarcare inoltre che a tale postulato sembra fare da contraltare la circostanza che all'atto del sinistro non sia
12 stato certificato, come ampiamente esposto, alcun fraudolento prelievo di energia elettrica” (cfr. sempre fascicolo di parte opponente, all. 3).
Le argomentazioni che precedono devono essere reiterate in questa sede, non essendo stati forniti dalla società elettrica (su cui gravava il relativo onere) elementi atti a dimostrare alcun prelievo fraudolento di energia elettrica e, quindi, tali da fare ritenere provata la pretesa creditoria per cui è causa, che tale prelievo fraudolento presuppone.
A ciò si aggiunga che sulla scorta dei documenti allegati non è dato neanche evincere i criteri in forza dei quali è stata effettuata la ricostruzione dei consumi posti a fondamento della fattura de qua, di talché anche sotto tale profilo l'opposizione risulta fondata.
§5. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo.
§6. Atteso l'esito del giudizio, la parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della controparte come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con distrazione del relativo importo in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 del codice di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
242/2023 del 06.02.2023;
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€145,50 per esborsi ed in complessivi €3.387,00 per compensi, oltre
13 rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Michele Sergi.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1160/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23 settembre 2024, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, promossa da
(P.I. Parte_1
), con sede in Cardeto (RC) Contrada Campicello 114, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Sergi, opponente nei confronti di
(P.I. e C.F. Controparte_1
), già con sede legale P.IVA_2 Controparte_2
in Roma, Viale Regina Margherita 125, in persona del suo procuratore dott.
, quale legale rappresentante pro tempore di Controparte_3 CP_4
[...]
[...] (P.I. e C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
[...] P.IVA_3
Camilleri, opposta
Oggetto: “Distribuzione”
Conclusioni delle parti
Nelle note scritte i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono:
-l'avv. Sergi per parte opponente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ed accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e la mancanza della pretesa azionata, sia nell'an che nel quantum, dichiarare che nulla è dovuto da ON
, in persona del l.r.p.t. Sig. in favore
[...] Parte_2
della (già Controparte_6 Controparte_2
, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, e
[...]
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto ed in diritto;
- In estremo subordine, qualora fosse accertata la fondatezza del decreto ingiuntivo, procedere a nuova quantificazione dell'importo preteso su basi certe e non presuntive. Con conseguente refusione, al sottoscritto difensore antistatario, delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, rimborso del c.u. e della marca da bollo, di eventuali anticipazioni a
CTU e tasse di registrazione sentenza. Con espresso rinvio, in ogni caso, a tutti gli atti e documenti prodotti»;
-l'avv. Camilleri per parte opposta: «Chiede all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, di Voler accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Nel merito, in via principale, per le
2 motivazioni meglio dedotte in comparsa, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 242/2023 del 06.02.2023 (R.G.
n. 4033/2022), emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice dott.ssa Magda Irato dell'On.le Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dalla prima, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali del
15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge».
§§§
In fatto ed in diritto
§1. ha proposto opposizione avverso il ON
decreto ingiuntivo n. 242/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il
06.02.2023, con cui è stato ingiunto alla medesima di pagare al
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1
somma di €14.761,15, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione è stato dedotto, in sintesi:
-che l'attività di panificio svolta dalla Forni Fortugno società cooperativa sociale ha registrato consumi paragonabili a quelli di una piccola attività;
3 -che in data 07.10.2021 il panificio ha subito un incendio Pt_2
causato da un cortocircuito che ha interessato il quadro elettrico;
-che a seguito dell'incendio l'attività è stata chiusa e sottoposta a sequestro;
-che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato un procedimento penale che ha visto indagato , quale Parte_2
legale rappresentante p.t., per i reati p. e p. dagli artt. 624 e 625 c.p.;
-che dagli accertamenti esperiti dai tecnici del Elettrico CP_1
Nazionale s.p.a. non è emersa alcuna sottrazione di energia elettrica, sicché il procedimento penale è stato archiviato;
-che il credito vantato dalla società ricorrente non è né liquido né esigibile, poiché si basa su consumi presunti sui quali non vi è alcuna certezza;
-che la mera fattura prodotta dalla controparte ai fini della concessione del decreto ingiuntivo nella successiva fase di opposizione non costituisce di per sé la piena prova del credito in essa indicato;
-che, dunque, è onere del Servizio Elettrico Nazionale dimostrare l'an ed il quantum del credito vantato in monitorio ed a tal fine non è sufficiente la sola fattura in quanto documento formato dalla stessa parte che intende avvalersene;
-che, peraltro, la controparte ha fatturato dei consumi non corrispondenti a quelli reali.
È stato chiesto, pertanto, di “accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e la mancanza della pretesa azionata, sia nell'an che nel quantum, dichiarare che nulla è dovuto … e conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto ed in diritto”.
4 §2. Nella comparsa di costituzione e risposta sono stati contestati i motivi di opposizione sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
-il credito richiesto è liquido ed esigibile, in quanto appurato a seguito di una verifica congiunta del 07.10.2021 effettuata dai tecnici di
[...]
e dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti per la Controparte_7
segnalazione di un incendio presso il punto di prelievo in Reggio Calabria alla via Nazionale n. 13, associato alla fornitura di energia elettrica dell'odierna opponente;
-dalla verifica è risultato un allaccio diretto con prelievo irregolare dal giorno 08/11/2016 al 07/10/2021, pur tuttavia sono stati ricostruiti i consumi dovuti nel solo arco temporale compreso tra il 09/03/2017 ed il
31/08/2018, consumi riportati nella fattura di rettifica n. 80055226453168A del 22.11.2021, azionata in sede monitoria;
-anche se la manomissione dell'impianto non è stata realizzata dalla società opposta, la stessa ne ha comunque tratto un vantaggio, alla luce delle «…Condizioni Generali di Fornitura di Servizio Elettrico Nazionale
S.p.A. (Allegato 8) ed, in particolare, della previsione di cui all'art. 15, secondo cui “Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle
Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore” (art. 15.1)»;
-il credito in controversia è derivato da consumi ulteriori, non contabilizzati in precedenza per effetto dell'accertato bypass del contatore elettronico, e non presenti nelle ordinarie fatture di ciclo;
5 -l'archiviazione del procedimento penale non esclude «in alcun modo la responsabilità civile dell'odierna opponente, la quale, ..., stando a quanto autonomamente accertato da , ha pagato importi Controparte_7
sensibilmente inferiori rispetto ai suoi reali consumi, a nulla rilevando se ciò sia avvenuto consapevolmente ovvero inconsapevolmente»;
-la prova del credito è stata fornita «attraverso la produzione dell'estratto autentico notarile del “libro giornale dei crediti in contenzioso” (cfr. Allegato 2), libro regolarmente numerato, bollato e vidimato a cura della Camera di Commercio di Roma, come espressamente certificato dal Notaio che ne ha, altresì, attestato la conformità all'originale, nonché la regolare tenuta a norma di Legge»;
-non vi è alcun dubbio sull'entità e sulla quantificazione dei consumi elettrici fatturati, poiché «il verbale redatto dai tecnici verificatori di
[...]
(già Enel Distribuzione S.p.A.), al pari di tutta la Controparte_7
successiva documentazione dagli stessi predisposta nell'esercizio delle loro specifiche funzioni, ha la rilevanza probatoria di un atto formato da incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali», avverso il quale l'opponente avrebbe, eventualmente, potuto proporre una querela di falso;
-sono state comunicate le modalità di determinazione del prelievo irregolare, unitamente al criterio utilizzato per la rilevazione, senza alcuna osservazione da parte dell'odierna opponente, che è decaduta dal diritto di richiedere la rettifica e/o l'annullamento della ricostruzione eseguita dal competente Distributore a norma di quanto previsto dall'art. 11.3 della
Delibera n. 200/99; CP_8
-le contestazioni sui consumi e sulla loro ricostruzione in ogni caso andavano mosse direttamente al Distributore e non alla società
[...]
[...]
[...] (già , che è un Controparte_9 Controparte_2
soggetto giuridico distinto e si è limitata a fatturare quanto le è stato comunicato in termini di consumo.
È stato chiesto, conseguentemente: 1) di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 242/2023 del 06.02.2023; 2) in subordine, di rideterminare la somma dovuta da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nei limiti ON
di quanto effettivamente provato, ovvero nella diversa misura che sarebbe stata accertata in corso di causa in favore di Controparte_1
3) di condannare l'opponente al pagamento di spese ed onorari della
[...]
fase del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
§3. La causa, istruita con la documentazione in atti, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.09.2024, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§4. L'opposizione è meritevole di accoglimento.
§4.1- Al riguardo, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. n. 40110 del 2021 e Cass. n.
32792 del 2021). È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c. dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue” (Cass. n. 1552 del
1995; Cass. n. 6531 del 1993) o “continua” (Cass. n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si “sviluppa” (Cass. n. 13252 del 2006) con
7 l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così
Cass., S.U., n. 7448 del 1993).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. n. 14486 del 2019;
Cass. n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011; Cass. n. 9021 del 2005).
Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato
(art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 24815 del 2005; Cass. n. 6421 del 2003).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto
8 fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore
(onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 8676 del 2001; Cass. n. 4638 del 2001;
Cass. n. 12388 del 2000; Cass. n. 9232 del 2000).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso Cass. n.
11419 del 2009; Cass. n. 11302 del 2007).
A completamento del quadro giurisprudenziale appena tracciato, deve poi richiamarsi il fondamentale orientamento sul criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, secondo cui in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass., sez. un., n. 13533 del 2001 e succ. conf.).
Essendo, inoltre, il contratto dedotto in giudizio riconducibile al tipo della somministrazione di energia elettrica, giova rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità la bolletta è in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi. Tuttavia, in caso di contestazione dei consumi o dei corrispettivi esposti
9 nella bolletta, spetta al somministrante provare il quantum del bene somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati, ovvero, ove sia contestato il malfunzionamento del contatore, provare il buon funzionamento dello stesso (Cass. n. 15771 del 2022; Cass. n. 297 del
2020; Cass. n. 23699 del 2016; Cass. n. 13193 del 2011; Cass. n. 10313 del
2004; Cass. n. 17041 del 2002).
Tali principi sono del tutto in linea con l'ulteriore orientamento consolidato della S.C., in punto di valenza probatoria delle fatture: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di
10 prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. n. 17050 del 2011; conf., Cass. n. 13651 del 2006; Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 5573 del
1997), incombendo, “secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (Cass. n. 17371 del 2003; cfr. altresì Cass. n. 5071 del 2009 e Cass. n. 5915 del 2011).
In sintesi, dunque, la fattura può fondare la richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento, ma nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato.
§4.2- Procedendo quindi all'esame della documentazione prodotta dalle parti, in applicazione dei principi che precedono, è da osservare che è incontestata -oltre che comprovata- l'esistenza tra le parti di un rapporto di somministrazione di energia elettrica nell'arco temporale per cui è causa.
Viceversa, forma oggetto di contestazione il dedotto prelievo abusivo di energia elettrica, su cui si basa la fattura n. 080055226453168A del
22/11/2021, fatta valere con il procedimento monitorio.
Sul punto, è bene sottolineare che durante le indagini preliminari è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali , tecnico della Testimone_1
società che ha partecipato al sopralluogo unitamente al personale CP_2
della polizia di stato in occasione dell'incendio del 07.10.2021.
Costui ha riferito quanto segue: “…A seguito della verifica effettuata presso il panificio " " sito in via Gatto, 13 già via Nazionale CP_5
Traversa, 13 di Pellaro (Rc), al complesso di misura ho riscontrato sottotraccia una derivazione abusiva a monte del contatore, realizzata tramite il collegamento alla presa di ENEL distribuzione con quattro morsetti isolati di altrettanti conduttori unipolari da sedici millimetri
11 quadri. I conduttori abusivi entravano sempre sottotraccia in tubo per impianto elettrico ed arrivavano in un soppalco, posto sopra la sede del contatore. Al fine di effettuare tutti questi accertamenti si è reso necessario rompere la sezione del muro che occultava questi allacci abusivi…Al momento non si certificava alcun prelievo abusivo, poiché le estremità dei conduttori abusivi non erano collegate a nessun interruttore ma si trovavano isolate tramite l'installazione di quattro cappellotti isolanti posti all'interno del soppalco…La potenza contrattuale era di 25 KW, come dogli standard medi di settore” (cfr. produzione di parte opponente, all. n.
3).
A seguito degli accertamenti esperiti (v. anche verbale di verifica in atti) non è stato dunque riscontrato alcun prelievo abusivo di energia elettrica, giacché, per un verso, “le estremità dei conduttori non erano collegate a nessun interruttore” e per altro verso il contratto relativo al panificio non aveva ad oggetto “una potenza tale da adombrare sospetti circa un eventuale impiego asimmetrico di energia elettrica erogata” (ibidem).
Il procedimento penale instaurato nei confronti del legale rappresentante dell'odierna opponente si è pertanto concluso con il decreto di archiviazione in atti, nel quale si legge che “Ad una lettura di insieme sembra … potersi assumere che la realizzazione della manomissione in commento non trova una chiara collocazione temporale, e, in ultima istanza, che l'esercizio commerciale teatro dei fatti fosse chiuso sollevando, in tal modo, perplessità soprattutto di carattere logico in ordine ad una eventuale e tempestiva azione mirata ad interdire la funzionalità della stessa manomissione. Occorre rimarcare inoltre che a tale postulato sembra fare da contraltare la circostanza che all'atto del sinistro non sia
12 stato certificato, come ampiamente esposto, alcun fraudolento prelievo di energia elettrica” (cfr. sempre fascicolo di parte opponente, all. 3).
Le argomentazioni che precedono devono essere reiterate in questa sede, non essendo stati forniti dalla società elettrica (su cui gravava il relativo onere) elementi atti a dimostrare alcun prelievo fraudolento di energia elettrica e, quindi, tali da fare ritenere provata la pretesa creditoria per cui è causa, che tale prelievo fraudolento presuppone.
A ciò si aggiunga che sulla scorta dei documenti allegati non è dato neanche evincere i criteri in forza dei quali è stata effettuata la ricostruzione dei consumi posti a fondamento della fattura de qua, di talché anche sotto tale profilo l'opposizione risulta fondata.
§5. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo.
§6. Atteso l'esito del giudizio, la parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della controparte come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con distrazione del relativo importo in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 del codice di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
242/2023 del 06.02.2023;
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€145,50 per esborsi ed in complessivi €3.387,00 per compensi, oltre
13 rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Michele Sergi.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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