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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/05/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8650/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Perna Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Sansovino, 30
Attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Jolanda CP_1 C.F._2
Sandra Panone elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Fontana 5
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così statuire:
In via preliminare: dichiarare legittima ed ammissibile la dispiegata opposizione e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato alla NO in data 2 febbraio 2024, Pt_1 attesa la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate;
Nel merito:
In via principale:
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione sia in relazione all'assegno di mantenimento decorrente dal mese di novembre 2015 fino a novembre 2016 compreso nonché in relazione a quello antecedente di luglio, agosto e settembre 2008 oltreché in relazione alla rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat e agli interessi legali per il medesimo periodo;
accertare e dichiarare non dovuta la spese di notificazione del precetto opposto trattandosi di attività esente ex art. 19 L. 74/87;
per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità del precetto notificato alla CP_ NO in data 2 febbraio 2024 ad istanza del signor dal momento che lo stesso ha ad Pt_1 oggetto somme in parte prescritte ed in parte somme che se venissero corrisposte darebbero luogo ad
pagina 1 di 8 CP_ un ingiustificato arricchimento in capo al signor ai sensi e per effetto dell'art. 2041 cc. perché lo stesso verrebbe a percepire il mantenimento ordinario senza aver a sua volta rimborsato le spese extra sostenute dalla NO Pt_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta attuale l'obbligazione al mantenimento ordinario, epurandolo delle voci prescritte e di quelle non dovute, come meglio CP_ argomentato in narrativa, condannare il signor nei limiti dell'arricchimento ottenuto a indennizzare la NO della correlativa diminuzione patrimoniale. Pt_1
In via istruttoria:
In aggiunta a tutto quanto precede la scrivente difesa formula le seguenti istanze istruttorie:
• di essere ammessa alla prova testimoniale con i testi di seguito indicati sui seguenti capitoli di prova:
• “Vero che a partire dal 2011 cominciò ad esprimere il desiderio di incontrare più di Per_1 frequente la madre?”
• “Vero che inizialmente madre e figlia ebbero ad incontrarsi di nascosto pur di vedersi?” CP_
• “Vero che successivamente stante le continue assenze del signor per motivi di svago o per fare da accompagnatore ai gruppi di montagna del CAI questi acconsentiva a che la figlia restasse con la madre anziché affidarla a terze persone?”
• “Vero che sempre più spesso era a casa della madre anche fino a quattro giorni a Per_1 settimana anziché a casa del padre?”
• “Vero che in tale circostanza la NO sosteneva da sola tutte le spese di mantenimento Pt_1 della figlia?”
Si indica a teste:
• D.ssa psicologa di dal 2013 al 2016, residente in [...] Per_1
Zugna n. 3;
• Dott. , neuropsichiatra infantile di dell'ospedale Niguarda, Controparte_2 Per_1 residente in [...];
• c/o in Milano, Via Livigno n. 3; Controparte_3 CP_4
• Signora , residente in [...]; Testimone_2
• Signora , residente in [...]
• Signora , residente in [...]. Testimone_4
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari oltre il 15% di rimborso forfetario ex art. 13, comma 10, L. 247/12 ed oneri come dovuti per Legge.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, così statuire: PRELIMINARMENTE confermare l'efficacia esecutiva a mente dell'art. 615 c.p.c. del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto de quo agitur poiché l'opposizione avversaria si rivela infondata per i motivi indicati in parte narrativa;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare il diritto del creditore signor di procedere esecutivamente nei CP_1 confronti della NO , per le causali descritte in atti, per il minor importo di €. Parte_1
13.202,00# oltre i maturati e maturandi interessi dal dì del dovuto (con prima mensilità agosto 2012 e ultima mensilità ottobre 2015) al saldo effettivo, tenuto conto che si rende necessario rideterminare la sorte capitale relativa all'omesso mantenimento della prole nella minor somma di €. 11.700,00#
pagina 2 di 8 (periodo agosto 2012/ottobre 2015), rideterminare la sorte relativa all'omesso versamento dell'indicizzazione Istat nella minor somma di €. 1.537,00# (arretrati Istat periodo agosto 2012/ottobre 2015) ed infine espungere l'importo di €. 35,00 non dovuto per costo notificazione;
- rigettare tutte le avverse domande, salvo quelle per le quali il creditore signor ha CP_1 aderito in atti, per infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
- in via subordinata, con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre ed allegare nei termini di legge, accertare e dichiarare il diritto del creditore signor di procedere esecutivamente CP_1 nei confronti della NO , per le causali descritte in atti, per il diverso importo che Parte_1 risultasse dovuto in corso di causa;
In via istruttoria e solo occorrendo, ammettersi capitoli di prova per interrogatorio formale e testi su tutte le circostanze sopra dedotte in fatto, da intendersi qui riproposte e precedute dalla locuzione
“vero che” con testi designandi;
con espressa riserva di altra e diversa capitolazione, così come del deposito della lista testimoniale e altra documentazione nel prefiggendo termine di cui all'art. 171 ter
c.p.c.
Spese e competenze professionali rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, co. I, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole dall'ex coniuge , CP_1 contenente l'intimazione di pagamento dell'importo di € 17.944,22, somma richiesta a titolo di assegno di mantenimento e arretrati Istat per il periodo da agosto 2012 a novembre 2016, in forza della sentenza n. 917/07 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la quale il Tribunale di Milano poneva a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Per_1
corresponsione di un importo mensile omnicomprensivo di € 300,00.
1.1. A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva, innanzitutto, la parziale estinzione della pretesa creditoria per prescrizione in relazione all'arco temporale decorrente dal novembre 2015 fino a novembre 2016, in assenza di idonei atti interruttivi nel termine prescrizionale quinquennale. In secondo luogo, evidenziava la non debenza degli importi esposti a titolo di spese di notifica e del credito residuo in ragione del controcredito vantato dall'ex moglie e dell'ingiustificato arricchimento del dal momento che, nonostante l'importo dell'assegno fosse omnicomprensivo, l'opponente CP_1
aveva sostenuto ulteriori spese per la figlia sia di carattere straordinario che ordinario, dato che la minore si era trasferita a vivere con la madre a partire dal novembre 2015.
1.2. Chiedeva quindi, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, e, nel merito, di accertare l'insussistenza della pretesa creditoria per prescrizione e per compensazione con il suo controcredito e, per l'effetto, annullare il precetto;
in subordine, chiedeva la condanna del a CP_1 indennizzarla nei limiti dell'ingiustificato arricchimento ottenuto.
pagina 3 di 8 2. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto aderiva all'eccezione di prescrizione sollevata, CP_1
riconoscendo l'intervenuta estinzione del credito per le somme richieste a titolo di ratei di mantenimento della figlia da novembre 2015 a novembre 2016 e del correlativo adeguamento Istat;
riconosceva, altresì, come non dovuto l'importo di € 35,00 indicato per spese di notificazione, trattandosi di attività esente ex art. 19 l. n. 74/1987. Precisava, quindi, il credito nella minor somma di €
13.302,00 - poi rettificato nei successivi atti in €13.521,34 - , non essendo dovuto l'importo di €
4.422,88. Con riferimento all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente in ordine agli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, deduceva che non fossero supportati da alcun idoneo titolo esecutivo, avendo la sentenza n. 917/2007 di cessazione degli effetti civili del matrimonio previsto un importo omnicomprensivo a carico della madre, e che, ad ogni modo, non fossero provati, in quanto i documenti non erano immediatamente riferibili a spese sostenute per la figlia e, da ultimo, anche se documentati, trattandosi di regalie dovessero ritenersi non Per_1
ripetibili e comunque non compensabili con i crediti alimentari oggetto del precetto.
2.1. Pertanto, domandava accertarsi come dovuto il minor credito precisato e rigettarsi nel resto l'opposizione.
3. A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter, primo comma, n. 1), 2) e 3), c.p.c. il Giudice in sede di prima udienza, tenutasi il 10.7.2024, accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione in relazione all'eccepita prescrizione e alle spese di notifica dell'atto di precetto per complessivi €
4.422,88 (€. 3.900,00 per mantenimento novembre 2015/novembre 2016 + €. 487,88 per corrispondente indicizzazione Istat periodo novembre 2015/novembre 2016 + €. 35,00 per errato costo della notificazione del precetto), e, disattese le ulteriori eccezioni e ritenute inammissibili le istanze di prova orale richieste dall'attrice, formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
(del seguente tenore: “abbandono del giudizio con rinuncia della parte convenuta a richiedere le somme oggetto di sospensione, compensazione parziale delle spese nella misura della metà e riconoscimento di parte attrice di un concorso nelle spese di lite della controparte dell'importo di €
1.000,00, per compensi oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa”).
4. Le parti non aderivano alla proposta conciliativa e, all'udienza del 26.11.2024, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione a seguito di trattazione mista ex art. 281 quinquies, co.2,
c.p.c., assegnando alle parti i primi due termini di cui all'art. 189 c.p.c.
4.1. Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali, all'udienza del 1.04.2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L'opposizione all'esecuzione merita parziale accoglimento per i motivi di seguito esposti.
pagina 4 di 8 5.1. Il primo motivo di opposizione, con cui l'attrice ha eccepito la parziale estinzione della pretesa creditoria precettata, merita accoglimento.
In proposito, giova osservare che il convenuto ha aderito, nel costituirsi in giudizio, all'eccezione di prescrizione sollevata per i ratei di mantenimento da novembre 2015 a novembre 2016, e per il relativo adeguamento Istat richiesto, nonché all'eccezione di non debenza dell'esborso per la notifica dell'atto di precetto, rideterminando il credito dapprima nel minor importo di € 13.202,00 e poi, evidenziando di essere incorso in un mero errore aritmetico, in € 13.521,34 (ossia l'importo precettato di € 17.944,22-
€ 4.422,88) .
Come noto, il termine di prescrizione del credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento della prole è di cinque anni (cfr. tra le molte
Cass. civ., sez. I, n. 13414/2010).
Nel caso di specie, risulta circostanza documentale e non oggetto di contestazione da parte del convenuto, la mancanza di atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale per il periodo decorrente dal mese di novembre 2015 al mese di novembre 2016. Infatti, nella raccomandata inviata in data 4.7.2017, e ricevuta in data 10.7.2017, il chiede all'ex moglie il CP_1
mantenimento per le annualità dall'anno 2012 - circoscritte in sede di precetto a quelle dovute dal mese di agosto 2012 - fino al giugno del 2016 (doc. 5 parte attrice), mentre con la raccomandata inviata il
31.5.2022 dal difensore dell'opposto, e ricevuta il 7.6.2022, vengono richieste le mensilità decorrenti da maggio 2011 ad ottobre 2015 (doc. 6 parte attrice).
Sulla base dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, va quindi accertata l'estinzione del diritto di credito con esclusivo riferimento all'assegno di mantenimento per le 13 mensilità decorrenti dal novembre 2015 al novembre 2016, pari all'importo di €. 3.900,00 (€. 300,00 x 13), con la conseguenza che l'importo per sorte capitale, al netto del suindicato periodo prescritto, risulta correttamente rideterminato nella somma di €. 11.700,00, ed altresì in relazione alla rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat per i corrispondenti periodi travolti dalla sollevata prescrizione, così per complessivi €
487,88 e, di conseguenza anche in relazione agli interessi (che tuttavia non sono stati conteggiati in atto di precetto).
5.2. Anche la contestazione rispetto alla debenza della spesa di € 35,00, esposta a titolo di notificazione del precetto, va accolta, vertendosi in materia esente ex art. 19 L. 74/87.
5.3. Pertanto, alla luce dell'accoglimento del primo motivo di opposizione, deve affermarsi che non sussiste il diritto di credito di ad agire in executivis per complessivi € 4.422,88 (€. CP_1
3.900,00 per mantenimento novembre 2015/novembre 2016 + €. 487,88 per corrispondente indicizzazione Istat periodo novembre 2015/novembre 2016 + €. 35,00 per errato costo della pagina 5 di 8 notificazione del precetto), residuando un credito a favore di parte opposta di € 13.521,34 (€ 17.944,22-
4.422,88).
5.4. Per quanto concerne la restante somma intimata di €. 13.521,34, parte attrice ha chiesto in via principale di compensare tale somma con gli esborsi da lei sostenuti, a titolo di spese straordinarie per gli anni 2012, 2013, 2014 e parte del 2015 e a titolo di mantenimento ordinario della figlia trasferitasi nel suo appartamento a partire dal novembre 2015; in via subordinata ha domandato, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento da parte del , condannare lo stesso ad indennizzarla CP_1
della correlativa diminuzione patrimoniale.
5.5. A fondamento di tale eccezione di compensazione, proposta in via principale, e della domanda di condanna formulata in subordine, l'opponente ha allegato l'esistenza di un controcredito per spese straordinarie relative agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e la sussistenza di un fatto successivo rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituito dal trasferimento della minore presso la residenza della madre a far data dal novembre 2015.
6. Ritiene il Tribunale che la circostanza dedotta relativa al trasferimento della figlia presso la madre non costituisca un fatto modificativo idoneo ad incidere sull'esistenza del diritto di credito del . CP_1
Occorre, difatti, rilevare che, in materia di obblighi di mantenimento derivanti da provvedimenti di separazione o divorzio, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i fatti sopravvenuti – ancorché rilevanti, come il trasferimento della prole presso l'altro genitore – non incidano sulla validità ed efficacia del titolo, che può essere modificato esclusivamente tramite apposito procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio (cfr. Cass. 27602/2020, Cass.
17689/2019 secondo cui “il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (tra le ultime, v. Cass. ord. 30/07/2015, n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710
c.p.c. per la separazione o quello della L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9 per il divorzio (scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario). Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile perché legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice
pagina 6 di 8 specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta.”).
Ne discende che, in assenza di attivazione dello strumento di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 917/2007 e di ottenimento del conseguente provvedimento di modifica del titolo, non è ammissibile nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione la deduzione di fatti sopravvenuti al fine di contestare l'esistenza della pretesa creditoria, dovendo essere dedotti unicamente attraverso il procedimento di revisione previsto dagli artt. 710 e ss. c.p.c. o 9 L. 898/1970 (all'epoca vigenti).
6.1. Va, parimenti, disattesa l'eccezione di compensazione formulata sulla base dell'esistenza di un controcredito vantato dalla per spese straordinarie sostenute a favore della figlia negli anni 2012, Pt_1
2013, 2014 e 2015.
6.2. Al riguardo, il titolo esecutivo azionato (sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 2007), ma anche quelli successivi emessi a sua modifica (sentenza della Corte d'Appello e successivo primo decreto di modifica delle condizioni di divorzio), stabiliscono un importo omnicomprensivo a carico della madre a titolo di mantenimento della minore, senza alcuna specificazione in ordine alle spese straordinarie (docc. 4, 5 e 6 parte convenuta).
Pertanto, la richiesta di pagamento delle spese straordinarie per gli anni menzionati non trova fondamento in alcun provvedimento di regolamentazione dei rapporti familiari emesso dal giudice specializzato.
6.3. Si aggiunga poi che la compensazione non potrebbe operare nel caso di specie per più ordini di ragioni.
In primo luogo, il credito avente ad oggetto l'assegno di mantenimento a favore della prole ha carattere sostanzialmente alimentare e va esclusa la possibilità di compensazione tra detto credito e altre obbligazioni, proprio perché l'importo destinato al mantenimento è finalizzato a soddisfare bisogni primari e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. n. 9686/2020, Cass. n. 23569/2016;
Cass. n. 11689/2018).
Inoltre, deve escludersi l'operatività dell'istituto della compensazione in presenza di un credito contestato e non accertato giudizialmente (cfr. Cass. SS.UU. n. 23225/2016).
Nel caso in esame, il credito opposto in compensazione è stato espressamente contestato dalla controparte. In particolare, l'opposto ha evidenziato la genericità dei documenti prodotti da controparte a riprova del credito vantato, per lo più scontrini e ricevute, di cui non tutti intestati alla minore e comprovanti la riconducibilità del relativo esborso in favore della figlia.
pagina 7 di 8 7. Disattesa l'eccezione di compensazione, si procede ad esaminare la domanda, proposta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. con cui la parte attrice ha chiesto condannarsi il convenuto all'indennizzo determinato in misura pari agli esborsi sostenuti dalla Pt_1
Ritiene il Tribunale che tale domanda vada rigettata per difetto del requisito della sussidiarietà, richiesto dall'art. 2042 c.c., avendo l'attrice un'azione specifica per regolamentare il mantenimento della prole, costituita dagli specifici strumenti di tutela propri del diritto di famiglia.
8. Alla luce delle esposte considerazioni, deve affermarsi che non sussiste il diritto di credito di ad agire in executivis per complessivi € 4.422,88, meritando accoglimento solo il primo CP_1
motivo di opposizione.
9. Le reiterate istanze istruttorie vanno rigettate con conferma dell'ordinanza resa a verbale dell'udienza del 10.7.2024.
10. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'accoglimento solo parziale dell'opposizione con riferimento all'eccezione di estinzione parziale del credito per prescrizione (a cui ha prestato adesione il convenuto in sede di costituzione) per un importo di € 4.422,88 e, altresì, del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi e di condannare l'opponente alla rifusione del restante un terzo delle spese in favore del convenuto, liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che non sussiste il diritto ad agire esecutivamente di in virtù della sentenza azionata e sottesa all'atto di precetto per la sola somma di € 4.422,88 CP_1
(come meglio dettagliata in motivazione);
- compensa nella misura di due terzi le spese di lite tra le parti e condanna al pagamento in Parte_1
favore di del restante un terzo delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.692,00, CP_1 per compensi (€ 5.077,00:3=€ 1.692,00) oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- rigetta ogni ulteriore domanda.
Milano, 30.4.2025 Il Giudice Silvia Vaghi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8650/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Perna Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Sansovino, 30
Attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Jolanda CP_1 C.F._2
Sandra Panone elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Fontana 5
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così statuire:
In via preliminare: dichiarare legittima ed ammissibile la dispiegata opposizione e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato alla NO in data 2 febbraio 2024, Pt_1 attesa la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate;
Nel merito:
In via principale:
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione sia in relazione all'assegno di mantenimento decorrente dal mese di novembre 2015 fino a novembre 2016 compreso nonché in relazione a quello antecedente di luglio, agosto e settembre 2008 oltreché in relazione alla rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat e agli interessi legali per il medesimo periodo;
accertare e dichiarare non dovuta la spese di notificazione del precetto opposto trattandosi di attività esente ex art. 19 L. 74/87;
per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità del precetto notificato alla CP_ NO in data 2 febbraio 2024 ad istanza del signor dal momento che lo stesso ha ad Pt_1 oggetto somme in parte prescritte ed in parte somme che se venissero corrisposte darebbero luogo ad
pagina 1 di 8 CP_ un ingiustificato arricchimento in capo al signor ai sensi e per effetto dell'art. 2041 cc. perché lo stesso verrebbe a percepire il mantenimento ordinario senza aver a sua volta rimborsato le spese extra sostenute dalla NO Pt_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta attuale l'obbligazione al mantenimento ordinario, epurandolo delle voci prescritte e di quelle non dovute, come meglio CP_ argomentato in narrativa, condannare il signor nei limiti dell'arricchimento ottenuto a indennizzare la NO della correlativa diminuzione patrimoniale. Pt_1
In via istruttoria:
In aggiunta a tutto quanto precede la scrivente difesa formula le seguenti istanze istruttorie:
• di essere ammessa alla prova testimoniale con i testi di seguito indicati sui seguenti capitoli di prova:
• “Vero che a partire dal 2011 cominciò ad esprimere il desiderio di incontrare più di Per_1 frequente la madre?”
• “Vero che inizialmente madre e figlia ebbero ad incontrarsi di nascosto pur di vedersi?” CP_
• “Vero che successivamente stante le continue assenze del signor per motivi di svago o per fare da accompagnatore ai gruppi di montagna del CAI questi acconsentiva a che la figlia restasse con la madre anziché affidarla a terze persone?”
• “Vero che sempre più spesso era a casa della madre anche fino a quattro giorni a Per_1 settimana anziché a casa del padre?”
• “Vero che in tale circostanza la NO sosteneva da sola tutte le spese di mantenimento Pt_1 della figlia?”
Si indica a teste:
• D.ssa psicologa di dal 2013 al 2016, residente in [...] Per_1
Zugna n. 3;
• Dott. , neuropsichiatra infantile di dell'ospedale Niguarda, Controparte_2 Per_1 residente in [...];
• c/o in Milano, Via Livigno n. 3; Controparte_3 CP_4
• Signora , residente in [...]; Testimone_2
• Signora , residente in [...]
• Signora , residente in [...]. Testimone_4
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari oltre il 15% di rimborso forfetario ex art. 13, comma 10, L. 247/12 ed oneri come dovuti per Legge.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, così statuire: PRELIMINARMENTE confermare l'efficacia esecutiva a mente dell'art. 615 c.p.c. del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto de quo agitur poiché l'opposizione avversaria si rivela infondata per i motivi indicati in parte narrativa;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare il diritto del creditore signor di procedere esecutivamente nei CP_1 confronti della NO , per le causali descritte in atti, per il minor importo di €. Parte_1
13.202,00# oltre i maturati e maturandi interessi dal dì del dovuto (con prima mensilità agosto 2012 e ultima mensilità ottobre 2015) al saldo effettivo, tenuto conto che si rende necessario rideterminare la sorte capitale relativa all'omesso mantenimento della prole nella minor somma di €. 11.700,00#
pagina 2 di 8 (periodo agosto 2012/ottobre 2015), rideterminare la sorte relativa all'omesso versamento dell'indicizzazione Istat nella minor somma di €. 1.537,00# (arretrati Istat periodo agosto 2012/ottobre 2015) ed infine espungere l'importo di €. 35,00 non dovuto per costo notificazione;
- rigettare tutte le avverse domande, salvo quelle per le quali il creditore signor ha CP_1 aderito in atti, per infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
- in via subordinata, con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre ed allegare nei termini di legge, accertare e dichiarare il diritto del creditore signor di procedere esecutivamente CP_1 nei confronti della NO , per le causali descritte in atti, per il diverso importo che Parte_1 risultasse dovuto in corso di causa;
In via istruttoria e solo occorrendo, ammettersi capitoli di prova per interrogatorio formale e testi su tutte le circostanze sopra dedotte in fatto, da intendersi qui riproposte e precedute dalla locuzione
“vero che” con testi designandi;
con espressa riserva di altra e diversa capitolazione, così come del deposito della lista testimoniale e altra documentazione nel prefiggendo termine di cui all'art. 171 ter
c.p.c.
Spese e competenze professionali rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, co. I, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole dall'ex coniuge , CP_1 contenente l'intimazione di pagamento dell'importo di € 17.944,22, somma richiesta a titolo di assegno di mantenimento e arretrati Istat per il periodo da agosto 2012 a novembre 2016, in forza della sentenza n. 917/07 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la quale il Tribunale di Milano poneva a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Per_1
corresponsione di un importo mensile omnicomprensivo di € 300,00.
1.1. A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva, innanzitutto, la parziale estinzione della pretesa creditoria per prescrizione in relazione all'arco temporale decorrente dal novembre 2015 fino a novembre 2016, in assenza di idonei atti interruttivi nel termine prescrizionale quinquennale. In secondo luogo, evidenziava la non debenza degli importi esposti a titolo di spese di notifica e del credito residuo in ragione del controcredito vantato dall'ex moglie e dell'ingiustificato arricchimento del dal momento che, nonostante l'importo dell'assegno fosse omnicomprensivo, l'opponente CP_1
aveva sostenuto ulteriori spese per la figlia sia di carattere straordinario che ordinario, dato che la minore si era trasferita a vivere con la madre a partire dal novembre 2015.
1.2. Chiedeva quindi, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, e, nel merito, di accertare l'insussistenza della pretesa creditoria per prescrizione e per compensazione con il suo controcredito e, per l'effetto, annullare il precetto;
in subordine, chiedeva la condanna del a CP_1 indennizzarla nei limiti dell'ingiustificato arricchimento ottenuto.
pagina 3 di 8 2. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto aderiva all'eccezione di prescrizione sollevata, CP_1
riconoscendo l'intervenuta estinzione del credito per le somme richieste a titolo di ratei di mantenimento della figlia da novembre 2015 a novembre 2016 e del correlativo adeguamento Istat;
riconosceva, altresì, come non dovuto l'importo di € 35,00 indicato per spese di notificazione, trattandosi di attività esente ex art. 19 l. n. 74/1987. Precisava, quindi, il credito nella minor somma di €
13.302,00 - poi rettificato nei successivi atti in €13.521,34 - , non essendo dovuto l'importo di €
4.422,88. Con riferimento all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente in ordine agli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, deduceva che non fossero supportati da alcun idoneo titolo esecutivo, avendo la sentenza n. 917/2007 di cessazione degli effetti civili del matrimonio previsto un importo omnicomprensivo a carico della madre, e che, ad ogni modo, non fossero provati, in quanto i documenti non erano immediatamente riferibili a spese sostenute per la figlia e, da ultimo, anche se documentati, trattandosi di regalie dovessero ritenersi non Per_1
ripetibili e comunque non compensabili con i crediti alimentari oggetto del precetto.
2.1. Pertanto, domandava accertarsi come dovuto il minor credito precisato e rigettarsi nel resto l'opposizione.
3. A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter, primo comma, n. 1), 2) e 3), c.p.c. il Giudice in sede di prima udienza, tenutasi il 10.7.2024, accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione in relazione all'eccepita prescrizione e alle spese di notifica dell'atto di precetto per complessivi €
4.422,88 (€. 3.900,00 per mantenimento novembre 2015/novembre 2016 + €. 487,88 per corrispondente indicizzazione Istat periodo novembre 2015/novembre 2016 + €. 35,00 per errato costo della notificazione del precetto), e, disattese le ulteriori eccezioni e ritenute inammissibili le istanze di prova orale richieste dall'attrice, formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
(del seguente tenore: “abbandono del giudizio con rinuncia della parte convenuta a richiedere le somme oggetto di sospensione, compensazione parziale delle spese nella misura della metà e riconoscimento di parte attrice di un concorso nelle spese di lite della controparte dell'importo di €
1.000,00, per compensi oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa”).
4. Le parti non aderivano alla proposta conciliativa e, all'udienza del 26.11.2024, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione a seguito di trattazione mista ex art. 281 quinquies, co.2,
c.p.c., assegnando alle parti i primi due termini di cui all'art. 189 c.p.c.
4.1. Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali, all'udienza del 1.04.2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L'opposizione all'esecuzione merita parziale accoglimento per i motivi di seguito esposti.
pagina 4 di 8 5.1. Il primo motivo di opposizione, con cui l'attrice ha eccepito la parziale estinzione della pretesa creditoria precettata, merita accoglimento.
In proposito, giova osservare che il convenuto ha aderito, nel costituirsi in giudizio, all'eccezione di prescrizione sollevata per i ratei di mantenimento da novembre 2015 a novembre 2016, e per il relativo adeguamento Istat richiesto, nonché all'eccezione di non debenza dell'esborso per la notifica dell'atto di precetto, rideterminando il credito dapprima nel minor importo di € 13.202,00 e poi, evidenziando di essere incorso in un mero errore aritmetico, in € 13.521,34 (ossia l'importo precettato di € 17.944,22-
€ 4.422,88) .
Come noto, il termine di prescrizione del credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento della prole è di cinque anni (cfr. tra le molte
Cass. civ., sez. I, n. 13414/2010).
Nel caso di specie, risulta circostanza documentale e non oggetto di contestazione da parte del convenuto, la mancanza di atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale per il periodo decorrente dal mese di novembre 2015 al mese di novembre 2016. Infatti, nella raccomandata inviata in data 4.7.2017, e ricevuta in data 10.7.2017, il chiede all'ex moglie il CP_1
mantenimento per le annualità dall'anno 2012 - circoscritte in sede di precetto a quelle dovute dal mese di agosto 2012 - fino al giugno del 2016 (doc. 5 parte attrice), mentre con la raccomandata inviata il
31.5.2022 dal difensore dell'opposto, e ricevuta il 7.6.2022, vengono richieste le mensilità decorrenti da maggio 2011 ad ottobre 2015 (doc. 6 parte attrice).
Sulla base dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, va quindi accertata l'estinzione del diritto di credito con esclusivo riferimento all'assegno di mantenimento per le 13 mensilità decorrenti dal novembre 2015 al novembre 2016, pari all'importo di €. 3.900,00 (€. 300,00 x 13), con la conseguenza che l'importo per sorte capitale, al netto del suindicato periodo prescritto, risulta correttamente rideterminato nella somma di €. 11.700,00, ed altresì in relazione alla rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat per i corrispondenti periodi travolti dalla sollevata prescrizione, così per complessivi €
487,88 e, di conseguenza anche in relazione agli interessi (che tuttavia non sono stati conteggiati in atto di precetto).
5.2. Anche la contestazione rispetto alla debenza della spesa di € 35,00, esposta a titolo di notificazione del precetto, va accolta, vertendosi in materia esente ex art. 19 L. 74/87.
5.3. Pertanto, alla luce dell'accoglimento del primo motivo di opposizione, deve affermarsi che non sussiste il diritto di credito di ad agire in executivis per complessivi € 4.422,88 (€. CP_1
3.900,00 per mantenimento novembre 2015/novembre 2016 + €. 487,88 per corrispondente indicizzazione Istat periodo novembre 2015/novembre 2016 + €. 35,00 per errato costo della pagina 5 di 8 notificazione del precetto), residuando un credito a favore di parte opposta di € 13.521,34 (€ 17.944,22-
4.422,88).
5.4. Per quanto concerne la restante somma intimata di €. 13.521,34, parte attrice ha chiesto in via principale di compensare tale somma con gli esborsi da lei sostenuti, a titolo di spese straordinarie per gli anni 2012, 2013, 2014 e parte del 2015 e a titolo di mantenimento ordinario della figlia trasferitasi nel suo appartamento a partire dal novembre 2015; in via subordinata ha domandato, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento da parte del , condannare lo stesso ad indennizzarla CP_1
della correlativa diminuzione patrimoniale.
5.5. A fondamento di tale eccezione di compensazione, proposta in via principale, e della domanda di condanna formulata in subordine, l'opponente ha allegato l'esistenza di un controcredito per spese straordinarie relative agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e la sussistenza di un fatto successivo rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituito dal trasferimento della minore presso la residenza della madre a far data dal novembre 2015.
6. Ritiene il Tribunale che la circostanza dedotta relativa al trasferimento della figlia presso la madre non costituisca un fatto modificativo idoneo ad incidere sull'esistenza del diritto di credito del . CP_1
Occorre, difatti, rilevare che, in materia di obblighi di mantenimento derivanti da provvedimenti di separazione o divorzio, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i fatti sopravvenuti – ancorché rilevanti, come il trasferimento della prole presso l'altro genitore – non incidano sulla validità ed efficacia del titolo, che può essere modificato esclusivamente tramite apposito procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio (cfr. Cass. 27602/2020, Cass.
17689/2019 secondo cui “il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (tra le ultime, v. Cass. ord. 30/07/2015, n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710
c.p.c. per la separazione o quello della L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9 per il divorzio (scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario). Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile perché legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice
pagina 6 di 8 specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta.”).
Ne discende che, in assenza di attivazione dello strumento di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 917/2007 e di ottenimento del conseguente provvedimento di modifica del titolo, non è ammissibile nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione la deduzione di fatti sopravvenuti al fine di contestare l'esistenza della pretesa creditoria, dovendo essere dedotti unicamente attraverso il procedimento di revisione previsto dagli artt. 710 e ss. c.p.c. o 9 L. 898/1970 (all'epoca vigenti).
6.1. Va, parimenti, disattesa l'eccezione di compensazione formulata sulla base dell'esistenza di un controcredito vantato dalla per spese straordinarie sostenute a favore della figlia negli anni 2012, Pt_1
2013, 2014 e 2015.
6.2. Al riguardo, il titolo esecutivo azionato (sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 2007), ma anche quelli successivi emessi a sua modifica (sentenza della Corte d'Appello e successivo primo decreto di modifica delle condizioni di divorzio), stabiliscono un importo omnicomprensivo a carico della madre a titolo di mantenimento della minore, senza alcuna specificazione in ordine alle spese straordinarie (docc. 4, 5 e 6 parte convenuta).
Pertanto, la richiesta di pagamento delle spese straordinarie per gli anni menzionati non trova fondamento in alcun provvedimento di regolamentazione dei rapporti familiari emesso dal giudice specializzato.
6.3. Si aggiunga poi che la compensazione non potrebbe operare nel caso di specie per più ordini di ragioni.
In primo luogo, il credito avente ad oggetto l'assegno di mantenimento a favore della prole ha carattere sostanzialmente alimentare e va esclusa la possibilità di compensazione tra detto credito e altre obbligazioni, proprio perché l'importo destinato al mantenimento è finalizzato a soddisfare bisogni primari e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. n. 9686/2020, Cass. n. 23569/2016;
Cass. n. 11689/2018).
Inoltre, deve escludersi l'operatività dell'istituto della compensazione in presenza di un credito contestato e non accertato giudizialmente (cfr. Cass. SS.UU. n. 23225/2016).
Nel caso in esame, il credito opposto in compensazione è stato espressamente contestato dalla controparte. In particolare, l'opposto ha evidenziato la genericità dei documenti prodotti da controparte a riprova del credito vantato, per lo più scontrini e ricevute, di cui non tutti intestati alla minore e comprovanti la riconducibilità del relativo esborso in favore della figlia.
pagina 7 di 8 7. Disattesa l'eccezione di compensazione, si procede ad esaminare la domanda, proposta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. con cui la parte attrice ha chiesto condannarsi il convenuto all'indennizzo determinato in misura pari agli esborsi sostenuti dalla Pt_1
Ritiene il Tribunale che tale domanda vada rigettata per difetto del requisito della sussidiarietà, richiesto dall'art. 2042 c.c., avendo l'attrice un'azione specifica per regolamentare il mantenimento della prole, costituita dagli specifici strumenti di tutela propri del diritto di famiglia.
8. Alla luce delle esposte considerazioni, deve affermarsi che non sussiste il diritto di credito di ad agire in executivis per complessivi € 4.422,88, meritando accoglimento solo il primo CP_1
motivo di opposizione.
9. Le reiterate istanze istruttorie vanno rigettate con conferma dell'ordinanza resa a verbale dell'udienza del 10.7.2024.
10. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'accoglimento solo parziale dell'opposizione con riferimento all'eccezione di estinzione parziale del credito per prescrizione (a cui ha prestato adesione il convenuto in sede di costituzione) per un importo di € 4.422,88 e, altresì, del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi e di condannare l'opponente alla rifusione del restante un terzo delle spese in favore del convenuto, liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che non sussiste il diritto ad agire esecutivamente di in virtù della sentenza azionata e sottesa all'atto di precetto per la sola somma di € 4.422,88 CP_1
(come meglio dettagliata in motivazione);
- compensa nella misura di due terzi le spese di lite tra le parti e condanna al pagamento in Parte_1
favore di del restante un terzo delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.692,00, CP_1 per compensi (€ 5.077,00:3=€ 1.692,00) oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- rigetta ogni ulteriore domanda.
Milano, 30.4.2025 Il Giudice Silvia Vaghi
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