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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del
29/10/2025, nella causa avente n. 4988/2023 R.G.
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Gustavo Origlia, 75, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ruggiero, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Parte appellante
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via
Arturo Petrosini, 3, presso lo studio dell'avv. Emilia Grimaldi, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Parte appellata
NONCHÉ
(c.f. Controparte_2
); P.IVA_3
(c.f. ; Controparte_3 P.IVA_4
Parti appellate contumaci
OGGETTO: appello in materia di opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Salerno, l' (quale soggetto incaricato Controparte_1 della riscossione mediante ruolo), l' Controparte_4
e la (quali enti impositori) al fine di spiegare opposizione
[...] Controparte_3 avverso la cartella di pagamento n.10020210015171015, limitatamente ai crediti di cui al ruolo esattoriale n. 2021/004321, per il complessivo importo di € 876,61, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Più specificamente, parte opponente rilevava preliminarmente l'inesigibilità della pretesa, precisando, a tal riguardo, come il verbale di accertamento n. 032453/V/19, sotteso all'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, fosse stato tempestivamente impugnato con ricorso, ai sensi dell'art.203 c.d.s, da intendersi accolto per cd. silenzio- assenso, ai sensi dell'art. 204 c.d.s, stante la mancata emissione dell'ordinanza ingiunzione a cura del prefetto nei termini normativamente previsti, con conseguente annullamento dell'atto opposto ed estinzione delle irrogata sanzione.
Ciò posto, l'attore, quindi, contestava il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, attesa l'assenza di un titolo legittimante la formazione del contestato ruolo esattoriale.
Nel merito, invece, deduceva la nullità della cartella di pagamento in ragione dell'illegittimità, oltre che eccessività, degli interessi di mora applicati alla sanzione amministrativa, tenuto conto dell'assenza di specificazione in ordine ai relativi criteri di calcolo.
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace si costituivano le opposte, le quali contestavano l'asserito annullamento della sanzione, eccependo, per tale via, la validità dell'atto opposto e l'infondatezza dell'opposizione.
1.1 Con sentenza n. 1279 del 18/04/2023, il Giudice di Pace di Salerno rigettava la domanda: segnatamente, ritenuta non adeguatamente raggiunta la prova del deposito del ricorso amministrativo, accertava l'idoneità e l'efficacia del verbale di accertamento quale titolo esecutivo e, conseguentemente, dichiarava la validità dell'opposta cartella.
1.2 Avverso la sopra indicata sentenza, spiegava appello la quale Parte_1 censurava le valutazioni del giudice di prime cure in ordine alla carenza della propria produzione documentale, reiterando le deduzione spiegate nel giudizio di primo grado e ribadendo la tesi dell'illegittimità della cartella di pagamento atteso l'annullamento del presupposto verbale di accertamento conseguentemente alla presentazione del ricorso amministrativo, ex art. 203 c.d.s. Di contro, costituitasi nel presente giudizio, l'agente della riscossione essenzialmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla formulata doglianza riferibile unicamente alla condotta dell'ente impositore;
predicando, in particolare, la legittimità del proprio operato in assenza di alcuna comunicazione quanto alla asserita estinzione della pretesa creditoria.
Ciò posto, chiedeva il rigetto del gravame domandando, in caso contrario, di essere tenuta indenne dalla eventuale condanna alle spese.
Non si costituivano, invece, le restanti parti convenute in giudizio.
2. Tanto opportunamente premesso, anzitutto, va dichiarata la contumacia di e , le quali, pur regolarmente Controparte_4 Controparte_3 citate, non si sono costituite in giudizio.
2.1 Sempre in limine litis, deve essere rigettata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_1
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione spiegata da sia Parte_1 stata “generata” da un atto di riscossione posto in essere dall'agente della riscossione.
Ne discende che -al pari di quanto avviene per qualsivoglia opposizione esecutiva ordinaria ex art. 615 c.p.c.- la legittimazione passiva non può che spettare al soggetto che abbia promosso l'azione esecutiva con il compimento dell'atto di riscossione.
Per la verità, le argomentazioni sviluppate dall'appellata parrebbero postulare che – reggendo l'opposizione su una contestazione inerente al merito dell'iscrizione a ruolo della intimata pretesa creditoria – la propria legittimazione dovrebbe comunque escludersi in quanto involgente una fase di pertinenza esclusiva dell'ente impositore.
La sopra esposta tesi difensiva non può essere condivisa.
E' indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo.
Tuttavia, non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di aire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che -anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito -quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della perdurante inidoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
Conseguentemente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
2.2 Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
In via assorbente di ogni altra censura, ritiene questo Giudice che debba accogliersi la deduzione di illegittimità della cartella esattoriale opposta in ragione dell'assenza di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo della intimata sanzione amministrativa.
Sul punto, secondo un ormai consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada acquista l'efficacia di titolo esecutivo solo laddove sia spirato il termine per l'esecuzione del pagamento in misura ridotta o, alternativamente, quello per proporre ricorso al Prefetto od opposizione dinanzi al Giudice di Pace (Cass. 22397/09).
Ne consegue che nessuna somma può essere iscritta a ruolo a titolo di sanzione (né logicamente può procedersi alla notificazione della cartella di pagamento) nei casi in cui avverso il suddetto verbale venga proposto tempestivo ricorso al prefetto: sia nelle more della decisione prefettizia (Cass. 26173/09; cit. Cass. 22397/09) che, a fortiori, dopo che il ricorso sia stato accolto o che sia spirato inutilmente il termine di legge per provvedervi.
In particolare, è stato precisato che: “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l'accertamento, ha il dovere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi,
l'emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell'infrazione” (Cass. 5 novembre
2020, n.24702), nonché che: è illegittima - e va, pertanto, annullata - la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al prefetto, poiché, una volta opposto - anche se con esito negativo - in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell'efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore” (Cass. 25 agosto 2005, n.17278). In altri termini, laddove venga impugnato il verbale di accertamento con ricorso, ai sensi dell'art. 203 c.d.s, questi automaticamente perde la sua efficacia di titolo esecutivo, risultando imprescindibile la pronuncia dell'ordinanza a cura del prefetto.
2.3. Orbene, nel caso di specie, ha provato di aver tempestivamente Parte_1 opposto il verbale di infrazione n. 032453/V/19 -sotteso al contestato ruolo esattoriale n.
2021/004321- mediante ricorso inviato al Prefetto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 150894467516, spedita in data 04/04/2019 e ricevuta in data 09/04/2019 (cfr. all.3 del fascicolo di primo grado -rg.6062/22): circostanza, questa, che -sulla scorta dei principi sopra esposti- già di per sé ha determinato il venir meno dell'idoneità del citato verbale a fondare l'iscrizione a ruolo della irrogata sanzione, stante la necessità dell'emissione dell'eventuale ordinanza di rigetto e ingiunzione di pagamento.
A ciò si aggiunga, che alla suddetta impugnazione non risulta, dalla documentazione versata in atti, essere seguita alcuna pronuncia del Prefetto, derivandone, di talché, l'accoglimento del ricorso per silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 204 c.d.s., e l'annullamento dell'opposto verbale.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve essere accolto con riforma integrale della sentenza del giudice di primo grado.
Per quanto concerne il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.55 del 2014, per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad €
1.100,00, per tutte le fasi di giudizio e con esclusione della sola voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra do manda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia di Controparte_2
e ;
[...] Controparte_3
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 1279/2023 (R.G. 6062/2022) del Giudice di Pace di Salerno, depositata il 18/04/2023;
• ACCOGLIE l'opposizione originariamente spiegata da Parte_1
• DICHIARA che non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata in danno di sulla scorta della cartella esattoriale Pt_1 Parte_1 n.10020210015171015, limitatamente ai crediti di cui al ruolo esattoriale n. 2021/004321, con conseguente annullamento del ruolo medesimo;
• CONDANNA le odierne appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida come segue:
-per il primo grado: euro 43,00 per esborsi ed euro 278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
-per il presente grado di giudizio: euro 98,00 per esborsi ed euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge,
• DISPONE l'attribuzione delle spese sopra liquidate in favore dell'avv. Antonio Ruggiero, dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi di giudizio.
Salerno, 30/10/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del
29/10/2025, nella causa avente n. 4988/2023 R.G.
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Gustavo Origlia, 75, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ruggiero, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Parte appellante
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via
Arturo Petrosini, 3, presso lo studio dell'avv. Emilia Grimaldi, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Parte appellata
NONCHÉ
(c.f. Controparte_2
); P.IVA_3
(c.f. ; Controparte_3 P.IVA_4
Parti appellate contumaci
OGGETTO: appello in materia di opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Salerno, l' (quale soggetto incaricato Controparte_1 della riscossione mediante ruolo), l' Controparte_4
e la (quali enti impositori) al fine di spiegare opposizione
[...] Controparte_3 avverso la cartella di pagamento n.10020210015171015, limitatamente ai crediti di cui al ruolo esattoriale n. 2021/004321, per il complessivo importo di € 876,61, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Più specificamente, parte opponente rilevava preliminarmente l'inesigibilità della pretesa, precisando, a tal riguardo, come il verbale di accertamento n. 032453/V/19, sotteso all'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, fosse stato tempestivamente impugnato con ricorso, ai sensi dell'art.203 c.d.s, da intendersi accolto per cd. silenzio- assenso, ai sensi dell'art. 204 c.d.s, stante la mancata emissione dell'ordinanza ingiunzione a cura del prefetto nei termini normativamente previsti, con conseguente annullamento dell'atto opposto ed estinzione delle irrogata sanzione.
Ciò posto, l'attore, quindi, contestava il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, attesa l'assenza di un titolo legittimante la formazione del contestato ruolo esattoriale.
Nel merito, invece, deduceva la nullità della cartella di pagamento in ragione dell'illegittimità, oltre che eccessività, degli interessi di mora applicati alla sanzione amministrativa, tenuto conto dell'assenza di specificazione in ordine ai relativi criteri di calcolo.
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace si costituivano le opposte, le quali contestavano l'asserito annullamento della sanzione, eccependo, per tale via, la validità dell'atto opposto e l'infondatezza dell'opposizione.
1.1 Con sentenza n. 1279 del 18/04/2023, il Giudice di Pace di Salerno rigettava la domanda: segnatamente, ritenuta non adeguatamente raggiunta la prova del deposito del ricorso amministrativo, accertava l'idoneità e l'efficacia del verbale di accertamento quale titolo esecutivo e, conseguentemente, dichiarava la validità dell'opposta cartella.
1.2 Avverso la sopra indicata sentenza, spiegava appello la quale Parte_1 censurava le valutazioni del giudice di prime cure in ordine alla carenza della propria produzione documentale, reiterando le deduzione spiegate nel giudizio di primo grado e ribadendo la tesi dell'illegittimità della cartella di pagamento atteso l'annullamento del presupposto verbale di accertamento conseguentemente alla presentazione del ricorso amministrativo, ex art. 203 c.d.s. Di contro, costituitasi nel presente giudizio, l'agente della riscossione essenzialmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla formulata doglianza riferibile unicamente alla condotta dell'ente impositore;
predicando, in particolare, la legittimità del proprio operato in assenza di alcuna comunicazione quanto alla asserita estinzione della pretesa creditoria.
Ciò posto, chiedeva il rigetto del gravame domandando, in caso contrario, di essere tenuta indenne dalla eventuale condanna alle spese.
Non si costituivano, invece, le restanti parti convenute in giudizio.
2. Tanto opportunamente premesso, anzitutto, va dichiarata la contumacia di e , le quali, pur regolarmente Controparte_4 Controparte_3 citate, non si sono costituite in giudizio.
2.1 Sempre in limine litis, deve essere rigettata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_1
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione spiegata da sia Parte_1 stata “generata” da un atto di riscossione posto in essere dall'agente della riscossione.
Ne discende che -al pari di quanto avviene per qualsivoglia opposizione esecutiva ordinaria ex art. 615 c.p.c.- la legittimazione passiva non può che spettare al soggetto che abbia promosso l'azione esecutiva con il compimento dell'atto di riscossione.
Per la verità, le argomentazioni sviluppate dall'appellata parrebbero postulare che – reggendo l'opposizione su una contestazione inerente al merito dell'iscrizione a ruolo della intimata pretesa creditoria – la propria legittimazione dovrebbe comunque escludersi in quanto involgente una fase di pertinenza esclusiva dell'ente impositore.
La sopra esposta tesi difensiva non può essere condivisa.
E' indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo.
Tuttavia, non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di aire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che -anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito -quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della perdurante inidoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
Conseguentemente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
2.2 Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
In via assorbente di ogni altra censura, ritiene questo Giudice che debba accogliersi la deduzione di illegittimità della cartella esattoriale opposta in ragione dell'assenza di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo della intimata sanzione amministrativa.
Sul punto, secondo un ormai consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada acquista l'efficacia di titolo esecutivo solo laddove sia spirato il termine per l'esecuzione del pagamento in misura ridotta o, alternativamente, quello per proporre ricorso al Prefetto od opposizione dinanzi al Giudice di Pace (Cass. 22397/09).
Ne consegue che nessuna somma può essere iscritta a ruolo a titolo di sanzione (né logicamente può procedersi alla notificazione della cartella di pagamento) nei casi in cui avverso il suddetto verbale venga proposto tempestivo ricorso al prefetto: sia nelle more della decisione prefettizia (Cass. 26173/09; cit. Cass. 22397/09) che, a fortiori, dopo che il ricorso sia stato accolto o che sia spirato inutilmente il termine di legge per provvedervi.
In particolare, è stato precisato che: “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l'accertamento, ha il dovere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi,
l'emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell'infrazione” (Cass. 5 novembre
2020, n.24702), nonché che: è illegittima - e va, pertanto, annullata - la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al prefetto, poiché, una volta opposto - anche se con esito negativo - in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell'efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore” (Cass. 25 agosto 2005, n.17278). In altri termini, laddove venga impugnato il verbale di accertamento con ricorso, ai sensi dell'art. 203 c.d.s, questi automaticamente perde la sua efficacia di titolo esecutivo, risultando imprescindibile la pronuncia dell'ordinanza a cura del prefetto.
2.3. Orbene, nel caso di specie, ha provato di aver tempestivamente Parte_1 opposto il verbale di infrazione n. 032453/V/19 -sotteso al contestato ruolo esattoriale n.
2021/004321- mediante ricorso inviato al Prefetto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 150894467516, spedita in data 04/04/2019 e ricevuta in data 09/04/2019 (cfr. all.3 del fascicolo di primo grado -rg.6062/22): circostanza, questa, che -sulla scorta dei principi sopra esposti- già di per sé ha determinato il venir meno dell'idoneità del citato verbale a fondare l'iscrizione a ruolo della irrogata sanzione, stante la necessità dell'emissione dell'eventuale ordinanza di rigetto e ingiunzione di pagamento.
A ciò si aggiunga, che alla suddetta impugnazione non risulta, dalla documentazione versata in atti, essere seguita alcuna pronuncia del Prefetto, derivandone, di talché, l'accoglimento del ricorso per silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 204 c.d.s., e l'annullamento dell'opposto verbale.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve essere accolto con riforma integrale della sentenza del giudice di primo grado.
Per quanto concerne il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.55 del 2014, per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad €
1.100,00, per tutte le fasi di giudizio e con esclusione della sola voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra do manda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia di Controparte_2
e ;
[...] Controparte_3
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 1279/2023 (R.G. 6062/2022) del Giudice di Pace di Salerno, depositata il 18/04/2023;
• ACCOGLIE l'opposizione originariamente spiegata da Parte_1
• DICHIARA che non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata in danno di sulla scorta della cartella esattoriale Pt_1 Parte_1 n.10020210015171015, limitatamente ai crediti di cui al ruolo esattoriale n. 2021/004321, con conseguente annullamento del ruolo medesimo;
• CONDANNA le odierne appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida come segue:
-per il primo grado: euro 43,00 per esborsi ed euro 278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
-per il presente grado di giudizio: euro 98,00 per esborsi ed euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge,
• DISPONE l'attribuzione delle spese sopra liquidate in favore dell'avv. Antonio Ruggiero, dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi di giudizio.
Salerno, 30/10/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco