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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2044 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NOTARO TERESA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti,
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
resistenti,
Oggetto: Pensione di inabilità- assegno mensile di assistenza- esenzione spesa sanitaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/10/2023, a seguito del rigetto del ricorso Parte_1
per a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 2585/2022 RG, giusta provvedimento datato 02.10.2023, ha chiesto, con ordinario giudizio ex art. 442 c.p.c., il riconoscimento della pensione di inabilità e, in via subordinata, dell'assegno mensile di assistenza e l'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria.
CP_
2- Nella resistenza dell' la causa è stata istruita con la disposta c.t.u. medico legale.
3- In base al principio della decisione secondo “la ragione più liquida”, ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente relative al riconoscimento della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 118/1971, sono infondate e devono essere rigettate. 3.1- Si osserva, invero, che, in esito alla disposta c.t.u. medico legale, a firma della dott.ssa
[...]
- le cui conclusioni si condividono e devono intendersi qui integralmente Persona_1
trascritte- è emerso che la ricorrente è soggetto invalido in misura pari all'84% con decorrenza da
Maggio 2023. Nessuna osservazione alla c.t.u. è stata presentata dalla ricorrente.
Considerato che la ricorrente è nata in data [...], appare evidente che, al momento in cui si è concretizzata la condizione sanitaria che avrebbe legittimato - unitamente agli altri requisiti di legge- la concessione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971 (invalidità civile pari o superiore al 74%), aveva superato il limite anagrafico per il godimento della prestazione in parola, ovvero i 67 anni di età (compiuti in data 19.03.2022).
3.2- Anche la domanda di esenzione dal pagamento della spesa sanitaria è infondata a va rigettata, posto che la ricorrente ha chiesto la esenzione totale o parziale dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per acquisto farmaci, per prestazioni specialistiche e per qualsiasi altra agevolazione in materia di prestazioni sanitarie ricollegabile allo stato di inabilità assoluta, inabilità assoluta che non è emersa in esito alla disposta c.t.u..
4- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.. Per la stessa ragione le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dell' . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2044/2023 RG , così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2044 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NOTARO TERESA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti,
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
resistenti,
Oggetto: Pensione di inabilità- assegno mensile di assistenza- esenzione spesa sanitaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/10/2023, a seguito del rigetto del ricorso Parte_1
per a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 2585/2022 RG, giusta provvedimento datato 02.10.2023, ha chiesto, con ordinario giudizio ex art. 442 c.p.c., il riconoscimento della pensione di inabilità e, in via subordinata, dell'assegno mensile di assistenza e l'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria.
CP_
2- Nella resistenza dell' la causa è stata istruita con la disposta c.t.u. medico legale.
3- In base al principio della decisione secondo “la ragione più liquida”, ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente relative al riconoscimento della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 118/1971, sono infondate e devono essere rigettate. 3.1- Si osserva, invero, che, in esito alla disposta c.t.u. medico legale, a firma della dott.ssa
[...]
- le cui conclusioni si condividono e devono intendersi qui integralmente Persona_1
trascritte- è emerso che la ricorrente è soggetto invalido in misura pari all'84% con decorrenza da
Maggio 2023. Nessuna osservazione alla c.t.u. è stata presentata dalla ricorrente.
Considerato che la ricorrente è nata in data [...], appare evidente che, al momento in cui si è concretizzata la condizione sanitaria che avrebbe legittimato - unitamente agli altri requisiti di legge- la concessione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971 (invalidità civile pari o superiore al 74%), aveva superato il limite anagrafico per il godimento della prestazione in parola, ovvero i 67 anni di età (compiuti in data 19.03.2022).
3.2- Anche la domanda di esenzione dal pagamento della spesa sanitaria è infondata a va rigettata, posto che la ricorrente ha chiesto la esenzione totale o parziale dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per acquisto farmaci, per prestazioni specialistiche e per qualsiasi altra agevolazione in materia di prestazioni sanitarie ricollegabile allo stato di inabilità assoluta, inabilità assoluta che non è emersa in esito alla disposta c.t.u..
4- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.. Per la stessa ragione le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dell' . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2044/2023 RG , così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano