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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/09/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3834/2021
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FORESTIERO ASSUNTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Giuliano
Milanese (MI), Via F.lli Cervi n. 23;
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DE CP_1 C.F._2
ANGELIS MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Santa
Maria della Valle n. 3;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Persona_2 abitativo presso l'abitazione della madre e con facoltà per il padre di vedere, frequentare
e tenere con se gli stessi a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera (con orari da concordarsi in base ai rispettivi turni di lavoro)
Per quanto riguarda le festività e le vacanze, le parti si rimettono alle determinazioni del
Tribunale.
pag. 1 di 5 Si precisa che il padre dovrà prelevare e riportare i figli presso l'abitazione materna, salvo che le parti concordino, di volta in volta, di trovarsi in Comune di Sant'Angelo
Lodigiano o di Castiraga Vidardo per la riconsegna dei figli
In subordine, le parti concordano che il padre di vedere, frequentare e tenere con se i figli minori nei termini, nei limiti e con le condizioni che il Tribunale riterrà opportune;
2) il SI. si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di € 400,00 (€ Per_1 Persona_2
200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
3) il SI. si impegna, nel momento in cui verrà assunto a tempo indeterminato dal CP_1 nuovo datore di lavoro, e comunque entro la fine dell'anno 2025, a pagare gli arretrati dovuti, ad oggi concordemente quantificati in complessive € 4.800,00 (di cui 4.200,00 per mantenimento figli, € 50,00 per mensa scolastica 2022, € 550,00 per saldo costi avv.
Cipolla per separazione anticipati dalla SI.ra ). Pt_1
Nelle more, le parti stabiliscono che il contributo al mantenimento dei figli sarà temporaneamente di complessivi € 300,00 (oltre al 50% delle spese extra), imputando
l'ulteriore importo di € 100,00 corrisposo dal SI. a titolo di acconto sul debito CP_1 per arretrati come sopra specificato e quantificato.
Nel momento in cui otterrà il prospettato finanziamento, ed avrà quindi saldato integralmente l'arretrato, il SI. riprenderà a corrispondere, per il mantenimento CP_1 dei figli, la somma mensile di € 400,00 (sempre oltre al 50% delle spese extra assegno).
Nel caso in cui, invece, il SI. non dovesse ottenere il prospettato finanziamento, CP_1
e quindi saldare l'arretrato, la somma mensile nel frattempo corrisposta di € 400,00 verrà tutta imputata al mantenimento dei figli, con permanenza dell'intero debito di €
4.800,00 per arretrati, come sopra dettagliati e quantificati;
4) l'Assegno Unico Inps, o contributi equipollenti allorché spettanti, verrà incassato in via esclusiva dalla SI.ra , che potrà detrarre al 100% le eventuali spese;
Pt_1
5) le parti concorreranno al pagamento nella misura del 50% ciascuno del finanziamento
intestato al SI. e di cui la SI.ra è formalmente coobbligata;
Pt_2 CP_1 Pt_1
pag. 2 di 5 6) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio, per se stessi e per i figli minori, del passaporto e della carta di identità, e/o documenti e autorizzazioni equipollenti, validi anche per l'espatrio;
7) le parti dichiarano di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
8) con integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di giudizio;
9) con rinunzia delle parti alle altre e diverse domande svolte nel presente giudizio e con rinunzia all'impugnazione della sentenza che sarà emanata al termine del presente giudizio e che recepirà le conclusioni congiunte concordemente rassegnate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio dà atto che con sentenza non definitiva n. 206/2023, pubblicata in data 15.2.2023 è già stato pronunciato il divorzio tra le parti, pertanto, nulla deve essere disposto al riguardo.
Altresì, si prende atto che nelle more del presente procedimento le parti hanno raggiunto un accordo, come da precisazioni delle conclusioni congiunte del 13.6.2025 sopra indicate, in merito all'affido, al collocamento e al mantenimento dei figli minori e Per_1
Persona_2
Con riferimento alle festività e le vacanze, il Collegio dispone che, per quanto attiene alle vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con i minori da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie il padre trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre, ovvero il periodo dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con il padre alternativamente la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Sul punto, le parti potranno concordare diversamente, tenendo in considerazione in via prioritaria gli interessi e le eSIenze dei minori, nonché gli impegni delle parti.
Il Collegio, ritiene che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti, condividendo le condizioni da loro stabilite, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse dei figli.
Vista la relazione dei Servizi Sociali competenti per il Comune di Miradolo Terme (PV) del 24.6.2025, il Collegio, prende atto dell'appianarsi della conflittualità tra la IG.ra pag. 3 di 5 e il IG. , la cui comunicazione in merito alla gestione e all'organizzazione Pt_1 CP_1 dei minori appare più funzionale agli stessi.
Tuttavia, i Servizi Sociali evidenziano difficoltà emotive-comportamentali con il riguardo al figlio e, parimenti, riscontrano una certa fragilità dal punto di vista emotivo con Per_2 riguardo alla figlia Per_1
Altresì, pur non ritenendo sussistenti i presupposti per un percorso di supporto alla genitorialità con riferimento alla IG.ra , i competenti Servizi Sociali incaricati Pt_1 hanno rilevato: “alcune fragilità riguardanti la sfera della normatività genitoriale e dei tratti di rigidità” (Cfr. relazione di servizi sociali del 24.6.2025).
Dunque, nella precipua ottica di preservare la serenità psico-fisica dei minori e Per_1
il Collegio ritiene di dover, allo stato, confermare l'incarico ai Servizi Persona_2
Sociali competenti di monitoraggio del nucleo familiare materno ove risultano inseriti i minori, attivando, ove se ne ravvisassero le necessità e i presupposti, un percorso di supporto alla genitorialità per la madre.
Altresì, si dispone che i Servizi Sociali competenti per il Comune di residenza della prole offrano ai minori e un supporto psicoterapico, affinché gli stessi Per_1 Persona_2 possano essere supportati e beneficiare di uno spazio personale di ascolto.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Stante l'accordo inter partes, le spese di lite del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 206/2023, pubblicata in data 15.2.2023, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti così provvede:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- dispone che, per quanto attiene alle vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con i minori da concordarsi tra pag. 4 di 5 le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie il padre trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre, ovvero il periodo dal 31 dicembre alla ripresa della scuola.
Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con il padre alternativamente la
Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Sul punto, le parti potranno concordare diversamente, tenendo in considerazione in via prioritaria gli interessi e le eSIenze dei minori, nonché gli impegni delle parti;
- Conferma ai Servizi Sociali competenti l'incarico di monitorare il nucleo familiare materno ove risultano inseriti i minori, attivando, ove se ne ravvisassero le necessità e i presupposti, un percorso di supporto alla genitorialità per la madre;
- Dispone che i Servizi Sociali competenti per il Comune di residenza dei minori offrano ai minori e un supporto psicoterapico, affinché gli Per_1 Persona_2 stessi possano essere supportati e beneficiare di uno spazio personale di ascolto.
- Compensa integralmente le spese di lite del presente procedimento tra le parti
Si comunichi alle Parti e ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Miradolo
Terme (PV), residenza materna e dei figli minori, individuato nel Comune di Siziano
(PV) quale Ente Capofila nell'ambito territoriale dell'Alto e Basso Pavese
Così deciso in Pavia il 03/09/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3834/2021
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FORESTIERO ASSUNTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Giuliano
Milanese (MI), Via F.lli Cervi n. 23;
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DE CP_1 C.F._2
ANGELIS MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Santa
Maria della Valle n. 3;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Persona_2 abitativo presso l'abitazione della madre e con facoltà per il padre di vedere, frequentare
e tenere con se gli stessi a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera (con orari da concordarsi in base ai rispettivi turni di lavoro)
Per quanto riguarda le festività e le vacanze, le parti si rimettono alle determinazioni del
Tribunale.
pag. 1 di 5 Si precisa che il padre dovrà prelevare e riportare i figli presso l'abitazione materna, salvo che le parti concordino, di volta in volta, di trovarsi in Comune di Sant'Angelo
Lodigiano o di Castiraga Vidardo per la riconsegna dei figli
In subordine, le parti concordano che il padre di vedere, frequentare e tenere con se i figli minori nei termini, nei limiti e con le condizioni che il Tribunale riterrà opportune;
2) il SI. si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di € 400,00 (€ Per_1 Persona_2
200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
3) il SI. si impegna, nel momento in cui verrà assunto a tempo indeterminato dal CP_1 nuovo datore di lavoro, e comunque entro la fine dell'anno 2025, a pagare gli arretrati dovuti, ad oggi concordemente quantificati in complessive € 4.800,00 (di cui 4.200,00 per mantenimento figli, € 50,00 per mensa scolastica 2022, € 550,00 per saldo costi avv.
Cipolla per separazione anticipati dalla SI.ra ). Pt_1
Nelle more, le parti stabiliscono che il contributo al mantenimento dei figli sarà temporaneamente di complessivi € 300,00 (oltre al 50% delle spese extra), imputando
l'ulteriore importo di € 100,00 corrisposo dal SI. a titolo di acconto sul debito CP_1 per arretrati come sopra specificato e quantificato.
Nel momento in cui otterrà il prospettato finanziamento, ed avrà quindi saldato integralmente l'arretrato, il SI. riprenderà a corrispondere, per il mantenimento CP_1 dei figli, la somma mensile di € 400,00 (sempre oltre al 50% delle spese extra assegno).
Nel caso in cui, invece, il SI. non dovesse ottenere il prospettato finanziamento, CP_1
e quindi saldare l'arretrato, la somma mensile nel frattempo corrisposta di € 400,00 verrà tutta imputata al mantenimento dei figli, con permanenza dell'intero debito di €
4.800,00 per arretrati, come sopra dettagliati e quantificati;
4) l'Assegno Unico Inps, o contributi equipollenti allorché spettanti, verrà incassato in via esclusiva dalla SI.ra , che potrà detrarre al 100% le eventuali spese;
Pt_1
5) le parti concorreranno al pagamento nella misura del 50% ciascuno del finanziamento
intestato al SI. e di cui la SI.ra è formalmente coobbligata;
Pt_2 CP_1 Pt_1
pag. 2 di 5 6) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio, per se stessi e per i figli minori, del passaporto e della carta di identità, e/o documenti e autorizzazioni equipollenti, validi anche per l'espatrio;
7) le parti dichiarano di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
8) con integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di giudizio;
9) con rinunzia delle parti alle altre e diverse domande svolte nel presente giudizio e con rinunzia all'impugnazione della sentenza che sarà emanata al termine del presente giudizio e che recepirà le conclusioni congiunte concordemente rassegnate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio dà atto che con sentenza non definitiva n. 206/2023, pubblicata in data 15.2.2023 è già stato pronunciato il divorzio tra le parti, pertanto, nulla deve essere disposto al riguardo.
Altresì, si prende atto che nelle more del presente procedimento le parti hanno raggiunto un accordo, come da precisazioni delle conclusioni congiunte del 13.6.2025 sopra indicate, in merito all'affido, al collocamento e al mantenimento dei figli minori e Per_1
Persona_2
Con riferimento alle festività e le vacanze, il Collegio dispone che, per quanto attiene alle vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con i minori da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie il padre trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre, ovvero il periodo dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con il padre alternativamente la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Sul punto, le parti potranno concordare diversamente, tenendo in considerazione in via prioritaria gli interessi e le eSIenze dei minori, nonché gli impegni delle parti.
Il Collegio, ritiene che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti, condividendo le condizioni da loro stabilite, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse dei figli.
Vista la relazione dei Servizi Sociali competenti per il Comune di Miradolo Terme (PV) del 24.6.2025, il Collegio, prende atto dell'appianarsi della conflittualità tra la IG.ra pag. 3 di 5 e il IG. , la cui comunicazione in merito alla gestione e all'organizzazione Pt_1 CP_1 dei minori appare più funzionale agli stessi.
Tuttavia, i Servizi Sociali evidenziano difficoltà emotive-comportamentali con il riguardo al figlio e, parimenti, riscontrano una certa fragilità dal punto di vista emotivo con Per_2 riguardo alla figlia Per_1
Altresì, pur non ritenendo sussistenti i presupposti per un percorso di supporto alla genitorialità con riferimento alla IG.ra , i competenti Servizi Sociali incaricati Pt_1 hanno rilevato: “alcune fragilità riguardanti la sfera della normatività genitoriale e dei tratti di rigidità” (Cfr. relazione di servizi sociali del 24.6.2025).
Dunque, nella precipua ottica di preservare la serenità psico-fisica dei minori e Per_1
il Collegio ritiene di dover, allo stato, confermare l'incarico ai Servizi Persona_2
Sociali competenti di monitoraggio del nucleo familiare materno ove risultano inseriti i minori, attivando, ove se ne ravvisassero le necessità e i presupposti, un percorso di supporto alla genitorialità per la madre.
Altresì, si dispone che i Servizi Sociali competenti per il Comune di residenza della prole offrano ai minori e un supporto psicoterapico, affinché gli stessi Per_1 Persona_2 possano essere supportati e beneficiare di uno spazio personale di ascolto.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Stante l'accordo inter partes, le spese di lite del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 206/2023, pubblicata in data 15.2.2023, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti così provvede:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- dispone che, per quanto attiene alle vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con i minori da concordarsi tra pag. 4 di 5 le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie il padre trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre, ovvero il periodo dal 31 dicembre alla ripresa della scuola.
Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con il padre alternativamente la
Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Sul punto, le parti potranno concordare diversamente, tenendo in considerazione in via prioritaria gli interessi e le eSIenze dei minori, nonché gli impegni delle parti;
- Conferma ai Servizi Sociali competenti l'incarico di monitorare il nucleo familiare materno ove risultano inseriti i minori, attivando, ove se ne ravvisassero le necessità e i presupposti, un percorso di supporto alla genitorialità per la madre;
- Dispone che i Servizi Sociali competenti per il Comune di residenza dei minori offrano ai minori e un supporto psicoterapico, affinché gli Per_1 Persona_2 stessi possano essere supportati e beneficiare di uno spazio personale di ascolto.
- Compensa integralmente le spese di lite del presente procedimento tra le parti
Si comunichi alle Parti e ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Miradolo
Terme (PV), residenza materna e dei figli minori, individuato nel Comune di Siziano
(PV) quale Ente Capofila nell'ambito territoriale dell'Alto e Basso Pavese
Così deciso in Pavia il 03/09/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5