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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10556 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI^ CIVILE in persona del Giudice Dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in I° grado, iscritta al n.
55829/2021 del R.G.A.C.,
TRA
- (P.Iva Parte_1
), sita in 26813 Graffignana (LO), via Sant'Angelo n. 39, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante sig.ra , C.F. Parte_1
, rappresentata, difesa ed assistita, dagli Avv.ti C.F._1
MI IN, C.F. , e NC SA, C.F._2
, entrambi del foro di Como, giusta delega in calce al C.F._3
ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Cantù (CO), via Uberto da Canturio, n. 14; - ricorrente
CONTRO
- , sede secondaria con rappresentanza Controparte_1
stabile in Roma, alla Via di Torre Rossa n. 66, pec
(C.F. e partita IVA ), in Email_1 P.IVA_2
persona dell'Amministratore giudiziario, Dott. Controparte_2
nominato con provvedimento del Gip del Tribunale di Roma del 18.12.2017
(Proc. pen. n. 464/15 RG Gip - 24650/14 RGNR), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Alessio Bozzetto (C.F. ; C.F._4
Indirizzo di pec: ; Fax 06.66666248), Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Reno n. 1, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente
OGGETTO: ripetizione di somme indebitamente versate;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30.6.2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa ed il giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. la Parte_1
e , esponeva che:
[...] Parte_1
- tra la società (già ) e la Controparte_1 Controparte_3
società e è in vigore il Parte_1 Parte_1
contratto con relativi atti aggiuntivi, avente ad oggetto attività di raccolta di gioco tramite gli apparecchi ex art. 110 comma 6 lettera A del T.U.L.P.S., sottoscritto in data 06.10.20081;
- il comparto del Gioco Lecito per il solo anno 2015 è stato interessato dalla maggiore entrata patrimoniale di cui all'art. 1 comma 649 della Legge
23.12.2014 n. 190 (di seguito la Legge di Stabilità 2015);
B , in data 12.02.2015, inviava alla società Controparte_3 Controparte_3
una comunicazione via pec, protocollo n. 4369.2015/C04755, con la Parte_1
quale, in riferimento alle nuove disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2015, determinava, in base al numero totale di apparecchi AWP di pertinenza alla data del 31.12.2014, l'importo complessivo dovuto, pari ad euro 52.977,152 (
n. 45 apparecchi AWP X 1.177,27= 52.977,15);
- in data 14.03.2016 la società (già Controparte_1 Controparte_3
) inviava alla a mezzo pec, una nuova comunicazione relativa
[...] Parte_1
al conteggio Legge stabilità 2016, calcolando la somma totale dovuta in euro
77.412,553; - in data 01.03.2019 , a mezzo pec, inviava alla CP_1 Controparte_1 [...]
messa in mora relativa al prelievo Legge di Stabilità 2015 pari ad euro Pt_1
66.314,044 (77.412,55 – acconto versato 11.098,51= 66.314,04);
- in data 20.08.2019 la società contestava integralmente la Parte_1
comunicazione ricevuta dalla del 01.03.2019, Controparte_1
eccependo un errore di calcolo della somma dovuta a titolo di Stabilità 2015; la somma inizialmente richiesta a in data 19.02.2015 era pari ad Parte_1
euro 52.977,15 e, in data 01.06.2015 la aveva effettuato un bonifico Parte_1
pari ad euro 11.098,515;
- il 14.03.2016 la intimava il pagamento di euro Controparte_1
77.412,55 noto come seconda Stabilità 2016 che poi veniva annullata decidendo di compensarla aumentando il PREU;
- il calcolo era errato perché effettuato in base alla Legge Stabilità 2016 mentre andava effettuato sulla base della Legge di Stabilità 2015 (€
52.977,15 - acconto € 11.098,51) con saldo effettivo dovuto pari ad €
41.878,646;
- in data 20.08.2019, visti gli inutili solleciti volti a ottenere il ricalcolo corretto dell'importo dovuto, al solo fine di definire celermente la questione, facendosi parte diligente, parte attrice proponeva un rateizzo del saldo pari ad euro 41.878,64, in n. 36 rate mensili pari ad euro 1.163,30 ciascuna;
- in data 09.08.2019 la inviava missiva ribadendo che Controparte_1
le somme dovute a titolo di Legge di Stabilità erano pari ad euro 66.314,04
(€ 77.412,55 - acconto € 11.098,51) oltre interessi legali;
- a nulla valevano le ripetute richieste di ottenere il ricalcolo dell'importo dovuto;
- in data 19.11.2019 la inviava al Banco BPM S.p.a. e, per CP_1
conoscenza, alla comunicazione di escussione della garanzia Parte_1
fideiussoria del 24.04.2018 n. 65280 emessa dal Banco BPM per euro 48.000,00; nella predetta comunicazione, a sostegno della propria richiesta, la dichiarava di essere creditrice nei confronti di Controparte_1 [...]
di euro 67.144,6910; Pt_1
- in data 22.11.2019, a seguito della richiesta di escussione della fideiussione, la inviava mail allegando copia del bonifico di euro 10.000,00 a titolo Parte_1
di acconto del 22.11.2019, rappresentando che sarebbe stato versato il saldo pari ad euro 57.144,69, in un'unica soluzione, entro la fine del mese di novembre;
- in data 22.11.2019 la e la società Controparte_1 Parte_1
sottoscrivevano scrittura privata nella quale la si impegnava a Parte_1
corrispondere euro 67.144,69 (€ 66.314,04 + € 830,65 a titolo di interessi), in due rate: la prima rata alla sottoscrizione della scrittura pari ad euro
10.000,00 e la seconda pari ad euro 57.144,69 entro il 31.12.2019 a mezzo bonifico bancario;
- la società dopo aver versato totalmente quanto richiesto per la Parte_1
Legge di Stabilità, al solo fine di evitare l'escussione della fideiussione, in data 09.12.2019, inviava una e-mail alla chiedendo per CP_1
l'ennesima volta chiarimenti in merito alle modalità di calcolo effettuate per ottenere l'importo dovuto a titolo di Legge di Stabilità 2015, ma nessun chiarimento era fornito dalla società ; Controparte_1
- avendo versato somme superiori al dovuto al solo fine di evitare l'escussione della fideiussione, l'istante rimaneva pertanto creditrice di € 24.435,40;
- così concludeva la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, che la somma dovuta dalla ricorrente, a titolo di Legge di Stabilità 2015, è pari ad euro 52.977,15 (euro 1.177,27x n. 45 apparecchi); - Condannare la società a restituire alla Controparte_1
società e la somma pari ad Parte_1 Parte_1
euro 24.435,40 quale somma indebitamente incassata a titolo di quota Legge stabilità 2015 (somma versata 77.412,55 – somma dovuta 52.977,15=
24.435,40).
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ma non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale si chiede che l'Ill.mo Giudice adito condanni la società
[...]
a restituire alla società Controparte_1 Parte_1
la somma pari ad euro 23.085,40, quale somma indebitamente Parte_1
incassata a titolo di quota Legge stabilità 2015; tale importo è calcolato in base al provvedimento dell' n. 4076 del Parte_2
15 gennaio 2015 emesso in ottemperanza a quanto previsto dalla seconda parte della lettera b) dell'art. 1, comma 649 (euro 1.207,27x 45 apparecchi=
54.327,15), o nella somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
- si costituiva la resistente, contestando gli assunti attorei, rilevando che la
è concessionaria dell' Controparte_1 Parte_2
(“ADM”) per “l'attivazione e la conduzione operativa della rete per
[...]
la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse”;
- in forza di apposita previsione di convenzione con la predetta
Amministrazione, essa effettua la raccolta delle giocate avvalendosi di un'organizzazione di terzi (“Terzi incaricati”), incaricando pertanto di tale attività altri soggetti (il Gestore e l'Esercente);
- il Concessionario pone in essere distinti rapporti contrattuali con l'Esercente e il Gestore, in base ai quali ciascuno dei due operatori, a fronte dei servizi prestati, inquadrati nell'ambito della raccolta delle giocate, riceve dal concessionario un corrispettivo;
- la di e ha esercitato l'attività Parte_1 Parte_1 Parte_1
di Gestore, avendo sottoscritto con la un contratto in Controparte_1
data 6.10.2008 (e successivi atti integrativi) avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il Concessionario ed il Gestore per la gestione e la raccolta del gioco lecito mediante apparecchi ex art. 110, comma
6, lett. A del T.U.L.P.S. (cd. “AWP”);
- il Gestore, in forza di contratto, riceve un compenso per lo svolgimento delle attività necessarie alla raccolta delle giocate presso il pubblico, che trattiene direttamente dagli incassi di pertinenza del Concessionario, in genere quantificato e determinato nel “residuo” delle Somme Giocate al netto delle
Vincite e di quanto dovuto a titolo di PREU, Canone di concessione, Margine del concessionario e Compenso per l'Esercente (il titolare dell'esercizio commerciale presso cui viene materialmente effettuata la raccolta delle giocate);
- il Concessionario versa il Prelievo Unico Erariale (c.d. PREU), applicato in misura percentuale sulle Somme Giocate, che viene versato all'erario ed il
Canone di concessione, che viene versato ad ADM;
controlla telematicamente gli apparecchi, ed in base ai dati raccolti (che vengono globalmente e periodicamente inviati a – società di informatica che opera per conto Pt_3
di ADM –) viene calcolato l'importo che lo stesso è tenuto a versare ad ADM sia a titolo di PREU che a titolo di Canone di Concessione, da calcolarsi sempre sul residuo della raccolta delle giocate;
- le condizioni previste nel contratto inter partes fanno espresso riferimento alla vigente normativa in materia di gioco lecito;
- le parti hanno ivi concordato “di adeguare quanto previsto dal contratto nel caso di modifica ovvero d'integrazione apportata alla vigente normativa da leggi, circolari e/o atti amministrativi a contenuto generale emanati da
AAMS”;
- la ha da subito reso note agli operatori della filiera con esso CP_1
contrattualizzati, fra cui il gestore , le disposizioni introdotte dalla Pt_1
legge 23 dicembre 2014 n. 190, al fine di garantirne la corretta attuazione in attesa dell'emanazione del decreto attuativo dell' Parte_2
indicando altresì le scadenze, relative ai mesi di aprile ed ottobre
[...]
del 2015 entro cui gli operatori con esso contrattualizzati avrebbero dovuto far fronte al pagamento dell'onere aggiuntivo introdotto;
- all'esito della ricognizione del numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma
6, lettere a) e b), del regio decreto n. 773 del 1931, riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2014, e ai fini della ripartizione del versamento dell'importo di cui all'art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è stato poi determinato, con decreto direttoriale di attuazione dell' prot. n. 4076//RU del 15 Parte_2
gennaio 2015, il numero degli stessi per ciascun concessionario e la quota annuale a carico della relativa filiera, da operarsi in quota proporzionale al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario;
- sono state dal Concessionario comunicate le modalità di effettuazione del versamento annuale e determinate, in conformità alla legge in vigore e alle disposizioni di attuazione dell'Amministrazione, le quote da versarsi per gli operatori di riferimento (peraltro con riconoscimento della facoltà per gli operatori contrattualizzati con la di rateizzare il relativo CP_1
importo sino alla data del 15.10.2015);
- per la , è stato previsto il versamento del complessivo importo di € Pt_1
52.977,15 in 10 rate mensili, cadauna di € 5.297,72 a far corso dal 16.03.2015
e sino al 15.10.2015; - la quasi totalità dei Gestori, anche di concerto con la rispettiva associazione di categoria, ha dato corso all'arbitraria sospensione di tutti i pagamenti da effettuarsi per il titolo anzidetto, costringendo il Concessionario ad anticipare il versamento della prima rata prevista (in misura pari ad €
33.447.621,44), riversare nelle more gli importi raccolti presso gli operatori della propria filiera e, vedersi trattenere dall'Amministrazione, infine, a seguito della scadenza del II^ termine di previsto versamento, le residue somme dovute dagli operatori inadempienti della propria filiera sino a concorrenza del complessivo importo di € 83.619.053,60;
- la nel corso dell'annualità 2015 ha versato, al titolo anzidetto, Pt_1
unicamente l'importo di € 11.098,51 (il 1/06/2015) senza dunque assicurare copertura nemmeno alla seconda delle dieci rate concesse, lasciando insoluto il residuo dell'importo richiesto dal Concessionario di cui ad oggi, a distanza di circa 8 anni, riterrebbe invece corretta la quantificazione;
- l' (già Aams, ora ADM) ha a più riprese Parte_2
sollecitato gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 649, Legge 23 dicembre
2014, n. 190, onde evitare “comportamenti elusivi della legge da parte degli operatori della filiera”, precisando – in merito alle segnalazioni degli operatori inadempienti – l'obbligo a carico dei concessionari di comunicare i nominativi degli operatori di filiera inadempienti anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- il Concessionario dando corso nelle more agli adempimenti CP_1
funzionali connessi al prelievo in questione, in ogni caso ottemperando agli obblighi imposti dalla legge, a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma 921, ha inoltrato agli operatori inadempienti (tra cui Parte_1
apposita richiesta, con relativo adeguamento degli importi dagli stessi dovuti, alla stregua dei criteri di cui alla norma sopravvenuta, sollecitando presso gli stessi il pagamento della quota di loro spettanza, in misura proporzionale alla loro partecipazione alla distribuzione del compenso;
- la domanda avversa, di esonero parziale dalla corresponsione del prelievo in questione, trascura volutamente la incidenza dello ius superveniens, già valutata dai Giudici di merito, che hanno rilevato l'esistenza (e legittimità) di un'interpretazione autentica, innovativa con efficacia retroattiva, del contenuto precettivo della disposizione censurata;
di un assetto normativo sensibilmente modificato dalla cui disamina è già disceso il rigetto della domanda di esonero dal prelievo aggiuntivo formulata dagli operatori della filiera del gioco;
- la , solo nell'anno 2019 ha contestato al la debenza Pt_1 CP_4
della maggior somma, risultante dall'adeguamento normativo comunicato dal
, con motivazioni singolari e insuffragate;
CP_4
- inoltre proprio la documentazione versata in atti da controparte dimostra come sia stata dalla stessa data puntuale esecuzione alla scrittura privata del
22.11.2019 tramite versamento dell'acconto di € 10.000, in data 22.11.2019 e del saldo di euro 57.144,69 il 29.11.2019;
- la medesima scrittura privata, di cui i citati versamenti costituiscono compiuta esecuzione, vale quale integrale riconoscimento del debito maturato nei confronti del Concessionario, nella misura ivi indicata, derivante dall'applicazione della norma di interpretazione autentica;
- è pendente un contenzioso dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, avente ad oggetto l'impugnazione da parte dei Gestori (diverse centinaia, unitamente all' della sentenza di Controparte_5
primo grado resa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, che ha statuito, anche nei confronti della medesima , circa la effettiva Pt_1
debenza del prelievo di stabilità nella misura invocata dai Controparte_6 , ritenendo infondata l'azione e le domande degli stessi e del Consiglio di
[...]
Stato;
- è inoltre inammissibile e improponibile la domanda avversa, rilevandosi l'incompetenza funzionale del giudice adito, risultando la CP_1
assoggettata alla misura del sequestro ex art. 321 c.p.p. per effetto di provvedimento emesso dal Tribunale Penale di Roma il 18.12.2017 nell'ambito del Proc. pen. N. 464/15 RG Gip - 24650/14 RGNR;
- ha concluso la resistente chiedendo:
“all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita:
- In via preliminare, considerare l'opportunità di disporre la sospensione del presente procedimento, valutando l'eventuale sussistenza di un rapporto di pregiudizialità fra il presente giudizio ed il procedimento pendente dinanzi la
Corte di Appello di Roma RG n. 5769/2019 tale da giustificare la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.; e, in ogni caso, in attesa delle determinazioni del Giudice nazionale (il Consiglio di Stato) sulla conformità della norma vigente di disciplina del prelievo di stabilità alla normativa nazionale e comunitaria.
- Sempre in via preliminare, alla stregua delle superiori osservazioni in diritto, dichiararsi l'inammissibilità ed improponibilità dell'azione di accertamento sottesa alla richiesta di restituzione delle somme formulata in tale sede;
- Nel merito, rigettare, ogni avversa pretesa e domanda, giacché inammissibile, improponibile, infondata in fatto e in diritto;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”;
- la causa, documentale, era rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.6.2025, in detta udienza le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come da verbale e la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma della citata norma;
- preliminarmente si rileva che l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda risulta infondata, atteso che l'emanazione di una misura di prevenzione patrimoniale ex D.Lgs. 159/2011 non è di per se causa di improcedibilità del giudizio, essendo prevista limitatamente alle azioni esecutive (cfr. art 55 codice antimafia, secondo cui è fatto divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e non azioni di cognizione) e tenuto conto che, nel corpo normativo del codice antimafia, manca una norma analoga all'art. 43 L. Fall., che dispone espressamente che il fallimento è causa di interruzione del giudizio, con la conseguenza che, ai fini dell'odierno giudizio,
è dunque irrilevante la pendenza del sequestro di prevenzione;
- non sussistono, inoltre, ad avviso di questo giudicante, ragioni tali da giustificare la sospensione del presente giudizio nelle more dello svolgimento del procedimento pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma fra le medesime parti;
- ciò posto, nel merito si rileva che la domanda è infondata e non può pertanto trovare accoglimento;
- fra le parti, in data 22.11.2019, è intervenuto un atto di transazione ove le parti medesime, richiamato il contratto sottoscritto in data 6.10.2008, con relativi atti aggiuntivi, avente ad oggetto attività di raccolta di gioco tramite gli apparecchi ex art. 110 c. 6 lett. A) del TULPS, hanno rappresentato che la odierna ricorrente, “… ai sensi ed effetti di legge, dichiara, Parte_1
conferma e riconosce, di essere debitrice e tenuta al versamento nei confronti di in forza del contratto citato … delle seguenti CP_1
somme: (1) Euro 66.314,04, quali somme dovute ai sensi dell'art. 1, comma 649 della legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità per l'anno
2015), così come interpretata dall'articolo 1, comma 921 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, conseguenti all'esecuzione delle attività di cui ai
Contratti in essere tra le parti e sinora non versate allo stesso concessionario (2) Euro 830,65, a titolo di interessi legali CP_1
maturati e calcolati sino alla data di sottoscrizione della presente scrittura, fatta espressa salvezza di ogni altra somma dovuta a CP_1
maturata o maturanda, inclusi gli interessi legali successivamente maturati
a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, e comunque da versarsi in forza del contratto in vigore fra le parti …”;
- l'odierna ricorrente ha dunque riconosciuto il proprio debito, in forza del rapporto sottostante intervenuto tra le parti, nei termini sopra riportati;
- la ricognizione di debito, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, determina un'astrazione processuale della causa debendi, invertendo l'onere della prova, con la conseguenza che il creditore è esonerato dal provare l'esistenza del rapporto fondamentale, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto stesso, in tutto o in parte;
- se in un unico documento, come nel caso di specie, coesistono una promessa di pagamento e una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale, quest'ultima assume valore di prova legale, precludendo la prova contraria sull'inesistenza o sull'estinzione del debito, salvo revoca per errore di fatto o violenza;
- nel caso specifico, la transazione versata in atti contiene non solo il riconoscimento del debito, ma anche la dichiarazione di scienza del debitore circa la debenza, in forza degli accordi intercorsi e della normativa regolante i rapporti fra le parti stesse, delle somme indicate ed è pertanto qualificabile come confessione, con ogni preclusione di attività volta a contestare l'ammontare delle somme dovute, tenuto conto che la confessione, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (così, Cass. n. 9880/2018);
- ne consegue che, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di condanna della resistente al pagamento delle somme indebitamente corrisposte, non può trovare accoglimento;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta dalla società Parte_1
e nei confronti della;
Parte_1 Controparte_1
-) condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della resistente, che liquida in € 30,00 per spese ed € 2.400,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma in data 14.7.2025.
Il Giudice, Dott.ssa Emanuela Schillaci