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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4662/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 14/07/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/1990, e
(C.F. ), nato in [...]_2 C.F._2
(CROAZIA) il 27/07/1980, entrambi con il proc. dom. avv. SIMONELLI MONICA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 14/09/2013 a Fino Del Monte, in regime di separazione dei beni, PE dalla cui unione sono nati i figli e entrambi ancora minorenni. Per_1
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
10/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 13/11/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono Parte_2 di seguito:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge;
2 PE 2) i figli e sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa coniugale sita in
Parre, località Monte Trevasco snc. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) la casa coniugale sita in Parre (BG) con gli arredi e le suppellettili che la compongono continuerà ad essere abitata dalla madre unitamente ai figli;
4) le parti convengono che la casa coniugale sarà abitata esclusivamente dalla
Signora e dai figli minori;
Parte_1
5) il signor ha già trasferito la propria residenza presso Parte_2 un'altra unità abitativa sita in Svizzera ed altresì nei week end di permanenza in
Italia lo stesso ha già individuato un'acconcia abitazione, nelle vicinanze della casa coniugale;
6) con riferimento al diritto di visita e permanenza dei figli presso il padre, i ricorrenti tenuto conto delle esigenze dei minori ed altresì degli orari e giorni di lavoro all'estero del padre concordano il seguente calendario: o a weekend alternati dal sabato mattino dalle ore 09.30 fino alla domenica alle ore 17.00 con impegno del signor di riaccompagnare i figli presso la casa coniugale entro Pt_2 le ore 17.15 con possibilità, previo contatto telefonico e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e le esigenze dei minori, di stare con i figli dal venerdì dalle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 17.00; o durante le vacanze estive tre settimane, non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro genitore gli indirizzi e i recapiti dei luoghi di villeggiatura;
o durante le festività natalizie, ad anni alterni,
i figli trascorreranno con un genitore la settimana dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (sin d'ora, si concorda che nell'anno
2025 i figli trascorreranno il Natale con la madre); o tre giorni durante le festività pasquali, avendo cura di alternare la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; o il giorno del compleanno dei genitori, i figli trascorreranno la
3 giornata con il genitore festeggiato e l'altro aiuterà i figli a preparare un dono da consegnare al genitore che compie gli anni. Il giorno del compleanno della piccola PE e di i genitori si impegnano a ricavare un momento comune per Per_1 festeggiarli, o le altre festività (es. carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre etc.) verranno equamente suddivisi tra i genitori in via alternata tra loro prescindendo dalle festività principali (Natale e Pasqua) e dal diritto di visita del fine settimana;
7) in ordine al mantenimento della prole, il signor si Parte_2 impegna a versare alla signora a titolo di contributo ordinario al Parte_1 mantenimento dei figli l'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese alle seguenti coordinate di conto
[...]. Importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza da luglio 2026;
8) i ricorrenti concordano che l'Assegno Unico per i figli attualmente pari a complessivi Fr. 413,00 pari a € 442,00 erogato dalla Svizzera e qualsivoglia eventuale sussidio/sostegno statale sarà percepito al 50% tra i genitori;
9) le parti concordano che la quota di proprietà nella misura del l 50% della casa PE coniugale raggiunta la maggiore sarà di e di ceduta da parte della Per_1 signora in favore dei figli;
Pt_1
10) le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Bergamo del 31.10.2024 come di seguito riportato:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b)
4 cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
5 territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
6 Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
11) i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altra questione sorta in costanza di matrimonio, dichiarando reciprocamente di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto già convenuto e nel prioritario interesse dei figli, nel presente ricorso;
12) le parti si concedono l'un l'altra il reciproco assenso, se richiesto e/o se necessario, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità
“valida per l'espatrio” e di ogni altro documento idoneo per l'espatrio in modo autonomo e ciò anche in favore dei figli minori;
13) spese legali imposte e tasse interamente compensate tra le parti”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
FINO DEL MONTE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2014, atto n.9, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
CA AP
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 14/07/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/1990, e
(C.F. ), nato in [...]_2 C.F._2
(CROAZIA) il 27/07/1980, entrambi con il proc. dom. avv. SIMONELLI MONICA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 14/09/2013 a Fino Del Monte, in regime di separazione dei beni, PE dalla cui unione sono nati i figli e entrambi ancora minorenni. Per_1
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
10/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 13/11/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono Parte_2 di seguito:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge;
2 PE 2) i figli e sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa coniugale sita in
Parre, località Monte Trevasco snc. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) la casa coniugale sita in Parre (BG) con gli arredi e le suppellettili che la compongono continuerà ad essere abitata dalla madre unitamente ai figli;
4) le parti convengono che la casa coniugale sarà abitata esclusivamente dalla
Signora e dai figli minori;
Parte_1
5) il signor ha già trasferito la propria residenza presso Parte_2 un'altra unità abitativa sita in Svizzera ed altresì nei week end di permanenza in
Italia lo stesso ha già individuato un'acconcia abitazione, nelle vicinanze della casa coniugale;
6) con riferimento al diritto di visita e permanenza dei figli presso il padre, i ricorrenti tenuto conto delle esigenze dei minori ed altresì degli orari e giorni di lavoro all'estero del padre concordano il seguente calendario: o a weekend alternati dal sabato mattino dalle ore 09.30 fino alla domenica alle ore 17.00 con impegno del signor di riaccompagnare i figli presso la casa coniugale entro Pt_2 le ore 17.15 con possibilità, previo contatto telefonico e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e le esigenze dei minori, di stare con i figli dal venerdì dalle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 17.00; o durante le vacanze estive tre settimane, non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro genitore gli indirizzi e i recapiti dei luoghi di villeggiatura;
o durante le festività natalizie, ad anni alterni,
i figli trascorreranno con un genitore la settimana dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (sin d'ora, si concorda che nell'anno
2025 i figli trascorreranno il Natale con la madre); o tre giorni durante le festività pasquali, avendo cura di alternare la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; o il giorno del compleanno dei genitori, i figli trascorreranno la
3 giornata con il genitore festeggiato e l'altro aiuterà i figli a preparare un dono da consegnare al genitore che compie gli anni. Il giorno del compleanno della piccola PE e di i genitori si impegnano a ricavare un momento comune per Per_1 festeggiarli, o le altre festività (es. carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre etc.) verranno equamente suddivisi tra i genitori in via alternata tra loro prescindendo dalle festività principali (Natale e Pasqua) e dal diritto di visita del fine settimana;
7) in ordine al mantenimento della prole, il signor si Parte_2 impegna a versare alla signora a titolo di contributo ordinario al Parte_1 mantenimento dei figli l'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese alle seguenti coordinate di conto
[...]. Importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza da luglio 2026;
8) i ricorrenti concordano che l'Assegno Unico per i figli attualmente pari a complessivi Fr. 413,00 pari a € 442,00 erogato dalla Svizzera e qualsivoglia eventuale sussidio/sostegno statale sarà percepito al 50% tra i genitori;
9) le parti concordano che la quota di proprietà nella misura del l 50% della casa PE coniugale raggiunta la maggiore sarà di e di ceduta da parte della Per_1 signora in favore dei figli;
Pt_1
10) le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Bergamo del 31.10.2024 come di seguito riportato:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b)
4 cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
5 territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
6 Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
11) i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altra questione sorta in costanza di matrimonio, dichiarando reciprocamente di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto già convenuto e nel prioritario interesse dei figli, nel presente ricorso;
12) le parti si concedono l'un l'altra il reciproco assenso, se richiesto e/o se necessario, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità
“valida per l'espatrio” e di ogni altro documento idoneo per l'espatrio in modo autonomo e ciò anche in favore dei figli minori;
13) spese legali imposte e tasse interamente compensate tra le parti”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
FINO DEL MONTE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2014, atto n.9, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
CA AP
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