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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AN ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1003/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Celle Di San Vito
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17L 6 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento per il pagamento di maggiore IMU maturata nell'anno di imposta 2017.
Assumeva la ricorrente che il pagamento di maggiore IMU, richiesto con riguardo al parco eolico di sua proprietà nel territorio del comune di Celle San Vito, era stato parametrato ad una base imponibile liquidata in ragione di rendite catastali rettificate dall'Agenzia del Territorio ed impugnate davanti a questa Corte in tre distinti giudizi, dei quali uno concluso a proprio favore con sentenza n. 458/2023 e gli altri due (proc.
438/2018 e 363/2018) ancora pendenti;
rappresentava che aveva acquisito carattere assorbente sulla maggiore imposta richiesta la rilevanza della cd. torre eolica ai fini della determinazione del valore catastale, questione sulla quale si era già espressa la Corte di Cassazione con orientamento ormai consolidato secondo cui la torre eolica avrebbe dovuto ritenersi componente impiantistica e non – come sostiene l'Agenzia delle
Entrate – Territorio – un fabbricato, in considerazione delle sue caratteristiche tipologiche, con la conseguenza che il suo valore non avrebbe dovuto concorrere alla determinazione della rendita catastale.
Il Comune di Celle San Vito non si costituiva e all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
E' invero assorbente la questione relativa all'esito dei ricorsi avverso gli accertamenti catastali effettuati dall'Agenzia del Territorio, in quanto proprio la misura delle rendite catastali determinate in tali accertamenti costituisce la base imponibile per determinare esattamente l'IMU dovuta dalla ricorrente nel 2017.
Ebbene, come si evince dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, il giudizio n. 1887/2017 Rg risulta concluso a proprio favore con sentenza n. 458/2023 e gli altri due (proc. 438/2018 e 363/2018) sono stati dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere, sostanzialmente all'esito di accordi conciliativi,
a fronte di proposte di Agenzia delle Entrate accettate dalla società ricorrente (come da sentenze n. 887/2024
e 704/2024 acquisite di ufficio).
In ragione di tanto, la maggiore IMU richiesta dovrà essere parametrata alle rendite determinate in virtù delle predette sentenze (la cui esatta misura non è dato conoscere), per cui non resta che accogliere nei limiti di tanto il ricorso, ravvisandosi giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti, in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AN ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1003/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Celle Di San Vito
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17L 6 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento per il pagamento di maggiore IMU maturata nell'anno di imposta 2017.
Assumeva la ricorrente che il pagamento di maggiore IMU, richiesto con riguardo al parco eolico di sua proprietà nel territorio del comune di Celle San Vito, era stato parametrato ad una base imponibile liquidata in ragione di rendite catastali rettificate dall'Agenzia del Territorio ed impugnate davanti a questa Corte in tre distinti giudizi, dei quali uno concluso a proprio favore con sentenza n. 458/2023 e gli altri due (proc.
438/2018 e 363/2018) ancora pendenti;
rappresentava che aveva acquisito carattere assorbente sulla maggiore imposta richiesta la rilevanza della cd. torre eolica ai fini della determinazione del valore catastale, questione sulla quale si era già espressa la Corte di Cassazione con orientamento ormai consolidato secondo cui la torre eolica avrebbe dovuto ritenersi componente impiantistica e non – come sostiene l'Agenzia delle
Entrate – Territorio – un fabbricato, in considerazione delle sue caratteristiche tipologiche, con la conseguenza che il suo valore non avrebbe dovuto concorrere alla determinazione della rendita catastale.
Il Comune di Celle San Vito non si costituiva e all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
E' invero assorbente la questione relativa all'esito dei ricorsi avverso gli accertamenti catastali effettuati dall'Agenzia del Territorio, in quanto proprio la misura delle rendite catastali determinate in tali accertamenti costituisce la base imponibile per determinare esattamente l'IMU dovuta dalla ricorrente nel 2017.
Ebbene, come si evince dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, il giudizio n. 1887/2017 Rg risulta concluso a proprio favore con sentenza n. 458/2023 e gli altri due (proc. 438/2018 e 363/2018) sono stati dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere, sostanzialmente all'esito di accordi conciliativi,
a fronte di proposte di Agenzia delle Entrate accettate dalla società ricorrente (come da sentenze n. 887/2024
e 704/2024 acquisite di ufficio).
In ragione di tanto, la maggiore IMU richiesta dovrà essere parametrata alle rendite determinate in virtù delle predette sentenze (la cui esatta misura non è dato conoscere), per cui non resta che accogliere nei limiti di tanto il ricorso, ravvisandosi giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti, in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso e compensa le spese.