TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 597
TAR
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
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Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità dei criteri di valutazione

    La doglianza è inammissibile poiché non è stato impugnato l'avviso pubblico che conteneva i criteri di valutazione. Inoltre, la procedura selettiva rientra nelle attribuzioni dell'amministrazione attiva.

  • Rigettato
    Vizio di eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza

    Il punteggio numerico è considerato sufficiente motivazione se i criteri sono chiari e analitici. Le censure sui punteggi assegnati ad altri comuni costituiscono un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo della commissione, senza evidenze di illogicità o irragionevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 597
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 597
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo