Sentenza 28 gennaio 2005
Massime • 1
Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando (come nella fattispecie, nella quale l'imputato aveva falsificato il tesserino ufficiale di riconoscimento del soggetto cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati), ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2005, n. 8754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8754 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria Presidente del 28/01/2005
Dott. SIRENA Pietro NI Consigliere SENTENZA
Dott. PODO Carla Consigliere N. 100
Dott. TAVASSI Marina Anna rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni Consigliere N. 21446/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS NT, nato a [...] il [...], con Avv. FURGIUELE Alfonso del Foro di Napoli;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, 3^ sez. pen., del 30.10.01/15.11.01;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita all'udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marina A. Tavassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte d'Appello di Roma, 3^ sez. pen., emessa in data 30.10.01, depositata il 15.11.01, AI NI veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 900.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 648 c.p. per avere, al fine di trame profitto, acquistato o comunque ricevuto da persone rimaste sconosciute e con la consapevolezza della provenienza delittuosa, una carta d'identità e un cartellino del codice fiscale, nonché per il reato di cui agli artt. 477 e 482 per aver contraffatto apponendo la sua effige sulla carta di identità, e di cui all'art. 494 c.p. per aver asserito di chiamarsi CC NI, e perché, mostrando i documenti di cui sopra, induceva in errore il responsabile della TIM di Formia e stipulava un contratto di servizio Telecom. La Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, emessa in data 4.10.2000. La Corte d'Appello di Roma riteneva che la deroga contenuta nell'art. 494 c.p. sul concorso di reati si applicasse nel caso di unico fatto in violazione, oltre che dello stesso disposto dell'art. 494 c.p., anche di altre disposizioni di legge dettate a tutela della pubblica fede. Rilevava che la deroga non fosse applicabile ove non vi fosse unicità dei fatti, ma si trattasse di azioni diverse e distinte. Riteneva inoltre infondata la doglianza circa l'eccessività della pena per i reati satellite ove si tenesse conto della tipologia e del numero (3) dei reati ritenuti in continuazione.
Con ricorso proposto il 29.01.02 l'Avv. Alfonso Furgiuele, difensore del AI, impugnava la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione, nella quale il P.G. ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Roma l'Avv. Alfonso Furgiuele, nell'interesse di NI AI, ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione di cui all'art. 606, 1^ c. lett. b) c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 477 e 494 c.p.. Assume il ricorrente che la valutazione della Corte d'Appello, che ha posto alla base della propria motivazione una sentenza di questa Corte di Cassazione risalente al 1966 e che ha ritenuto che la condotta dell'imputato, in ordine ai reati di cui agli artt. 477 e 494 c.p., fosse costituita da una serie di azioni diverse e distinte, capaci di dar luogo ad un concorso materiale di reati, era scorretta dal momento che il legislatore aveva espressamente previsto nell'art. 494 c.p. una clausola di consunzione. Detta clausola dispone la punibilità del reato di sostituzione di persona laddove "il fatto non costituisca altro delitto contro la fede pubblica". Lamenta il ricorrente che la giurisprudenza citata sia risalente e non del tutto pacifica, oltre che per nulla avallata dai criteri fondamentali sottesi alla materia del diritto penale sostanziale (specialità, sussidiarietà e consunzione o assorbimento). Il rapporto di specialità intercorrente solo fra norme poste a tutela di un medesimo bene giuridico interverrebbe proprio nel caso di specie, nel quale appunto l'imputato sarebbe stato erroneamente ritenuto colpevole sia ai sensi dell'art. 477 in relazione all'art. 482, sia ai sensi dell'art. 494 c.p., norme poste entrambe a tutela del bene giuridico "pubblica fede". In secondo luogo, il rapporto di specialità intercorrente tra norme che prevedano stadi o gradi diversi di offesa di un medesimo bene, in maniera tale che l'offesa maggiore assorba la minore e che l'applicabilità di una norma sia subordinata alla non applicabilità dell'altra, sarebbe a sua volta applicabile al caso di specie e comporterebbe che la condanna derivante dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. sia subordinata alla non applicazione dell'art. 494 c.p.. Infine, il criterio dell'assorbimento in base al quale l'apprezzamento negativo del fatto appare tutto compreso nella norma che prevede il reato più grave, indurrebbe, ad avviso della difesa, a ritenere che le condotte più gravi, di cui agli artt. 477 e 482 c.p., siano atte a ricomprendere quella di cui all'art. 494 c.p.; la condanna anche per il reato di cui all'art. 494 c.p. verrebbe a creare, addirittura, un bis in idem sostanziale. Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento della impugnata sentenza per una più corretta valutazione della legge penale. Il motivo è infondato. Deve, infatti, essere escluso che la Corte d'appello di Roma sia caduta nella dedotta violazione di legge in relazione ai reati di cui agli artt. 477 e 494 c.p.. Al contrario la Corte, motivando le ragioni della propria scelta, ha fatto corretta applicazione delle norme ed in particolare della clausola di sussidiarietà di cui all'inciso dell'art. 494 ("se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica"). La giurisprudenza di questa Corte, e non solo quella in verità più risalente indicata nel provvedimento impugnato, è infatti nel senso che il delitto di sostituzione di persona, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa, in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell'art. 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica;
viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati (in tal senso, ex plurimis, Cass. 27.1.98, ric. Lancia;
si trattava di una fattispecie del tutto assimilabile al caso di specie, questa Corte ha ritenuto la sussistenza in concorso dei delitti di falso materiale e sostituzione di persona nella condotta di un soggetto che, contraffatto un documento di identità, se ne era servito per trarre i terzi in errore sulla sua identità). Con la sentenza qui impugnata, appunto, la Corte d'Appello di Roma, rispondendo puntualmente al motivo di impugnazione formulato dalla difesa dell'appellante, ha motivato ritenendo che non vi fosse unicità di fatti, intesa come unità di azione e di omissione, bensì azioni diverse e distinte. Non si ravvisa, quindi, alcuna violazione di legge;
si tratta, poi, di una valutazione in fatto che sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte. Con il secondo motivo di gravame, in via del tutto subordinata, l'avv. Furgiuele chiede l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in quanto l'esclusione del reato di cui all'art. 494 c.p., la giovane età dell'imputato, le non allarmanti modalità dell'episodio in contestazione ed una più serena valutazione dei criteri indicati dalla norma di cui all'art. 133 c.p. potrebbero indurre questa Corte di Cassazione a contenere in limiti più congrui l'aumento da infliggere al AI a titolo di continuazione. Anche a tale riguardo deve escludersi che sussista in questa sede alcuna possibilità di una diversa vantazione degli elementi già considerati dal giudice d'appello al fine di pervenire ad un calcolo dell'aumento nel senso più contenuto richiesto dall'imputato. Detto giudice ha espresso il proprio convincimento sul punto con motivazione non manifestamente illogica;
ogni richiesta di riesame al riguardo appare, quindi, inammissibile. Nel complesso ed in termini conclusivi può dirsi che il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro seicento, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (ex art 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600 (seicento) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005