TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/10/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2806 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
12.01.1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Annamaria BASSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2. L'abitazione familiare di condotta in affitto è assegnata con CP_2
mobili ed arredi alla sig. che continuerà ad abitarvi con i figli. CP_1
3. Nessun contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , Persona_1
economicamente autosufficiente.
4. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi Persona_2
i genitori, i quali, nei rispettivi tempi di permanenza, eserciteranno disgiuntamente le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, riservando al previo accordo ogni decisione relativa alle questioni di maggiore importanza o rilevanti per l'educazione del minore che vivrà prevalentemente con la madre. Il Per_2
padre, salvo diverso accordo dei genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio il weekend a settimane alterne, a partire dal venerdì alle ore 17.00 Per_2
alla domenica alle ore 20.00 cena compresa, ed un giorno infrasettimanale, di massima il mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 compresa la cena.
Durante le vacanze invernali il figlio trascorrerà un periodo continuativo alternato con ciascun genitore. In particolare, con un genitore la Vigilia di
Natale e con l'altro il giorno di Natale, alternando poi, di anno in anno, il periodo compreso tra il 26 e il 31 dicembre nonché quello compreso tra l'1 ed il 6
2 gennaio. Il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e il giorno di Pasquetta. trascorrerà con ciascun genitore 2 Per_2
settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (per tali intendendosi il periodo compreso fra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo), da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2
versando entro il giorno 20 di ciascun mese sul conto corrente della madre a lui noto la somma di € 300,00, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2025.
6. Le spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, sono per il 50% a carico di ciascun genitore.
7. L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre, sig.
. CP_1
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti,
o di altro documento valido per l'espatrio.
9. Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
10. I sigg. e attestano reciprocamente di avere CP_1 Parte_1
già attuato la condizione di separazione attinente alla cessione del 50% a favore della sig. della proprietà immobiliare comune. CP_1
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VELO D'ASTICO (VI) in data 19/07/2008.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note del 29/11/2024,
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 85/2025 pubblicata in data
30/01/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 11/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 85/2025 del
30/01/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
4 Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente Per_2
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Velo D'Astico (VI) in favore di quale genitore CP_1
5 convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti,
o di altro documento valido per l'espatrio.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in VELO D'ASTICO (VI) il 19/07/2008 CP_1 Parte_1
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VELO D'ASTICO (VI) al n.
3, parte II, serie A, anno 2008;
c) nulla per le spese.
6 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2806 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
12.01.1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Annamaria BASSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2. L'abitazione familiare di condotta in affitto è assegnata con CP_2
mobili ed arredi alla sig. che continuerà ad abitarvi con i figli. CP_1
3. Nessun contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , Persona_1
economicamente autosufficiente.
4. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi Persona_2
i genitori, i quali, nei rispettivi tempi di permanenza, eserciteranno disgiuntamente le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, riservando al previo accordo ogni decisione relativa alle questioni di maggiore importanza o rilevanti per l'educazione del minore che vivrà prevalentemente con la madre. Il Per_2
padre, salvo diverso accordo dei genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio il weekend a settimane alterne, a partire dal venerdì alle ore 17.00 Per_2
alla domenica alle ore 20.00 cena compresa, ed un giorno infrasettimanale, di massima il mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 compresa la cena.
Durante le vacanze invernali il figlio trascorrerà un periodo continuativo alternato con ciascun genitore. In particolare, con un genitore la Vigilia di
Natale e con l'altro il giorno di Natale, alternando poi, di anno in anno, il periodo compreso tra il 26 e il 31 dicembre nonché quello compreso tra l'1 ed il 6
2 gennaio. Il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e il giorno di Pasquetta. trascorrerà con ciascun genitore 2 Per_2
settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (per tali intendendosi il periodo compreso fra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo), da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2
versando entro il giorno 20 di ciascun mese sul conto corrente della madre a lui noto la somma di € 300,00, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2025.
6. Le spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, sono per il 50% a carico di ciascun genitore.
7. L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre, sig.
. CP_1
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti,
o di altro documento valido per l'espatrio.
9. Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
10. I sigg. e attestano reciprocamente di avere CP_1 Parte_1
già attuato la condizione di separazione attinente alla cessione del 50% a favore della sig. della proprietà immobiliare comune. CP_1
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VELO D'ASTICO (VI) in data 19/07/2008.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note del 29/11/2024,
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 85/2025 pubblicata in data
30/01/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 11/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 85/2025 del
30/01/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
4 Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente Per_2
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Velo D'Astico (VI) in favore di quale genitore CP_1
5 convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti,
o di altro documento valido per l'espatrio.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in VELO D'ASTICO (VI) il 19/07/2008 CP_1 Parte_1
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VELO D'ASTICO (VI) al n.
3, parte II, serie A, anno 2008;
c) nulla per le spese.
6 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7