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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3973 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 26 novembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 333 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Bellardini, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CP_1
Fischetti,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Tivoli n. 642/2021 del 17.8.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.4.2017, ha chiesto condannarsi la Parte_1 CP_1
a consegnargli la documentazione di cui all'art. 1749 cc. (“copia autentica dei … libri IVA, … fatture di vendita rilasciate alla clientela, … bolle di consegna della merce e delle ricevute di versamento
Enasarco, per il periodo del contratto e relativamente alla zona del ricorrente”), nonché a corrispondergli l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura di € 4.835,56, l'indennità ex art. 1751
c.c. in ragione di € 16.101,00, il compenso per l'attività di riscossione incassi in ragione di €
1 27.500,00, ed infine le “eventuali provvigioni rimaste impagate ex art. 1748 … c.c., risultanti dalla documentazione contabile di cui si chiede la consegna ex art. 1749 c.c.”.
A tal fine ha dedotto: di aver svolto su incarico della società l'attività di agente di commercio per la promozione di prodotti da quest'ultima venduti, in virtù di un rapporto “in realtà iniziato con la poi con Biesse Manifatture s.r.l., per poi proseguire senza soluzione di continuità CP_2 con la ; di aver diritto ad una provvigione sugli ordini diretti ed indiretti pari al 6% CP_1 dell'imponibile fatturato;
di aver ricevuto comunicazione di recesso da parte della società con raccomandata A/R ricevuta il 1.3.2016 con preavviso di soli 2 mesi, in violazione del termine di 6 mesi dovuto in ragione della durata del rapporto;
di aver chiesto pertanto, a mezzo dell'associazione di categoria il pagamento delle proprie spettanze, giacché la “non adempiva CP_3 CP_1 ai propri doveri informativi e non pagava le provvigioni all'agente nella misura spettante”; di aver diritto altresì all'indennità di preavviso in rapporto al termine di 6 mesi applicabile al caso di specie, nonché al compenso per l'attività di incasso svolta continuativamente, ed infine all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., avendo “sensibilmente sviluppato gli affari della mandante
e … procurato un sensibile numero di nuovi clienti” alla società, ovvero in subordine di aver diritto alle “indennità suppletiva di clientela, di risoluzione del rapporto e meritocratica di cui ai vigenti
Accordi Economici Collettivi”.
La società si è costituita in giudizio, contestando di essersi sottratta all'obbligo di consentire all'agente il diritto di verifica, avendogli invece inviato l'intera documentazione contabile dapprima con lettera del 19.10.2016 e poi con 3 messaggi pec del 13.12.2016; ha inoltre dedotto l'infondatezza delle domande spiegate, pur ammettendo di aver concesso per mero errore un periodo di preavviso inferiore alla misura dovuta di 3 mesi, di cui all'art 10 dell'AEC applicabile al rapporto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed istruito il giudizio mediante acquisizione di documenti ed espletamento di CTU contabile, con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli ha accolto solo in parte la domanda, rilevando che la società aveva integralmente adempiuto ai suoi oneri infornativi, ma condannandola al pagamento in favore dell'agente di € 9.877,97 a titolo di provvigioni, di € 2.190,20 a titolo di indennità di preavviso, di € 101,81 a titolo di indennità collettive di risoluzione del rapporto (FIRR) e di € 1.486,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela, a fronte dei maggiori importi richiesti in ricorso. Ha infine compensato le spese di lite in ragione di 2/3 e condannato per il residuo la società alla refusione in favore della controparte, ponendo le spese di CTU a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello il al fine di ottenere la condanna della Pt_1 società al pagamento delle maggiori somme richieste in ricorso, previo espletamento dell'istruttoria orale.
2 La si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e delle istanze istruttorie, CP_1 nonché la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 26.11.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, va premesso anzitutto che la causa, alla stregua dei motivi di impugnazione, come meglio si preciserà di seguito, non necessita di istruttoria orale ed è pertanto matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, inoltre, deve darsi atto del passaggio in giudicato delle statuizioni relative all'indennità di preavviso ed alla sua liquidazione, avverso le quali il non ha proposto Pt_1 motivi di gravame.
3. Venendo dunque ai motivi di appello, con il primo, il lamenta che il Tribunale, Pt_1 disposta una integrazione della CTU, avrebbe liquidato in suo favore a titolo di provvigioni la sola somma di € 9.877,97 – anziché di € 17.512,28, come richiesta in ricorso –, avendo invitato il consulente ad applicare la percentuale del 6% sulle sole provvigioni non liquidate dalla società, anziché su tutte le provvigioni, ivi comprese quelle pagate in misura inferiore.
In particolare, si duole che il giudice di prime cure, pur avendo correttamente accertato che le parti avessero pattuito le provvigioni nella misura del 6%, avrebbe poi ritenuto contraddittoriamente di dover applicare tale percentuale alle sole provvigioni interamente non pagate e non anche a quelle liquidate in misura decurtata, erroneamente ritenendo tale decurtazione legittima in ragione della mancata tempestiva richiesta del sul quale avrebbe fatto gravare l'onere – asseritamente Pt_1 rimasto inadempiuto – di specificare gli affari per i quali gli era stata applicata una percentuale inferiore.
Deduce al contrario l'appellante di non essere stato in grado di indicare tali affari, non avendo ricevuto dalla società in corso di rapporto gli estratti conto provvigionali;
e di aver diritto alle provvigioni nella misura del 6% su tutti gli affari, non avendo mai pattuito provvigioni in misura inferiore mediante intese verbali con la società, intese verbali che in ogni caso sarebbero state invalide, giacché l'art. 2 dell'AEC 2014, applicabile nella fattispecie, richiede all'uopo la forma scritta.
3.1. Orbene, rileva il Collegio che, sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “deve precisarsi che il ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni maturate e Pt_1 rimaste “impagate” sul presupposto che la avrebbe “pretermesso di rivelare all'agente CP_1 alcuni degli affari conclusi con i clienti di zona”.
Dunque, il ricorrente non si è doluto dell'erronea applicazione delle percentuali provvigionali sugli affari già conclusi e liquidati dalla preponente, né ha dedotto e contestato un'illegittima decurtazione della misura delle provvigioni dovute rispetto alle pattuizioni contrattuali intercorse con la convenuta.
3 Ciò si evince sia dal tenore complessivo della domanda sia dalle conclusioni rassegnate in ricorso nelle quali il chiede “condannare la […] al pagamento delle eventuali Pt_1 CP_1 provvigioni rimaste impagate ex art. 1748”.
Prosegue ancora la sentenza: “Tra l'altro, se il ricorrente avesse inteso domandare il differenziale di liquidazione sulle provvigioni già erogate sul presupposto della loro determinazione in misura inferiore rispetto a quella spettante, avrebbe dovuto indicare le singole specifiche fatture
e provvigioni che sarebbero state liquidate, nel corso del rapporto, in misura inferiore al dovuto ed illustrare, in modo specifico, lo scostamento rispetto alla percentuale asseritamente corretta …
Del resto, le condizioni contrattuali del rapporto in esame prevedevano una provvigione nella misura del 6%, facendo salva – però – la possibilità di una riduzione di tale percentuale in caso di applicazione di uno sconto di vendita, riduzione proporzionale allo sconto applicato da concordare per ogni singolo ordine …
Ne consegue che l'oggetto del presente vaglio è limitato esclusivamente all'accertamento della sussistenza del diritto dell'agente ad ottenere eventuali provvigioni non liquidate dalla società convenuta in relazione agli affari conclusi per l'effetto della sua attività”.
3.2. Ebbene, raffrontando il motivo di impugnazione e la motivazione sul punto della sentenza, ritiene il Collegio che l'appellante non si sia confrontato con le ragioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno della liquidazione delle sole provvigioni interamente non pagate dalla società.
Il Tribunale, infatti, non ha affatto dichiarato – neppure implicitamente – la legittimità della decurtazione operata dalla società sulla percentuale delle provvigioni già liquidate, ma ha invece rilevato come il avesse omesso nel proprio ricorso introduttivo di spiegare apposita domanda Pt_1 di pagamento delle differenze sulle provvigioni liquidategli dalla società in misura ridotta.
Solo ad abundantiam, il Tribunale ha poi, da un lato, rilevato che il nello spiegare Pt_1 apposita domanda, avrebbe dovuto indicare specificamente quali fatture fossero state liquidate in misura ridotta e specificare le ragioni del supposto erroneo scostamento;
e, dall'altro, ha precisato che, alla stregua delle pattuizioni contrattuali, pur essendo stata concordata in via generale la percentuale del 6%, era comunque contemplata la possibilità di una qualche riduzione.
Su tali questioni, peraltro, il Collegio non può che rilevare la correttezza delle statuizioni contenute in sentenza.
Ed invero, la società, costituendosi in giudizio, ha dimostrato di aver inviato con 3 pec del
13.12.2016 (la cui ricezione ed il cui contenuto non sono stati contestati dal tutta la Pt_1 documentazione contabile relativa al rapporto intercorso tra il primo semestre del 2014 ed il terzo trimestre del 2016, di tal ché l'allora ricorrente, avendo preso contezza di tale documentazione 4 mesi prima del deposito del ricorso (risalente al 14.4.2017), ben avrebbe potuto sollevare le specifiche contestazioni indicate dal Tribunale.
4 D'altro canto, è vero che nel contratto di agenzia, immediatamente dopo la pattuizione della provvigione nella misura del 6%, si legge: “le condizioni su esposte non prevedono applicazioni di sconto merce. In via del tutto eccezionale, in caso si renda necessario l'applicazione di uno sconto, questo deve essere preventivamente concordato ed autorizzato a mezzo fax o mail dell'Azienda. Ciò comporterà una conseguente riduzione della provvigione che sarà proporzionata allo sconto applicato”. Ed ancora: “per vendite fine stagione con sconto: provvigioni da concordare su ogni singolo ordine. Sarà cura dell'agente informarsi della provvigione spettante al momento dell'invio dell'ordine per vendite che non rispettano le condizioni commerciali aziendali”.
L'applicazione di provvigioni in misura inferiore al 6% era dunque contrattualmente pattuita per il caso di sconti sulla merce ed in misura proporzionale allo sconto applicato, con una pattuizione che il non ha dimostrato essere in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 dell'AEC prodotto Pt_1 in atti, il quale a sua volta consente scostamenti di lieve entità senza forma scritta nei seguenti termini:
“le variazioni … della misura delle provvigioni esclusi i casi di lieve entità, (intendendo per lieve entità le riduzioni comprese tra 0 e 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione …) possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente da darsi almeno 2 mesi prima … salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso”, con una clausola che peraltro appare richiedere la forma scritta solo nel caso di stabile variazione della percentuale delle provvigioni.
In conclusione, pertanto, il motivo di impugnazione appare infondato.
4. Con il secondo motivo di gravame, il lamenta poi che il Tribunale, in conseguenza Pt_1 dell'erronea liquidazione delle provvigioni, avrebbe erroneamente liquidato l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e l'indennità suppletiva di clientela, insistendo anche nel presente grado per una liquidazione delle due indennità nella maggior misura rispettivamente di € 1.223,00 ed € 1.715,00.
4.1. Sennonché, in conseguenza dell'infondatezza delle doglianze in merito alle provvigioni, il motivo di impugnazione appare a sua volta infondato.
5. Lamenta poi il con il terzo motivo di gravame, che il Tribunale avrebbe Pt_1 erroneamente ritenuto che, all'esito della fase istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, “non si sia verificata la sussistenza delle condizioni richieste dalla Legge ai fini della spettanza dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c.”, motivo per cui il giudice di prime cure avrebbe respinto la relativa domanda.
Al contrario – deduce l'appellante –, la ricorrenza di tali condizioni sarebbe stata accertata dal
CTU, nella cui relazione infatti si leggerebbe: “Il CTU ha preliminarmente verificato che ricorressero le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente e abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che CP_4
5 riceva ancora sostanziali benefici economici con tali clienti (sussistono tabulati di fatturazione oltre la risoluzione del rapporto almeno fino a settembre 2016). (Allegato E)”.
In ragione di tale accertamento, il insiste per la condanna della società al pagamento Pt_1 dell'indennità ex art. 1751 c.c. nella misura di € 16.101,00 o, in subordine, al pagamento dell'indennità meritocratica di cui all'AEC vigente nella misura di € 16.123,00 o nella minor misura di € 13.884,00, parametrata alle minori provvigioni riconosciute in primo grado.
5.1. Ebbene, anche sul punto, l'appellante non pare confrontarsi con la sentenza impugnata, nella quale si legge: “Il ricorrente ha chiesto in via principale il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1751 cod. civ. …
In merito alla richiesta principale, si osserva che ricade sull'agente l'onere di allegare e provare i requisiti previsti dall'art. 1751 cod. civ. che sono: l'aver procurato al proponente nuovi clienti o l'aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
nell'aver comportato sostanziali vantaggi in favore del preponente derivanti dagli affari trattati con tali clienti.
Entrambe tali condizioni sono indispensabili per la configurabilità dell'indennità in parola
(cfr. Cass. n. 25740 del 2018).
Tuttavia, nella specie, la sussistenza di detti requisiti non è stata adeguatamente allegata dal ricorrente che si è limitato ad asserire apoditticamente di aver “sensibilmente sviluppato gli affari della mandante e le ha procurato un sensibile numero di nuovi clienti”.
Il ricorrente avrebbe dovuto indicare in maniera specifica quali affari avrebbe sviluppato e quali nuovi clienti avrebbe procurato, per poi spiegare come tale incremento del portafoglio di affari si configurerebbe come “sensibile” rispetto allo stato inziale.
Inoltre, non sono stati minimamente illustrati quali sostanziali vantaggi avrebbe tratto la preponente dagli affari coi clienti.
In difetto di puntuali allegazioni contenute nell'atto di ricorso, la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità ex art. 1751 cod. civ. va senz'altro respinta. Sul punto, si osserva, per completezza, che le richieste istruttorie al riguardo formulate dal ricorrente sono estremamente generiche ed esplorative”.
5.2. Come è evidente, pertanto, il Tribunale, premettendo che sul deducente gravasse l'onere non solo di dimostrare ma, ancor prima, di allegare specificamente la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c., ha poi rilevato che il era Pt_1 rimasto inadempiente all'onere di specifica allegazione.
Ora, è ben noto che nel rito lavoro, “il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e
5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere
6 prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (Cass. n. 1878/2012).
Ciò posto, la circostanza che un dato elemento di fatto sia eventualmente oggetto della prova orale offerta ovvero dell'accertamento peritale non può supplire ad eventuali carenze allegatorie, dovendo gli oneri di allegazione essere specificamente soddisfatti sin dagli atti introduttivi del giudizio, pena la natura esplorativa della prova orale offerta e/o di un eventuale accertamento peritale su fatti non specificamente allegati.
Anche tale motivo di doglianza si palesa pertanto infondato, dovendo dunque confermarsi il rigetto della domanda di pagamento sia dell'indennità ex art. 1751 c.c., sia dell'indennità meritocratica di cui all'AEC applicabile, che soggiacciono pacificamente alla ricorrenza delle stesse condizioni.
6. Infine, con l'ultimo motivo di gravame, il lamenta che il Tribunale avrebbe respinto Pt_1 la domanda avente ad oggetto il pagamento del compenso per l'attività di incasso svolta in modo continuativo dall'agente.
A tal proposito, l'appellante si limita a ribadire di aver svolto continuativamente tale attività
e, pertanto, di aver diritto al compenso in ragione di € 500,00 per ogni mese di attività, per una somma complessiva di € 27.500,00, tenuto conto che il rapporto si sarebbe protratto per complessivi 55 mesi.
6.1. Ebbene, sul punto si legge nella sentenza: “Deve evidenziarsi che lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, per cui viene escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l'attribuzione di un incarico di riscossione (cfr. Cass. n. 7467 del 2018).
Nella specie, il non ha nemmeno indicato la previsione contrattuale che disciplina tale Pt_1 istituto.
In ogni caso, si rileva che l'art. 6 dell'accordo economico collettivo 30 luglio 2014 per gli agenti e rappresentanti di commercio nei settori industriali, invocato dal ricorrente, prevede che tale compenso sorga soltanto qualora l'incarico di riscuotere per conto del preponente abbia carattere continuativo e comporti la responsabilità dell'agente per errore contabile.
Ebbene, il ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine alla sussistenza del requisito della responsabilità per l'attività di incasso che è un elemento necessario per la configurabilità del compenso in parola.
In realtà, anche le allegazioni circa la continuità dell'attività di riscossione sono estremamente generiche …
7 In questo modo, non ha spiegato adeguatamente come si sarebbe esplicata tale attività di incasso;
al riguardo l'agente non ha nemmeno formulato specifiche richieste istruttorie. Né la prova dello svolgimento continuativo dell'attività in parola può essere ricavata dalla produzione di parte ricorrente sub. doc. 3, in quanto dalla stessa non è possibile evincere la prova di detta circostanza, trattandosi transazioni sporadiche e non certo quotidiane”.
6.2. Non può il Collegio non rilevare come, a fronte di tale motivazione, nel motivo di appello il si sia limitato esclusivamente a riaffermare apoditticamente il proprio diritto al compenso, Pt_1 ribadendo di aver svolto continuativamente tale attività per 55 mesi, senza neppure evidenziare in quale errore fosse incorso il Tribunale, né tantomeno specificare la previsione contrattuale applicabile o dedurre di aver assunto un'apposita responsabilità per errore contabile, né infine offrire specifica prova, neppure della dedotta durata del rapporto per il periodo complessivo di 55 mesi.
Anche tale motivo di doglianza risulta pertanto infondato.
7. In conclusione, essendo risultati infondati tutti i motivi di impugnazione, l'appello va respinto, senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come accertato all'esito del doppio grado di giudizio.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.775,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, lì 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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