Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1975, n. 694
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1976
Art. 3.
Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 643 , quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, alla lettera d) , dopo le parole:
"trasferiti per causa di morte", sono aggiunte le parole: "o per atto tra vivi".
Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688 , e' aggiunta la seguente lettera:
"e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni".
I commi secondo e terzo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , le successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 gli incrementi di valore:
a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalita' giuridica;
b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3 , 7 e 15 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ;
c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali;
d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreche' l'attivita' commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle societa' che esercitano esclusivamente attivita' di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;
e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;
f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attivita' sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle societa' di mutuo soccorso;
g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione ;
h) degli immobili di proprieta' degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 ;
i) degli immobili di proprieta' della Cassa per la formazione della piccola proprieta' coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 .
Per gli immobili di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.
L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 e' ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio".
All' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'imposta di cui all'articolo 3 e' ridotta:
a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali;
b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricole o forestali sempre che l'attivita' agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione;
c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
L'imposta di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e' ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976
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