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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5473 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Farro Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Agropoli alla via O. Bonora n.
5;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_1
Maritato col quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n.
38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Sammartino presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Nizza traversa F.lli del Mastro n. 1;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 presentava Parte_1
opposizione all'iscrizione ipotecaria fondata sulla cartella esattoriale n.
10020050053780560000 eccependo l'inesistenza del titolo atteso che la Corte
di Appello di Salerno con sentenza n. 161 dell'1.12.2012 avrebbe annullato la cartella di pagamento n. 10020050053780560000 su cui si fonderebbe l'ipoteca qui opposta.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la illegittimità della iscrizione ipotecaria e, per l'effetto, che fosse disposta la cancellazione della stessa sul bene immobile sito nel Comune di Rutino iscritto al foglio n. 11, particella n. 179 sub
1 piano terra e la condanna dell' e dell' CP_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto dell'illegittima iscrizione. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_2
diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall' soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, Pt_1
accolto nei limiti che si vengono ad illustrare.
Oggetto della domanda è la illegittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall' . Controparte_2
Parte ricorrente eccepisce l'inesistenza del titolo posto alla base della predetta iscrizione.
Da un esame dei documenti allegati risulta che la sentenza n. 161
dell'1.12.2012 resa dalla Corte di Appello di Salerno ha annullato la cartella di pagamento n. 10020050053780560000 e condannato l' al Pt_1
pagamento dei contributi previdenziali ancora dovuti.
Segnatamente nel dispositivo della citata sentenza si legge testualmente: “in
parziale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata, dichiarata la violazione da parte di delle obbligazioni Parte_1
contributive quanto al rapporto lavorativo instaurato con a Controparte_3
far data dal 4.4.1995 sino al 31 maggio 2003, annulla la cartella esattoriale n.
100-2005-00537805-60-000 dell'importo di € 117.341,76 e condanna
l' al pagamento dei contributi relativi al detto rapporto per il citato Pt_1
periodo, oltre sanzioni ed interessi” (cfr. produzione n. 3 di parte ricorrente).
Nel caso de quo, è altresì, circostanza pacifica tra le parte, non contestata, che l'iscrizione ipotecaria qui opposta è basata sulla predetta cartella esattoriale n.
10020050053780560000.
Ebbene, sul punto la Suprema Corte ha chiarito che l'annullamento dell'atto presupposto (la cartella o il ruolo) comporta in linea di principio la cancellazione o la riduzione dell'ipoteca, in quanto viene meno il suo fondamento (ossia il
"titolo") (Cfr. Ordinanza n. 31443 del 5.12.2018; sentenza n. 27639 del
24.10.2024).
Nella fattispecie in esame il giudice, pur annullando la cartella ha comunque accertato la sussistenza del debito e ha infatti condannato l' al Pt_1
pagamento di una determinata somma pari ad € 85.848,28, a titolo di contributi ed € € 4.156,39 a titolo di sanzioni - così come dettagliatamente documentato dallo stesso nella propria memoria difensiva -. CP_1
Dunque, la sentenza di condanna n. 161 dell'1.12.2012 resa dalla Corte di
Appello di Salerno costituisce un nuovo titolo esecutivo giudiziale (diverso dalla cartella) e su tale atto l'ente creditore doveva - (e può eventualmente ancora)
- procedere a una nuova iscrizione ipotecaria basata appunto sulla sentenza n. 161 dell'1.12.2012 (che è un titolo giudiziale) e non sulla cartella di pagamento n. 10020050053780560000 per garantirsi il debito accertato.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno questa è generica (non è dato comprendere neppure a quale impossibilità si riferisca). A ritenere che il ricorrente abbia voluto far riferimento all'impossibilità giuridica la domanda è
altresì infondata dal momento che l'ipoteca non crea alcun limite alle possibilità
del proprietario di disporre dell'immobile.
La soccombenza reciproca rappresentata dall'accoglimento della domanda relativa all'annullamento dell'iscrizione ipotecaria e dal rigetto di quella relativa al risarcimento dei danni comporta ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5473 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_2
provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso, e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell ad agire in via esecutiva nei confronti dell' sulla CP_1 Pt_1 base della cartella di pagamento n. 10020050053780560000 essendo il titolo esecutivo valido e tuttora esistente piuttosto un altro;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 13.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5473 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Farro Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Agropoli alla via O. Bonora n.
5;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_1
Maritato col quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n.
38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Sammartino presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Nizza traversa F.lli del Mastro n. 1;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 presentava Parte_1
opposizione all'iscrizione ipotecaria fondata sulla cartella esattoriale n.
10020050053780560000 eccependo l'inesistenza del titolo atteso che la Corte
di Appello di Salerno con sentenza n. 161 dell'1.12.2012 avrebbe annullato la cartella di pagamento n. 10020050053780560000 su cui si fonderebbe l'ipoteca qui opposta.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la illegittimità della iscrizione ipotecaria e, per l'effetto, che fosse disposta la cancellazione della stessa sul bene immobile sito nel Comune di Rutino iscritto al foglio n. 11, particella n. 179 sub
1 piano terra e la condanna dell' e dell' CP_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto dell'illegittima iscrizione. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_2
diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall' soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, Pt_1
accolto nei limiti che si vengono ad illustrare.
Oggetto della domanda è la illegittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall' . Controparte_2
Parte ricorrente eccepisce l'inesistenza del titolo posto alla base della predetta iscrizione.
Da un esame dei documenti allegati risulta che la sentenza n. 161
dell'1.12.2012 resa dalla Corte di Appello di Salerno ha annullato la cartella di pagamento n. 10020050053780560000 e condannato l' al Pt_1
pagamento dei contributi previdenziali ancora dovuti.
Segnatamente nel dispositivo della citata sentenza si legge testualmente: “in
parziale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata, dichiarata la violazione da parte di delle obbligazioni Parte_1
contributive quanto al rapporto lavorativo instaurato con a Controparte_3
far data dal 4.4.1995 sino al 31 maggio 2003, annulla la cartella esattoriale n.
100-2005-00537805-60-000 dell'importo di € 117.341,76 e condanna
l' al pagamento dei contributi relativi al detto rapporto per il citato Pt_1
periodo, oltre sanzioni ed interessi” (cfr. produzione n. 3 di parte ricorrente).
Nel caso de quo, è altresì, circostanza pacifica tra le parte, non contestata, che l'iscrizione ipotecaria qui opposta è basata sulla predetta cartella esattoriale n.
10020050053780560000.
Ebbene, sul punto la Suprema Corte ha chiarito che l'annullamento dell'atto presupposto (la cartella o il ruolo) comporta in linea di principio la cancellazione o la riduzione dell'ipoteca, in quanto viene meno il suo fondamento (ossia il
"titolo") (Cfr. Ordinanza n. 31443 del 5.12.2018; sentenza n. 27639 del
24.10.2024).
Nella fattispecie in esame il giudice, pur annullando la cartella ha comunque accertato la sussistenza del debito e ha infatti condannato l' al Pt_1
pagamento di una determinata somma pari ad € 85.848,28, a titolo di contributi ed € € 4.156,39 a titolo di sanzioni - così come dettagliatamente documentato dallo stesso nella propria memoria difensiva -. CP_1
Dunque, la sentenza di condanna n. 161 dell'1.12.2012 resa dalla Corte di
Appello di Salerno costituisce un nuovo titolo esecutivo giudiziale (diverso dalla cartella) e su tale atto l'ente creditore doveva - (e può eventualmente ancora)
- procedere a una nuova iscrizione ipotecaria basata appunto sulla sentenza n. 161 dell'1.12.2012 (che è un titolo giudiziale) e non sulla cartella di pagamento n. 10020050053780560000 per garantirsi il debito accertato.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno questa è generica (non è dato comprendere neppure a quale impossibilità si riferisca). A ritenere che il ricorrente abbia voluto far riferimento all'impossibilità giuridica la domanda è
altresì infondata dal momento che l'ipoteca non crea alcun limite alle possibilità
del proprietario di disporre dell'immobile.
La soccombenza reciproca rappresentata dall'accoglimento della domanda relativa all'annullamento dell'iscrizione ipotecaria e dal rigetto di quella relativa al risarcimento dei danni comporta ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5473 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_2
provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso, e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell ad agire in via esecutiva nei confronti dell' sulla CP_1 Pt_1 base della cartella di pagamento n. 10020050053780560000 essendo il titolo esecutivo valido e tuttora esistente piuttosto un altro;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 13.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro