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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4884/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO DIFFIDA n. 2314 DEL 02.10.2024 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2165/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 09.10.2024 Ricorrente_1 impugnava l'atto indicato in epigrafe per TO, con il quale la Città Metropolitana di Palermo contestava l'occupazione abusiva permanente di suolo pubblico, consistente in un accesso carrabile ubicato sulla Indirizzo_1 , lato sinistro, nel Comune di Petralia Sottana.
Il ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'insussistenza dell'occupazione abusiva, l'incompetenza della Città
Metropolitana di Palermo alla riscossione del tributo.
Si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Palermo che sosteneva la propria titolarità alla riscossione del tributo in virtù della qualificazione della strada come provinciale, della popolazione inferiore a 10.000 abitanti del Comune e dell'assenza di nulla osta al rilascio di concessioni.
All'udienza pubblica del 12.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale riguarda la titolarità del potere impositivo in relazione all'accesso carrabile insistente sulla Indirizzo_1 , nel Comune di Petralia Sottana. Il tratto in questione ricade tra le strade provinciali. Il Comune di Petralia Sottana non ha mai acquisito tale tratto al proprio patrimonio, né ha mai ottenuto il necessario nulla osta dell'ente proprietario, come previsto dall'art. 26, comma 3, del Codice della Strada.
La normativa (art. 2, comma 7, del Codice della Strada) stabilisce che i tratti interni di strade provinciali situati in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come il Comune di Petralia Sottana, restano comunque di competenza dell'ente proprietario della strada per quanto attiene alla gestione e all'imposizione tributaria. La disposizione è confermata anche dall'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019, secondo cui i canoni si applicano alle aree comunali includendo i tratti di strada interni ai centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, con esclusione implicita di quelli con popolazione inferiore.
Ne consegue che, nel caso di specie, non solo la titolarità del bene rimane in capo alla Città Metropolitana, ma anche la legittimazione alla riscossione del tributo TO. Inoltre, la mancanza del nulla osta rende invalida ogni eventuale concessione rilasciata dal Comune di Bompietro.
La circostanza che l'ente locale abbia eseguito opere di sistemazione (come i marciapiedi) non modifica la titolarità del bene stradale, poiché – ai sensi dell'art. 3 del Codice della Strada – il marciapiede è una pertinenza della carreggiata e dunque appartiene al medesimo ente proprietario.
Deve ora osservarsi che l'avviso impugnato è stato emesso in conformità all'art. 24 del Regolamento TO della Città Metropolitana, che considera passi carrabili anche quelli privi di apposita segnaletica, qualora vi siano modifiche del piano stradale idonee a consentire l'accesso di veicoli alla proprietà privata.
La foto prodotta dalla parte resistente, presa da una diversa angolazione rispetto alle foto prodotte dalla parte ricorrente, mostra chiaramente la realizzazione di uno scivolo sul marciapiede che modifica lo stato dei luoghi, con sottrazione effettiva del suolo pubblico.
La circostanza che non sia presente un cartello di passo carrabile non rileva ai fini della debenza del tributo, in quanto l'occupazione del suolo pubblico è di fatto permanente e comporta un utilizzo esclusivo dell'area, con compressione dell'uso collettivo. L'atto è dunque legittimo sotto il profilo sostanziale e formale.
Per come statuito da questa Corte in diversa composizione (cfr. sentenza 2766/25) in tale contesto il comportamento del contribuente si inserisce in un quadro di obiettiva incertezza normativa, generata dalla sovrapposizione di prassi amministrative e mancata chiarezza circa la titolarità dell'ente impositore.
Deve invece ritenersi non dovuto quanto richiesto a titolo sanzionatorio e per interessi alla luce dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
L'avviso va pertanto annullato nella parte relativa a sanzioni e interessi.
Le spese di lite vengono compensate tenuto conto dell'esistenza di precedenti di merito contrastanti e dell'assenza di precedenti di legittimità sulla questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di PALERMO così provvede: - accoglie parzialmente il ricorso e dichiara illegittimo l'avviso di accertamento impugnato limitatamente alle sanzioni ed interessi applicati;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Palermo, il 12.09.2025 Il giudice monocratico
FR UZ
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4884/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO DIFFIDA n. 2314 DEL 02.10.2024 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2165/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 09.10.2024 Ricorrente_1 impugnava l'atto indicato in epigrafe per TO, con il quale la Città Metropolitana di Palermo contestava l'occupazione abusiva permanente di suolo pubblico, consistente in un accesso carrabile ubicato sulla Indirizzo_1 , lato sinistro, nel Comune di Petralia Sottana.
Il ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'insussistenza dell'occupazione abusiva, l'incompetenza della Città
Metropolitana di Palermo alla riscossione del tributo.
Si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Palermo che sosteneva la propria titolarità alla riscossione del tributo in virtù della qualificazione della strada come provinciale, della popolazione inferiore a 10.000 abitanti del Comune e dell'assenza di nulla osta al rilascio di concessioni.
All'udienza pubblica del 12.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale riguarda la titolarità del potere impositivo in relazione all'accesso carrabile insistente sulla Indirizzo_1 , nel Comune di Petralia Sottana. Il tratto in questione ricade tra le strade provinciali. Il Comune di Petralia Sottana non ha mai acquisito tale tratto al proprio patrimonio, né ha mai ottenuto il necessario nulla osta dell'ente proprietario, come previsto dall'art. 26, comma 3, del Codice della Strada.
La normativa (art. 2, comma 7, del Codice della Strada) stabilisce che i tratti interni di strade provinciali situati in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come il Comune di Petralia Sottana, restano comunque di competenza dell'ente proprietario della strada per quanto attiene alla gestione e all'imposizione tributaria. La disposizione è confermata anche dall'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019, secondo cui i canoni si applicano alle aree comunali includendo i tratti di strada interni ai centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, con esclusione implicita di quelli con popolazione inferiore.
Ne consegue che, nel caso di specie, non solo la titolarità del bene rimane in capo alla Città Metropolitana, ma anche la legittimazione alla riscossione del tributo TO. Inoltre, la mancanza del nulla osta rende invalida ogni eventuale concessione rilasciata dal Comune di Bompietro.
La circostanza che l'ente locale abbia eseguito opere di sistemazione (come i marciapiedi) non modifica la titolarità del bene stradale, poiché – ai sensi dell'art. 3 del Codice della Strada – il marciapiede è una pertinenza della carreggiata e dunque appartiene al medesimo ente proprietario.
Deve ora osservarsi che l'avviso impugnato è stato emesso in conformità all'art. 24 del Regolamento TO della Città Metropolitana, che considera passi carrabili anche quelli privi di apposita segnaletica, qualora vi siano modifiche del piano stradale idonee a consentire l'accesso di veicoli alla proprietà privata.
La foto prodotta dalla parte resistente, presa da una diversa angolazione rispetto alle foto prodotte dalla parte ricorrente, mostra chiaramente la realizzazione di uno scivolo sul marciapiede che modifica lo stato dei luoghi, con sottrazione effettiva del suolo pubblico.
La circostanza che non sia presente un cartello di passo carrabile non rileva ai fini della debenza del tributo, in quanto l'occupazione del suolo pubblico è di fatto permanente e comporta un utilizzo esclusivo dell'area, con compressione dell'uso collettivo. L'atto è dunque legittimo sotto il profilo sostanziale e formale.
Per come statuito da questa Corte in diversa composizione (cfr. sentenza 2766/25) in tale contesto il comportamento del contribuente si inserisce in un quadro di obiettiva incertezza normativa, generata dalla sovrapposizione di prassi amministrative e mancata chiarezza circa la titolarità dell'ente impositore.
Deve invece ritenersi non dovuto quanto richiesto a titolo sanzionatorio e per interessi alla luce dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
L'avviso va pertanto annullato nella parte relativa a sanzioni e interessi.
Le spese di lite vengono compensate tenuto conto dell'esistenza di precedenti di merito contrastanti e dell'assenza di precedenti di legittimità sulla questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di PALERMO così provvede: - accoglie parzialmente il ricorso e dichiara illegittimo l'avviso di accertamento impugnato limitatamente alle sanzioni ed interessi applicati;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Palermo, il 12.09.2025 Il giudice monocratico
FR UZ