Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 234
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza dell'occupazione abusiva

    La Corte ha ritenuto provata l'occupazione di fatto del suolo pubblico, con modifiche dello stato dei luoghi (scivolo sul marciapiede) che consentono l'accesso di veicoli alla proprietà privata, configurando una sottrazione all'uso collettivo.

  • Rigettato
    Incompetenza della Città Metropolitana alla riscossione del tributo

    La Corte ha confermato la titolarità della Città Metropolitana alla riscossione del tributo, in quanto la strada in questione è provinciale e il Comune di Petralia Sottana ha popolazione inferiore a 10.000 abitanti, rimanendo la gestione e l'imposizione tributaria di competenza dell'ente proprietario della strada. La mancanza di nulla osta del Comune di Bompietro rende invalida ogni eventuale concessione.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto non dovute sanzioni e interessi in applicazione dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), poiché il comportamento del contribuente si è inserito in un quadro di obiettiva incertezza normativa e di prassi amministrative contrastanti, e la sua condotta è stata posta in essere a seguito di ritardi o errori dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 234
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 234
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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