Articolo 31 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1460
Articolo 30
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8 gennaio 1943
Art. 31.

Sono abrogate le disposizioni vigenti contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Gorla - Ciano -
Vidussoni - Teruzzi - Di Revel -
Bottai - Pareschi - Host Venturi - Ricci - Pavolini

Visto, ii Guardasigilli: Grandi
Entrata in vigore il 8 gennaio 1943