Versione
15 marzo 1953
15 marzo 1953
Art. 25.
Il Presidente della Corte costituzionale, appena e' pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorita' giurisdizionale promuove il giudizio di legittimita' costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel "Bollettino Ufficiale" delle Regioni interessate.
Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.
Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.
Il Presidente della Corte costituzionale, appena e' pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorita' giurisdizionale promuove il giudizio di legittimita' costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel "Bollettino Ufficiale" delle Regioni interessate.
Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.
Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.
Commentari • 29
- 1. Circolare del 30/07/2001 n. 70 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 30 luglio 2001 · 8.263143
[…] deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle anzidette notificazioni e comunicazioni. Inoltre, in base al comma primo dell\'art. 25 della legge n. 87/1953, una volta accertata la regolare esecuzione delle notificazioni e comunicazioni di cui all\'art. 23 citato, il Presidente della Corte ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta
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