Articolo 25 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 24Articolo 26
Versione
15 marzo 1953
Art. 25.
Il Presidente della Corte costituzionale, appena e' pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorita' giurisdizionale promuove il giudizio di legittimita' costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel "Bollettino Ufficiale" delle Regioni interessate.
Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.
Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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